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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/07/2025, n. 10785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10785 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (IX)
Il Giudice dott. LF ND ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado 47561/2021 R.G.A.C vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata telematicamente all'atto di opposizione, dall'avv. Laura Tavi e con lei elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Elisabetta
Celestre, sito in Roma, Via Sebastiano Verniero n.30;
OPPONENTE
E
tramite la procuratrice CP_1 Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione, dall'avv. Marco Sartoni (Foro Ravenna), nonchè elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Faenza (RA), via Ossani n.12/2;
OPPOSTA
OGGETTO: Mutuo-finanziamento/opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 22 gennaio 2025, con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'atto di opposizione è il decreto ingiuntivo n. 10088/2021 del 26.5.2021 emesso dal
Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G. 30753/2021, con il quale è stato ingiunto ad il pagamento, in favore della quale procuratrice della Parte_1 Parte_2 CP_1
dell'importo di euro 14.721,01, oltre interessi e spese del monitorio.
[...]
La somma ingiunta riguardava il residuo di quanto dovuto da in relazione al Parte_1 contratto di finanziamento n. 0103994, con cessione del quinto dello stipendio, da questi stipulato con la Fin-eco Banca S.p.a., rappresentata da Ktesios S.p.a., il 27.06.2003, credito di cui la CP_1 si era resa cessionaria.
[...]
In particolare, tale credito, come documentato e sostanzialmente incontestato, le era stato ceduto in blocco dalla la quale, a sua volta, ne era divenuta titolare, a seguito Parte_3 di surrogazione nel credito, in conseguenza del pagamento della somma residua dovuta.
Infatti, detta somma era stata versata dalla in qualità di assicuratrice in Parte_3 virtù della polizza assicurativa Rischio Impiego n. 85643 stipulata contestualmente al contratto di finanziamento de quo, a garanzia del credito in caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro del mutuatario.
Ciò in quanto alla data del 31/01/2009 si era interrotto il rapporto di lavoro di Parte_1 con Alitalia Servizi S.p.a., a causa del fallimento di quest'ultima.
La parte opponente chiedeva:
-di revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato in fatto ed in diritto;
-di condannare l'odierna opposta al pagamento del risarcimento danni dal liquidare in via equitativa ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per il carattere temerario della lite, ricorrendo malafede o colpa grave nella condotta assunta dalla società presunta creditrice, stante la mancata applicazione di un'ordinaria diligenza nel riconoscere la palese infondatezza della richiesta avanzata, ricorrendo il regolare pagamento di quanto dovuto ed avendo invece trascinato in giudizio senza motivazione esso opponente.
La parte opposta si costituiva in giudizio chiedendo: di rigettare l'atto di opposizione e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Durante il procedimento è stata acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte;
con ordinanza resa all'udienza del 30.6.2022 è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Il Tribunale ritiene assorbente l'eccezione di parte opponente circa l'avvenuto pagamento del credito tramite cessione della quota del trattamento di fine rapporto nei limiti della misura corrispondente al credito ingiunto.
Al riguardo la parte opponente ha allegato documentazione comprovante la compilazione del
Modello SR131 sottoscritto sia da che dalla quale cessionaria del Parte_1 CP_1 credito del TFR in forza del contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio in discussione.
In particolare, dal modello (alleg.8) risulta la cessione del credito relativo al trattamento di fine rapporto nei limiti di euro 14.721,01 e dall'integrazione del modello effettuata dalla CP_1 risulta che la stessa confermava la sua qualità di cessionaria indicando le proprie coordinate bancarie e dichiarando che era in attesa dello svincolo delle somme per emettere quietanza liberatoria.
Dalla quietanza rilasciata dall' (alleg.11) sul TFR, risulta la liquidazione dello stesso nella CP_2 minor somma di euro 33.918,91, a fronte dei 53.984,35 maturati alla data di fine rapporto, circostanza riscontrabile anche dal corrispondente accredito sul conto corrente della parte opponente (alleg. 12), nonché risulta la ritenuta da parte dell' medesima dell'importo di € CP_2
14.721,01 a titolo di “Recuperi”.
