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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/12/2025, n. 2454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2454 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n.6754/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, EU RM
AB, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. DI MEO DONATA -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 02/12/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 08/08/2025 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo, previo accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione d'inabilità civile, la
1 condanna dell' alla erogazione della corrispondente CP_1 prestazione assistenziale con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità ovvero della pensione d'inabilità il legislatore ha previsto una percentuale minima – già fissata ai due terzi della capacità lavorativa normale e successivamente elevata al 74% (art. 9 D.lgs. n. 509/88; D. M. 05/02/1992) – nonché limiti reddituali periodicamente rivalutabili, differenziati per categoria ed entità delle minorazioni.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
RI RO, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice,
2 pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo
– le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per la fruizione della prestazione assistenziale rivendicata, avendo valutato l'invalidità permanente in misura inferiore a quella del 100% prescritta dalla legge per il riconoscimento della pensione d'inabilità civile (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal CTU a pagg.4 e 5 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU: «Sulla base dell'esame della documentazione medica allegata al fascicolo giudiziario, dell'anamnesi raccolta dall'istante e della visita effettuata, è possibile affermare che la sig.ra è affetta da sindrome fibromialgica, sindrome Pt_1 ansiosa, spondilosi, osteoporosi, broncopneumopatia asmatiforme, epatopatia cronica HCV correlata, varicopatia arti inferiori, esiti di polipectomia endometriale.
Tenuto conto dei seguenti elementi:
- In base al D.M. del 5/2/92;
- applicando il criterio analogico e la formula del calcolo riduzionistico a scalare di Balthazard:
BPCO:
6013 TUBERCOLOSI POLMONARE – ESITI FIBROSI 11 20 0
PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA
RESPIRATORIA CP_2
Fibromialgia e spondilosi ed osteoporosi
7004 SPONDILOARTRITE ANCHILOPOETICA 0 0 55
Sindrome ansiosa:
2205 SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA MEDIA 0 0 25
Epatite cronica:
3 6424 EPATITE CRONICA ATTIVA 0 0 51
-ogni patologia ha una percentuale indicativa che può variare in base alla gravità, agli esiti, alla terapia in corso e alle complicanze.
Non vi sono elementi per rivedere in melius la percentuale riconosciuta dalla CIC.
CONCLUSIONI
Sulla base di quanto soprascritto ed ampiamente documentato, attualmente è possibile così rispondere ai quesiti posti dal
Chiar.mo Giudice:
-L'istante è affetta da sindrome fibromialgica, sindrome ansiosa, spondilosi, osteoporosi, broncopneumopatia asmatiforme, epatopatia cronica HCV correlata, varicopatia arti inferiori, esiti di polipectomia endometriale;
- Non si ritiene che si possa riconoscere il diritto alla pensione di inabilità».
Si condividono, inoltre, le repliche (di seguito riportate) che sono state esposte dal nominato CTU rispetto alle osservazioni formulate dal difensore di parte ricorrente:
«L'avv. di Meo, nelle proprie considerazioni alla relazione preliminare, cita le seguenti patologie:
-BPCO di grado severo scarsamente compensata;
-insufficienza tricuspidalica lieve;
-varici gambe;
-fibromialgia;
-HCV.
Preliminarmente giova ricordare che una patologia, per essere valutabile, deve ridurre le capacità lavorative, e se poi non è presente in tabella (Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità
- 5 febbraio 1992) si usa un criterio chiamato analogico, cioè si individua una infermità che, funzionalmente o anatomicamente, ha una somiglianza.
L'insufficienza tricuspidalica lieve non riduce la capacità lavorativa, soprattutto se è lieve ovvero senza segni di scompenso cardiaco, come nel caso di specie.
4 Le varici agli arti inferiori non riducono la capacità lavorativa, soprattutto se non sono associate a complicanze come ulcere, trombosi venosa profonda, o dolore cronico invalidante, come nel caso di specie.
L'osteoporosi non riduce la capacità lavorativa, soprattutto se è lieve e senza fratture, come nel caso di specie.
La fibromialgia e la spondilosi sono patologie che afferiscono entrambe all'apparato muscolo-scheletrico e per analogia sono state valutate richiamando la seguente voce tabellare:
7004 SPONDILOARTRITE ANCHILOPOETICA 0 0 55
Su tanto l'avv. di Meo non ha ritenuto di muovere alcuna contestazione, per cui questa valtazione può ritenersi condivisa.
