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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 16/01/2026, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 520/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
04/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
GALASSO NI, Relatore
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4040/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1690/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 04/04/2025 Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 02820249011636840000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110029650981000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282011003311018002 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7502/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: "In riforma della sentenza appellata così provvedere: • In via principale accogliere l'appello e dichiarare la nullità della sentenza per aver omesso di decidere su fatti rilevanti;
• in subordine dichiarare la prescrizione degli interessi e delle sanzioni;
• Condannare controparte al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario".
Resistente/Appellato: "1) in via incidentale, dichiarare l'inammissibilità del ricorso di primo grado per violazione dell'art. 21 cod. proc trib. 2) rigettare l'appello in quanto infondato e/o inammissibile;
3) condannare controparte al pagamento delle spese e compensi di lite, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento n. 02820249011636840000 notificato il 12/9/2024 in relazione a due cartelle nn. 02820110029650981000 e 0282011003311018002, deducendo l'omessa notifica delle stesse e la prescrizione dei relativi crediti.
Si costituivano l'ADER e l'Agenzia delle Entrate che resistevano al ricorso.
Con sentenza n. 1690/2025 la CGT di primo grado rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese.
Osservava che per i tributi oggetto delle cartelle operava il termine di prescrizione decennale e che le stesse risultavano notificate il 21/10/2011 ed il 19/5/2011.
Occorreva tener presente che i termini di prescrizione erano stati sospesi per effetto dell'art. 68 d.l. 18/2020 dall'8/3/2020 al 31/3/2021; osservava, inoltre, che “va considerata la disposizione espressamente richiamata dall'art. 68 D.L. n. 18/2020, ovvero il secondo comma dell'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015, secondo il quale “i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori ... e degli agenti della riscossione ... per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati
... fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. In sostanza, quando si discorre di termini che scadono entro la fine dell'anno della sospensione (come nel caso di specie) oltre alla sospensione dei termini di cui si è discorso, occorre considerare anche la proroga espressamente prevista da tale secondo comma”.
Ha proposto appello la contribuente osservando che la sentenza era nulla in quanto il giudice di prime cure non si era pronunciato in ordine alla prescrizione degli interessi e delle sanzioni per i quali operava il termine quinquennale.
Ha rassegnato le conclusioni sopra riportate. Si è costituita l'ADER che ha resistito all'impugnazione ed ha proposto appello incidentale con il quale ha dedotto l'inammissibilità per tardività del ricorso.
L'LL ha depositato una memoria in data 12/11/2025.
All'esito dell'udienza camerale del 4/12/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha deciso la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre sotto il profilo logico esaminare preliminarmente l'appello incidentale. Lo stesso è inammissibile in quanto l'ADER si è costituita - oltre il termine di sessanta giorni previsto dagli artt. 23 e 54 d.lgs. 546/1992 - il 17/7/2025, mentre l'atto di appello risulta notificato il 16/5/2025.
Lo stesso è comunque infondato.
L'ADER sostiene infatti che “compete a parte ricorrente provare la tempestività del ricorso introduttivo e che, in mancanza di relata di notifica, non potrà che farsi riferimento alla data di emissione dell'atto e, quindi, il 27/08/2024. Controparte ha notificato il ricorso oltre 60 giorni da tale data, con conseguente inammissibilità dello stesso”.
Nello stesso atto di costituzione in appello si afferma, però, che il sollecito oggetto del presente processo è del 27/8/2024 sicché deve escludersi che possa essere stato notificato prima di tale data;
poiché il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato il 29/10/2024 nessun dubbio può esservi in ordine alla tempestività tenuto conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Passando all'esame dell'appello principale, va considerato che l'ADER ha evidenziato che il termine quinquennale di prescrizione sarebbe stato ripetutamente interrotto: “- cartella di pagamento n. 02820110029650981000, notificata il 21/10/2011, la cui prescrizione è stata interrotta da:
• 21/10/2013 02820139033042512000 Avvisi di Intimazione
• 02/10/2015 02876201500006450000 Comunicazione preventiva di ipoteca
• 27/08/2024 02820249011636840000 Sollecito procedurale
- cartella di pagamento n. 02820110033811018002, notificata il 19/05/2011, la cui prescrizione è stata interrotta da:
• 02/10/2015 02876201500006450000 Comunicazione preventiva di ipoteca
• 27/08/2024 02820249011636840000 Sollecito procedurale”.
Per le sanzioni opera il termine di prescrizione quinquennale (Cass. 7486/2022), sicché anche tenendo conto delle sospensioni previste dall'emergenza COVID e degli atti interruttivi sopra indicati, lo stesso alla data del 27/8/2024 era comunque decorso.
Discorso diverso va fatto con riguardo agli interessi. Non ignora questa Corte che la S.C. ha affermato che
“gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale” (Cass. 2095/2023).
