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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 06/02/2026, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1281/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
PA RO MI, Relatore
MARCHIELLO ANTONIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1896/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13275/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 27/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0712024900237123000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 251/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: Si riporta.
Appellato: Si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato innanzi alla CGT di Primo Grado di Napoli l'intimazione di pagamento n. 071 2024 9009237123 000, emessa dall'Agenzia delle Entrate -ON sulla base della notifica delle cartelle prodromiche di pagamento tutte indicata in atti.
A fondamento del ricorso, il ricorrente ha dedotto il difetto di notifica delle presupposte cartelle.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate – ON, regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
Con sentenza n. 13275/24 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale il sig. Ricorrente_1 ha interposto appello, reiterando in sede di gravame la censura di difetto di notifica degli atti presupposti.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell'appello, e in riforma dell'impugnata sentenza, l'annullamento dell'atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate – ON ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza pubblica del 15.1.2026 l'appello è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la statuizione di inammissibilità del ricorso disposta dal giudice di prime cure.
La censura è fondata.
È ben vero che, per pacifica giurisprudenza di legittimità: “costituisce causa di inammissibilità del ricorso … non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra l'atto depositato e quello notificato ma solo la loro effettiva difformità, accertabile d'ufficio in caso di omissione dell'attestazione.
Tuttavia, se la controparte è rimasta contumace, la mancata attestazione della conformità costituisce, di per sé, causa di inammissibilità, non essendo questa onerata dell'accesso presso la segreteria della commissione tributaria per verificare l'eventuale difformità tra l'atto a lei notificato e quello depositato, trattandosi di attività difensiva che presuppone, comunque, già sorto un interesse concreto a contraddire” (cfr. Cass. civ, ord. n. 11637/2017).
Nondimeno, poiché in primo grado la resistente era rimasta contumacia, il giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare d'ufficio la conformità tra il ricorso notificato e quello depositato.
E nella specie, la ricorrente aveva depositato in primo grado le ricevute di notifica Pec sia in formato .pdf che in formato .eml.
Per tali ragioni, il ricorso non era inammissibile, dovendo invece essere scrutinato nel merito.
1.2. E nel merito, il ricorso – e il conseguente appello – sono fondati.
Premette anzitutto il Collegio che, per pacifica giurisprudenza amministrativa, è nullo l'atto successivo in presenza di omessa o irrituale notifica dell'atto presupposto.
In particolare, per la Corte regolatrice, “tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria” (Cass. civ, Sez. Trib, 30.6.2011, n. 14361. In termini confermativi, Cass. civ, SS.UU, n. 5791/08).
1.3. Orbene, nel giudizio di primo grado l'eccezione di difetto di notifica degli atti presupposti era fondata, non essendosi l'Amministrazione resistente costituita in giudizio.
In sede di appello l'Amministrazione si è invece costituita, producendo copia delle relate di notifica degli atti presupposti.
2. Tanto premesso, va anzitutto scrutinata l'eccezione preliminare di parte appellante, di inutilizzabilità dei nuovi documenti prodotti dall'appellata in appello, in asserita violazione della previsione di cui all'art. 58 d. lgs. n. 546/92.
L'eccezione è fondata.
3. Prima della riforma operata dal d. lgs. n. 220/2023, in attuazione della legge delega n. 111/2023, ai sensi dell'articolo 58 d. lgs. n. 546/1992 ratione temporis vigente, si distingueva tra nuove prove e nuovi documenti, prevedendo per le prime la possibilità di esperirle in appello solo se “necessarie” ai fini della decisione o nel caso di dimostrazione della parte di “non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile”; mentre per i documenti era prevista la libera producibilità, nel limite temporale dei venti giorni prima dell'udienza ex art. 32 d. lgs. n. 546/1992, stante il richiamo dell'articolo 61 alle norme del giudizio di primo grado (in tal senso, cfr. ex multis, Cass. civ, sent. n. 8089/2023).