La sindrome ansiosa, non citata dall'avv. di Meo, è stata valutata come segue:
2205 SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA MEDIA 0 0 25
L'epatite cronica è stata valutata dal sottoscritto come segue:
6424 EPATITE CRONICA ATTIVA 0 0 51
Va precisato che nel caso di specie l'epatite cronica è lieve o in fase di quiescenza data la assenza di sintomi significativi o complicanze e la assenza di compromissione funzionale, per cui la valutazione del 51% è oltremodo sovrastimata, ma non vi erano altre voci tabellari che potevano essere richiamate per analogia.
Il tema fondamentale rimane dunque la valutazione da dare alla
BPCO.
Il sottoscritto aveva proposto la seguente voce tabellare:
6013 TUBERCOLOSI POLMONARE – ESITI FIBROSI 11 20 0
Parte_2
[...]
L'avv. di Meo ha invece proposto la seguente valutazione: la BPCO di grado severo comporta una percentuale di invalidità che va dal 71% all'80%…
Per giungere a tale valutazione fa molto probabilmente riferimento alle LINEE GUIDA I.N.P.S.
PER L'ACCERTAMENTO DEGLI STATI INVALIDANTI:
…
5 In atti non era stata prodotta la certificazione relativa alla visita pneumologica e spirometria del 16/1/23 citata dalla CIC e sulla base della quale era stata diagnosticata, dalla stessa CIC, un deficit ostruttivo di grado moderato-severo.
Giova a questo punto ricordare che FEV1 è il volume di aria (in litri) che una persona riesce ad espirare forzatamente nel primo secondo dopo aver fatto un'inspirazione profonda e serve a valutare il grado di ostruzione bronchiale (es. in asma o BPCO), monitorare le malattie respiratorie croniche e valutare la risposta ai farmaci broncodilatatori:
…
Se il FEV1 è ridotto e il rapporto FEV1/FVC < 70%, si tratta di ostruttività, se invece FEV1 e FVC sono entrambi ridotti, ma il rapporto è normale o aumentato, si sospetta una restrizione.
Nel caso di specie, se prendiamo in considerazione la certificazione prodotta successivamente alle operazioni di consulenza:
…
-FEV1: 84% → funzione ventilatoria nella norma o con lieve riduzione;
-FEV1/FVC: 74,73% → superiore alla soglia GOLD (<70%), non indicativa di ostruzione;
-MEF75 e MEF25 ridotti → possibile iniziale interessamento delle piccole vie aeree.
La BPCO si caratterizza per un'ostruzione persistente delle vie aeree, diagnosticata soprattutto con un valore di FEV1/FVC inferiore a 70% (0.7) dopo broncodilatatore. In questo caso, il valore del rapporto FEV1/FVC è 78.46%, quindi superiore alla soglia diagnostica per BPCO. Anche i valori di FEV1 e FVC sono vicini al 80% del previsto, quindi non indicherebbero un'ostruzione particolarmente significativa.
Sulla base di tanto si confermano le precedenti conclusioni, non ritenendo di poter valutare la BPCO in misura superiore al 20%:
491.2 BPC OSTRUTTIVE MODERATE LIEVI 11 20
(FEV1/FVC < 70 E FEV1 PARI AL 71-80%)
6 Con la presente perizia redatta in 11 pagine il consulente tecnico d'ufficio ritiene di avere pienamente adempiuto all'incarico conferitogli, restando comunque a disposizione del Giudice per qualsiasi delucidazione o chiarimento sia ritenuto necessario».
Quindi, si può affermare che il CTU ha tenuto in debita considerazione anche le osservazioni formulate nell'interesse di parte ricorrente, replicando in maniera motivata e condivisibile alle argomentazioni difensive di parte ricorrente.
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dal CTU nominato nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa anche in funzione soltanto dell'accertamento di un eventuale aggravamento, in quanto non documentato in maniera idonea.
