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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/05/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo sezione quarta civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Costantino Ippolito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 6757 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da
), rappresentata e difesa dall'avv. DIEGO CHITÒ Parte_1 P.IVA_1 per procura allegata all'atto di citazione, con domicilio digitale
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- attrice opponente - contro
), rappresentata e difesa dall'avv. DANIELE Controparte_1 P.IVA_2
GAMBARINI per procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, con domicilio digitale
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- convenuta opposta - avente ad OGGETTO: appalto (opposizione a decreto ingiuntivo).
CONCLUSIONI
Per IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: per le causali tutte Parte_1
come svolte, in accoglimento della spiegata opposizione, dichiarare ed accertare, per le ragioni di cui in premessa, che nessuna somma, è dovuta da in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore a in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore e per l'effetto, REVOCARE l'opposto decreto ingiuntivo N.
2547/2023 D.I. – N. 5314/2023 R.G. emesso e depositato in data 22 settembre 2023 e notificato in pari data, siccome infondato, ingiusto ed illegittimo e contestualmente, operate le opportune compensazioni e riduzioni, CONDANNARE n persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore a pagare a in persona del legale Parte_1
1 rappresentante pro tempore, l'importo che verrà ritenuto di giustizia e comunque non inferiore alla somma di € 45.000,00 dovuto per la sistemazione e il rifacimento della piscina sita in
Toscolano Maderno (BS), Loc. Gaino. IN SUBORDINE, SEMPRE NEL MERITO: per le causali tutte come svolte, in accoglimento della spiegata opposizione, nella non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda di compensazione e di condanna sopra svolta, in ogni caso,
REVOCARE l'opposto decreto ingiuntivo N. 2547/2023 D.I. – N. 5314/2023 R.G. emesso e depositato in data 22 settembre 2023 e notificato in pari data, siccome infondato, ingiusto ed illegittimo e contestualmente, dato atto dell'avvenuto pagamento della somma di € 11.000,00 ridurre l'importo eventualmente ancora dovuto a in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al minor importo di € 5.401,91. IN VIA ISTRUTTORIA: questa difesa chiede che l'Ill.mo Giudice Istruttore adito Voglia disporre: prova per testi sulle seguenti circostanze, preceduti dalla locuzione “vero che”: (...) Si indicano quali testi, sui capitoli da 1) a 6) il Geom. c/o Biocostruzioni S.r.l. in Salò (BS), l'Arch. Tes_1
e l'Ing. entrambi residenti in [...], mentre il Geom. Controparte_2 Controparte_3
residente in [...] su tutti i capitoli di prova. IN OGNI CASO: Testimone_2
spese, competenze e oneri del presente giudizio integralmente rifusi.
Per Confermarsi il decreto ingiuntivo opposto, siccome Controparte_1
fondato ed emesso ricorrendo le condizioni di legge ex artt. 633 e segg. c.p.c., e per l'effetto condannarsi l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, delle somme ivi indicate;
- Nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenesse di dover confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannarsi comunque parte opponente a pagare all'opposta la somma di
€ 16.401,91=, ovvero quella diversa che risulterà di giustizia, oltre agli interessi di mora ex
d.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo;
IN VIA ISTRUTTORIA - All'occorrenza, ammettere tutti i mezzi di prova sia diretta che contraria già articolati e dedotti nelle memorie ex art. 171-ter
c.p.c. depositate, qui da intendersi integralmente richiamati, respingendo nel contempo tutti i mezzi di prova articolati ex adverso, per le motivazioni ivi meglio esposte. IN OGNI CASO -
Respingersi ogni domanda avversaria, siccome infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi illustrati in atti;
- Con vittoria di spese di lite, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e c.p.a. come per Legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento in Parte_1 favore di ella somma di € 16.401,91 oltre agli interessi e alle Controparte_1
spese.