Sotto questo aspetto, era evidente il contrasto con la previsione dell'articolo 345, comma 3, c.p.c, in tema di processo civile, a tenore del quale, a far data dalla novella del 2012 ad opera del d.l. n. 83/2012, vi è stata unificazione della disciplina tra nuove prove e nuovi documenti, con la previsione del generale divieto di ogni nova in appello, ad eccezione del solo caso in cui sia dimostrata la causa non imputabile in ordine alla pregressa mancata produzione.
4. La riforma avvicina sensibilmente, pur se non parifica, la disciplina del processo tributario a quello civile, atteso che il novellato articolo 58 commi 1 e 3 (ora trasfuso nell'articolo 112 del testo unico della giustizia tributaria, d. lgs. n. 175/2024, applicabile dall'1.1.2026):
- come per il processo civile, parifica la disciplina tra nuovi documenti e nuove prove, confermando la possibilità di nuove prove in appello laddove le stesse non abbiano potuto essere prodotte o richieste in precedenza per causa non imputabile;
- a differenza del processo civile, e in aderenza invece a quanto previsto nel processo amministrativo (art. 103 c.p.a.) ammette la possibilità di nuove prove in appello anche nel caso di loro indispensabilità ai fini della decisione;
tuttavia, ai sensi del terzo comma, si esclude radicalmente la possibilità di deposito “delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità”.
5. In sostanza, rendendo più marcata la configurazione del giudizio di appello quale revisio prioris instantiae piuttosto che novum iudicium, con una modifica rilevante dal punto di vista dogmatico-ricostruttivo e finalizzata ad evitare che l'appello possa essere ordinariamente utilizzato per porre rimedio alle negligenze delle parti nella fase precedente, con conseguente dilatazione dei tempi di definizione del giudizio, la novella disegna una disciplina composita per un giudizio di appello ad istruttoria tendenzialmente chiusa, pur se temperata dalle eccezioni poc'anzi esposte.
6. La nuova disciplina, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, d. lgs. n. 220/2023, si applica ai giudizi di appello incardinati dal giorno successivo all'entrata in vigore della novella, id est dal 5 gennaio 2024.
7. È in questo contesto normativo che si inseriscono le due ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale, che dubitano della legittimità della novella del 2023 e dell'attuale assetto normativo.
8. Sul punto, la Corte costituzionale, con sentenza n. 36/25, ha anzitutto chiarito che all'interno dell'art. 58 co. 3 d. lgs. n. 546/92 vanno individuati due diversi gruppi omogenei: il primo riguarda i documenti comprovanti il conferimento del potere rappresentativo sostanziale e processuale, quali deleghe, procure e altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti;
il secondo riguarda le notifiche dell'atto impugnato o degli atti che ne costituiscono il presupposto di legittimità.
9. Ciò premesso, la Corte ha evidenziato che la pur ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nella conformazione degli istituti processuali, quali quelli relativi alle preclusioni probatorie, incontra il limite della manifesta irragionevolezza (in tal senso, Corte cost. n. 189/2024, Corte cost. n. 96/2024 e Corte cost. n.
67/2023).
Nel caso in esame, tale limite risulta superato con riferimento al divieto assoluto di produzione dei documenti comprovanti il potere rappresentativo sostanziale o processuale, poiché: “... gli atti in questione non costituiscono temi di prova soggetti alle ordinarie preclusioni istruttorie, in quanto non attengono al merito della causa, ma alla legittimazione processuale o alla rappresentanza tecnica e, quindi, alla regolare costituzione del rapporto processuale. Esse non sono, pertanto, soggette al giudizio di indispensabilità supposto dall'art. 58, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, né ricadono nello speciale divieto di cui al comma 3 di tale disposizione”.
