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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/07/2025, n. 2056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2056 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI NOLA
SEZ. II
così composto:
dr.ssa Vincenza Barbalucca presidente dr.ssa Laura Alfano giudice dr.ssa Federica Girfatti giudice estensore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2017/2022 RGAC e vertente tra
nato a [...] il [...] (c.f.: C.F. 1 Parte_1 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Vincenzo Barberini ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Marigliano alla via A. Montagna n. 5;
- ricorrente -
CONTRO nata a Pomigliano D'Arco il 14 giugno 1967, ( Codice Fiscale CP_1
1) rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Deborah Ceccoli, Codice Fiscale_2 : con studio in Napoli alla Via Mergellina n. 23; C.F. C.F. 3
- resistente -
con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 24.03.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.03.2022 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio a Napoli il 30.05.2002 con la signora CP_2 dalla cui unione nascevano due figli _1 nato a
Napoli il 17.04.2003, e Persona_2 "nata a [...] il [...], esponeva che il Tribunale di Napoli aveva dichiarato la separazione tra i coniugi giusta sentenza n. 457/2016 passata in cosa giudicata. Sulla scorta delle predette deduzioni, il ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con riduzione dell'obbligo di contribuire al mantenimento della prole e revoca dell'assegno di mantenimento. Vinte le spese di lite. Costituitasi in giudizio, la resistente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con aumento del contributo dovuto per la figlia, aumento del mantenimento. Vinte le spese di lite
Ascoltate le parti all'udienza presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti e rimessi i coniugi dinanzi al giudice istruttore, assegnati i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del
24.03.2025la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione dei provvedimenti ex art. 190 c.p.c.
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso oltre un anno dalla data in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò, non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza. È stata altresì depositata sentenza di separazione passata in cosa giudicata.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Ciò posto, va rigettata la domanda proposta da parte resistente volta ad ottenere assegno di divorzio.
È noto, al riguardo, che sul tema è intervenuta di recente la Cassazione a Sezioni Unite n. 18287/2018
(poi confermata nella sostanza da successive pronunce) la quale, in estrema sintesi, ha chiarito che:
a) l'accertamento della sussistenza del diritto all'assegno prescinde da ogni riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
b) l'assegno di divorzio ha funzione assistenziale, compensativa - perequativa;
c) l'assegno potrà essere riconosciuto allorquando lo scioglimento del matrimonio abbia determinato un dislivello reddituale in concreto conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare in prospettiva compensativa riequilibatrice o una radicale mancanza di autosufficienza economica.
La Suprema Corte, intervenuta successivamente sul tema in diverse pronunce, ha chiarito che l'assegno di divorzio ha una imprescindibile funzione assistenziale con la quale può concorrere quella compensativa (cfr. Cass. Civ. 21239/2019).
In sintesi, esclusa la netta separazione tra valutazione attributiva e valutazione quantitativa, il processo logico che il giudice è chiamato ad operare è il seguente:
1) in primo luogo il giudice deve accertare, anche mediante il ricorso ai poteri ufficiosi riconosciutigli dall'art. 5 legge n. 898/1970, l'esistenza di un'eventuale disparità tra le posizioni economiche complessive di entrambi i coniugi avuto riguardo ai redditi e al patrimonio tenendo conto altresì di ogni altra utilità» di cui entrambi dispongano (Cass. civ., sez. VI, 10 giugno 2014, n. 13026; Cass. civ., sez. VI, 27 maggio 2014, n. 11797). La disparità tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniugi deve essere "rilevante".
