Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 06/02/2026, n. 1281
CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso per difetto di notifica degli atti presupposti

    Il giudice di primo grado ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. La Corte di secondo grado ha ritenuto fondata la censura di inammissibilità, poiché in primo grado l'amministrazione era rimasta contumace e il giudice avrebbe dovuto accertare d'ufficio la conformità degli atti. Nel merito, il ricorso è fondato per difetto di notifica degli atti presupposti, vizio che inficia l'intimazione di pagamento.

  • Accolto
    Inutilizzabilità dei nuovi documenti prodotti dall'appellata in appello

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di inutilizzabilità dei documenti prodotti dall'appellata in appello, poiché l'Amministrazione non ha fornito la prova della mancata incolpevole produzione in primo grado, nel quale è rimasta contumace. Pertanto, l'Amministrazione non può essere rimessa in termini in appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 06/02/2026, n. 1281
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1281
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo