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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 05/03/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. ssa Clotilde Fierro Presidente
Dott. Piero Rocchetti Consigliere
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere Rel.
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 480/2024 R.G.L. promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa, per procura in atti, Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Biella nella Via G. De
Marchi, n. 4/A.
Appellante
Contro
, (c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
[...]
Torino, domiciliataria in Torino, al civico 21 di Via dell'Arsenale
Appellato
Oggetto: Altre ipotesi.
Conclusioni
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 14.10.2024.
Per l'appellato: come da memoria depositata il 28.2.2025.
Fatti di causa
La prof. , con ricorso depositato in data 7.2.2024 e ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Ivrea il Controparte_1
per chiedere, in principalità, previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122
[...]
e 124 della L. 107/2015 e degli artt. 2 DPCM 23.9.2015 e 3 DPCM 28.11.2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e dell'art. 15 del D.L. 69/2003 (nella parte in cui limita l'assegnazione
1 della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto) per violazione delle clausole dell'accordo quadro recepito dalla Dir. 1999/70 CE, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE, di accertare di dichiarare il diritto della ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione dei docenti per gli anni scolastici 2022/2023 e
2023/2024, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato e, quindi,
Cont condannare il a costituire la Carta elettronica con le modalità e le funzioni di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28.11.2016, o con modalità analoghe, ai sensi dell'art. 1, co. 121 della L. 107/2015, con accredito sulla stessa della soma complessiva di €
1.000,00.
La ricorrente, in subordine, ha chiesto, previo accertamento dell'inadempimento dell'obbligo formativo di cui agli artt. 63 e 64 del CCNL 29.11.2007 e dell'art. 282 del
D. Lgs. 297/1994 nonché dell'art. 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo Cont determinato (cit.), di condannare il al risarcimento del danno per equivalente, da liquidarsi, anche in via equitativa, in € 1.000,00, o nella diversa somma dovuta, oltre a interessi e rivalutazione monetaria sulle somme accertate come dovute e con vittoria di spese.
A sostegno della domanda, la ha dedotto di essere una docente che ha prestato Pt_1
Cont servizio alle dipendenze del in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche, avendo lavorato nell'anno scolastico 2022/2023 presso l'Istituto
I.C. di Cirié dal 13.10.2022 al 28.6.2023 (18 ore settimanali) e presso l'Istituto I.C.
Azeglio dall1.9.2023 al 30.6.2024 (18 ore settimanali); ha lamentato di non aver fruito, nei periodi di lavoro con contratti a termine, della somma di € 500,00 annui destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»), assumendo come tale esclusione sia priva di qualsiasi giustificazione, avendo ella svolto mansioni identiche a quelle dei docenti di ruolo ed essendosi sottoposta agli stessi obblighi formativi di questi ultimi.
Ha dedotto, infine, come l'esclusione dalla fruizione della Carta docente si ponga in contrasto con l'obbligo di formazione anche del personale a tempo determinato, consacrato negli artt. 29, 63 e 64 del CCNL e nella clausola 6 dell'accordo quadro del
18.03.1999, con il principio di buon andamento della PA, di cui all'art. 97 della Cost. e con il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, sancito nell'art. 3 della Cost. e ribadito nella clausola 4 dell'accordo quadro del
18.03.1999 e negli artt. 20 e 21 della CDFUE.
2 Il , costituitosi in giudizio, ha contestato nel merito la fondatezza della pretesa CP_1
di parte ricorrente e chiesto la reiezione del ricorso.
Il Tribunale di Ivrea, con la sentenza del 28.6.2024, n. 406/24, ha accolto il ricorso riconoscendo il diritto della ricorrente al beneficio limitatamente all'anno scolastico
2023/2024.
Il Tribunale, dopo aver fatto riferimento alla giurisprudenza di legittimità (Cass.
27.10.2023, n. 29961) e affermato che la ratio del beneficio della carta docente si basa su una scelta di discrezionalità normativa finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico che consiste nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno annuale, ha escluso la possibilità di riconoscere il diritto in capo alla ricorrente per l'anno scolastico
2022/2023.