Dette circostanze sono ulteriormente confermate dalla corrispondenza intercorsa tra Pt_1
e l' , ove quest'ultima ha confermato che la finanziaria poteva rivolgersi direttamente
[...] CP_2 all'Ente per riscuotere la somma, presentando domanda in via telematica (cfr. allegato alle note scritte).
Va osservato, poi, in relazione alla funzione solutoria della cessione che la scelta di saldare il finanziamento mediante tale parziale cessione del TFR per il tramite dell' nelle modalità CP_2 suindicate, è stata condivisa da entrambe le parti, mediante sottoscrizione reciproca dell'apposito modello SR131 e considerato che nel contratto di finanziamento è espressamente previsto all'art.3 che la cessione del quinto dello stipendio si sarebbe estesa, per quanto di interesse, sul trattamento di fine rapporto in caso di cessazione del rapporto medesimo.
Per le ragioni esposte, ritenuta assorbita ogni altra questione, deve revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Va rigettata la domanda di condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte opponente, non ritenendone integrati i presupposti soggettivi, considerata la natura interpretativa di parte della controversia e la complessità della vicenda in esame.
In considerazione della soccombenza della parte opposta, quest'ultima va condannata alla rifusione, in favore della parte opponente, delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo. Le spese sono liquidate secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (e successive integrazioni), in rapporto allo scaglione di riferimento ed in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 10088/2021 del 26.5.2021 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G. 30753/2021; rigetta la domanda di condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte opposta;
condanna la (costituitasi tramite la procuratrice alla rifusione, CP_1 Parte_2 in favore di delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 6.645,50, Parte_1 di cui euro 6.500,00 per compensi ed euro 145,50 per le spese, oltre il rimborso delle spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 17.7.2025 Il Giudice
LF ND
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (IX)
Il Giudice dott. LF ND ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado 47561/2021 R.G.A.C vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata telematicamente all'atto di opposizione, dall'avv. Laura Tavi e con lei elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Elisabetta
Celestre, sito in Roma, Via Sebastiano Verniero n.30;
OPPONENTE
E
tramite la procuratrice CP_1 Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione, dall'avv. Marco Sartoni (Foro Ravenna), nonchè elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Faenza (RA), via Ossani n.12/2;
OPPOSTA
OGGETTO: Mutuo-finanziamento/opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 22 gennaio 2025, con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'atto di opposizione è il decreto ingiuntivo n. 10088/2021 del 26.5.2021 emesso dal
Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G. 30753/2021, con il quale è stato ingiunto ad il pagamento, in favore della quale procuratrice della Parte_1 Parte_2 CP_1
dell'importo di euro 14.721,01, oltre interessi e spese del monitorio.
[...]
La somma ingiunta riguardava il residuo di quanto dovuto da in relazione al Parte_1 contratto di finanziamento n. 0103994, con cessione del quinto dello stipendio, da questi stipulato con la Fin-eco Banca S.p.a., rappresentata da Ktesios S.p.a., il 27.06.2003, credito di cui la CP_1 si era resa cessionaria.
[...]
In particolare, tale credito, come documentato e sostanzialmente incontestato, le era stato ceduto in blocco dalla la quale, a sua volta, ne era divenuta titolare, a seguito Parte_3 di surrogazione nel credito, in conseguenza del pagamento della somma residua dovuta.
Infatti, detta somma era stata versata dalla in qualità di assicuratrice in Parte_3 virtù della polizza assicurativa Rischio Impiego n. 85643 stipulata contestualmente al contratto di finanziamento de quo, a garanzia del credito in caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro del mutuatario.
Ciò in quanto alla data del 31/01/2009 si era interrotto il rapporto di lavoro di Parte_1 con Alitalia Servizi S.p.a., a causa del fallimento di quest'ultima.
