Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/12/2025, n. 9812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9812 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09812/2025REG.PROV.COLL.
N. 00649/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 649 del 2024, proposto dal Comune di Pago del Vallo di Lauro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato LU Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo, 323;
contro
Ente D’Ambito - ATO Rifiuti di Avellino, Comune di Avellino, Provincia di Avellino, Regione Campania, Irpinia Zero Rifiuti S.p.A., non costituiti in giudizio;
nei confronti
Comune di Montoro, Comune di Sperone, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 02957/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 il Cons. LU ON e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il Comune ricorrente ha impugnato la delibera di Consiglio d’Ambito n. 23 del 27 aprile 2023 dell’Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani “ATO Avellino” recante la costituzione della nuova società in house denominata “Irpinia Rifiuti Zero Spa”, quale modalità di gestione del “servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”, chiedendone l’annullamento al T.a.r Salerno che, con la sentenza oggetto di gravame, respingeva la domanda, ritenendo il Comune privo della legittimazione alla impugnazione degli atti dell’Ente d’ambito relativi alla scelta della modalità di gestione della raccolta dei rifiuti urbani.
Rilevato che, stante l’intervenuta messa liquidazione della società controinteressata (cfr. visura camerale depositata il 17 giugno 2025), l’appellante ha rappresentato il conseguimento del bene della vita a cui aspirava e, con la memoria depositata in data 17 giugno 2025, ha concluso chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese di lite.
Rilevato, pertanto, che il presente giudizio va definito mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere e che le spese del grado possono essere compensate, dovendosi valorizzare la scelta, seppur tardiva, dell’Ente d’Ambito di procedere in via amministrativa a riesaminare la precedente decisione di costituzione della società in house , così determinando la cessazione della materia del contendere, in conseguenza della messa in liquidazione della stessa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del grado tra le parti, fermo il diritto del Comune alla ripetizione del contributo unificato dall’Ente d’Ambito di Avellino.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
GI BO, Presidente
LU Lamberti, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
LU ON, Consigliere, Estensore
GI Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU ON | GI BO |
IL SEGRETARIO