2 A fondamento dell'opposizione ha esposto (in sintesi) che: non era stata esperita la procedura obbligatoria di negoziazione assistita;
oltre che per le prestazioni di fornitura e posa sui cantieri di Como e Appiano Gentile a cui erano riferibili le fatture azionate, si era avvalsa di nche per la realizzazione di una piscina interrata in Toscolano Controparte_1
Maderno, in esecuzione di un subappalto che aveva ricevuto da Bioscotruzioni s.r.l., a sua volta incaricata con un più ampio appalto da dopo alcuni mesi dalla realizzazione Controparte_4
della piscina, erano emersi gravi vizi e difetti (rottura della pavimentazione, continue perdite d'acqua); la denuncia dei vizi e dei difetti fatta dal committente principale le era stata trasmessa da Biocostruzioni s.r.l. e essa, a sua volta, l'aveva trasmessa a Controparte_1
a seguito del procedimento di a.t.p. promosso dal committente principale davanti al Tribunale di Brescia (9492/2022 R.G.), nel quale non si era costituita, era emersa la non corretta esecuzione dell'impermeabilizzazione della piscina nonché la necessità di interventi rimediali dal valore di oltre € 50.000,00; l'unica responsabile dei difetti della piscina era
[...]
che, invece, aveva respinto ogni contestazione, insistendo per il pagamento CP_1
delle fatture azionate nonostante il maggio danno da essa subito;
in ogni caso, tenuto conto del pagamento della fattura n. 143 per la somma di € 11.000,00, l'importo residuo ammontava a €
5.401,91.
Tanto esposto, ha chiesto: in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità della domanda;
in via principale di revocare il decreto ingiuntivo e, operate le opportune compensazioni, di condannare al pagamento di una somma non inferiore a € Controparte_1
45.000,00; in via subordinata, di ridurre l'importo dovuto a € 5.401,91. si è costituita esponendo (in sintesi) che: la negoziazione Controparte_1 assistita non era obbligatoria nell'azione monitoria;
le fatture azionate si riferivano a lavorazioni mai contestate;
dopo l'esecuzione dei lavori in subappalto sul cantiere di Toscolano Maderno non aveva eseguito più alcun intervento in loco;
dal ricorso per a.t.p. risultava, invece,
l'intervento, nel marzo 2019, dell'appaltatrice principale con conseguente alterazione dello stato dei luoghi;
prima dell'a.t.p. promosso dal committente principale non aveva ricevuto alcuna contestazione;
in ogni caso, rispetto all'azione di garanzia proposta da
[...]
comunque la si volesse qualificare, risultavano maturate sia la decadenza Parte_1
che la prescrizione;
le risultanze dell'accertamento tecnico, cui non aveva partecipato neanche non le erano opponibili;
comunque, la mancanza emersa all'esito Parte_1 dell'a.t.p. atteneva a una scelta progettuale imputabile a terzi;
non vi era prova del preteso danno unilateralmente quantificato;
pur considerando il pagamento di € 11.000,00 (da imputarsi in acconto alla fattura 143 del 2018), residuava comunque un credito di € 16.401,91.
3 Tanto, esposto ha chiesto di confermare il decreto ingiuntivo o, comunque, di condannare l'opponente al pagamento della somma di € 16.401,91 oltre agli interessi e, in ogni caso, di rigettare ogni domanda avversaria.
In esito alla prima udienza del 19/3/2024, con ordinanza del 20/3/2024, concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, sul presupposto della possibilità di una decisione ex actis, è stata fissata l'udienza di rimessione in decisione in data 11/2/2025.
Tenuta tale udienza con modalità c.d. cartolari, con ordinanza depositata in data 13/2/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
1. Con atto depositato in data 3/1/2025, il procuratore di ha Parte_1
dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio allegando dichiarazione di rinuncia sottoscritta per ratifica e conferma anche dal legale rappresentante della società.
La rinuncia agli atti non è stata accettata da Controparte_1
Nella specie l'accettazione risulta necessaria avendo la controparte richiesto una pronuncia di rigetto nel merito della domande proposte da Parte_1
Pertanto, deve escludersi la ricorrenza dei presupposti per la definizione del processo con una declaratoria di estinzione ex art. 306 c.p.c.
2. L'eccezione di improcedibilità, sollevata in via preliminare dall'opponente, per mancato esperimento della negoziazione assistita va disattesa in quanto, anche in caso di domanda di pagamento di somme non eccedenti cinquantamila euro, l'improcedibilità non opera “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione” (art. 3, comma 3, lettera a) del D.L.