Tale orientamento, tuttavia, non appare condivisibile perché in contrasto con quanto affermato dalla stessa
Corte di Cassazione in ambito civilistico con riguardo agli interessi moratori. Ed infatti la giurisprudenza ha da tempo affermato che il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. riguarda quelle prestazioni che devono essere compiute periodicamente e dunque non si applica agli interessi moratori che debbono essere pagati per il ritardo nell'adempimento quando non caratterizzati da tale periodicità. La
S.C. ha recentemente affermato che “La prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4,
c.c., si applica agli interessi moratori, purché risulti pattuito che devono essere corrisposti periodicamente, con cadenza annuale o infrannuale” (Cass. 11125/2024). Sulla base di analoghe argomentazioni si afferma pacificamente che opera il termine di prescrizione decennale anche con riguardo agli interessi di mora dovuti per il ritardo nel pagamento del compenso degli appalti pubblici: “La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., anche per quanto concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che l'obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma con l'espressione «e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo. Ne consegue che l'obbligazione relativa agli interessi, per potere essere assoggettata alla disposizione, deve rivestire il connotato della periodicità, sicché la disposizione stessa non è applicabile, in difetto di tale requisito, agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento del prezzo di appalto, ai sensi degli artt. 33 e segg. del d.P.R. n. 1063 del 1962”. (Cass., sez. 1, 3 novembre 2016, n. 22276; nello stesso senso cfr. Cass., sez. 3, 21 marzo 2013, n. 7127; Cass., sez. 1, 9 ottobre 2012, n. 17197; Cass., sez. 2, 23 settembre 2011, n. 19487; Cass., 10 settembre 2010, n. 19291; Cass., 6 novembre 2006, n. 23670; Cass., n. 14080 del 2005)
È evidente allora che tale principio non può che operare anche per gli interessi moratori dovuti in ambito tributario per i quali ricorrono gli stessi presupposti menzionati nelle pronunce citate in quanto non possono essere pagati periodicamente.
L'appello va quindi accolto limitatamente alle sanzioni.
In considerazione dell'esito del giudizio sussistono motivi idonei a giustificare la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
IN PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLì'APPELLO ANNULLA LE CARTELLE IMPUGNATE
LIMITATAMENTE AI CREDITI PER SANZIONI. COMPENSA TRA LE PARTI LE SPESE DI ENTRAMBI I
GRADI DEL GIUDIZIO.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
04/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
GALASSO NI, Relatore
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4040/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1690/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 04/04/2025 Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 02820249011636840000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110029650981000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282011003311018002 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7502/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: "In riforma della sentenza appellata così provvedere: • In via principale accogliere l'appello e dichiarare la nullità della sentenza per aver omesso di decidere su fatti rilevanti;
• in subordine dichiarare la prescrizione degli interessi e delle sanzioni;
• Condannare controparte al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario".
Resistente/Appellato: "1) in via incidentale, dichiarare l'inammissibilità del ricorso di primo grado per violazione dell'art. 21 cod. proc trib. 2) rigettare l'appello in quanto infondato e/o inammissibile;
3) condannare controparte al pagamento delle spese e compensi di lite, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento n. 02820249011636840000 notificato il 12/9/2024 in relazione a due cartelle nn. 02820110029650981000 e 0282011003311018002, deducendo l'omessa notifica delle stesse e la prescrizione dei relativi crediti.
Si costituivano l'ADER e l'Agenzia delle Entrate che resistevano al ricorso.
Con sentenza n. 1690/2025 la CGT di primo grado rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese.
Osservava che per i tributi oggetto delle cartelle operava il termine di prescrizione decennale e che le stesse risultavano notificate il 21/10/2011 ed il 19/5/2011.
Occorreva tener presente che i termini di prescrizione erano stati sospesi per effetto dell'art. 68 d.l. 18/2020 dall'8/3/2020 al 31/3/2021; osservava, inoltre, che “va considerata la disposizione espressamente richiamata dall'art. 68 D.L. n. 18/2020, ovvero il secondo comma dell'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015, secondo il quale “i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori ... e degli agenti della riscossione ... per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati
... fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. In sostanza, quando si discorre di termini che scadono entro la fine dell'anno della sospensione (come nel caso di specie) oltre alla sospensione dei termini di cui si è discorso, occorre considerare anche la proroga espressamente prevista da tale secondo comma”.
Ha proposto appello la contribuente osservando che la sentenza era nulla in quanto il giudice di prime cure non si era pronunciato in ordine alla prescrizione degli interessi e delle sanzioni per i quali operava il termine quinquennale.
Ha rassegnato le conclusioni sopra riportate. Si è costituita l'ADER che ha resistito all'impugnazione ed ha proposto appello incidentale con il quale ha dedotto l'inammissibilità per tardività del ricorso.