Il primo giudice ha motivato la ragione dell'esclusione assumendo che, a causa del frazionamento dell'attività in tanti rapporti di supplenza di ridotta durata, la ricorrente non avesse potuto contribuire all'attività di programmazione dell'attività scolastica e che tale carenza, pertanto, costituisse ragione sufficiente per giustificare la disparità di trattamento (tra l'attribuzione della Carta docente al docente di ruolo) rispetto al docente precario che, come lei, non aveva potuto svolgere la prestazione in termini equivalenti, per carenza di programmazione, a quelli del docente di ruolo.
Avverso la sentenza ha interposto appello, al quale ha resistito il . Pt_2 CP_1
All'udienza del 4 marzo 2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
Ragioni della decisione
1. I motivi di doglianza.
L'appellante censura la sentenza, assumendo che il primo Giudice sia caduto in errore nel ritenere che il diritto al bonus formativo (costituito dalla Carta docente) sia correlato alla durata annua della prestazione, da intendersi nel senso di prestazione unica continuativa e proprio in ragione dell'unitarietà del rapporto, carente nel caso di docente che abbia svolto la medesima attività di docenza -e quindi le medesime mansioni del docente di ruolo- in forza di una pluralità di contratti.
Ad avviso dell'appellante tale errore sarebbe reso oltremodo evidente in ragione del fatto che la stessa Corte di Giustizia Europea (cfr. Ord. 18.5.2022, nella causa
C450/2021) è intervenuta sul punto dichiarando l'incompatibilità con l'ordinamento eurounitario di una norma che (come nella specie) precluda ai docenti a tempo
3 determinato il diritto di avvalersi del beneficio (€ 500,00) della Carta docente, essendo lo stesso correlato all'ambito delle condizioni di impiego. La CGUE ha escluso che la durata dei rapporti possa costituire una ragione obiettiva per giustificare l'esclusione dal beneficio, in presenza di una identità di lavoro (quindi comparabile) svolto dai docenti assunti con contratti a tempo determinato, da parte di una normativa nazionale che intenda riservarne la fruizione ai soli docenti a tempo indeterminato.
Oltre a richiamare altri precedenti della stessa CGUE (Sent. 30.11.2023 nella causa C
270/20221), l'appellante ha osservato che la clausola 4 dell'accordo-quadro suddetto deve essere interpretata, secondo la CGUE2, come portatrice di un principio di diritto sociale dell'Unione che non può essere interpretato in senso restrittivo.
Ha inoltre osservato che, sempre secondo la CGUE, la comparabilità delle situazioni di cui si tratta – al fine di valutare se i lavoratori che svolgano un lavoro identico o simile ai sensi dell'accordo-quadro – richiede di stabilire, in conformità alla clausola 3, punto
2 e alla clausola 4, punto 1, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali lavoratori si trovino in una situazione comparabile.
La doglianza è fondata
Così come già rilevato da questa Corte3, con una pronuncia che ben si attaglia al caso di specie e dalla cui motivazione non vi è ragione per discostarsi, «(…) La sentenza impugnata si basa sull'erroneo presupposto dell'esistenza di una correlazione diretta tra il diritto al bonus e la durata annua della prestazione lavorativa mentre ciò che rileva al fine della disparità di trattamento è la comparabilità delle mansioni (…)
Sempre la Corte europea ha spiegato che non può costituire per sé una ragione oggettiva
“il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, in quanto “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato
e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
4 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato4(…)
La Corte di Giustizia Europea in una recente sentenza relativa alla ricostruzione di carriera
(CGUE C-270/22, sentenza del 30 novembre 2023) ha affermato che è irrilevante la quantità di lavoro prestata, in quanto ciò che conta è la durata del rapporto di lavoro, ponendo dunque le premesse per il riconoscimento del bonus anche in caso di una supplenza annuale su “spezzone”. La Corte ha altresì osservato che “per quanto riguarda il carattere breve e discontinuo di taluni incarichi svolti dai ricorrenti nel procedimento principale in detto contesto, da un lato, non vi è nulla che indichi che essi siano tali da modificare sostanzialmente le mansioni esercitate o i posti occupati, o anche la natura e le condizioni del lavoro effettuato. Dall'altro lato, nessun elemento del fascicolo sottoposto alla Corte tende a dimostrare che il carattere breve e discontinuo di taluni dei servizi prestati, se del caso, da un docente a tempo indeterminato avrebbe l'effetto di escludere
l'esperienza in tal modo maturata dal calcolo della sua anzianità. In secondo luogo, per quanto concerne la questione di stabilire se la differenza di trattamento, di cui al punto 60 della presente sentenza, tra le situazioni comparabili individuate al punto 67 di tale sentenza, possa essere giustificata da “ragioni oggettive”, ai sensi della clausola 4 dell'accordo-quadro, occorre ricordare che tale nozione richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui essa si inscrive5. Anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16 marzo 2022 ha ritenuto che la scelta ministeriale “collida con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e
97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dagli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A:
(…) è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione”.