132/2014 convertito con modificazioni dalla L. 162/2014).
3. Con la comparsa conclusionale depositata in data 10/1/2025 a Parte_1
dato atto di aver provveduto, a seguito della concessione della provvisoria esecutorietà, “al pagamento integrale delle somme portate dal decreto ingiuntivo, maggiorate degli interessi moratori e delle spese legali liquidate per un importo complessivo di € 26.697,69”.
L'allegato pagamento può ritenersi pacifico, tenuto conto che Controparte_1
nella memoria di replica depositata in data 27/1/2025, non ha contestato il pagamento così specificamente dedotto.
Al pagamento consegue di per sé la revoca in toto del decreto ingiuntivo opposto.
Infatti, il pagamento, pur se eseguito dopo la concessione della provvisoria esecutorietà, ha comunque l'effetto di estinguere il preteso credito, il che preclude la conferma del decreto ingiuntivo equivalente alla condanna all'esecuzione della prestazione già adempiuta.
4. Il merito dell'opposizione va comunque esaminato in funzione della decisione sulla regolamentazione delle spese.
4 Nel merito, l'opposizione risulta infondata.
La sussistenza del presupposto rapporto contrattuale così come l'esecuzione, presso i cantieri di Como e di Appiano Gentile, delle prestazioni di fornitura e posa cui si riferiscono le fatture azionate da n. 323 del 31/08/2017, n. 63 del 28/02/2018 e n. Controparte_1
143 del 30.04.2018) non sono stati contestati.
Infatti, ha fatto valere un preteso credito risarcitorio derivante da Parte_1
lavori eseguiti da presso un altro cantiere (Toscolano Controparte_1
Maderno) in esecuzione di un distinto rapporto contrattuale di subappalto.
L'opponente ha contestato la quantificazione del credito residuo, indicando il minor importo residuo di € 5.401,91 sulla base del conteggio reso dalla stessa opposta in data 3/11/2021 (doc.
11 del fascicolo dell'opponete) e del documentato pagamento, già eseguito in data 16/7/2018, per € 11.000,00 della fattura 143 in tale conteggio indicata come interamente insoluta.
L'opposta, pur confermando la ricezione, rispetto alle fatture azionate, dell'importo complessivo di € 33.791,11, ha rettificato le imputazioni dei pagamenti indicate nel richiamato conteggio, riconoscendo l'imputazione del pagamento di € 11.000,00 alla fattura 143 (con residuo € 444,77), ma indicando diversi saldi residui per le fatture 323 (€ 13.990,80) e 63 (€
14.766,34).
A fronte di tale precisazione, era onere dell'opponente dimostrare l'esecuzione di ulteriori pagamenti tali da ridurre il saldo residuo di € 16.401,91, risultante dalla detrazione dall'importo complessivo delle fatture (€ 50.193,02) degli acconti riconosciuti per € 33.791,11.
Invece, nessun ulteriore pagamento è stato allegato, prima ancora che provato, dall'opponente.
Ne segue la conferma dell'entità del credito ingiunto.
Il dedotto accordo di sospensione dei pagamenti sino all'esito dell'a.t.p. sulla piscina non trova riscontro documentale.
La prova per testimoni richiesta sul punto è da ritenersi inammissibile per la genericità del relativo capitolo (cap. 10), stante l'assenza di dati temporali e di indicazioni sui soggetti che avrebbero concluso l'accordo per conto delle parti.
La riferibilità dei difetti contestati a un distinto rapporto contrattuale, inoltre, a prescindere dalla fondatezza della contestazione, esclude l'idoneità di essa a giustificare la sospensione dei pagamenti dovuti per le forniture cui si riferiscono le fatture azionate.
Quindi, il credito risulta confermato anche in punto esigibilità.
5. L'opponente, sul presupposto della sussistenza di gravi difetti nella piscina eseguita dall'opposta in subappalto presso il cantiere di Toscolano Maderno e della denuncia di tali difetti fatta dal committente principale ( e, a sua volta, dall'appaltatrice Controparte_4
5 generale Bioscotruzioni s.r.l., ha fatto valere, sia ai fini della compensazione parziale, sia ai fini della condanna della subappaltatrice alla pretesa eccedenza, il credito risarcitorio per i danni in tesi derivati dai difetti.