In particolare: “la sottrazione di tali documenti al regime generale, pur perseguendo la finalità deflattiva di limitare ulteriormente il materiale cognitivo acquisibile in appello, non trova appiglio nelle caratteristiche oggettive – strutturali, effettuali e funzionali – degli atti esclusi, non essendo rinvenibile in essi un elemento differenziale sul quale il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, possa costruire una disciplina diversificata”.
Consegue quindi la fondatezza dell'eccezione di costituzionalità in ordine all'assoluto divieto di produrre per la prima volta in appello, senza il temperamento dei casi di indispensabilità ai fini della decisione o di impossibilità incolpevole di produzione in primo grado previsti al primo comma, i documenti comprovanti il potere rappresentativo sostanziale o processuale.
10. A diverse conclusioni la Corte giunge invece con riferimento al divieto assoluto di produzione delle notifiche dell'atto impugnato o degli atti che ne costituiscono il presupposto di legittimità.
Infatti, per un verso non sussiste l'eccesso di delega, stante l'ampiezza della delega relativa al “rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo” (art. 19, comma 1, lettera d, della legge delega n. 111/2023).
Per altro verso, la ricerca della verità materiale non può spingersi sino a rendere costituzionalmente obbligata una disciplina che “accordi alle parti la possibilità di integrare in appello le carenze probatorie emerse all'esito del giudizio di primo grado”, ciò non costituendo “una garanzia indefettibile del giusto processo”, come conferma anche la disciplina del vigente articolo 345 c.p.c. nel processo civile: infatti, “l'aderenza della ricostruzione processuale dei fatti alla verità materiale non è oggetto di specifica protezione costituzionale, essendo piuttosto le garanzie del giusto processo espressamente sancite dall'art. 111 Cost. a coadiuvare il giudice nell'accertamento della verità conducendolo ad una decisione giusta”.
Inoltre, per i documenti in esame, a differenza di quanto evidenziato in ordine ai documenti comprovanti il potere rappresentativo, la deroga alla possibilità di produzione in appello “appare sorretta da una adeguata ragione giustificativa”, trattandosi di “prova di una condizione di validità o di efficacia dell'esercizio della funzione impositiva, e per tale ragione la produzione degli stessi nei giudizi in cui tale profilo risulti controverso esaurisce l'attività istruttoria”.
E tale divieto di produzione delle notifiche in appello si sottrae alle censure di irragionevolezza “anche là dove non esclude dal proprio ambito di applicazione l'ipotesi in cui la parte dimostri di non avere potuto depositare il documento nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”, poiché “rispetto alla notificazione degli atti tributari non è configurabile, sul piano logico, né l'ipotesi in cui il documento venga ad esistenza successivamente allo spirare dei termini per le deduzioni istruttorie del giudizio di primo grado in cui sia in contestazione l'atto notificato, né quella in cui l'amministrazione venga a conoscenza della sua esistenza solo dopo che sia maturata detta preclusione”: infatti, “o la notifica esiste – e quindi deve essere necessariamente conosciuta dall'amministrazione, sulla quale grava un dovere qualificato di documentazione del procedimento notificatorio e di conservazione e custodia dei relativi atti – prima che la pretesa impositiva venga azionata, oppure la stessa pretesa è da ritenersi inefficace ab origine e quindi non può essere fatta valere”.
Da tali considerazioni l'Arbiter Constitutionis ha fatto dunque scaturire l'infondatezza dell'eccezione di costituzionalità in ordine all'assoluto divieto di produrre per la prima volta in appello le notifiche dell'atto impugnato o degli atti che ne costituiscono il presupposto di legittimità.
11. Per quanto concerne infine la disciplina transitoria relativa ai processi in corso, la Corte muove nuovamente dall'assunto dell'ampia discrezionalità del legislatore nell'operare le scelte più opportune per disciplinare la successione di leggi processuali nel tempo.
Tuttavia, anche in questo caso occorre non vulnerare il parametro della manifesta irragionevolezza, declinato sotto il profilo della violazione del principio di prevedibilità delle regole processuali dell'intero percorso di tutela, nonché del pregiudizio recato alla scelta difensiva delle parti dei processi già instaurati in primo grado al momento dell'entrata in vigore della novella processuale.
