Decreto cautelare 29 luglio 2021
Sentenza breve 10 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. U, sentenza breve 10/09/2021, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/09/2021
N. 01350/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00790/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 790 del 2021, proposto da RA CO, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Molfetta, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;
contro
A.R.I.F. - Agenzia Regionale per le attività irrigue e forestali - Puglia, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avvocati Pierluigi Balducci e Cataldo Balducci, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;
nei confronti
RI TE NT, controinteressata, non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
dell’unico provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva concorsuale per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 110 unità complessive di personale ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 (superamento del precariato nelle PA.AA.), pervenuto a mezzo p.e.c. del 28/5/2021 e di ogni altro atto supposto presupposto e conseguente, tra cui la deliberazione del Direttore Generale A.R.I.F. del 2/7/2021, recante proroga contratti di lavoro subordinato a tempo determinato finalizzato al completamento della procedura di stabilizzazione prevista dal D.Lgs. n. 75/2017 (c.d. personale ex-S.m.a.) e allegato A) contenente la graduatoria degli ammessi, ove risulta escluso il ricorrente e con richiesta di tutela cautelare presidenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Arif - Agenzia Regionale per Le Attività Irrigue e Forestali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
I - Sul BURP dell’8.10.2020, la A.R.I.F. Puglia pubblicava un “ avviso di selezione riservata mediante corso concorso per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 110 unità complessive di personale di cui n. 23 categoria D/1 funzionario amministrativo / tecnico – n. 46 categoria C/1 Istruttore e amministrativo/tecnico - n. 41 categoria B3 Esecutore amministrativo / tecnico ”, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 (recante il superamento precariato nella P.A.).
Il ricorrente, CO RA, dipendente dell’A.R.I.F. (sede di lavoro in Modugno), con un rapporto di lavoro a tempo determinato, avente scadenza al 31 luglio 2021, presentava due domande di partecipazione, una per n. 46 posti di categoria C, ed una per n. 41 posti di categoria B/3, per entrambe le domande esprimendo preferenza verso il profilo amministrativo, secondo quanto previsto dal bando.
Con nota pervenuta a mezzo p.e.c. il 28 maggio 2021, confermata con Racc. a. r. 143/1469425-9, gli veniva comunicata dall’ARIF l’esclusione dalla selezione (quindi, da entrambi i concorsi) per “ l’omessa produzione della copia di un documento di identità (la cui definizione sulla scorta dell’art. 1 comma 1 lett.d del DPR 445/2000 e sm, in corso di validità, in violazione dell’art. 2 comma 11 del correlato avviso all’interno del BURP n. 140 del 8/10/2020. Infatti la tessera sanitaria prodotta dalla SV in copia non rientra nel novero dei documenti di identità intesa nell’accezione normativa sopra delineata ”.
Successivamente, con deliberazione del 2/7/2021 il Direttore Generale A.R.I.F. prorogava ai partecipanti i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato finalizzato al completamento della procedura di stabilizzazione prevista dal D.Lgs. n. 75/2017, escludendo tuttavia il ricorrente dal novero dei prorogati.
Il ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 19.7.2021 e depositato il 23.7.2021, per impugnare gli atti indicati in epigrafe. Deduce i seguenti motivi di diritto: in via preliminare, la giurisdizione del Giudice amministrativo (Cons. Stato Sez. III 3801 del 15/6/2020; idem Sez. V 18/7/2012 n. 4186; Cass. civile, Sez. Un. 26/10/2011 n. 1778); 1) violazione dell’art. 2 punto n. 12 della lex specialis – violazione del successivo comma 13 - violazione del principio di massima partecipazione alle procedure concorsuali – eccesso di potere dal punto di vista della disparità di trattamento – violazione dell’art. 3 Cost.; 2) violazione ed erronea applicazione dell’art. 2 comma 11 del bando – eccesso di potere dal punto di vista della manifesta irragionevolezza; 3) eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, illegittimità derivata; 4) illegittimità derivata.
Si costituisce l’A.R.I.F. Puglia, deducendo, anche con successiva memoria, il difetto di giurisdizione, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.
Nella camera di consiglio dell’8 settembre 2021, fissata per il giudizio cautelare, sussistendone i presupposti e datane comunicazione alle parti, il ricorso è introitato per la decisione con sentenza breve.
II – Il ricorso è in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, in parte infondato.