La parte opponente chiedeva:
-di revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato in fatto ed in diritto;
-di condannare l'odierna opposta al pagamento del risarcimento danni dal liquidare in via equitativa ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per il carattere temerario della lite, ricorrendo malafede o colpa grave nella condotta assunta dalla società presunta creditrice, stante la mancata applicazione di un'ordinaria diligenza nel riconoscere la palese infondatezza della richiesta avanzata, ricorrendo il regolare pagamento di quanto dovuto ed avendo invece trascinato in giudizio senza motivazione esso opponente.
La parte opposta si costituiva in giudizio chiedendo: di rigettare l'atto di opposizione e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Durante il procedimento è stata acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte;
con ordinanza resa all'udienza del 30.6.2022 è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Il Tribunale ritiene assorbente l'eccezione di parte opponente circa l'avvenuto pagamento del credito tramite cessione della quota del trattamento di fine rapporto nei limiti della misura corrispondente al credito ingiunto.
Al riguardo la parte opponente ha allegato documentazione comprovante la compilazione del
Modello SR131 sottoscritto sia da che dalla quale cessionaria del Parte_1 CP_1 credito del TFR in forza del contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio in discussione.
In particolare, dal modello (alleg.8) risulta la cessione del credito relativo al trattamento di fine rapporto nei limiti di euro 14.721,01 e dall'integrazione del modello effettuata dalla CP_1 risulta che la stessa confermava la sua qualità di cessionaria indicando le proprie coordinate bancarie e dichiarando che era in attesa dello svincolo delle somme per emettere quietanza liberatoria.
Dalla quietanza rilasciata dall' (alleg.11) sul TFR, risulta la liquidazione dello stesso nella CP_2 minor somma di euro 33.918,91, a fronte dei 53.984,35 maturati alla data di fine rapporto, circostanza riscontrabile anche dal corrispondente accredito sul conto corrente della parte opponente (alleg. 12), nonché risulta la ritenuta da parte dell' medesima dell'importo di € CP_2
14.721,01 a titolo di “Recuperi”.
Dette circostanze sono ulteriormente confermate dalla corrispondenza intercorsa tra Pt_1
e l' , ove quest'ultima ha confermato che la finanziaria poteva rivolgersi direttamente
[...] CP_2 all'Ente per riscuotere la somma, presentando domanda in via telematica (cfr. allegato alle note scritte).
Va osservato, poi, in relazione alla funzione solutoria della cessione che la scelta di saldare il finanziamento mediante tale parziale cessione del TFR per il tramite dell' nelle modalità CP_2 suindicate, è stata condivisa da entrambe le parti, mediante sottoscrizione reciproca dell'apposito modello SR131 e considerato che nel contratto di finanziamento è espressamente previsto all'art.3 che la cessione del quinto dello stipendio si sarebbe estesa, per quanto di interesse, sul trattamento di fine rapporto in caso di cessazione del rapporto medesimo.
Per le ragioni esposte, ritenuta assorbita ogni altra questione, deve revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Va rigettata la domanda di condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte opponente, non ritenendone integrati i presupposti soggettivi, considerata la natura interpretativa di parte della controversia e la complessità della vicenda in esame.
In considerazione della soccombenza della parte opposta, quest'ultima va condannata alla rifusione, in favore della parte opponente, delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo. Le spese sono liquidate secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (e successive integrazioni), in rapporto allo scaglione di riferimento ed in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 10088/2021 del 26.5.2021 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G. 30753/2021; rigetta la domanda di condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte opposta;
condanna la (costituitasi tramite la procuratrice alla rifusione, CP_1 Parte_2 in favore di delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 6.645,50, Parte_1 di cui euro 6.500,00 per compensi ed euro 145,50 per le spese, oltre il rimborso delle spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 17.7.2025 Il Giudice
LF ND