In sostanza, occorre che il passaggio da un previgente ad un nuovo regime processuale non travolga l'affidamento “nella tutela delle posizioni legittimamente acquisite”.
A giudizio della Corte costituzionale, la disciplina transitoria in commento, invece, non tiene conto – in maniera del tutto irragionevole – del fatto che nei processi iniziati in grado di appello dopo l'entrata in vigore della novella, ma relativi a processi in cui il primo grado è stato incardinato nel vigore della precedente disciplina,
“le parti, confidando sulla facoltà, loro riconosciuta dal previgente art. 58, comma 2, di depositare documenti anche nell'eventuale processo di gravame, potrebbero averne omesso la produzione in prime cure”.
In questo modo, “lo ius superveniens, sebbene formalmente operi per il futuro, nella sostanza incide sugli effetti giuridici di situazioni processuali verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora in corso. Esso, infatti, finisce per riconsiderare, sanzionandola ex post, la mancata produzione di documenti in primo grado, senza considerare che la disciplina previgente ne consentiva ampiamente il differimento in appello”.
In definitiva, “per i processi nei quali, al momento dell'entrata in vigore della novella, siano già decorsi i termini per le produzioni documentali in primo grado, l'immediata efficacia del mutamento normativo determina conseguenze non dissimili da quelle della retroattività impropria, in quanto, frustrando l'aspettativa delle parti che hanno confidato nella possibilità di esercitare il loro diritto alla prova anche in appello, lede il legittimo affidamento”.
12. Da tali considerazioni è dunque scaturita la declaratoria di incostituzionalità della norma in esame, “nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo”.
13. Così definito il perimetro di applicazione della novellata previsione di cui all'art. 58 d. lgs. n. 546/92, nei termini chiariti dal giudice delle leggi (Corte cost, sent. n. 36/25 cit.), e venendo ora alla fattispecie in esame, rileva questa Corte che il giudizio di primo grado è stato introdotto con ricorso notificato in data 24.3.2024,
e pertanto dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 220/23 (5.1.2024).
Ne consegue che esso resta assoggettato alla nuova disciplina, che stabilisce rigide preclusioni in ordine alla possibilità di produzione tardiva della documentazione, ivi inclusa quella relativa alle notifiche di atti pregressi a quello odiernamente impugnato.
14. Orbene, nella fattispecie in esame, l'Amministrazione resistente, pur regolarmente citata, non si è costituita in primo grado.
Costituendosi in appello, essa ha prodotto documentazione attestante – in thesi – la notifica degli atti presupposti.
Nondimeno, reputa il Collegio che la relativa produzione sia da ritenersi tardiva, non avendo l'appellata fornito la prova della mancata incolpevole produzione in primo grado;
giudizio nel quale ha ritenuto di non costituirsi.
15. Per tali ragioni, in attuazione del principio di autoresponsabilità – che comporta che ciascuna parte sopporti le conseguenze di scelte ad essa imputabili – l'appellata non può che imputare a se stessa la mancata produzione in giudizio della suddetta documentazione, non potendo essere rimessa in termini da questa Corte, pena la vanificazione del principio di terzietà dell'organo giudicante.
Ne consegue l'inutilizzabilità della documentazione prodotta in grado di appello.
16. Nel merito, espunta la suddetta documentazione, resta provato il difetto di notifica degli atti presupposti, la qual cosa vizia in chiave derivata la successiva e impugnata intimazione di pagamento.
17. Alla luce di tali considerazioni, l'appello è fondato.
Ne consegue, in riforma dell'impugnata sentenza, l'annullamento dell'atto impugnato dal ricorrente in primo grado.