III – Con la D.D.G. n. 641 del 02.07.2021, recante “ Proroga contratti di lavoro subordinato a tempo determinato finalizzata al completamento della procedura di stabilizzazione prevista dal D. Lgs. n. 75/2017 (c.d. personale ex SMA) ”, la resistente Agenzia regionale ha disposto l’esclusione del ricorrente dall’elenco dei lavoratori beneficiari della proroga del contratto a tempo determinato, evidenziando di “ prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati con i dipendenti indicati nell’allegato A) al presente atto, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in quanto ammessi al processo di stabilizzazione ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 20-co.2-D.Lgs. n. 75/2020, fino al 31/12/2021, data prevista di conclusione della procedura di stabilizzazione di cui all’art.20, co. 2, D. Lgs. 75/2017, e comunque non oltre l’espletamento delle procedure di cui all’art. 20-co.2 D. Lgs 75/2017 per assunzioni a tempo indeterminato ”.
Il ricorrente ha impugnato la citata D.D.G. n. 641 del 2021, nella parte in cui lo esclude dall’elenco dei lavoratori beneficiari della proroga dei contratti a termine, così chiedendo, sostanzialmente la proroga del proprio contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Sennonché, la proroga in parola postula un atto di gestione dell’originario rapporto di lavoro a tempo determinato rispetto al quale i lavoratori precari, in possesso dei requisiti previsti dalla legge per essere assunti, vantano un diritto soggettivo, non già un interesse legittimo (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. V, 6 maggio 2015 n. 2271; id., sez. VI, 27 febbraio 2012 n. 1095; id., sez. III, 28 giugno 2017 n. 2772; Cass., sez. un., 15 settembre 2010 n. 19552; T.a.r. Lazio, Roma, sez. III, 9 aprile 2015 n. 5278; T.a.r. Campania, Napoli, sez. V, 3 febbraio 2014 n. 749). Pertanto, la domanda di proroga riguarda una specifica richiesta di prosecuzione del rapporto di lavoro precario, avente natura di diritto soggettivo. Da ciò consegue il difetto di giurisdizione, in parte qua , essendo, il diniego di proroga di contratto a tempo determinato questione affidata alla cognizione del giudice ordinario.
IV - Nella parte in cui impugna gli atti della procedura selettiva, il ricorso è, invece, ammissibile ma infondato.
IV.1 - Con il primo motivo, il ricorrente lamenta che l’esclusione sarebbe stata disposta in violazione dell’art. 2, comma 12, del bando, il quale prevedrebbe l’esclusione dalla selezione soltanto: a) nel caso di mancata sottoscrizione della domanda; b) nel caso in cui la domanda pervenga all’Ufficio protocollo oltre il termine di scadenza indicato nell’avviso; c) in caso di mancanza dei requisiti richiesti dall’avviso; d) in caso di mancanza del curriculum vitae .
Sennonché, l’esclusione è stata disposta ai sensi dell’art. 2, comma 11, del bando laddove si prevede espressamente l’allegazione alla domanda di un valido documento di identità, “ a pena di esclusione ”.
La tessera sanitaria, fornita dal ricorrente, non è annoverabile tra i documenti indicati dal D.P.R. n. 445/2000, art. 1, lett. d), validi per attestare l'identità della persona. Stando, invero, all’art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 “ Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato ”.
Il comma 13 dello stesso art. 2 del bando, il quale prevede la possibilità di regolarizzazione di eventuali carenze, non è applicabile al caso di specie, proprio perché il precedente comma 11 prevede l’allegazione alla domanda di un valido documento di identità, “ a pena di esclusione ” e il comma 13 dell’art. 2 del bando si riferisce espressamente ad “ altre eventuali carenze e inesattezze ”, cioè diverse da quelle elencate nei precedenti commi 11 e 12.
Non si attaglia al caso di specie la giurisprudenza, citata dal ricorrente, sia relativamente ai servizi sanitari (dove la tessera sanitaria è usata con pin e puk) sia in caso di rilascio di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria (dove la tessera in questione è utilizzata a corredo di altri documenti identificativi).
Inattendibile è anche la dedotta violazione del principio di parità di trattamento, atteso che il ricorrente non riporta alcun caso simile a quello in esame, nella procedura de qua , che sia stato trattato diversamente o con maggior favore.
Il primo motivo di ricorso è, dunque, destituito di fondamento.
