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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 02/12/2025, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 2029/2022 promosso da
PART. IVA , elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Palermo, Corso Finocchiaro Aprile n. 10, presso lo studio dell'Avv. Michele Pinelli che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via
Ciro il Grande n. 21
RESISTENTE CONTUMACE
C.F. E PART. IVA , Controparte_2 P.IVA_2
pag. 1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
Palermo, Via G. Bonanno n. 122 presso lo studio dell'Avv. Rosa Scaglione che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva di ipoteca
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 12.07.2022 la società ricorrente indicata in epigrafe propose opposizione avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n. 29676202200001050 notificata a mezzo Pec in data 01.06.2022 per la parte relativa alle seguenti cartelle di pagamento e avvisi di addebito per ruoli CP_1
1) N. 29620110015804247/000 asseritamente notificato il 09/6/2011 per l'importo di €. 355,15 per Modello DM 10, somme aggiuntive e spese di notifica per il per l'anno 2010, maggiorate di interessi di mora, diritto spese esecutive e notifica per un totale complessivo di €. 564,74;
2) N. 59620120000273322/000 asseritamente notificato il 11/4/2012 per l'importo pag. 2 di €. 203,22 per Modello DM 10, somme aggiuntive per il per l'anno 2011,
maggiorate di interessi di mora, diritto spese esecutive e notifica per un totale complessivo di €. 308,38;
3) 59620120002508554/000 asseritamente notificato il 26/7/2012 per l'importo di
€. 2.956,58, per compensazione indebita Modello DM 10, somme aggiuntive e spese di notifica per il per l'anno 2010 e 2011, maggiorate di interessi di mora,
diritto spese esecutive e notifica per un totale complessivo di €. 4360,66;
4) N. 59620120004024959/ 000 asseritamente notificato il 10/10/2012 per l'importo di €. 2308,28 per DM 10, somme aggiuntive e spese di notifica per il per l'anno 2012, maggiorate di interessi di mora, diritto spese esecutive e notifica per un totale complessivo di €. 3509,31;
5) N. 59620130000317272000 asseritamente notificato il 18/03/2013 per l'importo di €. 1048,76, per Modello DM 10, somme aggiuntive e spese di notifica per il per l'anno 2012 maggiorate di interessi di mora, diritto spese esecutive e notifica per un totale complessivo di €. 1552,15;
6) N. 59620140003975791/000 asseritamente notificato il 10/10/2014 per l'importo di €. 12895,85, per Modello DM 10, somme aggiuntive e spese di notifica per il per l'anno 2013 maggiorate di interessi di mora, diritto spese esecutive e notifica per un totale complessivo di €. 15.319,43;
7) N. 59620150000720774/000 asseritamente notificato il 19/09/2015 per l'importo pag. 3 di €. 1279,78, per Modello DM 10, somme aggiuntive e spese di notifica per il per l'anno 2014 maggiorate di interessi di mora, diritto spese esecutive e notifica per un totale complessivo di €. 1334,72;
8) N. 59620150005687984/000 asseritamente notificato il 16/02/2016 per l'importo di €. 650,71 per Modello DM 10, somme aggiuntive, interessi e spese di notifica per il l'anno 2012, maggiorate di interessi di mora, diritto spese esecutive e notifica per un totale complessivo di €. 756,45;
9) N. 59620160007954440/000 asseritamente notificato il 30/11/2016 per l'importo di €. 1331,90 per aggiuntive e spese di notifica per il per Controparte_3
l'anno 2015 e parte 2016 maggiorate di interessi di mora, diritto spese esecutive e notifica per un totale complessivo di € 1652,96;
10) 59620180000466888/000 asseritamente notificato il 22/05/2018 per l'importo di €. 2464,97 per Modello DM 10 rettificato, somme aggiuntive, interessi e spese di notifica per il l'anno 2013, maggiorate di interessi di mora, diritto spese esecutive e notifica per un totale complessivo di €. 2743,61;
11) N. 59620190000604755/000 asseritamente notificato il 13/05/2019 per l'importo di €. 3619,96 per Modello DM 10, somme aggiuntive, interessi e spese di notifica per l'anno 2014 e 2018, maggiorate di interessi di mora, diritto spese esecutive e notifica per un totale complessivo di €.4.071,55.
Allegava, in merito, il difetto di motivazione e la sottoscrizione dell'atto pag. 4 impugnato, la mancata notifica di atti prodromici sottesi all'atto impugnato,
nonché la prescrizione dei crediti ingiunti, contestando, comunque per vari motivi la pretesa contributiva.