Al fine di escludere la violazione della clausola 4 dell'accordo quadro deve essere possibile verificare, in base a criteri oggettivi e trasparenti, che la disparità tra i lavoratori a tempo indeterminato e quelli a termine risponda a una reale necessità, che la stessa sia idonea
a conseguire l'obiettivo perseguito e che essa sia necessaria a tal fine;
il richiamo alla
5 mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme a tali requisiti e non può dunque configurare una “ragione oggettiva” ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro6.
Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, è vero che la Cassazione, nella sentenza 29961/23 ha ritenuto sussistere una connessione tra il beneficio della carta docenti all'anno scolastico e la didattica annua ma è altrettanto vero che la Corte, non pronunciandosi per ragioni processuali sulla rilevanza delle supplenze brevi e temporanee, ha affermato che “l'avere il legislatore riferito il beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari, il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”, fornendo così una utile indicazione nel senso della spettanza del diritto in tutti quei casi in cui, come nella specie, la continuità della prestazione lavorativa sia tale da elidere qualsiasi differenza con il lavoro svolto dal docente di ruolo. Pur avendo la Cassazione ritenuto in se idoneo il dato normativo dei 180 giorni, valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, in quanto tali disposizioni non si prestano a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'annualità di una didattica, tuttavia non ha escluso “la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica annuale di cui all'art. 4, co. 1 e 2 L.
124/1999, il caso in cui la sommatoria delle supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche” e detto “periodo minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche” ai sensi dell'art. 4, comma 2, L. 124/1999 (“alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche) decorre dal
31 dicembre al 30 giugno (…)».
È provato documentalmente che la prof. , in forza dei numerosi (12) contratti, Pt_1
stipulati in via continuativa, per la stessa classe di concorso, con orario pieno e nella stessa scuola, abbia espletato l'attività di docente per 228 giorni di lavoro nell'anno scolastico 2022/2023 (doc. 1 prod. Taig).
È quindi chiaro che il rapporto di lavoro oggetto del giudizio risulta de facto continuo e tale da superare il limite delle 180 giornate, essendosi protratto lungo tutto l'anno scolastico (dal 13.10.2022 al 21.6.2023) e fino al termine delle attività didattiche.
Pertanto, ai fini della fruizione del beneficio di cui all'art. 1, co. 121 della L. 107/2015,
6 la posizione dell'appellante è da ritenersi pienamente equiparabile a quella del docente di ruolo, avendo la prestato attività di docenza annua, con la conseguenza che Pt_1
non può esserle negato il beneficio economico di cui si tratta, stante la piena equiparabilità tra il suo impegno lavorativo e quello del docente di ruolo.
Di conseguenza, in accoglimento dell'appello, alla declaratoria del diritto in capo all'appellante a fruire della Carta del docente ex art. 1 L. 107/2015 anche per l'anno Cont scolastico 2022/2023, consegue la pronuncia di condanna del al pagamento dell'importo corrispondente, mediante l'accredito sulla carta elettronica della somma di € 500,00.
