CA
Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/11/2024, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Carmela Ruberto presidente
Silvana Ferriero consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 618 del R.G.A.C. dell'anno 2024, avente a oggetto la risoluzione di un contratto di locazione e vertente
TRA
(C.F. ), difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Annunziato Seminara
Parte appellante
e
(C.F. ), difesa Controparte_1 CodiceFiscale_2
dall'avvocato Antonio De Santis
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare parzialmente l'impugnata sentenza e per l'effetto accogliere la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto in primo grado condannando la alla Controparte_1
restituzione delle somme ricevute a titolo di canone di locazione per il periodo in cui il contratto è stato dichiarato nullo per assenza di registrazione, nonché alla restituzione di quanto ricevuto a titolo di deposito cauzionale.”
Per la parte appellata: “Voglia rigettare integralmente il proposto gravame e conseguentemente confermare la sentenza del Tribunale di
Castrovillari con condanna dell' appellante alle spese del giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto difensore.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte appellante in epigrafe, resistente in primo grado, con atto di citazione notificato in data 13.4.2024 e depositato in cancelleria il
23.4.2024, ha proposto appello avverso la sentenza n. 1443/2023, resa in data 14.10.2023 all'esito dell'udienza di discussione del 10.10.2023 dal Tribunale di Castrovillari nel giudizio n. 2966/2022 R.G.
Con la predetta sentenza era stata rigettata la domanda del ricorrente di risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti, era stata dichiarata la nullità del contratto relativamente al periodo
1°.11.2020 – 31.10.2022, ed era stata rigettata la domanda riconvenzionale avanzata dalla resistente relativa alla ripetizione dei
2 canoni corrisposti dal momento della proroga del contratto, nonché alla restituzione della cauzione.
A fondamento dell'appello ha dedotto che: a) il Parte_1
giudice di primo grado erroneamente non avrebbe considerato il diritto alla restituzione dei canoni di locazione quale conseguenza della declaratoria di nullità del contratto;
b) il tribunale non si sarebbe pronunciato sulla sua domanda di restituzione della cauzione.
La parte appellata si è costituita, argomentando per l'infondatezza dell'appello.
All'udienza del 28.10.2024, fissata ai sensi dell'art. 352 c.p.c., il consigliere istruttore ha riservato la decisione al collegio.
L'appello è inammissibile per tardività.
Occorre preliminarmente precisare che la questione dell'inammissibilità dell'appello per tardività, attesa la sua natura meramente processuale, non soggiace al disposto dell'art. 101 comma
II c.p.c., e quindi può essere rilevata d'ufficio dal giudice senza la necessità che essa sia sottoposta alle parti.
La Corte di cassazione ha, in merito, affermato: “in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina
3 l'esercizio delle domande giudiziali” (Cass. 6218/2019; conf. Cass.
7356/2022).
La sentenza impugnata nel presente giudizio è stata pubblicata in data 14.10.2023 (vedasi provvedimento allegato all'atto introduttivo).
L'atto di citazione in appello è stato notificato in data 13.4.2024
(vedasi la prova della notificata allegata al fascicolo dell'appellante) e depositato in cancelleria il 23.4.2024.
Il termine “lungo” per la proposizione dell'appello è, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
Nel caso di specie, l'appellante, trattandosi di appello avverso una sentenza emessa all'esito di un giudizio deciso ai sensi degli artt.
420 e seguenti c.p.c., che quindi segue il rito lavoro sin dalla sua introduzione, avrebbe dovuto introdurre il giudizio mediante deposito di ricorso in appello, anziché mediante citazione.
Tale circostanza, invero, non inficia la validità dell'atto introduttivo in ossequio al principio di conservazione degli atti, tuttavia l'appellante, nel termine di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza, quindi entro il 14.4.2024 (15.4.2024 primo giorno successivo non festivo), avrebbe dovuto depositare l'atto in cancelleria - ancorché nella forma erronea per le ragioni di cui si è detto –, e non già solo notificarlo nel predetto termine.
La Corte di cassazione ha affermato in merito il seguente principio: “Nelle controversie soggette al rito del lavoro,
l'inammissibilità dell'impugnazione, perché depositata in cancelleria oltre il termine di decadenza previsto dell'art. 434, comma 2, cod. proc.
4 civ., o, in caso di mancata notifica della sentenza, nel termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., non trova deroga nell'ipotesi in cui l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione anziché con ricorso, laddove l'atto, pur suscettibile di convalida ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c., non venga depositato entro il termine per proporre impugnazione.” (cfr. Cassazione, Sez. L, sentenza 10 luglio
2015, n. 14401).
Dalle considerazioni suesposte discende l'inammissibilità dell'appello per tardività.