2) in secondo luogo occorre verificare se l'eventuale e rilevante squilibrio tra le posizioni possa essere causalmente ricollegato alle «scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di uno ruolo trainante endofamiliare»;
3) va poi accertata la radice causale della disparità, ossia se lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio deriva dal «sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge». La preminente funzione riequilibratice-perequativa dell'assegno comporta la necessità di verificare se lo squilibrio dipende eziologicamente dalle scelte matrimoniali o dai ruoli familiari in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
Quanto alla durata del matrimonio, è indubbio che la stessa influisca oggi, non più solo sulla determinazione della misura dell'assegno (Cass. civ., sez. I, sent., 22 marzo 2013, n. 7295) ma anche sullo stesso diritto all'assegno divorzile. Un matrimonio di brevissima durata, nel quale quindi non può apprezzarsi alcun concreto apporto alla conduzione familiare, non può determinare - anche in presenza di sproporzione di redditi - il diritto ad un assegno divorzile che di fatto si risolverebbe nella dazione di una rendita parassitaria. Assume quindi rilevanza la valutazione dell'apporto dato dal coniuge richiedente alla conduzione familiare e alla creazione del patrimonio non solo personale ma anche comune: in tal senso dovrà attribuirsi rilevanza al lavoro domestico (Cass. civ., sez I, sent., 14 gennaio 2008, n. 593).
4) accertato che lo squilibrio economico rilevante è causalmente connesso alle scelte e ai sacrifici fatti in costanza di convivenza nell'interesse della famiglia, si deve verificare se il divario possa essere superato dal richiedente l'assegno, mediante il recupero o il consolidamento della propria attività professionale (giudizio prognostico anche in considerazione dell'età del richiedente in relazione alla concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro).
5) la determinazione del quantum è svincolata dal tenore di vita, non sarà connessa all'autosufficienza economica e sarà stabilita tenendo conto dei sacrifici delle aspettative professionali ed economiche fatte in ragione della realizzazione del supremo e comune interesse familiare.
6) preminente valutazione della funzione assistenziale quando l'istante non abbia mezzi sufficienti per vivere (cfr. Cass. Civ. 21239/2019).
Orbene, tornando al caso di specie, non può non rilevarsi che, se e è vero che esiste tra le parti una certa disparità reddituale posto che il ricorrente percepisce redditi per circa euro 100,000,00 mentre la resistente da ultimo percepisce redditi annuali per circa 33.000,00, non è men vero che non sussiste nella specie né la funzione assistenziale, né la funzione compensativa - perequativa propria dell'assegno divorzile.
Innanzitutto, la resistente svolge l'attività dentista in immobile sito in Marigliano di proprietà dei genitori, vive nella casa familiare concessa in comodato gratuito dai propri genitori, per la quale pertanto non paga costi locativi, per cui certamente la signora Persona_3 non vive certamente in una condizione di indigenza. Va, inoltre, evidenziato che la malattia da cui sarebbe affetta da resistente cd. Per_4 non ha impedito di fatto, oggi come al tempo della convivenza matrimoniale, lo svolgimento di attività lavorativa (anzi dall'esame della certificazione Agenzia delle entrate emerge negli ultimi anni un incremento reddituale), nè risulta alcuna documentazione che accerti una inabilità al lavoro della CP_2 . Ancora, ritiene il Tribunale che non sussista neppure una funzione compensativa perequativa non essendo stato allegato né tanto meno provato che la resistente ampia rinunciato ad aspettative professionali per scelte comuni assunte nell'ambito della famiglia nè che abbia apportato un contributo reddituale patrimoniale al ricorrente. Anzi, dalle dichiarazioni di parte ricorrente, non contestate dalla resistente emerge che il signor [...] Parte_1 ingegnere biometrico, durante il matrimonio era mero dipendente della Medtronic, fu poi
,
licenziato nel luglio 2012 (quando i coniugi erano già comparsi dinanzi al presidente in sede di separazione) e diventò dipendente della Parte 2 percependo un reddito inferiore a quello degli ultimi anni (ciò è confermato dalle dichiarazioni prodotte per gli anni 2014, 2015, 2016 da cui emerge un reddito variabile tra 25.000,00 e i 38.000,00 annui €).
