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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 10/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1261 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 3.10.2024, vertente tra
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Ermanno Martusciello
-appellante-
e
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti
Paolo Marandola e Giulia Marandola
-appellata-
OGGETTO: appello - opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 3.10.2024 le parti hanno concluso come da note in sostituzione d'udienza ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 626/2021 del Giudice di Pace di Gaeta, emessa il 28.9.2021 e depositata il 29.9.2021 (non notificata), con cui è stata rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 88/2020, contestando la violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 645 c.p.c. e degli artt. 2730 e
2733 c.c., per aver il Giudice di Pace applicato erroneamente le regole del riparto probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e i principi in materia
1 di valore probatorio della fattura nel giudizio di opposizione e dell'interrogatorio formale della parte, ritenendo adempiuto l'onere probatorio gravante sulla parte opposta mediante la produzione della fattura e l'espletamento dell'interrogatorio formale reso dal legale rappresentate della società opposta.
Sulla base di tali deduzioni, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello riformare integralmente la sentenza 626/2021 del Giudice di Pace di Gaeta emessa nel giudizio 916/2020 e per l'effetto in accoglimento dell'opposizione spiegata in 1^ grado, dichiarare nullo e di nessun effetto giuridico il D.I. 88/2020, dichiarando che nulla deve a per tutte le ragioni dedotte in giudizio. Parte_1 Controparte_2
Con vittoria di spese e compensi di giudizio di entrambi i gradi”.
Si è costituita in giudizio la eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello in quanto generico e privo di specifici motivi di impugnazione e, nel merito, l'infondatezza dell'appello avendo il giudice di prime cure fondato il proprio libero convincimento sulle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante della e sulla Controparte_1 mancata contestazione della fattura, nonché per mancata prova da parte dell'odierna appellante della sussistenza di fatti modificativi e/o estintivi della pretesa azionata.
Sulla base di tali deduzioni, l'appellata ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in funzione del Giudice di appello, in virtù delle motivazioni che precedono, disattesa ogni contraria richiesta ed istanza:
- in via pregiudiziale e/o preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto per i motivi di cui in narrativa con ogni conseguenza di legge;
- in via principale nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto siccome infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il provvedimento impugnato con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese e competenze come per legge del doppio grado di giudizio”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3.10.2024.
2. In via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla e fondata sulla presunta genericità e carenza Controparte_1 dei motivi di impugnazione.
Il primo comma dell'art. 342 c.p.c, nella versione ratione temporis vigente
(introdotta dall'art. 54 comma1, lett. a) del d.l. n. 83/2012, conv. con mod. in l. n.
2 134/2012 recita: “l'appello su propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Le Sezioni Unite della corte di Cassazione, con la pronuncia n. 36481/2022, hanno chiarito che l'art. 342 c.p.c. (nel testo formulato dal d.l.. n.83/2012, conv. con modif. dalla l. n. 134/2012), “va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Tale pronuncia è conforme all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui, pur nel contesto dei vincoli di specificità imposti dall'art. 342 c.p.c., la sostanza dell'atto deve comunque prevalere sulla forma dovendosi superare il formalismo fine a sé stesso e verificare se nella sostanza l'atto integri la ratio della norma, essendo sufficiente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze che li confutino, con prospettazione al contempo della diversa soluzione pretesa con l'impugnazione, e senza che possa richiedersi la redazione effettiva di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. s.u. n. 36481/2022;
Cass. n. 24048/2021; Cass. n. 7675/2019, secondo cui “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti
3 analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per
l'impugnazione a critica vincolata”; Cass. s.u. n. 27199/2017).
Nella specie, l'appellante ha individuato le parti della sentenza oggetto di specifica censura e ha indicato le norme violate, argomentando le critiche sollevate.
Dalla lettura dell'appello emergono con chiarezza le parti della sentenza appellate e le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriva la censurata violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
In particolare, si evidenzia che l'appellante ha censurato la violazione dei principi di ripartizione dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (artt. 2697 c.c. e 645 c.p.c.) e l'erronea valutazione del materiale probatorio raccolto (fattura e interrogatorio formale reso dal legale rappresentante della società appellata).
Tali censure sono state formulate con riferimento a specifici capi della sentenza testualmente trascritti nell'atto di appello.
Pertanto, deve ritenersi che l'impugnazione rispetti i criteri di forma e sostanza richiesti dall'art. 342 c.p.c.
Perde, quindi, concreta rilevanza l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
3. Tanto chiarito in via preliminare, si rileva che con l'unico motivo articolato,
l'appellante ha censurato la violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 645
c.p.c. e degli artt. 2730 e 2733 c.c., per aver il Giudice di Pace applicato erroneamente le regole del riparto probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, i principi giurisprudenziali concernenti il valore probatorio ascrivibile alla fattura nel giudizio di opposizione e la disciplina dell'interrogatorio formale della parte, ritenendo adempiuto l'onere probatorio gravante sulla parte opposta mediante la produzione della fattura e l'espletamento dell'interrogatorio formale del legale rappresentate della società opposta.
Il motivo è fondato.
Innanzitutto, in punto di diritto, va rilevato che costituisce principio generale quello per cui al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è
4 tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cass. n.
13533/2001; Cass. n.9351/2007; Cass. n.20073/2004; Cass. n.1473/2007).
Secondo gli indirizzi ermeneutici consolidati nella giurisprudenza di nomofilachia, questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 13240/2019; Cass. n. 2421/2006; Trib. Milano n.
3081/2018; Trib. Palermo n. 4886/2018).
Come evidenziato dalla giurisprudenza, l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dal punto di vista contenutistico, è equiparabile ad una comparsa di risposta, con la conseguenza che deve presentare i requisiti previsti dall'art. 167
c.c. (Cass. n. 22528/2006). Sull'opponente grava, quindi, l'onere di specifica contestazione, sicché esso è tenuto a prendere posizione in “in modo chiaro e specifico” sui fatti posti dall'opposto a fondamento della domanda monitoria. Ne consegue che, nel caso di contestazione assente o generica, i fatti specificamente allegati dall'opposto saranno espunti dal thema probandum (Cass. n.
25516/2010).
Nel caso di specie, la fin dalla costituzione nel giudizio di primo Parte_1 grado, ha dedotto di non aver affidato alla l'esecuzione delle Controparte_1 prestazioni indicate nella fattura sottesa alla domanda di pagamento, precisando che i servizi in oggetto erano stati commissionati alla , la quale, Controparte_3 senza alcuna autorizzazione, li affidava alla In via Controparte_1 subordinata, l'odierna appellante contestava l'omessa esecuzione delle prestazioni in oggetto nonché l'eccessività delle somme pretese in pagamento, la cui determinazione non aveva formato oggetto di alcun accordo.
A fronte di tale specifica contestazione del fatto costitutivo del diritto azionato e alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, era onere della
[...]
[...
[...] fornire la prova del fatto costitutivo del diritto azionato in via Parte_2 monitoria.
In realtà, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di primo grado, tale onere probatorio non è stato soddisfatto.
Quanto al valore probatorio della fattura, occorre evidenziare che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (Cass. n.
299/2016; Cass. n. 15383/2010; Cass. n. 9593/2004).
Su questa linea, si è evidenziato che “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cass. n.
19944/2023; Cass. n. 5915/2011; Cass. n. 5071/2009).
Ne consegue che la fattura commerciale, sebbene idonea a consentire l'emissione del provvedimento monitorio, a fronte delle dettagliate contestazioni operate della dalla debitrice nel successivo giudizio ex art. 645 c.p.c., non poteva costituire di per sé prova del titolo negoziale del credito.
