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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/04/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 580/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 580/2025 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Federico Bastelli
e
(cf. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
Federico Bastelli
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 16.4.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.4.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
1 FATTO
Con ricorso in data 19/02/2025, i sig.ri e CP_1 [...] hiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis Parte_1
p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno in data 22.7.2017 e di esser dalla loro unione nato in Per data 22.9.2018 il figlio minore .
Con provvedimento in data 21.2.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 16.4.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 16.4.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo al figlio minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse del minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
2 Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra e CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di Parte_1 procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in
Livorno in data 22.7.2017 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 59 – parte 2 – serie A – Anno 2017).
DISPONE CHE
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per
2) il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori, i quali congiuntamente dovranno contribuire alla sua cura, alla sua istruzione, alla sua educazione ed al suo mantenimento economico in modo congiunto ed egualitario, ma il minore vivrà stabilmente con la madre nell'abitazione coniugale posta in
Livorno-Via Giuseppe Chiarini n. 8;
3) il padre potrà tenere il figlio con sé quando vorrà, previo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze di vita, scolastiche e sportive del minore ma, in linea generale e costante entrambi i genitori si atterranno al seguente regime di alternanza ovvero ripartendo il regime in due settimane, nella prima settimana il lunedì e il martedì compresi i pernotti staranno con la madre, il mercoledì, il giovedì e il venerdì compresi i pernotti con il padre, il fine settimana compresi i pernotti con la madre mentre la settimana successiva, il lunedì e il martedì compresi i pernotti con il padre, il mercoledì, il giovedì e il venerdì compresi i pernotti con la madre e il fine settimana compresi i pernotti con il padre e così via per le due settimane successive con inizio del c.d. diritto di visita dall'uscita della scuola dove il genitore dovrà recarsi per ritirare il proprio figlio e occuparsi anche del rientro a scuola il giorno e/o i giorni successivi ed altrettanto dovrà fare l'altro genitore quando il diritto di visita spetterà a lui mentre il fine settimana, non frequentando la scuola, il minore verrà prelevato alle ore 9.00 presso l'abitazione dell'altro genitore;
4) il figlio trascorrerà le vacanze di Natale e di Pasqua, con uno dei genitori, alternativamente, anno per anno;
5) il padre potrà tenere il figlio con sé per la c.d. settimana bianca durante il periodo invernale, previo accordo con la madre ed altrettanto potrà fare la madre previo accordo con il padre;
3 6) il padre potrà, infine, tenere il figlio con sé durante le vacanze estive per due settimane non consecutive, previo accordo con la madre ed altrettanto potrà fare la madre previo accordo con il padre;
7) entrambi i genitori parteciperanno al 50% (cinquanta per cento) delle spese straordinarie, che si renderanno necessarie per il figlio (ad es.: scolastiche, mediche, dentistiche, sportive, abbigliamento, ludiche etc.), ma, comunque, preventivamente concordate tra genitori;
8) i signori e sono economicamente CP_1 Parte_1 autosufficienti e rinunciano pertanto a qualsiasi forma di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra;
9) la casa coniugale rimarrà alla signora essendo di sua Parte_1 esclusiva proprietà e non essendoci contestazione sulla relativa assegnazione;
10) il signor momentaneamente e sin tanto che non troverà CP_1 un'abitazione stabile andrà a vivere presso l'appartamento posto in Livorno
Via della Bassata n. 54 dove nelle more si è trasferito;
11) i coniugi si autorizzano, reciprocamente, sin d'ora, se ed in quanto necessario, al rilascio e/o rinnovo del passaporto per l'espatrio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 14/04/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 580/2025 promossa da:
(cf. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Federico Bastelli
e
(cf. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
Federico Bastelli
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 16.4.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.4.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
1 FATTO
Con ricorso in data 19/02/2025, i sig.ri e CP_1 [...] hiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis Parte_1
p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno in data 22.7.2017 e di esser dalla loro unione nato in Per data 22.9.2018 il figlio minore .
Con provvedimento in data 21.2.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 16.4.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 16.4.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo al figlio minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse del minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
2 Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra e CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di Parte_1 procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in
Livorno in data 22.7.2017 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 59 – parte 2 – serie A – Anno 2017).
DISPONE CHE
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per
2) il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori, i quali congiuntamente dovranno contribuire alla sua cura, alla sua istruzione, alla sua educazione ed al suo mantenimento economico in modo congiunto ed egualitario, ma il minore vivrà stabilmente con la madre nell'abitazione coniugale posta in
Livorno-Via Giuseppe Chiarini n. 8;
3) il padre potrà tenere il figlio con sé quando vorrà, previo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze di vita, scolastiche e sportive del minore ma, in linea generale e costante entrambi i genitori si atterranno al seguente regime di alternanza ovvero ripartendo il regime in due settimane, nella prima settimana il lunedì e il martedì compresi i pernotti staranno con la madre, il mercoledì, il giovedì e il venerdì compresi i pernotti con il padre, il fine settimana compresi i pernotti con la madre mentre la settimana successiva, il lunedì e il martedì compresi i pernotti con il padre, il mercoledì, il giovedì e il venerdì compresi i pernotti con la madre e il fine settimana compresi i pernotti con il padre e così via per le due settimane successive con inizio del c.d. diritto di visita dall'uscita della scuola dove il genitore dovrà recarsi per ritirare il proprio figlio e occuparsi anche del rientro a scuola il giorno e/o i giorni successivi ed altrettanto dovrà fare l'altro genitore quando il diritto di visita spetterà a lui mentre il fine settimana, non frequentando la scuola, il minore verrà prelevato alle ore 9.00 presso l'abitazione dell'altro genitore;
4) il figlio trascorrerà le vacanze di Natale e di Pasqua, con uno dei genitori, alternativamente, anno per anno;
5) il padre potrà tenere il figlio con sé per la c.d. settimana bianca durante il periodo invernale, previo accordo con la madre ed altrettanto potrà fare la madre previo accordo con il padre;
3 6) il padre potrà, infine, tenere il figlio con sé durante le vacanze estive per due settimane non consecutive, previo accordo con la madre ed altrettanto potrà fare la madre previo accordo con il padre;
7) entrambi i genitori parteciperanno al 50% (cinquanta per cento) delle spese straordinarie, che si renderanno necessarie per il figlio (ad es.: scolastiche, mediche, dentistiche, sportive, abbigliamento, ludiche etc.), ma, comunque, preventivamente concordate tra genitori;
8) i signori e sono economicamente CP_1 Parte_1 autosufficienti e rinunciano pertanto a qualsiasi forma di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra;
9) la casa coniugale rimarrà alla signora essendo di sua Parte_1 esclusiva proprietà e non essendoci contestazione sulla relativa assegnazione;
10) il signor momentaneamente e sin tanto che non troverà CP_1 un'abitazione stabile andrà a vivere presso l'appartamento posto in Livorno
Via della Bassata n. 54 dove nelle more si è trasferito;
11) i coniugi si autorizzano, reciprocamente, sin d'ora, se ed in quanto necessario, al rilascio e/o rinnovo del passaporto per l'espatrio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 14/04/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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