Solo nel 2018, dopo la pronuncia della sentenza di separazione, venne costituita la CP_3 (di cui il ricorrente è socio) con contratto di agenzia sottoscritto con la Abbot Medical Italia s.r.l.
Solo a seguito di ciò il ricorrente ebbe a percepire introiti maggiori come risulta dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese in sede di prima comparizione (40.000,00 euro netti come utili e
130.000,00 lordi dal rapporto di sub - agenzia). Nessun apporto, pertanto, può rivendicare la [...] CP_2 in merito ai successi professionali del Parte_1 Alla stregua del sin qui detto non si rinviene alcuna funzione riequilibratrice - perequatrice cui l'assegno di divorzio sia funzionale.
La domanda volta ad ottenere un assegno divorzile va pertanto rigettata.
Va, invece, confermato l'obbligo posto a carico del ricorrente di provvedere al mantenimento della resistente nella misura di euro 300,00 fino alla pubblicazione della presente decisione. Ciò, in quanto, il riconoscimento del mantenimento tiene conto del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio e quindi si fonda su presupposti del tutto differenti rispetto a quelli relativi all'assegna divorzile
Quanto ai figli _1 e _2 , giova evidenziare che è pacifico che questi sono maggiorenni e non sono economicamente indipendenti. Circa il mantenimento degli stessi tenuto conto della condizione economica patrimoniale delle parti e, precisamente, che: il ricorrente percepisce un reddito annuale medio variabile tra 100.000,00 e 130,000,00 euro, è tenuto al pagamento di canone di rata di mutuo per l'acquisto della casa in Scisciano, immobile acquistato in data 10 giugno 2020, per l'importo di euro 1.133,72 mensili, ha avuto altri due figli, R_ e Per_6, nati nel 2021 per i quali, oltre a sostenere spese ordinarie sostiene anche ulteriori spese sanitarie (come terapia Abba e spese per terapia di psicomotricità) mentre la rata dell'auto di euro 1300,00 grava tra le spese dalla società come dichiarato dal ricorrente in sede di comparizione;
considerata la condizione economica reddituale della resistente, la quale percepisce reddito di circa 33.000,00 annui, non sostiene canoni locativi, ha forme di risparmio, la circostanza non contestata in base alla quale i figli trascorrono molto tempo con il padre, tenuto conto delle minori entrate complessive della resistente rispetto al ricorrente (non vi è prova di minori redditi del ricorrente a seguito della stipula del contratto di sub agente con la BMoon srl dal 01.06.2025 e a seguito del recesso della ABBOT Medical del
01.01.2024), si stima congruo tenuto conto della rivalutazione intercorsa tra il tempo della separazione e la presente decisione determinare a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento di figli versando alla signora di Marzo entro il 5 di ogni mese l'importo di euro 1000,00 somma che andrà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo oltre al 50% delle spese straordinarie individuante e regolamentate in conformità al protocollo del tribunale minore del maggio2021. Va altresì rigettata la domanda proposta dal ricorrente di versare il mantenimento direttamente al figlio, non avendo questi avanzato alcuna domanda sul punto.
Si ritiene di rigettare la domanda di ordine di pagamento al terzo avendo sempre il ricorrente versato il mantenimento.
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite.
Queste, stante la natura della pronuncia sullo status e la soccombenza reciproca, andranno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti come in epigrafe individuate;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n.