Per le ragioni innanzi esposte, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
7 -dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare della pensione d'inabilità civile;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 02/12/2025
Il Giudice del Lavoro
EU RM AB
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, EU RM
AB, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. DI MEO DONATA -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 02/12/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 08/08/2025 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo, previo accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione d'inabilità civile, la
1 condanna dell' alla erogazione della corrispondente CP_1 prestazione assistenziale con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità ovvero della pensione d'inabilità il legislatore ha previsto una percentuale minima – già fissata ai due terzi della capacità lavorativa normale e successivamente elevata al 74% (art. 9 D.lgs. n. 509/88; D. M. 05/02/1992) – nonché limiti reddituali periodicamente rivalutabili, differenziati per categoria ed entità delle minorazioni.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
RI RO, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice,
2 pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo
– le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per la fruizione della prestazione assistenziale rivendicata, avendo valutato l'invalidità permanente in misura inferiore a quella del 100% prescritta dalla legge per il riconoscimento della pensione d'inabilità civile (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal CTU a pagg.4 e 5 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU: «Sulla base dell'esame della documentazione medica allegata al fascicolo giudiziario, dell'anamnesi raccolta dall'istante e della visita effettuata, è possibile affermare che la sig.ra è affetta da sindrome fibromialgica, sindrome Pt_1 ansiosa, spondilosi, osteoporosi, broncopneumopatia asmatiforme, epatopatia cronica HCV correlata, varicopatia arti inferiori, esiti di polipectomia endometriale.
Tenuto conto dei seguenti elementi:
- In base al D.M. del 5/2/92;
- applicando il criterio analogico e la formula del calcolo riduzionistico a scalare di Balthazard:
BPCO:
6013 TUBERCOLOSI POLMONARE – ESITI FIBROSI 11 20 0
PARENCHIMALI O PLEURICI CON INSUFFICIENZA
RESPIRATORIA CP_2
Fibromialgia e spondilosi ed osteoporosi
7004 SPONDILOARTRITE ANCHILOPOETICA 0 0 55
Sindrome ansiosa:
2205 SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA MEDIA 0 0 25
Epatite cronica:
3 6424 EPATITE CRONICA ATTIVA 0 0 51
-ogni patologia ha una percentuale indicativa che può variare in base alla gravità, agli esiti, alla terapia in corso e alle complicanze.
Non vi sono elementi per rivedere in melius la percentuale riconosciuta dalla CIC.
CONCLUSIONI
Sulla base di quanto soprascritto ed ampiamente documentato, attualmente è possibile così rispondere ai quesiti posti dal
Chiar.mo Giudice:
-L'istante è affetta da sindrome fibromialgica, sindrome ansiosa, spondilosi, osteoporosi, broncopneumopatia asmatiforme, epatopatia cronica HCV correlata, varicopatia arti inferiori, esiti di polipectomia endometriale;
- Non si ritiene che si possa riconoscere il diritto alla pensione di inabilità».
Si condividono, inoltre, le repliche (di seguito riportate) che sono state esposte dal nominato CTU rispetto alle osservazioni formulate dal difensore di parte ricorrente:
«L'avv. di Meo, nelle proprie considerazioni alla relazione preliminare, cita le seguenti patologie:
-BPCO di grado severo scarsamente compensata;
-insufficienza tricuspidalica lieve;
-varici gambe;
-fibromialgia;
-HCV.
Preliminarmente giova ricordare che una patologia, per essere valutabile, deve ridurre le capacità lavorative, e se poi non è presente in tabella (Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità
- 5 febbraio 1992) si usa un criterio chiamato analogico, cioè si individua una infermità che, funzionalmente o anatomicamente, ha una somiglianza.
L'insufficienza tricuspidalica lieve non riduce la capacità lavorativa, soprattutto se è lieve ovvero senza segni di scompenso cardiaco, come nel caso di specie.
4 Le varici agli arti inferiori non riducono la capacità lavorativa, soprattutto se non sono associate a complicanze come ulcere, trombosi venosa profonda, o dolore cronico invalidante, come nel caso di specie.
L'osteoporosi non riduce la capacità lavorativa, soprattutto se è lieve e senza fratture, come nel caso di specie.
La fibromialgia e la spondilosi sono patologie che afferiscono entrambe all'apparato muscolo-scheletrico e per analogia sono state valutate richiamando la seguente voce tabellare:
7004 SPONDILOARTRITE ANCHILOPOETICA 0 0 55
Su tanto l'avv. di Meo non ha ritenuto di muovere alcuna contestazione, per cui questa valtazione può ritenersi condivisa.
