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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/03/2025, n. 3338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3338 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 19/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 40433/2023 R.G. promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1
Premuda n. 6 presso lo studio dell'avv. Viviana Del Prete, che la rappresenta e difende, come da procura in calce alla comparsa di nuovo difensore del
19.09.2024
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Raffaella Piergentili in virtù di procura alle liti del 22 marzo 2024 n. repertorio 37875 Raccolta n.7313 a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio Legale Distrettuale, Via
Cesare Beccaria 29,
Resistente
Oggetto: Opposizione avverso comunicazione di debito
Conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, iscritto a ruolo il 20/12/2023 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, ha Parte_1
impugnato la comunicazione di debito n. 701426819200K4202311 del 30.11.2023, notificatale dall' a mezzo pec in data 2.12.2023 e relativa al CP_1
pagamento di € 21.642,06 a titolo di contributi per l'anno 2017 dovuti alla
Gestione commercianti.
Al proposito ha chiesto la dichiarazione dell'intervenuta prescrizione del diritto azionato, con conseguente estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme risultanti dalla posizione di essa ricorrente e iscritte e a ruolo e relative alle pretese sopra indicate.
2. Si è costituito in giudizio l' il quale ha contestato l'eccezione di CP_1
prescrizione, rilevando che la comunicazione di debito de qua attiene alla contribuzione “a percentuale” o eccedente il minimale, che viene calcolata sulla base dei redditi prodotti e dichiarati l'anno successivo, con la conseguenza che tale contribuzione deve essere versata entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche e quindi, per i redditi 2017, entro il 2 luglio 2018.
3. Istruita documentalmente, all'udienza del 19/03/2025, la causa, previa discussione, è stata decisa con lettura e successivo deposito telematico di sentenza contestuale.
4. In via preliminare va disattesa l'eccezione di tardività della memoria di costituzione, che al contrario risulta essere stata depositata nel termine di dieci giorni prima dell'udienza di comparizione fissata per il 2.10.2024.
5. Quanto all'eccezione di prescrizione se ne rileva l'infondatezza.
Per la ricorrente il termine quinquennale decorre rispettivamente dal
31.07.2017 (scadenza della prima rata) e dal 30.11.2017 (scadenza della seconda rata), con la conseguenza che l'atto opposto in questa sede è stato notificato tardivamente in data 2.12.2023, dunque oltre il quinquennio.
L'assunto non è condivisibile poiché nella comunicazione di debito l'ente previdenziale opera un espresso riferimento alla contribuzione “a percentuale”
o eccedente il minimale, che è calcolata sulla base dei redditi prodotti e
2 dichiarati l'anno successivo e che deve essere versata entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dunque entro il 2 luglio 2018 per i redditi relativi all'annualità 2017; dalla comunicazione di debito risulta infatti che i contributi eccedenti il minimale relativi al 2017 sono stati calcolati sulla base di un reddito accertato di € 81.449,00, che è il reddito dichiarato nel Quadro RR Reddito Impresa Modello Unico 2018 (vedasi allegati
). CP_1
Si rinvia al proposito all'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti
previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti
per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Il termine di prescrizione pertanto non è decorso poiché al quinquennio,
decorrente dal 2 luglio 2018, devono essere aggiunti i periodi di sospensione,
pari a complessivi 311 giorni, previsti rispettivamente dal D.L. n. 18 del 2020
(convertito nella legge n. 27 del 2020) e successive modifiche e proroghe e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021.
Ne consegue che l'atto, notificato in data 2.12.2023, risulta essere tempestivo.
6. Quanto al merito, si osserva che la contribuzione previdenziale è dovuta perché calcolata sulla base del reddito dell'anno 2017, dichiarato nel modello
Unico 2018, né la parte ricorrente ha formulato obiezioni sulla correttezza del conteggio.
Non possono invece essere esaminati i rilievi mossi avverso la quantificazione ed il ricalcolo delle sanzioni, trattandosi di rilievi formulati per la prima volta nelle note del 7.03.2025 e non nell'atto introduttivo e da considerarsi pertanto
3 tardivi.
Alla luce di tutte le suesposte argomentazioni il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell' come CP_1
da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (fase di studio,
introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sul ricorso RG 40433/2023 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-respinge il ricorso;
-condanna parte opponente al pagamento, in favore dell' , delle spese di CP_1
lite, che liquida in € 1865,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Roma, 19.03.2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria De Renzis
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