2. Spese.
In ragione della riforma della sentenza di primo grado e della totale soccombenza del convenuto, lo stesso deve essere condannato alla rifusione delle spese del CP_1
primo e del secondo grado di giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
In accoglimento dell'appello,
Dichiara che l'appellante ha diritto a fruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica di cui all'art. 1 l. 107/15 per l'anno scolastico 2022/2023 e Cont condanna il a pagare l'importo corrispondente;
Cont Condanna il a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi liquidate per il primo in euro 700,00 e per il presente grado in euro 700,00 oltre rimborso forfettario,
Iva e cpa con distrazione a favore del difensore.
Così deciso all'udienza del 5 marzo 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Dott.ssa Clotilde Fierro
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con tale sentenza la CGUE ha chiarito il portato della Dir. 1999/70/CE nel senso di ritenere che la stessa vieti alle normative nazionali in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei dipendenti pubblici di ruolo, di escludere i periodi di servizio prestati in forza di contratti a tempo determinato inferiori ai 180 giorni in un anno scolastico, ovvero non svolti con continuità dal 1° febbraio fino al termine degli scrutini e di limitare a due terzi il computo dei periodi che raggiungono tali soglie e che eccedano i 4 anni, con riserva di recupero del terzo dopo un certo numero di anni di servizio. 2 Cfr. CGUE, 5.6.2018, Montero Mateos, C 677/16, EU: C: 2018:393, punti 39, 40 e 41. 3 Corte di Appello di Torino, sentenza in data 24.4.2024, n. 165. 4 V. In tal senso, sent. 20.6.2019, C 72/18, EU:C2019:516, punto 41 e Persona_1 giurisprudenza ivi citata. 5 V. in tal senso, sentenze del 20.9.2012, C-466/17, EU:C:2018: 758, punti 36 e 37, Per_2 nonché 30.6.2022, Comunidad de Castilla Y Leòn, C-192/21, EU:C:2022: 513, punti 41 e 42
e giurisprudenza ivi citata. 6 Cfr. in tal senso le sentenze già citate e indicate nella nota 5.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. ssa Clotilde Fierro Presidente
Dott. Piero Rocchetti Consigliere
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere Rel.
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 480/2024 R.G.L. promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa, per procura in atti, Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Biella nella Via G. De
Marchi, n. 4/A.
Appellante
Contro
, (c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
[...]
Torino, domiciliataria in Torino, al civico 21 di Via dell'Arsenale
Appellato
Oggetto: Altre ipotesi.
Conclusioni
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 14.10.2024.
Per l'appellato: come da memoria depositata il 28.2.2025.
Fatti di causa
La prof. , con ricorso depositato in data 7.2.2024 e ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Ivrea il Controparte_1
per chiedere, in principalità, previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122
[...]
e 124 della L. 107/2015 e degli artt. 2 DPCM 23.9.2015 e 3 DPCM 28.11.2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e dell'art. 15 del D.L. 69/2003 (nella parte in cui limita l'assegnazione
1 della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto) per violazione delle clausole dell'accordo quadro recepito dalla Dir. 1999/70 CE, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE, di accertare di dichiarare il diritto della ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione dei docenti per gli anni scolastici 2022/2023 e
2023/2024, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato e, quindi,
Cont condannare il a costituire la Carta elettronica con le modalità e le funzioni di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28.11.2016, o con modalità analoghe, ai sensi dell'art. 1, co. 121 della L. 107/2015, con accredito sulla stessa della soma complessiva di €
1.000,00.
La ricorrente, in subordine, ha chiesto, previo accertamento dell'inadempimento dell'obbligo formativo di cui agli artt. 63 e 64 del CCNL 29.11.2007 e dell'art. 282 del
D. Lgs. 297/1994 nonché dell'art. 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo Cont determinato (cit.), di condannare il al risarcimento del danno per equivalente, da liquidarsi, anche in via equitativa, in € 1.000,00, o nella diversa somma dovuta, oltre a interessi e rivalutazione monetaria sulle somme accertate come dovute e con vittoria di spese.