In relazione al valore probatorio dell'interpello, si osserva che è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale “La risposta data dalla parte all'interrogatorio deferitole, come non può fornire la prova di fatti favorevoli alla parte stessa, così non è idonea neppure ad invertire, in relazione a tali fatti,
l'onere probatorio, il quale continua a gravare su detta parte, la quale, se intende far derivare dalle proprie affermazioni conseguenze giuridiche in proprio favore, deve pertanto dare la dimostrazione dei fatti da essa affermati, senza poter pretendere che, per effetto di dette affermazioni, debba essere la controparte a fornire la prova dell'inesistenza degli stessi” (Cass. n. 200/2002).
Da tale principio deriva che eventuali dichiarazioni favorevoli rese da legale rappresentante della società opposta nel corso dell'interrogatorio formale assunto nel giudizio di primo grado non erano idonee a provare l'esistenza del credito azionato.
6 Infine, per completezza espositiva, si rileva che nessun valore probatorio può riconoscersi ai verbali contenenti le testimonianze raccolte in altro giudizio pendente tra le stesse parti, stante la tardiva costituzione della parte opposta nel giudizio di primo grado (7.4.2021), ben oltre l'udienza di trattazione prevista dall'art. 320 c.p.c. (27.1.2021), entro la quale, salva l'ipotesi di cui al quarto comma della medesima norma, vanno depositati i documenti (27925/2011, secondo cui “A norma dell'art. 320 cod. proc. civ., nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale;
ne consegue che la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa, né il giudice di pace può restringere l'operatività di tale preclusione rinviando ad un'udienza successiva alla prima al fine di consentire la produzione non avvenuta tempestivamente”).
Alla luce del quadro probatorio sopra descritto, considerata la mancata dimostrazione, da parte dell'opposta, del fatto costitutivo del diritto fatto valere in sede monitoria, l'opposizione doveva essere accolta.
Diversamente, il giudice di primo grado ha ritenuto infondata l'opposizione sull'erroneo presupposto che la fattura di provenienza unilaterale dal creditore, non accettata dall'acquirente, così come le dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'opposta in sede di interrogatorio formale erano elementi probatori idonei a provare il credito, ponendo a carico della parte opponente l'onere di dimostrare eventuali fatti estintivo o modificativo del credito azionato.
Tuttavia, tale conclusione, non tiene conto del fatto che detto onere probatorio scatta solo a seguito della dimostrazione, da parte del creditore, del fatto costitutivo del diritto, nel caso di specie mancante, stante la specifica contestazione dell'esistenza del titolo da parte del debitore.
Alla luce delle argomentazioni svolte, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, mancando la dimostrazione dell'esistenza del credito fatto valere con il decreto ingiuntivo n. 88/2020, la domanda proposta dalla non merita accoglimento e il decreto ingiuntivo opposto Parte_3 va revocato.
4. Quanto alle spese, si osserva che la riforma totale della sentenza di primo grado impone un nuovo regolamento delle spese processuali, con
7 rideterminazione delle spese di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.
La valutazione della soccombenza opera, invero, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, atteso che, in base al disposto dell'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese, non risultando invece possibile ritenere una parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice nel grado successivo, nemmeno quando nel giudizio d'appello abbiano trovato pieno accoglimento tutti i presentati motivi di gravame.
4.1. Le spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (1.100,01 – 5.200,00) e dell'effettiva attività processuale espletata
(fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, fase decisionale), con l'applicazione del valore medio, sono poste a carico di parte appellata, in omaggio al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
2) accoglie l'appello proposto avverso la sentenza n. 616/2021 del Giudice di Pace di Gaeta e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 88/2020 del Giudice di Pace di Gaeta;
3) condanna l'appellata alla rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore dell'appellante che liquida in euro 76,00 per spese vive e in euro
1.205,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.;
4) condanna l'appellata alla rifusione delle spese di lite del giudizio di secondo grado in favore dell'appellante che liquida in euro 174,00 per spese vive e in euro
2.552,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.
Cassino, 9 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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