306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
c) pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare entro il 5 di ogni mese alla signora [...] Persona_3 la somma pari ad euro 1000,00 per il mantenimento della prole, importo che andrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
d) pone a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per la prole, spese individuante e regolamentate in conformità al protocollo del tribunale di Nola del maggio 2021, nella misura del 50% ciascuno;
e) rigetta la domanda volta ad ottenere assegno di divorzio proposta dalla resistente;
f) rigetta la domanda proposta da parte resistente volta ad ottenere ordine di pagamento al terzo;
g) rigetta la domanda proposta dal ricorrente di versare il mantenimento direttamente al figlio;
h) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola lì 30.06.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI NOLA
SEZ. II
così composto:
dr.ssa Vincenza Barbalucca presidente dr.ssa Laura Alfano giudice dr.ssa Federica Girfatti giudice estensore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2017/2022 RGAC e vertente tra
nato a [...] il [...] (c.f.: C.F. 1 Parte_1 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Vincenzo Barberini ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Marigliano alla via A. Montagna n. 5;
- ricorrente -
CONTRO nata a Pomigliano D'Arco il 14 giugno 1967, ( Codice Fiscale CP_1
1) rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Deborah Ceccoli, Codice Fiscale_2 : con studio in Napoli alla Via Mergellina n. 23; C.F. C.F. 3
- resistente -
con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 24.03.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.03.2022 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio a Napoli il 30.05.2002 con la signora CP_2 dalla cui unione nascevano due figli _1 nato a
Napoli il 17.04.2003, e Persona_2 "nata a [...] il [...], esponeva che il Tribunale di Napoli aveva dichiarato la separazione tra i coniugi giusta sentenza n. 457/2016 passata in cosa giudicata. Sulla scorta delle predette deduzioni, il ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con riduzione dell'obbligo di contribuire al mantenimento della prole e revoca dell'assegno di mantenimento. Vinte le spese di lite. Costituitasi in giudizio, la resistente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con aumento del contributo dovuto per la figlia, aumento del mantenimento. Vinte le spese di lite
Ascoltate le parti all'udienza presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti e rimessi i coniugi dinanzi al giudice istruttore, assegnati i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del
24.03.2025la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione dei provvedimenti ex art. 190 c.p.c.
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso oltre un anno dalla data in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò, non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza. È stata altresì depositata sentenza di separazione passata in cosa giudicata.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Ciò posto, va rigettata la domanda proposta da parte resistente volta ad ottenere assegno di divorzio.
È noto, al riguardo, che sul tema è intervenuta di recente la Cassazione a Sezioni Unite n. 18287/2018
(poi confermata nella sostanza da successive pronunce) la quale, in estrema sintesi, ha chiarito che:
a) l'accertamento della sussistenza del diritto all'assegno prescinde da ogni riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
b) l'assegno di divorzio ha funzione assistenziale, compensativa - perequativa;
c) l'assegno potrà essere riconosciuto allorquando lo scioglimento del matrimonio abbia determinato un dislivello reddituale in concreto conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare in prospettiva compensativa riequilibatrice o una radicale mancanza di autosufficienza economica.
La Suprema Corte, intervenuta successivamente sul tema in diverse pronunce, ha chiarito che l'assegno di divorzio ha una imprescindibile funzione assistenziale con la quale può concorrere quella compensativa (cfr. Cass. Civ. 21239/2019).
In sintesi, esclusa la netta separazione tra valutazione attributiva e valutazione quantitativa, il processo logico che il giudice è chiamato ad operare è il seguente:
1) in primo luogo il giudice deve accertare, anche mediante il ricorso ai poteri ufficiosi riconosciutigli dall'art. 5 legge n. 898/1970, l'esistenza di un'eventuale disparità tra le posizioni economiche complessive di entrambi i coniugi avuto riguardo ai redditi e al patrimonio tenendo conto altresì di ogni altra utilità» di cui entrambi dispongano (Cass. civ., sez. VI, 10 giugno 2014, n. 13026; Cass. civ., sez. VI, 27 maggio 2014, n. 11797). La disparità tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniugi deve essere "rilevante".