La corte ritiene che il rilievo d'ufficio dell'inammissibilità dell'appello giustifichi la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'8 novembre
2024.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Carmela Ruberto
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Carmela Ruberto presidente
Silvana Ferriero consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 618 del R.G.A.C. dell'anno 2024, avente a oggetto la risoluzione di un contratto di locazione e vertente
TRA
(C.F. ), difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Annunziato Seminara
Parte appellante
e
(C.F. ), difesa Controparte_1 CodiceFiscale_2
dall'avvocato Antonio De Santis
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare parzialmente l'impugnata sentenza e per l'effetto accogliere la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto in primo grado condannando la alla Controparte_1
restituzione delle somme ricevute a titolo di canone di locazione per il periodo in cui il contratto è stato dichiarato nullo per assenza di registrazione, nonché alla restituzione di quanto ricevuto a titolo di deposito cauzionale.”
Per la parte appellata: “Voglia rigettare integralmente il proposto gravame e conseguentemente confermare la sentenza del Tribunale di
Castrovillari con condanna dell' appellante alle spese del giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto difensore.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte appellante in epigrafe, resistente in primo grado, con atto di citazione notificato in data 13.4.2024 e depositato in cancelleria il
23.4.2024, ha proposto appello avverso la sentenza n. 1443/2023, resa in data 14.10.2023 all'esito dell'udienza di discussione del 10.10.2023 dal Tribunale di Castrovillari nel giudizio n. 2966/2022 R.G.
Con la predetta sentenza era stata rigettata la domanda del ricorrente di risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti, era stata dichiarata la nullità del contratto relativamente al periodo
1°.11.2020 – 31.10.2022, ed era stata rigettata la domanda riconvenzionale avanzata dalla resistente relativa alla ripetizione dei
2 canoni corrisposti dal momento della proroga del contratto, nonché alla restituzione della cauzione.
A fondamento dell'appello ha dedotto che: a) il Parte_1
giudice di primo grado erroneamente non avrebbe considerato il diritto alla restituzione dei canoni di locazione quale conseguenza della declaratoria di nullità del contratto;
b) il tribunale non si sarebbe pronunciato sulla sua domanda di restituzione della cauzione.
La parte appellata si è costituita, argomentando per l'infondatezza dell'appello.
All'udienza del 28.10.2024, fissata ai sensi dell'art. 352 c.p.c., il consigliere istruttore ha riservato la decisione al collegio.
L'appello è inammissibile per tardività.
Occorre preliminarmente precisare che la questione dell'inammissibilità dell'appello per tardività, attesa la sua natura meramente processuale, non soggiace al disposto dell'art. 101 comma
II c.p.c., e quindi può essere rilevata d'ufficio dal giudice senza la necessità che essa sia sottoposta alle parti.
La Corte di cassazione ha, in merito, affermato: “in tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina
3 l'esercizio delle domande giudiziali” (Cass. 6218/2019; conf. Cass.
7356/2022).
La sentenza impugnata nel presente giudizio è stata pubblicata in data 14.10.2023 (vedasi provvedimento allegato all'atto introduttivo).
L'atto di citazione in appello è stato notificato in data 13.4.2024
(vedasi la prova della notificata allegata al fascicolo dell'appellante) e depositato in cancelleria il 23.4.2024.
Il termine “lungo” per la proposizione dell'appello è, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
Nel caso di specie, l'appellante, trattandosi di appello avverso una sentenza emessa all'esito di un giudizio deciso ai sensi degli artt.
420 e seguenti c.p.c., che quindi segue il rito lavoro sin dalla sua introduzione, avrebbe dovuto introdurre il giudizio mediante deposito di ricorso in appello, anziché mediante citazione.
Tale circostanza, invero, non inficia la validità dell'atto introduttivo in ossequio al principio di conservazione degli atti, tuttavia l'appellante, nel termine di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza, quindi entro il 14.4.2024 (15.4.2024 primo giorno successivo non festivo), avrebbe dovuto depositare l'atto in cancelleria - ancorché nella forma erronea per le ragioni di cui si è detto –, e non già solo notificarlo nel predetto termine.
La Corte di cassazione ha affermato in merito il seguente principio: “Nelle controversie soggette al rito del lavoro,
l'inammissibilità dell'impugnazione, perché depositata in cancelleria oltre il termine di decadenza previsto dell'art. 434, comma 2, cod. proc.
4 civ., o, in caso di mancata notifica della sentenza, nel termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., non trova deroga nell'ipotesi in cui l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione anziché con ricorso, laddove l'atto, pur suscettibile di convalida ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c., non venga depositato entro il termine per proporre impugnazione.” (cfr. Cassazione, Sez. L, sentenza 10 luglio
2015, n. 14401).
Dalle considerazioni suesposte discende l'inammissibilità dell'appello per tardività.
La corte ritiene che il rilievo d'ufficio dell'inammissibilità dell'appello giustifichi la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'8 novembre
2024.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Carmela Ruberto
5