18. Sussistono giusti motivi, legati alla novità delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, annulla l'atto impugnato dal ricorrente in primo grado. Spese compensate.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
PA RO MI, Relatore
MARCHIELLO ANTONIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1896/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13275/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 27/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0712024900237123000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 251/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: Si riporta.
Appellato: Si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato innanzi alla CGT di Primo Grado di Napoli l'intimazione di pagamento n. 071 2024 9009237123 000, emessa dall'Agenzia delle Entrate -ON sulla base della notifica delle cartelle prodromiche di pagamento tutte indicata in atti.
A fondamento del ricorso, il ricorrente ha dedotto il difetto di notifica delle presupposte cartelle.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate – ON, regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
Con sentenza n. 13275/24 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale il sig. Ricorrente_1 ha interposto appello, reiterando in sede di gravame la censura di difetto di notifica degli atti presupposti.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell'appello, e in riforma dell'impugnata sentenza, l'annullamento dell'atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate – ON ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza pubblica del 15.1.2026 l'appello è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la statuizione di inammissibilità del ricorso disposta dal giudice di prime cure.
La censura è fondata.
È ben vero che, per pacifica giurisprudenza di legittimità: “costituisce causa di inammissibilità del ricorso … non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra l'atto depositato e quello notificato ma solo la loro effettiva difformità, accertabile d'ufficio in caso di omissione dell'attestazione.
Tuttavia, se la controparte è rimasta contumace, la mancata attestazione della conformità costituisce, di per sé, causa di inammissibilità, non essendo questa onerata dell'accesso presso la segreteria della commissione tributaria per verificare l'eventuale difformità tra l'atto a lei notificato e quello depositato, trattandosi di attività difensiva che presuppone, comunque, già sorto un interesse concreto a contraddire” (cfr. Cass. civ, ord. n. 11637/2017).
Nondimeno, poiché in primo grado la resistente era rimasta contumacia, il giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare d'ufficio la conformità tra il ricorso notificato e quello depositato.
E nella specie, la ricorrente aveva depositato in primo grado le ricevute di notifica Pec sia in formato .pdf che in formato .eml.
Per tali ragioni, il ricorso non era inammissibile, dovendo invece essere scrutinato nel merito.
1.2. E nel merito, il ricorso – e il conseguente appello – sono fondati.
Premette anzitutto il Collegio che, per pacifica giurisprudenza amministrativa, è nullo l'atto successivo in presenza di omessa o irrituale notifica dell'atto presupposto.
In particolare, per la Corte regolatrice, “tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria” (Cass. civ, Sez. Trib, 30.6.2011, n. 14361. In termini confermativi, Cass. civ, SS.UU, n. 5791/08).
1.3. Orbene, nel giudizio di primo grado l'eccezione di difetto di notifica degli atti presupposti era fondata, non essendosi l'Amministrazione resistente costituita in giudizio.
In sede di appello l'Amministrazione si è invece costituita, producendo copia delle relate di notifica degli atti presupposti.
2. Tanto premesso, va anzitutto scrutinata l'eccezione preliminare di parte appellante, di inutilizzabilità dei nuovi documenti prodotti dall'appellata in appello, in asserita violazione della previsione di cui all'art. 58 d. lgs. n. 546/92.
L'eccezione è fondata.
3. Prima della riforma operata dal d. lgs. n. 220/2023, in attuazione della legge delega n. 111/2023, ai sensi dell'articolo 58 d. lgs. n. 546/1992 ratione temporis vigente, si distingueva tra nuove prove e nuovi documenti, prevedendo per le prime la possibilità di esperirle in appello solo se “necessarie” ai fini della decisione o nel caso di dimostrazione della parte di “non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile”; mentre per i documenti era prevista la libera producibilità, nel limite temporale dei venti giorni prima dell'udienza ex art. 32 d. lgs. n. 546/1992, stante il richiamo dell'articolo 61 alle norme del giudizio di primo grado (in tal senso, cfr. ex multis, Cass. civ, sent. n. 8089/2023).
Sotto questo aspetto, era evidente il contrasto con la previsione dell'articolo 345, comma 3, c.p.c, in tema di processo civile, a tenore del quale, a far data dalla novella del 2012 ad opera del d.l. n. 83/2012, vi è stata unificazione della disciplina tra nuove prove e nuovi documenti, con la previsione del generale divieto di ogni nova in appello, ad eccezione del solo caso in cui sia dimostrata la causa non imputabile in ordine alla pregressa mancata produzione.
4. La riforma avvicina sensibilmente, pur se non parifica, la disciplina del processo tributario a quello civile, atteso che il novellato articolo 58 commi 1 e 3 (ora trasfuso nell'articolo 112 del testo unico della giustizia tributaria, d. lgs. n. 175/2024, applicabile dall'1.1.2026):
- come per il processo civile, parifica la disciplina tra nuovi documenti e nuove prove, confermando la possibilità di nuove prove in appello laddove le stesse non abbiano potuto essere prodotte o richieste in precedenza per causa non imputabile;
- a differenza del processo civile, e in aderenza invece a quanto previsto nel processo amministrativo (art. 103 c.p.a.) ammette la possibilità di nuove prove in appello anche nel caso di loro indispensabilità ai fini della decisione;
tuttavia, ai sensi del terzo comma, si esclude radicalmente la possibilità di deposito “delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità”.
5. In sostanza, rendendo più marcata la configurazione del giudizio di appello quale revisio prioris instantiae piuttosto che novum iudicium, con una modifica rilevante dal punto di vista dogmatico-ricostruttivo e finalizzata ad evitare che l'appello possa essere ordinariamente utilizzato per porre rimedio alle negligenze delle parti nella fase precedente, con conseguente dilatazione dei tempi di definizione del giudizio, la novella disegna una disciplina composita per un giudizio di appello ad istruttoria tendenzialmente chiusa, pur se temperata dalle eccezioni poc'anzi esposte.
6. La nuova disciplina, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, d. lgs. n. 220/2023, si applica ai giudizi di appello incardinati dal giorno successivo all'entrata in vigore della novella, id est dal 5 gennaio 2024.
7. È in questo contesto normativo che si inseriscono le due ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale, che dubitano della legittimità della novella del 2023 e dell'attuale assetto normativo.
8. Sul punto, la Corte costituzionale, con sentenza n. 36/25, ha anzitutto chiarito che all'interno dell'art. 58 co. 3 d. lgs. n. 546/92 vanno individuati due diversi gruppi omogenei: il primo riguarda i documenti comprovanti il conferimento del potere rappresentativo sostanziale e processuale, quali deleghe, procure e altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti;
il secondo riguarda le notifiche dell'atto impugnato o degli atti che ne costituiscono il presupposto di legittimità.
9. Ciò premesso, la Corte ha evidenziato che la pur ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nella conformazione degli istituti processuali, quali quelli relativi alle preclusioni probatorie, incontra il limite della manifesta irragionevolezza (in tal senso, Corte cost. n. 189/2024, Corte cost. n. 96/2024 e Corte cost. n.
67/2023).
Nel caso in esame, tale limite risulta superato con riferimento al divieto assoluto di produzione dei documenti comprovanti il potere rappresentativo sostanziale o processuale, poiché: “... gli atti in questione non costituiscono temi di prova soggetti alle ordinarie preclusioni istruttorie, in quanto non attengono al merito della causa, ma alla legittimazione processuale o alla rappresentanza tecnica e, quindi, alla regolare costituzione del rapporto processuale. Esse non sono, pertanto, soggette al giudizio di indispensabilità supposto dall'art. 58, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, né ricadono nello speciale divieto di cui al comma 3 di tale disposizione”.