L' regolarmente citato in giudizio non si è costituito ed in questa sede se ne CP_1
dichiara la contumacia.
L' costituendosi in giudizio, chiedeva il Controparte_2
rigetto del ricorso del quale contestava variamente la fondatezza e, in particolare, sia l'eccezione di prescrizione sia la tardività dell'opposizione.
In data 09.12.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente non possono trovare accoglimento le eccezioni sollevate dalla ricorrente sul difetto di motivazione e sulla sottoscrizione dell'atto impugnato,
in quanto il riferimento agli avvisi notificati in precedenza ha consentito alla ricorrente di conoscere il fondamento della pretesa avversaria e di difendersi;
la sottoscrizione della comunicazione preventiva di ipoteca non è un requisito di validità della medesima, visto che nessun dubbio sussiste circa la provenienza della richiesta (cfr. sentenza Tribunale di Palermo n. 3887/2024).
Ciò posto sulla tardività dell'opposizione si osserva che la stessa va disattesa.
Invero, giova rilevare come, pur ammettendo la rituale notifica all'opponente delle cartelle esattoriali e AVA in esame, tale circostanza, di fatto, non determina pag. 5 di per sé l'inammissibilità dell'odierna opposizione per violazione dell'art. 24
comma 5° del d.lgs. n. 46/99.
Appare opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 9180 del 20/04/2006) che, seppur in materia di opposizione a sanzioni amministrative, ha chiarito che: “Avverso la cartella esattoriale emessa ai
fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice
della strada sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981,
allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di
accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di
recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b)
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità
dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza
di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti
alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.,
qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di
mora. Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle
forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto
nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi altrimenti la
decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella
esattoriale l'opposizione - all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme
pag. 6 ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale
disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del
1981”.
La citata sentenza applicabile al caso di specie chiarisce che, nel caso in cui si contesti l'omessa notifica della stessa cartella o si adducano, comunque, fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo (quale, appunto, la prescrizione del credito oggetto del titolo medesimo), l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615
c.p.c., da proporre nelle forme ordinarie.
L'odierna opposizione, proposta dinanzi al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici previdenziali oggetto di una cartella esattoriale non opposta appare, dunque, pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c.-.
Ciò posto, non resta che esaminare il merito dell'opposizione, ovvero la la notifica degli atti prodromici e la prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle esattoriali di cui alla presente controversia.
Orbene, il diritto di credito azionato dall' mediante Controparte_4
l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime pag. 7 prescrizionale ad esso applicabile, in ragione della sopravvenuta inopponibilità
della cartella esattoriale ritualmente notificata.
La riscossione attraverso ruoli esattoriali, disciplinata anche per i crediti contributivi dal D. Lgs. 46/1999, costituisce, infatti, un procedimento alternativo
(e per molti interpreti esclusivo) rispetto a quello giurisdizionale costituito ad esempio dal procedimento monitorio, finalizzato alla formazione in tempi rapidi di un titolo esecutivo stragiudiziale, necessario e sufficiente alla riscossione in forma coattiva (con gli strumenti previsti dalla legge speciale) dei crediti medesimi.
Ciò comporta che il credito iscritto a ruolo non muta la sua fonte e natura a seguito della mancata tempestiva opposizione della cartella esattoriale ritualmente notificata.
Pertanto, sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica il titolo esecutivo stragiudiziale costituito dal ruolo esattoriale diventi intangibile, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato, non potendosi estendere ad esso la norma dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di
“giudicato”, al regime prescrizionale speciale, proprio della sua natura, ovvero,
ove applicabile ratione temporis, il regime prescrizionale quinquennale introdotto dalla L. 335/1995.
A tal proposito giova sottolineare la pronunzia della Suprema Corte a Sezioni
pag. 8 Unite (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 17/11/2016, n. 23397; v anche Cass. civ. Sez. VI -
Lavoro, Ord. n. 21 del 03-01-2018) statuendo che “la scadenza del termine -
pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui
all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla
possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della
irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del
termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10,
della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale
ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo
giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.
In particolare l'art. 3 della L. 335/1995, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che: “Le contribuzioni di previdenza e di
assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso
dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso
il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29
marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166,
ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni
pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni
pag. 9 salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le
altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. …”.
Poiché le cartelle esattoriali opposte ineriscono a crediti sorti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della suddetta norma, deve ritenersi applicabile ai crediti in esse iscritti il nuovo ridotto termine prescrizionale quinquennale.
Era, dunque, onere delle parti convenute dimostrare di avere compiuto atti interruttivi del suddetto termine prescrizionale quinquennale.
Ciò detto, l'opposizione merita di trovare accoglimento perché nessuno degli avvisi di addebito contestati può ritenersi notificato, con la conseguente insussistenza delle pretese contributive parimenti rimaste sfornite di prova.
La comunicazione preventiva di ipoteca impugnata per la parte in questa sede impugnata è nulla per la mancata notifica degli anzidetti avvisi di addebito quali atti presupposti affinché si possa ritenere legittima la procedura.
L' rimasto contumace, sul quale gravava il relativo onere, non ha provato CP_1
di avere notificato gli AVA prodromici all'atto opposto.
Conseguentemente, i suddetti atti vanno dichiarati nulli non essendo stata fornita la prova della loro notifica alla parte ricorrente e i crediti previdenziali ivi richiesti vanno dichiarati prescritti.
Per l'effetto, va affermata la insussistenza del diritto della di agire CP_5
pag. 10 esecutivamente per gli anzidetti crediti portati nella comunicazione preventiva di ipoteca impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano in favore della CP_1
società ricorrente in € 3.290,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Michele Pinelli;
Spese di lite compensate tra la ricorrente e visto che l'accoglimento CP_5
dell'opposizione è integralmente ascrivibile all' CP_1
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- annulla gli avvisi di addebito N. 29620110015804247/000, N.
59620120000273322/000, N. 59620120002508554/000, N. 59620120004024959/000.
N. 59620130000317272000, N. 59620140003975791/000, N.
59620150000720774/000, N. 59620150005687984/000, N. 59620160007954440/000,
N. 59620180000466888/000 e N. 59620190000604755/000 e dichiara prescritti i crediti ivi iscritti;
- per l'effetto, va affermata la insussistenza del diritto della di agire CP_5
esecutivamente per i predetti crediti portati dall'atto impugnato;
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite CP_1
pag. 11 liquidate € 3.290,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Michele Pinelli;
- compensa integralmente le spese di lite tra la ricorrente e CP_5
Così deciso in Termini Imerese in data 2 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 2029/2022 promosso da
PART. IVA , elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Palermo, Corso Finocchiaro Aprile n. 10, presso lo studio dell'Avv. Michele Pinelli che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via
Ciro il Grande n. 21
RESISTENTE CONTUMACE
C.F. E PART. IVA , Controparte_2 P.IVA_2
pag. 1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
Palermo, Via G. Bonanno n. 122 presso lo studio dell'Avv. Rosa Scaglione che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva di ipoteca
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 12.07.2022 la società ricorrente indicata in epigrafe propose opposizione avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n. 29676202200001050 notificata a mezzo Pec in data 01.06.2022 per la parte relativa alle seguenti cartelle di pagamento e avvisi di addebito per ruoli CP_1
1) N. 29620110015804247/000 asseritamente notificato il 09/6/2011 per l'importo di €. 355,15 per Modello DM 10, somme aggiuntive e spese di notifica per il per l'anno 2010, maggiorate di interessi di mora, diritto spese esecutive e notifica per un totale complessivo di €. 564,74;
2) N. 59620120000273322/000 asseritamente notificato il 11/4/2012 per l'importo pag. 2 di €. 203,22 per Modello DM 10, somme aggiuntive per il per l'anno 2011,
maggiorate di interessi di mora, diritto spese esecutive e notifica per un totale complessivo di €. 308,38;
3) 59620120002508554/000 asseritamente notificato il 26/7/2012 per l'importo di
€. 2.956,58, per compensazione indebita Modello DM 10, somme aggiuntive e spese di notifica per il per l'anno 2010 e 2011, maggiorate di interessi di mora,
diritto spese esecutive e notifica per un totale complessivo di €. 4360,66;
4) N. 59620120004024959/ 000 asseritamente notificato il 10/10/2012 per l'importo di €. 2308,28 per DM 10, somme aggiuntive e spese di notifica per il per l'anno 2012, maggiorate di interessi di mora, diritto spese esecutive e notifica per un totale complessivo di €. 3509,31;
5) N. 59620130000317272000 asseritamente notificato il 18/03/2013 per l'importo di €. 1048,76, per Modello DM 10, somme aggiuntive e spese di notifica per il per l'anno 2012 maggiorate di interessi di mora, diritto spese esecutive e notifica per un totale complessivo di €. 1552,15;
6) N. 59620140003975791/000 asseritamente notificato il 10/10/2014 per l'importo di €. 12895,85, per Modello DM 10, somme aggiuntive e spese di notifica per il per l'anno 2013 maggiorate di interessi di mora, diritto spese esecutive e notifica per un totale complessivo di €. 15.319,43;