La sindrome ansiosa, non citata dall'avv. di Meo, è stata valutata come segue:
2205 SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA MEDIA 0 0 25
L'epatite cronica è stata valutata dal sottoscritto come segue:
6424 EPATITE CRONICA ATTIVA 0 0 51
Va precisato che nel caso di specie l'epatite cronica è lieve o in fase di quiescenza data la assenza di sintomi significativi o complicanze e la assenza di compromissione funzionale, per cui la valutazione del 51% è oltremodo sovrastimata, ma non vi erano altre voci tabellari che potevano essere richiamate per analogia.
Il tema fondamentale rimane dunque la valutazione da dare alla
BPCO.
Il sottoscritto aveva proposto la seguente voce tabellare:
6013 TUBERCOLOSI POLMONARE – ESITI FIBROSI 11 20 0
Parte_2
[...]
L'avv. di Meo ha invece proposto la seguente valutazione: la BPCO di grado severo comporta una percentuale di invalidità che va dal 71% all'80%…
Per giungere a tale valutazione fa molto probabilmente riferimento alle LINEE GUIDA I.N.P.S.
PER L'ACCERTAMENTO DEGLI STATI INVALIDANTI:
…
5 In atti non era stata prodotta la certificazione relativa alla visita pneumologica e spirometria del 16/1/23 citata dalla CIC e sulla base della quale era stata diagnosticata, dalla stessa CIC, un deficit ostruttivo di grado moderato-severo.
Giova a questo punto ricordare che FEV1 è il volume di aria (in litri) che una persona riesce ad espirare forzatamente nel primo secondo dopo aver fatto un'inspirazione profonda e serve a valutare il grado di ostruzione bronchiale (es. in asma o BPCO), monitorare le malattie respiratorie croniche e valutare la risposta ai farmaci broncodilatatori:
…
Se il FEV1 è ridotto e il rapporto FEV1/FVC < 70%, si tratta di ostruttività, se invece FEV1 e FVC sono entrambi ridotti, ma il rapporto è normale o aumentato, si sospetta una restrizione.
Nel caso di specie, se prendiamo in considerazione la certificazione prodotta successivamente alle operazioni di consulenza:
…
-FEV1: 84% → funzione ventilatoria nella norma o con lieve riduzione;
-FEV1/FVC: 74,73% → superiore alla soglia GOLD (<70%), non indicativa di ostruzione;
-MEF75 e MEF25 ridotti → possibile iniziale interessamento delle piccole vie aeree.
La BPCO si caratterizza per un'ostruzione persistente delle vie aeree, diagnosticata soprattutto con un valore di FEV1/FVC inferiore a 70% (0.7) dopo broncodilatatore. In questo caso, il valore del rapporto FEV1/FVC è 78.46%, quindi superiore alla soglia diagnostica per BPCO. Anche i valori di FEV1 e FVC sono vicini al 80% del previsto, quindi non indicherebbero un'ostruzione particolarmente significativa.
Sulla base di tanto si confermano le precedenti conclusioni, non ritenendo di poter valutare la BPCO in misura superiore al 20%:
491.2 BPC OSTRUTTIVE MODERATE LIEVI 11 20
(FEV1/FVC < 70 E FEV1 PARI AL 71-80%)
6 Con la presente perizia redatta in 11 pagine il consulente tecnico d'ufficio ritiene di avere pienamente adempiuto all'incarico conferitogli, restando comunque a disposizione del Giudice per qualsiasi delucidazione o chiarimento sia ritenuto necessario».
Quindi, si può affermare che il CTU ha tenuto in debita considerazione anche le osservazioni formulate nell'interesse di parte ricorrente, replicando in maniera motivata e condivisibile alle argomentazioni difensive di parte ricorrente.
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dal CTU nominato nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa anche in funzione soltanto dell'accertamento di un eventuale aggravamento, in quanto non documentato in maniera idonea.
Per le ragioni innanzi esposte, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
7 -dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare della pensione d'inabilità civile;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 02/12/2025
Il Giudice del Lavoro
EU RM AB
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