A sostegno della domanda, la ha dedotto di essere una docente che ha prestato Pt_1
Cont servizio alle dipendenze del in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche, avendo lavorato nell'anno scolastico 2022/2023 presso l'Istituto
I.C. di Cirié dal 13.10.2022 al 28.6.2023 (18 ore settimanali) e presso l'Istituto I.C.
Azeglio dall1.9.2023 al 30.6.2024 (18 ore settimanali); ha lamentato di non aver fruito, nei periodi di lavoro con contratti a termine, della somma di € 500,00 annui destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»), assumendo come tale esclusione sia priva di qualsiasi giustificazione, avendo ella svolto mansioni identiche a quelle dei docenti di ruolo ed essendosi sottoposta agli stessi obblighi formativi di questi ultimi.
Ha dedotto, infine, come l'esclusione dalla fruizione della Carta docente si ponga in contrasto con l'obbligo di formazione anche del personale a tempo determinato, consacrato negli artt. 29, 63 e 64 del CCNL e nella clausola 6 dell'accordo quadro del
18.03.1999, con il principio di buon andamento della PA, di cui all'art. 97 della Cost. e con il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, sancito nell'art. 3 della Cost. e ribadito nella clausola 4 dell'accordo quadro del
18.03.1999 e negli artt. 20 e 21 della CDFUE.
2 Il , costituitosi in giudizio, ha contestato nel merito la fondatezza della pretesa CP_1
di parte ricorrente e chiesto la reiezione del ricorso.
Il Tribunale di Ivrea, con la sentenza del 28.6.2024, n. 406/24, ha accolto il ricorso riconoscendo il diritto della ricorrente al beneficio limitatamente all'anno scolastico
2023/2024.
Il Tribunale, dopo aver fatto riferimento alla giurisprudenza di legittimità (Cass.
27.10.2023, n. 29961) e affermato che la ratio del beneficio della carta docente si basa su una scelta di discrezionalità normativa finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico che consiste nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno annuale, ha escluso la possibilità di riconoscere il diritto in capo alla ricorrente per l'anno scolastico
2022/2023.
Il primo giudice ha motivato la ragione dell'esclusione assumendo che, a causa del frazionamento dell'attività in tanti rapporti di supplenza di ridotta durata, la ricorrente non avesse potuto contribuire all'attività di programmazione dell'attività scolastica e che tale carenza, pertanto, costituisse ragione sufficiente per giustificare la disparità di trattamento (tra l'attribuzione della Carta docente al docente di ruolo) rispetto al docente precario che, come lei, non aveva potuto svolgere la prestazione in termini equivalenti, per carenza di programmazione, a quelli del docente di ruolo.
Avverso la sentenza ha interposto appello, al quale ha resistito il . Pt_2 CP_1
All'udienza del 4 marzo 2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
Ragioni della decisione
1. I motivi di doglianza.
L'appellante censura la sentenza, assumendo che il primo Giudice sia caduto in errore nel ritenere che il diritto al bonus formativo (costituito dalla Carta docente) sia correlato alla durata annua della prestazione, da intendersi nel senso di prestazione unica continuativa e proprio in ragione dell'unitarietà del rapporto, carente nel caso di docente che abbia svolto la medesima attività di docenza -e quindi le medesime mansioni del docente di ruolo- in forza di una pluralità di contratti.
Ad avviso dell'appellante tale errore sarebbe reso oltremodo evidente in ragione del fatto che la stessa Corte di Giustizia Europea (cfr. Ord. 18.5.2022, nella causa
C450/2021) è intervenuta sul punto dichiarando l'incompatibilità con l'ordinamento eurounitario di una norma che (come nella specie) precluda ai docenti a tempo
3 determinato il diritto di avvalersi del beneficio (€ 500,00) della Carta docente, essendo lo stesso correlato all'ambito delle condizioni di impiego. La CGUE ha escluso che la durata dei rapporti possa costituire una ragione obiettiva per giustificare l'esclusione dal beneficio, in presenza di una identità di lavoro (quindi comparabile) svolto dai docenti assunti con contratti a tempo determinato, da parte di una normativa nazionale che intenda riservarne la fruizione ai soli docenti a tempo indeterminato.
