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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/10/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
RA S. OC Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
ER AC Bellisarii Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 958/2024 RG e vertente tra
, assistito e difeso dall'Avv. Giovanni Osvaldo Piccirilli in virtù di mandato in calce Parte_1 all'atto di appello con elezione di domicilio presso il suo studio in Lanciano alla Via Piave 30;
appellante e
E , assistiti e difesi dall'Avv. Carlo Paone e dall'Avv. Roberta CP_1 Controparte_2
Marchitelli ed elettivamente domiciliati in Lanciano, C.so Trento e Trieste 118, in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione con appello incidentale;
appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano n. 146/2024, del 18.03.2024, non notificata, depositata il 04.04.2024 nel giudizio 591/2021 RG avente ad oggetto: merito possessorio.
CONCLUSIONI:
per parte appellante: “in riforma della appellata sentenza n. 146/2024 del Tribunale di Lanciano:
1)compensare integralmente le spese di causa del procedimento cautelare e di merito n. 591/2021, di reclamo n. 1011/2021 e quelli di attuazione n.ri 591/2021 sub 1 e sub 2;
2) revocare la condanna alle spese e quella per lite temeraria ex art. 96 del c.p.c, disposta con l'ordinanza resa nel procedimento n. 597/2022 a carico del Sig. e in favore dei Sig.ri Parte_1
e (in via gradata ridurre secondo Giustizia la condanna alle Parte_2 Controparte_2 spese disposta nel massimo di tariffa e quella per lite temeraria quantificata nella somma pari a quella delle spese); 3) in conseguenza dell'accoglimento delle conclusioni sub 1 e sub 2 voglia la Corte di Appello di
L'Aquila condannare i Sig.ri e , in solido tra loro, a restituire al Parte_2 Controparte_2
Sig. la somma : a) di € 19.617,74, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti delle Parte_1 singole somme per quanto corrisposto a seguito dei provvedimenti resi nei procedimenti 1011/2021
R.G. e 597/2022 R.G. del Tribunale di Lanciano;
b) di € 3.037,84 oltre interessi legali dalla data di pagamento al saldo per quanto corrisposto a seguito della appellata sentenza e quindi per la complessiva somma di € 22.655,50.
Voglia la Corte di Appello di L'Aquila condannare i Sig.ri e , in Parte_2 Controparte_2 solido tra loro, al pagamento in favore del Sig. delle spese e compensi legali, spese Parte_1 generali cap e iva del grado di appello”.
per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto da perché inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto. Parte_1
Voglia altresì l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da e , riformare la sentenza del Tribunale di Lanciano n. 146/2024 del CP_1 Controparte_2
18.3.2024, pubblicata il 4.4.2024, a conclusione del procedimento n. 591/2021 R.G., nella parte in cui statuisce che i Sigg.ri e possano oltre che accedere e transitare CP_1 Controparte_2 nell'area in questione, parcheggiare solo “… nel posto auto identificato al n. 10 nelle planimetrie in atti;
” eliminando tale inciso.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado. “
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Lanciano così ebbe a decidere:
PQM
:
“accoglie la domanda di reintegra dei signori e nel CP_1 Controparte_2 compossesso sull'area retrostante il fabbricato sito in Fossacesia, Via Lungomare, NCEU Foglio 7, p.lla
364 con accesso e passaggio nonché posteggio nel posto auto identificato al n. 10 nelle planimetrie in atti;
per l'effetto, ordina a di consegnare ai ricorrenti e Parte_1 CP_1 CP_2
copia delle chiavi necessarie per l'apertura del cancello che impedisce l'accesso alla area
[...] per cui è causa.
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie, IVA, C P come per legge”.
Questi i fatti e lo svolgimento del giudizio di primo grado.
Con ricorso possessorio del 18.06.2021, e , unitamente a CP_1 Controparte_2 Parte_3
, hanno agito ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c. nei confronti di , deducendo di essere
[...] Parte_1 comproprietari di un appartamento sito in Fossacesia, Via Lungomare 84 (catasto foglio 7, particella pag. 2/13 364, sub 7), e di esercitare da tempo immemore il possesso del parcheggio nell'area retrostante accatastata come bene comune non censibile. Hanno rappresentato che, dopo anni in cui l'accesso era regolato da una catena con lucchetto di cui possedevano la chiave, nella primavera 2021 Pt_1
aveva installato un cancello automatico, impedendo loro l'accesso dal 13.05.2021.
