Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 27/03/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 27/03/2025, innanzi al Giudice dott. Daniele Salvatore Abbate,
viene chiamata la causa R.G. n. 2035 dell'anno 2022
Si dà atto che sono presenti l'avv. Chiara Lo Faso in sostituzione dell'avv. Manzo per parte opponente;
l'avv. Francesca Vercio in sostituzione dell'avv. Zurlo e dell'avv. Ornati
per parte opposta.
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano ai propri scritti.
IL GIUDICE
All'esito della camera di consiglio, decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. della quale viene data lettura in assenza delle parti. Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Salvatore Abbate, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
(C.F. ), n.q. di amministratore di Parte_1 C.F._1 sostegno di (C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato in Napoli, via Parco Margherita n. 8, presso lo studio dell'avv. Mario Manzo che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
opponente E NEI CONFRONTI DI (P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in La Spezia, via Paolo Emilio Taviani n. 170, presso gli avv.ti Andrea Ornati e Raffaele Zurlo, che la rappresentano e difendono per mandato in atti;
opposta OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - accertamento negativo del credito. CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludono come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione regolarmente notificato, , n.q. di Parte_1 amministratore di sostegno di , ha introdotto l'odierno Parte_2 giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 423/2022 col quale le era stato ingiunto di pagare in favore dell'opposta la somma di euro 28.325,31 oltre interessi e spese. L'attore, in particolare, ha contestato la nullità della notifica del decreto ingiuntivo nonché la legittimazione attiva della e Controparte_1 l'infondatezza del vantato credito;
inoltre, ha dedotto l'applicazione di tassi di interesse superiori alla soglia di usura. Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, nonché, in via preliminare, la provvisoria esecuzione dello stesso ai sensi dell'art. 648 c.p.c. Con ordinanza del 25/06/2023, rigettata la provvisoria esecuzione del decreto, è stato assegnato termine alle parti per introdurre il prescritto tentativo di mediazione obbligatoria, di cui al d.lgs. n. 28/2010, e la causa è stata rinviata all'udienza del 29.02.2024 per la verifica dell'esito della mediazione. Alla predetta udienza le parti hanno dedotto l'esperimento del tentativo di mediazione e hanno chiesto i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. All'odierna udienza, in seguito a discussione orale, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Preliminarmente va dato atto della irrilevanza ai fini della decisione della questione inerente alla notifica del decreto ingiuntivo al debitore incapace, tenuto conto delle argomentazioni che seguono e considerato che il giudice dell'opposizione, anche ove eccepita l'inefficacia del decreto ingiutnivo opposto, è tenuto a vagliare la pretesa creditoria nel merito (cfr. Cass. civ. n. 3908/16). Nel merito la pretesa non può essere accolta. Oggetto del giudizio di opposizione è l'accertamento dell'esistenza e della validità del credito posto a fondamento della domanda di ingiunzione monitoria. (cfr. Cass. civ. sent. n. 19126/2004), sicchè, sebbene le parti risultino processualmente invertite, l'onere probatorio è ripartito tra queste in ragione della loro posizione sostanziale, ai sensi dell'art. 2697 c.c. Ne consegue che l'onere di fornire la prova del credito azionato, secondo le regole del giudizio ordinario di cognizione, incombe sulla parte opposta, mentre sull'opponente grava l'onere di provare la sussistenza di ragioni estintive o modificative della pretesa avversaria. Il creditore, pertanto, chiamato a fornire prova della sussistenza del credito, che assume esserne divenuto titolare per effetto di una cessione in suo favore, è tenuto provare che il credito in questione rientri tra quelli oggetto della cessione. Sul punto un consolidato e condivisibile orientamento ermeneutico di legittimità ha affermato che La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr., ex multis, Cass. civ. sent. n. 24798/20). Nel caso di specie, non ha offerto adeguata prova della Controparte_1 titolarità del credito azionato dal momento che il predetto non è univocamente riconducibile alla cessione in blocco intervenuta tra e l'opposta. CP_2 In particolare, non è stata offerta prova che il credito azionato risponda al requisito di cui al punto ix dell'avviso di cessione pubblicato in GURI (inclusione nella lista depositata presso il notaio ). Né elementi Per_1 ulteriori fornisce la copia del contratto di cessione depositata in atti, risultando la stessa parziale e omissata. In definitiva l'opposizione va accolta e la parte opposta va condannata al pagamento delle spese di lite come liquidate in sentenza in applicazione dei parametri di cui al dm 55/14 risotti al 50% per la complessità delle questioni affrontate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo n. 423/22 di questo Tribunale;
condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente, che liquida in euro 2540,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Termini Imerese, 27.3.2025 Il Giudice Daniele Salvatore Abbate