L'azione risarcitoria così promossa va ricondotta all'azione di regresso dell'appaltatore- subcommittente contro il subappaltatore di cui all'art. 1670 c.c.
Contro tale azione, l'opposta ha eccepito (anche) la decadenza dall'azione.
L'eccezione va riferita alla decadenza prevista dal richiamato art. 1670 c.c., secondo cui l'appaltatore deve comunicare la denuncia ricevuta dal committente entro 60 giorni dal ricevimento.
La decadenza è da ritenersi applicabile sia che il committente agisca ex artt. 1667-1668 c.c. sia che proceda ex art. 1669 c.c.
Tale eccezione, da esaminare in via logicamente preliminare, è fondata.
Proposta eccezione di decadenza, l'onere di provare l'avvenuta comunicazione della denuncia e la sua tempestività rispetto al ricevimento di essa dal committente grava sull'appaltatore- subcommittente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione di regresso.
Quindi, l'opponente, a fronte dell'eccezione di decadenza, era tenuta a provare di aver provveduto alla comunicazione della denuncia ricevuta dalla sua committente prima del decorso del termine di 60 giorni dalla ricezione.
Tale prova non è stata fornita.
La prima comunicazione documentata risale al 27/2/2020 (doc. 3 del fascicolo dell'opponente)
e non può considerarsi tempestiva, tenuto conto che la stessa opponente ha dato atto della conclusione dei lavori di realizzazione della piscina nel mese di agosto 2017 e della manifestazione “dopo alcuni mesi” dei gravi vizi e difetti denunciati dal committente principale.
In realtà, sulla questione della decadenza risultano carenti le stesse asserzioni dell'opponente che ha allegato di aver trasmesso tutte le doglianze all'opposta, senza precise indicazioni temporali.
La lacuna asservita, prima ancora che probatoria, sui tempi di ricezione della denuncia, che segna il dies a quo del termine di decadenza, e di inoltro della stessa impedisce la verifica della sussistenza di una comunicazione idonea a evitare la decadenza.
Ad ogni modo, l'allegazione è stata contestata dall'opponente, che ha escluso la sussistenza di comunicazioni precedenti, e non trova riscontro documentale.
Anche l'esecuzione, “fin dal 2018”, di interventi rimediali è stata contestata e non risulta provata.
6 Né risulta idonea la richiesta prova per testimoni stante la genericità dei capitoli formulati (cap.
8 e 9).
La rilevata assenza di prova di una tempestiva comunicazione della denuncia è imputabile all'opponente che deve quindi considerarsi decaduta dall'azione di regresso.
Ne segue il rigetto della domanda di risarcimento proposta dall'opponente.
6. La conferma del credito anche in punto quantum giustifica il rigetto della domanda subordinata dell'opponente volta alla riduzione quantitativa di esso.
7. Nonostante la revoca del decreto ingiuntivo, resta ferma anche la condanna alle spese del procedimento monitorio in quanto la revoca è dipesa solo dal pagamento successivo alla notifica e sulla pretesa creditoria azionata è rimasta soccombente l'opponente.
Anche le spese dell'opposizione seguono la soccombenza dell'opponente.
Ai fini della liquidazione del compenso, per le fasi di studio, introduzione e decisione, vanno applicati gli ordinari parametri medi, mentre per la fase istruttoria e/o di trattazione il minimo, tenuto conto che l'attività istruttoria si è esaurita nell'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
Pertanto, tenuto conto dello scaglione di riferimento (da € 26.000,01 a € 52.000,00) in base al valore della causa (€ 45.000,00), va liquidato un compenso di € 6.713,00, risultante dalla somma di € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, €
903,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita
- fermo il pagamento già eseguito, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bergamo n.
2547/2023 del 22/09/2023;
- rigetta le domande proposte da Parte_1
- condanna l rimborso in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali che liquida in € 6.713,00 per compenso oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e oltre IVA, se dovuta, e CPA.
Così deciso in Bergamo in data 09/05/2025.
Il Giudice dott. Costantino Ippolito
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