Oltre a richiamare altri precedenti della stessa CGUE (Sent. 30.11.2023 nella causa C
270/20221), l'appellante ha osservato che la clausola 4 dell'accordo-quadro suddetto deve essere interpretata, secondo la CGUE2, come portatrice di un principio di diritto sociale dell'Unione che non può essere interpretato in senso restrittivo.
Ha inoltre osservato che, sempre secondo la CGUE, la comparabilità delle situazioni di cui si tratta – al fine di valutare se i lavoratori che svolgano un lavoro identico o simile ai sensi dell'accordo-quadro – richiede di stabilire, in conformità alla clausola 3, punto
2 e alla clausola 4, punto 1, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali lavoratori si trovino in una situazione comparabile.
La doglianza è fondata
Così come già rilevato da questa Corte3, con una pronuncia che ben si attaglia al caso di specie e dalla cui motivazione non vi è ragione per discostarsi, «(…) La sentenza impugnata si basa sull'erroneo presupposto dell'esistenza di una correlazione diretta tra il diritto al bonus e la durata annua della prestazione lavorativa mentre ciò che rileva al fine della disparità di trattamento è la comparabilità delle mansioni (…)
Sempre la Corte europea ha spiegato che non può costituire per sé una ragione oggettiva
“il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, in quanto “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato
e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
4 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato4(…)
La Corte di Giustizia Europea in una recente sentenza relativa alla ricostruzione di carriera
(CGUE C-270/22, sentenza del 30 novembre 2023) ha affermato che è irrilevante la quantità di lavoro prestata, in quanto ciò che conta è la durata del rapporto di lavoro, ponendo dunque le premesse per il riconoscimento del bonus anche in caso di una supplenza annuale su “spezzone”. La Corte ha altresì osservato che “per quanto riguarda il carattere breve e discontinuo di taluni incarichi svolti dai ricorrenti nel procedimento principale in detto contesto, da un lato, non vi è nulla che indichi che essi siano tali da modificare sostanzialmente le mansioni esercitate o i posti occupati, o anche la natura e le condizioni del lavoro effettuato. Dall'altro lato, nessun elemento del fascicolo sottoposto alla Corte tende a dimostrare che il carattere breve e discontinuo di taluni dei servizi prestati, se del caso, da un docente a tempo indeterminato avrebbe l'effetto di escludere
l'esperienza in tal modo maturata dal calcolo della sua anzianità. In secondo luogo, per quanto concerne la questione di stabilire se la differenza di trattamento, di cui al punto 60 della presente sentenza, tra le situazioni comparabili individuate al punto 67 di tale sentenza, possa essere giustificata da “ragioni oggettive”, ai sensi della clausola 4 dell'accordo-quadro, occorre ricordare che tale nozione richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui essa si inscrive5. Anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16 marzo 2022 ha ritenuto che la scelta ministeriale “collida con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e
97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dagli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A:
(…) è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione”.
Al fine di escludere la violazione della clausola 4 dell'accordo quadro deve essere possibile verificare, in base a criteri oggettivi e trasparenti, che la disparità tra i lavoratori a tempo indeterminato e quelli a termine risponda a una reale necessità, che la stessa sia idonea
a conseguire l'obiettivo perseguito e che essa sia necessaria a tal fine;
il richiamo alla
5 mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme a tali requisiti e non può dunque configurare una “ragione oggettiva” ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro6.
Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, è vero che la Cassazione, nella sentenza 29961/23 ha ritenuto sussistere una connessione tra il beneficio della carta docenti all'anno scolastico e la didattica annua ma è altrettanto vero che la Corte, non pronunciandosi per ragioni processuali sulla rilevanza delle supplenze brevi e temporanee, ha affermato che “l'avere il legislatore riferito il beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari, il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”, fornendo così una utile indicazione nel senso della spettanza del diritto in tutti quei casi in cui, come nella specie, la continuità della prestazione lavorativa sia tale da elidere qualsiasi differenza con il lavoro svolto dal docente di ruolo. Pur avendo la Cassazione ritenuto in se idoneo il dato normativo dei 180 giorni, valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, in quanto tali disposizioni non si prestano a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'annualità di una didattica, tuttavia non ha escluso “la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica annuale di cui all'art. 4, co. 1 e 2 L.
124/1999, il caso in cui la sommatoria delle supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche” e detto “periodo minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche” ai sensi dell'art. 4, comma 2, L. 124/1999 (“alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche) decorre dal
31 dicembre al 30 giugno (…)».
È provato documentalmente che la prof. , in forza dei numerosi (12) contratti, Pt_1
stipulati in via continuativa, per la stessa classe di concorso, con orario pieno e nella stessa scuola, abbia espletato l'attività di docente per 228 giorni di lavoro nell'anno scolastico 2022/2023 (doc. 1 prod. Taig).
È quindi chiaro che il rapporto di lavoro oggetto del giudizio risulta de facto continuo e tale da superare il limite delle 180 giornate, essendosi protratto lungo tutto l'anno scolastico (dal 13.10.2022 al 21.6.2023) e fino al termine delle attività didattiche.
Pertanto, ai fini della fruizione del beneficio di cui all'art. 1, co. 121 della L. 107/2015,
6 la posizione dell'appellante è da ritenersi pienamente equiparabile a quella del docente di ruolo, avendo la prestato attività di docenza annua, con la conseguenza che Pt_1
non può esserle negato il beneficio economico di cui si tratta, stante la piena equiparabilità tra il suo impegno lavorativo e quello del docente di ruolo.
Di conseguenza, in accoglimento dell'appello, alla declaratoria del diritto in capo all'appellante a fruire della Carta del docente ex art. 1 L. 107/2015 anche per l'anno Cont scolastico 2022/2023, consegue la pronuncia di condanna del al pagamento dell'importo corrispondente, mediante l'accredito sulla carta elettronica della somma di € 500,00.
2. Spese.
In ragione della riforma della sentenza di primo grado e della totale soccombenza del convenuto, lo stesso deve essere condannato alla rifusione delle spese del CP_1
primo e del secondo grado di giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
In accoglimento dell'appello,
Dichiara che l'appellante ha diritto a fruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica di cui all'art. 1 l. 107/15 per l'anno scolastico 2022/2023 e Cont condanna il a pagare l'importo corrispondente;
Cont Condanna il a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi liquidate per il primo in euro 700,00 e per il presente grado in euro 700,00 oltre rimborso forfettario,
Iva e cpa con distrazione a favore del difensore.
Così deciso all'udienza del 5 marzo 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Dott.ssa Clotilde Fierro
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con tale sentenza la CGUE ha chiarito il portato della Dir. 1999/70/CE nel senso di ritenere che la stessa vieti alle normative nazionali in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei dipendenti pubblici di ruolo, di escludere i periodi di servizio prestati in forza di contratti a tempo determinato inferiori ai 180 giorni in un anno scolastico, ovvero non svolti con continuità dal 1° febbraio fino al termine degli scrutini e di limitare a due terzi il computo dei periodi che raggiungono tali soglie e che eccedano i 4 anni, con riserva di recupero del terzo dopo un certo numero di anni di servizio. 2 Cfr. CGUE, 5.6.2018, Montero Mateos, C 677/16, EU: C: 2018:393, punti 39, 40 e 41. 3 Corte di Appello di Torino, sentenza in data 24.4.2024, n. 165. 4 V. In tal senso, sent. 20.6.2019, C 72/18, EU:C2019:516, punto 41 e Persona_1 giurisprudenza ivi citata. 5 V. in tal senso, sentenze del 20.9.2012, C-466/17, EU:C:2018: 758, punti 36 e 37, Per_2 nonché 30.6.2022, Comunidad de Castilla Y Leòn, C-192/21, EU:C:2022: 513, punti 41 e 42
e giurisprudenza ivi citata. 6 Cfr. in tal senso le sentenze già citate e indicate nella nota 5.