7) N. 59620150000720774/000 asseritamente notificato il 19/09/2015 per l'importo pag. 3 di €. 1279,78, per Modello DM 10, somme aggiuntive e spese di notifica per il per l'anno 2014 maggiorate di interessi di mora, diritto spese esecutive e notifica per un totale complessivo di €. 1334,72;
8) N. 59620150005687984/000 asseritamente notificato il 16/02/2016 per l'importo di €. 650,71 per Modello DM 10, somme aggiuntive, interessi e spese di notifica per il l'anno 2012, maggiorate di interessi di mora, diritto spese esecutive e notifica per un totale complessivo di €. 756,45;
9) N. 59620160007954440/000 asseritamente notificato il 30/11/2016 per l'importo di €. 1331,90 per aggiuntive e spese di notifica per il per Controparte_3
l'anno 2015 e parte 2016 maggiorate di interessi di mora, diritto spese esecutive e notifica per un totale complessivo di € 1652,96;
10) 59620180000466888/000 asseritamente notificato il 22/05/2018 per l'importo di €. 2464,97 per Modello DM 10 rettificato, somme aggiuntive, interessi e spese di notifica per il l'anno 2013, maggiorate di interessi di mora, diritto spese esecutive e notifica per un totale complessivo di €. 2743,61;
11) N. 59620190000604755/000 asseritamente notificato il 13/05/2019 per l'importo di €. 3619,96 per Modello DM 10, somme aggiuntive, interessi e spese di notifica per l'anno 2014 e 2018, maggiorate di interessi di mora, diritto spese esecutive e notifica per un totale complessivo di €.4.071,55.
Allegava, in merito, il difetto di motivazione e la sottoscrizione dell'atto pag. 4 impugnato, la mancata notifica di atti prodromici sottesi all'atto impugnato,
nonché la prescrizione dei crediti ingiunti, contestando, comunque per vari motivi la pretesa contributiva.
L' regolarmente citato in giudizio non si è costituito ed in questa sede se ne CP_1
dichiara la contumacia.
L' costituendosi in giudizio, chiedeva il Controparte_2
rigetto del ricorso del quale contestava variamente la fondatezza e, in particolare, sia l'eccezione di prescrizione sia la tardività dell'opposizione.
In data 09.12.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente non possono trovare accoglimento le eccezioni sollevate dalla ricorrente sul difetto di motivazione e sulla sottoscrizione dell'atto impugnato,
in quanto il riferimento agli avvisi notificati in precedenza ha consentito alla ricorrente di conoscere il fondamento della pretesa avversaria e di difendersi;
la sottoscrizione della comunicazione preventiva di ipoteca non è un requisito di validità della medesima, visto che nessun dubbio sussiste circa la provenienza della richiesta (cfr. sentenza Tribunale di Palermo n. 3887/2024).
Ciò posto sulla tardività dell'opposizione si osserva che la stessa va disattesa.
Invero, giova rilevare come, pur ammettendo la rituale notifica all'opponente delle cartelle esattoriali e AVA in esame, tale circostanza, di fatto, non determina pag. 5 di per sé l'inammissibilità dell'odierna opposizione per violazione dell'art. 24
comma 5° del d.lgs. n. 46/99.
Appare opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 9180 del 20/04/2006) che, seppur in materia di opposizione a sanzioni amministrative, ha chiarito che: “Avverso la cartella esattoriale emessa ai
fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice
della strada sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981,
allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di
accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di
recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b)
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità
dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza
di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti
alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.,
qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di
mora. Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle
forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto
nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi altrimenti la
decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella
esattoriale l'opposizione - all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme
pag. 6 ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale
disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del
1981”.
La citata sentenza applicabile al caso di specie chiarisce che, nel caso in cui si contesti l'omessa notifica della stessa cartella o si adducano, comunque, fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo (quale, appunto, la prescrizione del credito oggetto del titolo medesimo), l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615
c.p.c., da proporre nelle forme ordinarie.
L'odierna opposizione, proposta dinanzi al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici previdenziali oggetto di una cartella esattoriale non opposta appare, dunque, pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c.-.
