Art. 4.
Nel caso di cumulo del servizio di procaccia con quelli di ricevitore o portalettere, per una prestazione complessiva superiore a sei ore giornaliere, ai fini previsti dal precedente articolo 2 l'indennita' di carovita spettante al procaccia al 30 giugno 1955 va computata limitatamente ai sottoindicati importi per ciascuna delle seguenti posizioni:
a lire 8.347 se il servizio di ricevitore o portalettere e di 2 ore giornaliere;
a lire 6.260 se il servizio di ricevitore o portalettere e' di 3 ore giornaliere;
a lire 4.173 se il servizio di ricevitore o portalettere e' di 4 ore giornaliere;
a lire 2.087 se il servizio di ricevitore o portalettere e' di 5 ore giornaliere.
Nel predetto cumulo di servizi la prestazione di ricevitore o portalettere e', in ogni caso, da considerare preminente.
Nel caso di cumulo del servizio di procaccia con quelli di ricevitore o portalettere, per una prestazione complessiva superiore a sei ore giornaliere, ai fini previsti dal precedente articolo 2 l'indennita' di carovita spettante al procaccia al 30 giugno 1955 va computata limitatamente ai sottoindicati importi per ciascuna delle seguenti posizioni:
a lire 8.347 se il servizio di ricevitore o portalettere e di 2 ore giornaliere;
a lire 6.260 se il servizio di ricevitore o portalettere e' di 3 ore giornaliere;
a lire 4.173 se il servizio di ricevitore o portalettere e' di 4 ore giornaliere;
a lire 2.087 se il servizio di ricevitore o portalettere e' di 5 ore giornaliere.
Nel predetto cumulo di servizi la prestazione di ricevitore o portalettere e', in ogni caso, da considerare preminente.