IV.2 - Nel secondo motivo di ricorso, il ricorrente afferma che il citato comma 11 dell’art. 2 del bando regolamenterebbe il solo caso della domanda priva di un qualsivoglia documento identificativo, mentre sarebbe l’art. 2, comma 12, a contemplare, in via tassativa, le ipotesi di esclusione dal concorso (mancata sottoscrizione della domanda; domanda pervenuta oltre il termine di scadenza indicato nell’avviso; mancanza dei requisiti richiesti dall’avviso; mancanza del curriculum vitae ), tra le quali non vi sarebbe la mancanza di un valido documento di identità. Ma, se così fosse, il bando non avrebbe specificato la necessità di “ un documento di identità valido a pena di esclusione ”. È evidente che tale ipotesi di esclusione, se non rientra in quelle previste dal successivo comma 12, deve essere comunque aggiunta ad esse, in quanto espressamente prevista dalla lex specialis . L’avviso pubblico sul punto non è equivocabile, anche stando a una lettura sistematica e in successione dei commi dell’art. 2.
Il bando costituisce la lex specialis del pubblico concorso e va interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’Amministrazione, obbligata alla loro applicazione con ristretti margini di apprezzamento discrezionale, proprio in considerazione degli invocati principi di affidamento e parità di trattamento.
Il secondo motivo è, dunque, ugualmente infondato.
IV.3 – Con il terzo motivo, il ricorrente censura la stessa previsione del bando “ per la denegata ipotesi in cui dovesse darsi del bando la lettura che ne ha dato ARIF e ritenere che lo stesso prevedesse l’obbligo di produzione di un documento d’identità a pena d’esclusione, quale che sia la forma di presentazione della domanda di partecipazione al concorso ”.
La doglianza è inammissibile, poiché il ricorrente non impugna espressamente il bando di concorso. Ad ogni buon conto, la censura è anche infondata e svela nel ricorrente la consapevolezza della corretta lettura del bando di gara data dall’Amministrazione.
Non è sproporzionato chiedere, in una selezione pubblica, un documento di identità in corso di validità, a pena di esclusione, specie se si considera che per l’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, le autocertificazioni “ sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ”. L’allegazione di copia del documento di identità è, pertanto, parte integrante dell’autocertificazione sul possesso dei requisiti. Nelle procedure amministrative, l'allegazione della copia fotostatica del documento del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva, prevista dall'art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000, è adempimento inderogabile atto a conferire, in virtù della sua introduzione come forma di semplificazione, legale autenticità alla sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione e giuridica esistenza ed efficacia all'autocertificazione; si tratta quindi di un imprescindibile elemento integrante della fattispecie normativa, rivolto a stabilire, data l'unità della fotocopia sostitutiva del documento di identità e della dichiarazione sostitutiva, un collegamento tra la dichiarazione e il documento, nonché a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, la soggettiva imputabilità della dichiarazione al soggetto che la presta (cfr.: Cons. Stato Sez. VI sent., 09/04/2013, n. 1915; T.A.R. Veneto Venezia Sez. I sent., 26/01/2017, n. 85; T.A.R. Puglia Bari Sez. II sent., 25/07/2013, n. 1192).
IV.4 - Il quarto motivo di ricorso (illegittimità derivata) è inammissibile, riferendosi alla delibera di proroga A.R.I.F. del 2.7.2021, per la quale – come già detto - sussiste il difetto di giurisdizione, essendo il diniego di proroga di contratto a tempo determinato, questione affidata alla cognizione del giudice ordinario.
V – Solo per inciso, deve evidenziarsi che il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione al bando per n. “ 46 posti di categoria C – profilo economico c/1 istruttore amministrativo/tecnico di cui 30 profilo amministrativo e 16 profilo tecnico settore amministrati vo”, esprimendo preferenza per il profilo amministrativo. È piuttosto grave che un impiegato che ha già svolto mansioni pubbliche di concetto ed ora aspira ad essere stabilizzato da un Ente pubblico come funzionario di categoria C commetta l’errore di considerare come valido documento di identità la propria tessera sanitaria, sicché la conseguenza di tale errore (l’esclusione dalla selezione) è meno abnorme di quel che sembra, proprio perché l’errore commesso è alquanto censurabile, in relazione al livello culturale e alle caratteristiche curriculari del ricorrente.
VI – In conclusione, il ricorso è in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, in parte infondato, come da motivazione. Le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione unica estiva), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile per difetto di giurisdizione (salva la traslatio judicii di cui all’art. 11 c.p.a.), in parte infondato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021, con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere
Giacinta Serlenga, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO