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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 113/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 496/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difeso da Difensore 1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGRIGENTO
difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliata presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230015028362000 BOLLO AUTO 2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione il 19 ottobre 2023 mediante posta elettronica certificata, il Sig. Difensore 1, nato a [...] il [...] e residente Difensore 1in NT, rappresentato e difeso dall'Avv. , proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 291.2023.00150283.62.000, emessa da Agenzia delle entrate- Riscossione ed asseritamente notificata a mezzo posta il 29 agosto 2023, con cui si chiedeva il pagamento dell'importo di € 1.314,26, oltre diritti di notifica, per tassa automobilistica dell'anno 2020, con accessori, reclamata dalla Regione Sicilia-Assessorato all'Economia-Dipartimento Finanze e Credito Serv. 2 Tasse Auto, afferenti al veicolo targato Targa_2 Il ricorrente premetteva in fatto che era stato dichiarato fallito dal Tribunale di NT con la sentenza N. 1934 del 2001, che allegava, per cui il veicolo oggetto di tassazione era entrato a fare parte della massa attiva del fallimento, avendone perduto il possesso in favore del curatore fallimentare. In conseguenza censurava la legittimità della pretesa erariale eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Così concludeva: “PIACCIA Alla Commissione Tributaria di NT: 1) Preliminarmente sospendere gli atti impugnati stante l'evidente sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora altresì contestualmente si presenta ISTANZA DI PUBBLICA UDIENZA ai sensi e per gli effetti dell'art 33 e 34 del dlgs 546/92 affinchè la trattazione del presente ricorso avvenga in pubblica udienza ai sensi e per gli effetti dell'art 47 ultimo comma Dlgs 546/92. Ritenere fondato il ricorso e per l'effetto dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. Difensore 1, in quanto non è 2 proprietario dell'autoveicolo targato Targa_2 a far data dal 14/03/2001 , ed in ogni caso dichiarare inammissibile, illegittima ed infondata la pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento n.29120230015028362000 , per il pagamento complessivo di euro 1.320,14 con ogni statuizione conseguente;
1) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, con controdeduzioni depositate in data 11 marzo 2024, con cui eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva ed affermava la legittimità e regolarità della procedura di riscossione. Adottava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di NT disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via preliminare, - ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva e comunque l'assenza di qualsivoglia responsabilità di Agenzia delle Entrate-Riscossione, riconducibile al proprio operato, nell'odierno giudizio, con riferimento ai motivi di opposizione che riguardano l'azione dell'ente impositore, per i motivi sopra esposti;
- rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione oggetto della presente opposizione, stante la infondatezza dei motivi di opposizione e l'assenza di motivazione addotta a sostegno della richiesta medesima, risultando insussistenti i presupposti di legge di cui all'art. 47 D.Lgs.546/1992; nel merito, - ritenere e dichiarare infondata in fatto e in diritto, l'opposizione proposta dal Sig. Difensore 1, per tutti i motivi esposti in parte narrativa, e per l'effetto rigettarla;
- ritenere e dichiarare la legittimità, la regolarità e la tempestività della procedura di riscossione posta in essere da Agenzia delle Entrate Riscossione;
- ritenere e dichiarare l'Agenzia delle Entrate Riscossione esente da qualsivoglia responsabilità in merito alla iscrizione a ruolo delle somme portate dalla cartella di pagamento impugnata, per i motivi esposti in parte narrativa;
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, ed ancora Spese Generali nella misura del 15,0 %”. Il giorno 22 dicembre 2025 la controversia veniva trattata in pubblica udienza e posta in deliberazione, presenti il difensore della parte ricorrente ed in collegamento da remoto il delegato del difensore della parte resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal Sig. Difensore 1 è fondato e va, pertanto, accolto. Infondata è l'eccezione avanzata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di mancanza di legittimazione passiva, per cui la stessa va rigettata. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 16412/2007 hanno affermato che nelle liti promosse contro il concessionario che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, questi deve chiamare in causa l'ente creditore interessato e, in mancanza, risponde delle conseguenze della lite;