2) in secondo luogo occorre verificare se l'eventuale e rilevante squilibrio tra le posizioni possa essere causalmente ricollegato alle «scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di uno ruolo trainante endofamiliare»;
3) va poi accertata la radice causale della disparità, ossia se lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio deriva dal «sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge». La preminente funzione riequilibratice-perequativa dell'assegno comporta la necessità di verificare se lo squilibrio dipende eziologicamente dalle scelte matrimoniali o dai ruoli familiari in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
Quanto alla durata del matrimonio, è indubbio che la stessa influisca oggi, non più solo sulla determinazione della misura dell'assegno (Cass. civ., sez. I, sent., 22 marzo 2013, n. 7295) ma anche sullo stesso diritto all'assegno divorzile. Un matrimonio di brevissima durata, nel quale quindi non può apprezzarsi alcun concreto apporto alla conduzione familiare, non può determinare - anche in presenza di sproporzione di redditi - il diritto ad un assegno divorzile che di fatto si risolverebbe nella dazione di una rendita parassitaria. Assume quindi rilevanza la valutazione dell'apporto dato dal coniuge richiedente alla conduzione familiare e alla creazione del patrimonio non solo personale ma anche comune: in tal senso dovrà attribuirsi rilevanza al lavoro domestico (Cass. civ., sez I, sent., 14 gennaio 2008, n. 593).
4) accertato che lo squilibrio economico rilevante è causalmente connesso alle scelte e ai sacrifici fatti in costanza di convivenza nell'interesse della famiglia, si deve verificare se il divario possa essere superato dal richiedente l'assegno, mediante il recupero o il consolidamento della propria attività professionale (giudizio prognostico anche in considerazione dell'età del richiedente in relazione alla concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro).
5) la determinazione del quantum è svincolata dal tenore di vita, non sarà connessa all'autosufficienza economica e sarà stabilita tenendo conto dei sacrifici delle aspettative professionali ed economiche fatte in ragione della realizzazione del supremo e comune interesse familiare.
6) preminente valutazione della funzione assistenziale quando l'istante non abbia mezzi sufficienti per vivere (cfr. Cass. Civ. 21239/2019).
Orbene, tornando al caso di specie, non può non rilevarsi che, se e è vero che esiste tra le parti una certa disparità reddituale posto che il ricorrente percepisce redditi per circa euro 100,000,00 mentre la resistente da ultimo percepisce redditi annuali per circa 33.000,00, non è men vero che non sussiste nella specie né la funzione assistenziale, né la funzione compensativa - perequativa propria dell'assegno divorzile.
Innanzitutto, la resistente svolge l'attività dentista in immobile sito in Marigliano di proprietà dei genitori, vive nella casa familiare concessa in comodato gratuito dai propri genitori, per la quale pertanto non paga costi locativi, per cui certamente la signora Persona_3 non vive certamente in una condizione di indigenza. Va, inoltre, evidenziato che la malattia da cui sarebbe affetta da resistente cd. Per_4 non ha impedito di fatto, oggi come al tempo della convivenza matrimoniale, lo svolgimento di attività lavorativa (anzi dall'esame della certificazione Agenzia delle entrate emerge negli ultimi anni un incremento reddituale), nè risulta alcuna documentazione che accerti una inabilità al lavoro della CP_2 . Ancora, ritiene il Tribunale che non sussista neppure una funzione compensativa perequativa non essendo stato allegato né tanto meno provato che la resistente ampia rinunciato ad aspettative professionali per scelte comuni assunte nell'ambito della famiglia nè che abbia apportato un contributo reddituale patrimoniale al ricorrente. Anzi, dalle dichiarazioni di parte ricorrente, non contestate dalla resistente emerge che il signor [...] Parte_1 ingegnere biometrico, durante il matrimonio era mero dipendente della Medtronic, fu poi
,
licenziato nel luglio 2012 (quando i coniugi erano già comparsi dinanzi al presidente in sede di separazione) e diventò dipendente della Parte 2 percependo un reddito inferiore a quello degli ultimi anni (ciò è confermato dalle dichiarazioni prodotte per gli anni 2014, 2015, 2016 da cui emerge un reddito variabile tra 25.000,00 e i 38.000,00 annui €).