In particolare: “la sottrazione di tali documenti al regime generale, pur perseguendo la finalità deflattiva di limitare ulteriormente il materiale cognitivo acquisibile in appello, non trova appiglio nelle caratteristiche oggettive – strutturali, effettuali e funzionali – degli atti esclusi, non essendo rinvenibile in essi un elemento differenziale sul quale il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, possa costruire una disciplina diversificata”.
Consegue quindi la fondatezza dell'eccezione di costituzionalità in ordine all'assoluto divieto di produrre per la prima volta in appello, senza il temperamento dei casi di indispensabilità ai fini della decisione o di impossibilità incolpevole di produzione in primo grado previsti al primo comma, i documenti comprovanti il potere rappresentativo sostanziale o processuale.
10. A diverse conclusioni la Corte giunge invece con riferimento al divieto assoluto di produzione delle notifiche dell'atto impugnato o degli atti che ne costituiscono il presupposto di legittimità.
Infatti, per un verso non sussiste l'eccesso di delega, stante l'ampiezza della delega relativa al “rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo” (art. 19, comma 1, lettera d, della legge delega n. 111/2023).
Per altro verso, la ricerca della verità materiale non può spingersi sino a rendere costituzionalmente obbligata una disciplina che “accordi alle parti la possibilità di integrare in appello le carenze probatorie emerse all'esito del giudizio di primo grado”, ciò non costituendo “una garanzia indefettibile del giusto processo”, come conferma anche la disciplina del vigente articolo 345 c.p.c. nel processo civile: infatti, “l'aderenza della ricostruzione processuale dei fatti alla verità materiale non è oggetto di specifica protezione costituzionale, essendo piuttosto le garanzie del giusto processo espressamente sancite dall'art. 111 Cost. a coadiuvare il giudice nell'accertamento della verità conducendolo ad una decisione giusta”.
Inoltre, per i documenti in esame, a differenza di quanto evidenziato in ordine ai documenti comprovanti il potere rappresentativo, la deroga alla possibilità di produzione in appello “appare sorretta da una adeguata ragione giustificativa”, trattandosi di “prova di una condizione di validità o di efficacia dell'esercizio della funzione impositiva, e per tale ragione la produzione degli stessi nei giudizi in cui tale profilo risulti controverso esaurisce l'attività istruttoria”.
E tale divieto di produzione delle notifiche in appello si sottrae alle censure di irragionevolezza “anche là dove non esclude dal proprio ambito di applicazione l'ipotesi in cui la parte dimostri di non avere potuto depositare il documento nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”, poiché “rispetto alla notificazione degli atti tributari non è configurabile, sul piano logico, né l'ipotesi in cui il documento venga ad esistenza successivamente allo spirare dei termini per le deduzioni istruttorie del giudizio di primo grado in cui sia in contestazione l'atto notificato, né quella in cui l'amministrazione venga a conoscenza della sua esistenza solo dopo che sia maturata detta preclusione”: infatti, “o la notifica esiste – e quindi deve essere necessariamente conosciuta dall'amministrazione, sulla quale grava un dovere qualificato di documentazione del procedimento notificatorio e di conservazione e custodia dei relativi atti – prima che la pretesa impositiva venga azionata, oppure la stessa pretesa è da ritenersi inefficace ab origine e quindi non può essere fatta valere”.
Da tali considerazioni l'Arbiter Constitutionis ha fatto dunque scaturire l'infondatezza dell'eccezione di costituzionalità in ordine all'assoluto divieto di produrre per la prima volta in appello le notifiche dell'atto impugnato o degli atti che ne costituiscono il presupposto di legittimità.
11. Per quanto concerne infine la disciplina transitoria relativa ai processi in corso, la Corte muove nuovamente dall'assunto dell'ampia discrezionalità del legislatore nell'operare le scelte più opportune per disciplinare la successione di leggi processuali nel tempo.
Tuttavia, anche in questo caso occorre non vulnerare il parametro della manifesta irragionevolezza, declinato sotto il profilo della violazione del principio di prevedibilità delle regole processuali dell'intero percorso di tutela, nonché del pregiudizio recato alla scelta difensiva delle parti dei processi già instaurati in primo grado al momento dell'entrata in vigore della novella processuale.