Ciò posto, non resta che esaminare il merito dell'opposizione, ovvero la la notifica degli atti prodromici e la prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle esattoriali di cui alla presente controversia.
Orbene, il diritto di credito azionato dall' mediante Controparte_4
l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime pag. 7 prescrizionale ad esso applicabile, in ragione della sopravvenuta inopponibilità
della cartella esattoriale ritualmente notificata.
La riscossione attraverso ruoli esattoriali, disciplinata anche per i crediti contributivi dal D. Lgs. 46/1999, costituisce, infatti, un procedimento alternativo
(e per molti interpreti esclusivo) rispetto a quello giurisdizionale costituito ad esempio dal procedimento monitorio, finalizzato alla formazione in tempi rapidi di un titolo esecutivo stragiudiziale, necessario e sufficiente alla riscossione in forma coattiva (con gli strumenti previsti dalla legge speciale) dei crediti medesimi.
Ciò comporta che il credito iscritto a ruolo non muta la sua fonte e natura a seguito della mancata tempestiva opposizione della cartella esattoriale ritualmente notificata.
Pertanto, sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica il titolo esecutivo stragiudiziale costituito dal ruolo esattoriale diventi intangibile, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato, non potendosi estendere ad esso la norma dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di
“giudicato”, al regime prescrizionale speciale, proprio della sua natura, ovvero,
ove applicabile ratione temporis, il regime prescrizionale quinquennale introdotto dalla L. 335/1995.
A tal proposito giova sottolineare la pronunzia della Suprema Corte a Sezioni
pag. 8 Unite (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 17/11/2016, n. 23397; v anche Cass. civ. Sez. VI -
Lavoro, Ord. n. 21 del 03-01-2018) statuendo che “la scadenza del termine -
pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui
all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla
possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della
irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del
termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10,
della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale
ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo
giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto
amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.
In particolare l'art. 3 della L. 335/1995, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che: “Le contribuzioni di previdenza e di
assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso
dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso
il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29
marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166,
ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni
pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni
pag. 9 salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le
altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. …”.
Poiché le cartelle esattoriali opposte ineriscono a crediti sorti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della suddetta norma, deve ritenersi applicabile ai crediti in esse iscritti il nuovo ridotto termine prescrizionale quinquennale.
Era, dunque, onere delle parti convenute dimostrare di avere compiuto atti interruttivi del suddetto termine prescrizionale quinquennale.
Ciò detto, l'opposizione merita di trovare accoglimento perché nessuno degli avvisi di addebito contestati può ritenersi notificato, con la conseguente insussistenza delle pretese contributive parimenti rimaste sfornite di prova.
La comunicazione preventiva di ipoteca impugnata per la parte in questa sede impugnata è nulla per la mancata notifica degli anzidetti avvisi di addebito quali atti presupposti affinché si possa ritenere legittima la procedura.
L' rimasto contumace, sul quale gravava il relativo onere, non ha provato CP_1
di avere notificato gli AVA prodromici all'atto opposto.
Conseguentemente, i suddetti atti vanno dichiarati nulli non essendo stata fornita la prova della loro notifica alla parte ricorrente e i crediti previdenziali ivi richiesti vanno dichiarati prescritti.
Per l'effetto, va affermata la insussistenza del diritto della di agire CP_5
pag. 10 esecutivamente per gli anzidetti crediti portati nella comunicazione preventiva di ipoteca impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano in favore della CP_1
società ricorrente in € 3.290,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Michele Pinelli;
Spese di lite compensate tra la ricorrente e visto che l'accoglimento CP_5
dell'opposizione è integralmente ascrivibile all' CP_1
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- annulla gli avvisi di addebito N. 29620110015804247/000, N.
59620120000273322/000, N. 59620120002508554/000, N. 59620120004024959/000.
N. 59620130000317272000, N. 59620140003975791/000, N.
59620150000720774/000, N. 59620150005687984/000, N. 59620160007954440/000,
N. 59620180000466888/000 e N. 59620190000604755/000 e dichiara prescritti i crediti ivi iscritti;
- per l'effetto, va affermata la insussistenza del diritto della di agire CP_5
esecutivamente per i predetti crediti portati dall'atto impugnato;
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite CP_1
pag. 11 liquidate € 3.290,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Michele Pinelli;
- compensa integralmente le spese di lite tra la ricorrente e CP_5
Così deciso in Termini Imerese in data 2 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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