L'LL ha depositato una memoria in data 12/11/2025.
All'esito dell'udienza camerale del 4/12/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha deciso la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre sotto il profilo logico esaminare preliminarmente l'appello incidentale. Lo stesso è inammissibile in quanto l'ADER si è costituita - oltre il termine di sessanta giorni previsto dagli artt. 23 e 54 d.lgs. 546/1992 - il 17/7/2025, mentre l'atto di appello risulta notificato il 16/5/2025.
Lo stesso è comunque infondato.
L'ADER sostiene infatti che “compete a parte ricorrente provare la tempestività del ricorso introduttivo e che, in mancanza di relata di notifica, non potrà che farsi riferimento alla data di emissione dell'atto e, quindi, il 27/08/2024. Controparte ha notificato il ricorso oltre 60 giorni da tale data, con conseguente inammissibilità dello stesso”.
Nello stesso atto di costituzione in appello si afferma, però, che il sollecito oggetto del presente processo è del 27/8/2024 sicché deve escludersi che possa essere stato notificato prima di tale data;
poiché il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato il 29/10/2024 nessun dubbio può esservi in ordine alla tempestività tenuto conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Passando all'esame dell'appello principale, va considerato che l'ADER ha evidenziato che il termine quinquennale di prescrizione sarebbe stato ripetutamente interrotto: “- cartella di pagamento n. 02820110029650981000, notificata il 21/10/2011, la cui prescrizione è stata interrotta da:
• 21/10/2013 02820139033042512000 Avvisi di Intimazione
• 02/10/2015 02876201500006450000 Comunicazione preventiva di ipoteca
• 27/08/2024 02820249011636840000 Sollecito procedurale
- cartella di pagamento n. 02820110033811018002, notificata il 19/05/2011, la cui prescrizione è stata interrotta da:
• 02/10/2015 02876201500006450000 Comunicazione preventiva di ipoteca
• 27/08/2024 02820249011636840000 Sollecito procedurale”.
Per le sanzioni opera il termine di prescrizione quinquennale (Cass. 7486/2022), sicché anche tenendo conto delle sospensioni previste dall'emergenza COVID e degli atti interruttivi sopra indicati, lo stesso alla data del 27/8/2024 era comunque decorso.
Discorso diverso va fatto con riguardo agli interessi. Non ignora questa Corte che la S.C. ha affermato che
“gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale” (Cass. 2095/2023).
Tale orientamento, tuttavia, non appare condivisibile perché in contrasto con quanto affermato dalla stessa
Corte di Cassazione in ambito civilistico con riguardo agli interessi moratori. Ed infatti la giurisprudenza ha da tempo affermato che il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. riguarda quelle prestazioni che devono essere compiute periodicamente e dunque non si applica agli interessi moratori che debbono essere pagati per il ritardo nell'adempimento quando non caratterizzati da tale periodicità. La
S.C. ha recentemente affermato che “La prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4,
c.c., si applica agli interessi moratori, purché risulti pattuito che devono essere corrisposti periodicamente, con cadenza annuale o infrannuale” (Cass. 11125/2024). Sulla base di analoghe argomentazioni si afferma pacificamente che opera il termine di prescrizione decennale anche con riguardo agli interessi di mora dovuti per il ritardo nel pagamento del compenso degli appalti pubblici: “La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., anche per quanto concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che l'obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma con l'espressione «e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo. Ne consegue che l'obbligazione relativa agli interessi, per potere essere assoggettata alla disposizione, deve rivestire il connotato della periodicità, sicché la disposizione stessa non è applicabile, in difetto di tale requisito, agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento del prezzo di appalto, ai sensi degli artt. 33 e segg. del d.P.R. n. 1063 del 1962”. (Cass., sez. 1, 3 novembre 2016, n. 22276; nello stesso senso cfr. Cass., sez. 3, 21 marzo 2013, n. 7127; Cass., sez. 1, 9 ottobre 2012, n. 17197; Cass., sez. 2, 23 settembre 2011, n. 19487; Cass., 10 settembre 2010, n. 19291; Cass., 6 novembre 2006, n. 23670; Cass., n. 14080 del 2005)
È evidente allora che tale principio non può che operare anche per gli interessi moratori dovuti in ambito tributario per i quali ricorrono gli stessi presupposti menzionati nelle pronunce citate in quanto non possono essere pagati periodicamente.
L'appello va quindi accolto limitatamente alle sanzioni.
In considerazione dell'esito del giudizio sussistono motivi idonei a giustificare la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
IN PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLì'APPELLO ANNULLA LE CARTELLE IMPUGNATE
LIMITATAMENTE AI CREDITI PER SANZIONI. COMPENSA TRA LE PARTI LE SPESE DI ENTRAMBI I
GRADI DEL GIUDIZIO.