cioè se l'azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito. Ha, ancora, chiarito il detto pronunciamento che l'avere il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio. Nel caso concreto, quindi, l'azione promossa dal ricorrente nei confronti soltanto dell'Agente della Riscossione è ammissibile, anche se non riguarda solamente la regolarità dell'atto impugnato, e non viola il principio del contraddittorio. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, pertanto, risponde dell'esito della lite, anche se essa non riguarda esclusivamente la validità e la regolarità degli atti esecutivi. Sul punto di osserva ancora che sull'Agente della riscossione, nei confronti del quale solamente sia stato notificato il ricorso introduttivo, incombe l'onere previsto dall'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999, intitolato “Chiamata in causa dell'ente creditore”, il quale statuisce che nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario. La chiamata in giudizio prevista e disciplinata dall'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999 viene qualificata come “litis denuntiatio” e non necessita di autorizzazione da parte del Giudice (Cass. n. 8808/2021). Passando al merito della controversia, va evidenziato che in base all'art. 5, comma 37, del D.L. 30.12.1982 n. 953, convertito nella Legge 28.02.1983 n.53, e successive modificazioni ed integrazioni, “la perdita del possesso del veicolo o dell'autoscatto per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione”. Orbene, nella fattispecie che ci occupa è pacifico ed incontestato che il ricorrente è stato dichiarato fallito nell'anno 2001 con sentenza depositata il 14.3.2001 ed emessa dal Tribunale di NT (prodotta agli atti), per cui, a seguito della trascrizione della sentenza di fallimento sugli eventuali automezzi acquisiti alla massa attiva della procedura fallimentare, non è più dovuto il pagamento della tassa automobilistica dall'anno della dichiarazione di fallimento. Per le superiori argomentazioni la cartella di pagamento oggetto di ricorso è illegittima e va, conseguentemente, annullata. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a favore della parte ricorrente ed a carico della parte resistente, le stesse si liquidano in complessivi € 300,00, oltre il contributo unificato tributario, la maggiorazione forfettaria spese generali, il contributo previdenziale e l'IVA, se dovuta, come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NT in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 300,00, oltre contributo unificato tributario, maggiorazione forfettaria spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge. NT, 22 dicembre 2025. Il Giudice Monocratico Antonino Scaglione
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 496/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difeso da Difensore 1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGRIGENTO
difesa da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliata presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230015028362000 BOLLO AUTO 2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione il 19 ottobre 2023 mediante posta elettronica certificata, il Sig. Difensore 1, nato a [...] il [...] e residente Difensore 1in NT, rappresentato e difeso dall'Avv. , proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 291.2023.00150283.62.000, emessa da Agenzia delle entrate- Riscossione ed asseritamente notificata a mezzo posta il 29 agosto 2023, con cui si chiedeva il pagamento dell'importo di € 1.314,26, oltre diritti di notifica, per tassa automobilistica dell'anno 2020, con accessori, reclamata dalla Regione Sicilia-Assessorato all'Economia-Dipartimento Finanze e Credito Serv. 2 Tasse Auto, afferenti al veicolo targato Targa_2 Il ricorrente premetteva in fatto che era stato dichiarato fallito dal Tribunale di NT con la sentenza N. 1934 del 2001, che allegava, per cui il veicolo oggetto di tassazione era entrato a fare parte della massa attiva del fallimento, avendone perduto il possesso in favore del curatore fallimentare. In conseguenza censurava la legittimità della pretesa erariale eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Così concludeva: “PIACCIA Alla Commissione Tributaria di NT: 1) Preliminarmente sospendere gli atti impugnati stante l'evidente sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora altresì contestualmente si presenta ISTANZA DI PUBBLICA UDIENZA ai sensi e per gli effetti dell'art 33 e 34 del dlgs 546/92 affinchè la trattazione del presente ricorso avvenga in pubblica udienza ai sensi e per gli effetti dell'art 47 ultimo comma Dlgs 546/92. Ritenere fondato il ricorso e per l'effetto dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. Difensore 1, in quanto non è 2 proprietario dell'autoveicolo targato Targa_2 a far data dal 14/03/2001 , ed in ogni caso dichiarare inammissibile, illegittima ed infondata la pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento n.29120230015028362000 , per il pagamento complessivo di euro 1.320,14 con ogni statuizione conseguente;
1) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, con controdeduzioni depositate in data 11 marzo 2024, con cui eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva ed affermava la legittimità e regolarità della procedura di riscossione. Adottava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di NT disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via preliminare, - ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva e comunque l'assenza di qualsivoglia responsabilità di Agenzia delle Entrate-Riscossione, riconducibile al proprio operato, nell'odierno giudizio, con riferimento ai motivi di opposizione che riguardano l'azione dell'ente impositore, per i motivi sopra esposti;
- rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione oggetto della presente opposizione, stante la infondatezza dei motivi di opposizione e l'assenza di motivazione addotta a sostegno della richiesta medesima, risultando insussistenti i presupposti di legge di cui all'art. 47 D.Lgs.546/1992; nel merito, - ritenere e dichiarare infondata in fatto e in diritto, l'opposizione proposta dal Sig. Difensore 1, per tutti i motivi esposti in parte narrativa, e per l'effetto rigettarla;
- ritenere e dichiarare la legittimità, la regolarità e la tempestività della procedura di riscossione posta in essere da Agenzia delle Entrate Riscossione;
- ritenere e dichiarare l'Agenzia delle Entrate Riscossione esente da qualsivoglia responsabilità in merito alla iscrizione a ruolo delle somme portate dalla cartella di pagamento impugnata, per i motivi esposti in parte narrativa;
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, ed ancora Spese Generali nella misura del 15,0 %”. Il giorno 22 dicembre 2025 la controversia veniva trattata in pubblica udienza e posta in deliberazione, presenti il difensore della parte ricorrente ed in collegamento da remoto il delegato del difensore della parte resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal Sig. Difensore 1 è fondato e va, pertanto, accolto. Infondata è l'eccezione avanzata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di mancanza di legittimazione passiva, per cui la stessa va rigettata. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 16412/2007 hanno affermato che nelle liti promosse contro il concessionario che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, questi deve chiamare in causa l'ente creditore interessato e, in mancanza, risponde delle conseguenze della lite;
cioè se l'azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito. Ha, ancora, chiarito il detto pronunciamento che l'avere il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio. Nel caso concreto, quindi, l'azione promossa dal ricorrente nei confronti soltanto dell'Agente della Riscossione è ammissibile, anche se non riguarda solamente la regolarità dell'atto impugnato, e non viola il principio del contraddittorio. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, pertanto, risponde dell'esito della lite, anche se essa non riguarda esclusivamente la validità e la regolarità degli atti esecutivi. Sul punto di osserva ancora che sull'Agente della riscossione, nei confronti del quale solamente sia stato notificato il ricorso introduttivo, incombe l'onere previsto dall'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999, intitolato “Chiamata in causa dell'ente creditore”, il quale statuisce che nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario. La chiamata in giudizio prevista e disciplinata dall'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999 viene qualificata come “litis denuntiatio” e non necessita di autorizzazione da parte del Giudice (Cass. n. 8808/2021). Passando al merito della controversia, va evidenziato che in base all'art. 5, comma 37, del D.L. 30.12.1982 n. 953, convertito nella Legge 28.02.1983 n.53, e successive modificazioni ed integrazioni, “la perdita del possesso del veicolo o dell'autoscatto per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione”. Orbene, nella fattispecie che ci occupa è pacifico ed incontestato che il ricorrente è stato dichiarato fallito nell'anno 2001 con sentenza depositata il 14.3.2001 ed emessa dal Tribunale di NT (prodotta agli atti), per cui, a seguito della trascrizione della sentenza di fallimento sugli eventuali automezzi acquisiti alla massa attiva della procedura fallimentare, non è più dovuto il pagamento della tassa automobilistica dall'anno della dichiarazione di fallimento. Per le superiori argomentazioni la cartella di pagamento oggetto di ricorso è illegittima e va, conseguentemente, annullata. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a favore della parte ricorrente ed a carico della parte resistente, le stesse si liquidano in complessivi € 300,00, oltre il contributo unificato tributario, la maggiorazione forfettaria spese generali, il contributo previdenziale e l'IVA, se dovuta, come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NT in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 300,00, oltre contributo unificato tributario, maggiorazione forfettaria spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge. NT, 22 dicembre 2025. Il Giudice Monocratico Antonino Scaglione