Solo nel 2018, dopo la pronuncia della sentenza di separazione, venne costituita la CP_3 (di cui il ricorrente è socio) con contratto di agenzia sottoscritto con la Abbot Medical Italia s.r.l.
Solo a seguito di ciò il ricorrente ebbe a percepire introiti maggiori come risulta dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese in sede di prima comparizione (40.000,00 euro netti come utili e
130.000,00 lordi dal rapporto di sub - agenzia). Nessun apporto, pertanto, può rivendicare la [...] CP_2 in merito ai successi professionali del Parte_1 Alla stregua del sin qui detto non si rinviene alcuna funzione riequilibratrice - perequatrice cui l'assegno di divorzio sia funzionale.
La domanda volta ad ottenere un assegno divorzile va pertanto rigettata.
Va, invece, confermato l'obbligo posto a carico del ricorrente di provvedere al mantenimento della resistente nella misura di euro 300,00 fino alla pubblicazione della presente decisione. Ciò, in quanto, il riconoscimento del mantenimento tiene conto del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio e quindi si fonda su presupposti del tutto differenti rispetto a quelli relativi all'assegna divorzile
Quanto ai figli _1 e _2 , giova evidenziare che è pacifico che questi sono maggiorenni e non sono economicamente indipendenti. Circa il mantenimento degli stessi tenuto conto della condizione economica patrimoniale delle parti e, precisamente, che: il ricorrente percepisce un reddito annuale medio variabile tra 100.000,00 e 130,000,00 euro, è tenuto al pagamento di canone di rata di mutuo per l'acquisto della casa in Scisciano, immobile acquistato in data 10 giugno 2020, per l'importo di euro 1.133,72 mensili, ha avuto altri due figli, R_ e Per_6, nati nel 2021 per i quali, oltre a sostenere spese ordinarie sostiene anche ulteriori spese sanitarie (come terapia Abba e spese per terapia di psicomotricità) mentre la rata dell'auto di euro 1300,00 grava tra le spese dalla società come dichiarato dal ricorrente in sede di comparizione;
considerata la condizione economica reddituale della resistente, la quale percepisce reddito di circa 33.000,00 annui, non sostiene canoni locativi, ha forme di risparmio, la circostanza non contestata in base alla quale i figli trascorrono molto tempo con il padre, tenuto conto delle minori entrate complessive della resistente rispetto al ricorrente (non vi è prova di minori redditi del ricorrente a seguito della stipula del contratto di sub agente con la BMoon srl dal 01.06.2025 e a seguito del recesso della ABBOT Medical del
01.01.2024), si stima congruo tenuto conto della rivalutazione intercorsa tra il tempo della separazione e la presente decisione determinare a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento di figli versando alla signora di Marzo entro il 5 di ogni mese l'importo di euro 1000,00 somma che andrà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo oltre al 50% delle spese straordinarie individuante e regolamentate in conformità al protocollo del tribunale minore del maggio2021. Va altresì rigettata la domanda proposta dal ricorrente di versare il mantenimento direttamente al figlio, non avendo questi avanzato alcuna domanda sul punto.
Si ritiene di rigettare la domanda di ordine di pagamento al terzo avendo sempre il ricorrente versato il mantenimento.
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite.
Queste, stante la natura della pronuncia sullo status e la soccombenza reciproca, andranno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti come in epigrafe individuate;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n.
306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74;
c) pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare entro il 5 di ogni mese alla signora [...] Persona_3 la somma pari ad euro 1000,00 per il mantenimento della prole, importo che andrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
d) pone a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per la prole, spese individuante e regolamentate in conformità al protocollo del tribunale di Nola del maggio 2021, nella misura del 50% ciascuno;
e) rigetta la domanda volta ad ottenere assegno di divorzio proposta dalla resistente;
f) rigetta la domanda proposta da parte resistente volta ad ottenere ordine di pagamento al terzo;
g) rigetta la domanda proposta dal ricorrente di versare il mantenimento direttamente al figlio;
h) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola lì 30.06.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)