In sostanza, occorre che il passaggio da un previgente ad un nuovo regime processuale non travolga l'affidamento “nella tutela delle posizioni legittimamente acquisite”.
A giudizio della Corte costituzionale, la disciplina transitoria in commento, invece, non tiene conto – in maniera del tutto irragionevole – del fatto che nei processi iniziati in grado di appello dopo l'entrata in vigore della novella, ma relativi a processi in cui il primo grado è stato incardinato nel vigore della precedente disciplina,
“le parti, confidando sulla facoltà, loro riconosciuta dal previgente art. 58, comma 2, di depositare documenti anche nell'eventuale processo di gravame, potrebbero averne omesso la produzione in prime cure”.
In questo modo, “lo ius superveniens, sebbene formalmente operi per il futuro, nella sostanza incide sugli effetti giuridici di situazioni processuali verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora in corso. Esso, infatti, finisce per riconsiderare, sanzionandola ex post, la mancata produzione di documenti in primo grado, senza considerare che la disciplina previgente ne consentiva ampiamente il differimento in appello”.
In definitiva, “per i processi nei quali, al momento dell'entrata in vigore della novella, siano già decorsi i termini per le produzioni documentali in primo grado, l'immediata efficacia del mutamento normativo determina conseguenze non dissimili da quelle della retroattività impropria, in quanto, frustrando l'aspettativa delle parti che hanno confidato nella possibilità di esercitare il loro diritto alla prova anche in appello, lede il legittimo affidamento”.
12. Da tali considerazioni è dunque scaturita la declaratoria di incostituzionalità della norma in esame, “nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo”.
13. Così definito il perimetro di applicazione della novellata previsione di cui all'art. 58 d. lgs. n. 546/92, nei termini chiariti dal giudice delle leggi (Corte cost, sent. n. 36/25 cit.), e venendo ora alla fattispecie in esame, rileva questa Corte che il giudizio di primo grado è stato introdotto con ricorso notificato in data 24.3.2024,
e pertanto dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 220/23 (5.1.2024).
Ne consegue che esso resta assoggettato alla nuova disciplina, che stabilisce rigide preclusioni in ordine alla possibilità di produzione tardiva della documentazione, ivi inclusa quella relativa alle notifiche di atti pregressi a quello odiernamente impugnato.
14. Orbene, nella fattispecie in esame, l'Amministrazione resistente, pur regolarmente citata, non si è costituita in primo grado.
Costituendosi in appello, essa ha prodotto documentazione attestante – in thesi – la notifica degli atti presupposti.
Nondimeno, reputa il Collegio che la relativa produzione sia da ritenersi tardiva, non avendo l'appellata fornito la prova della mancata incolpevole produzione in primo grado;
giudizio nel quale ha ritenuto di non costituirsi.
15. Per tali ragioni, in attuazione del principio di autoresponsabilità – che comporta che ciascuna parte sopporti le conseguenze di scelte ad essa imputabili – l'appellata non può che imputare a se stessa la mancata produzione in giudizio della suddetta documentazione, non potendo essere rimessa in termini da questa Corte, pena la vanificazione del principio di terzietà dell'organo giudicante.
Ne consegue l'inutilizzabilità della documentazione prodotta in grado di appello.
16. Nel merito, espunta la suddetta documentazione, resta provato il difetto di notifica degli atti presupposti, la qual cosa vizia in chiave derivata la successiva e impugnata intimazione di pagamento.
17. Alla luce di tali considerazioni, l'appello è fondato.
Ne consegue, in riforma dell'impugnata sentenza, l'annullamento dell'atto impugnato dal ricorrente in primo grado.
18. Sussistono giusti motivi, legati alla novità delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, annulla l'atto impugnato dal ricorrente in primo grado. Spese compensate.