[...]
Il Tribunale di Lanciano con provvedimento del 12.10.2021 ha respinto il ricorso, ritenendo che l'uso dell'area fosse stato concesso a titolo precario e per mera cortesia.
e hanno proposto reclamo (procedimento n. 1011/2021 R.G.), che CP_1 Controparte_2 il Collegio del Tribunale di Lanciano ha accolto con ordinanza del 27.12.2021, ordinando a Pt_1
la reintegrazione dei ricorrenti nel compossesso dell'area retrostante il fabbricato, fornendo la
[...] chiave di accesso al cancello ai fini del parcheggio, con condanna alle spese di entrambe le fasi cautelari.
con istanza del 18.01.2022 ha chiesto la prosecuzione nel merito del giudizio Parte_1 possessorio ex art. 703 c.p.c., instaurando il procedimento di merito.
Nelle more si sono susseguiti diversi sub-procedimenti attuativi:
1.Procedimento n. 591/2021-1, introdotto da e il 09.06.2022 per le modalità di CP_1 CP_2 attuazione dell'ordinanza di reintegra, definito con provvedimenti del 30.06.2022 e 11.07.2022;
2.Procedimento n. 597/2022, reclamo di avverso i provvedimenti attuativi, definito con Parte_1 ordinanza del 20.09.2022 che ha respinto il reclamo condannando alle spese e al risarcimento Pt_1 ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
3.Procedimento n. 591/2021-2, istanza di del 15.07.2022 per modifica del Parte_1 provvedimento cautelare, definito con provvedimento del 23.09.2022, che ha limitato la reintegra al posto n. 10;
4.Procedimento n. 881/2022, reclamo di e avverso il provvedimento del 23.09.2022, CP_1 CP_2 definito con ordinanza del 14.10.2022 che ha corretto il dispositivo ma confermato l'uso limitato al posto auto n. 10.
Il giudizio di merito è stato, all'esito, definito con sentenza n. 146/2024 del 18.03.2024, depositata il
04.04.2024, con cui il Tribunale di Lanciano ha deciso come sopra.
Avverso tale sentenza ha proposto appello con atto notificato il 03.11.2024, Parte_1 censurandola limitatamente al capo relativo alle spese di lite.
e si sono costituiti con comparsa depositata il 16.12.2024, CP_1 Controparte_2 contestando l'appello principale e proponendo appello incidentale per ottenere l'eliminazione della limitazione al solo posto auto n. 10.
All'udienza dell'8 ottobre 2025, previa concessione dei termini 352 cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 3/13 I. SULL'PP INCIDENTALE
A) Inammissibilità per tardività.
Va esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello incidentale sollevata dall'appellante principale.
L'art. 343 c.p.c. prevede che l'appello incidentale tardivo possa essere proposto solo se l'interesse a impugnare sorge dall'impugnazione principale. La giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione ha chiarito che “è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione” (Cass. civ. n. 29448/2024; conf.
Cass. civ. n. 12387/2016, citate dall'appellante principale).
Nel caso di specie, la sentenza impugnata è stata depositata il 04.04.2024.
L'appello incidentale è stato proposto con comparsa depositata il 16.12.2024, dunque oltre otto mesi dopo il deposito della sentenza, ampiamente oltre il termine semestrale previsto dall'art. 325 c.p.c.
Gli appellanti incidentali assumono che il loro interesse ad impugnare sarebbe sorto solo dall'appello principale di . Parte_1
Tale tesi non può essere condivisa.
L'appello principale di , come inequivocabilmente emerge dal suo atto introduttivo e Parte_1 dalle conclusioni rassegnate, è circoscritto esclusivamente alla questione della mancata compensazione delle spese di lite delle fasi cautelari e di quella di merito e non investe minimamente il merito della decisione possessoria. Lo stesso appellante principale ha espressamente prestato
“totale acquiescenza alla decisione possessoria della quale non ha chiesto alcuna modifica”.
La decisione sul merito possessorio adottata in primo grado è la seguente:” In conclusione, anche accogliendo il merito possessorio proposto da e va CP_1 Controparte_2 ordinata al l'immediata reintegrazione dei ricorrenti nel compossesso del cortile Parte_1 posto nella parte retrostante il fabbricato e segnatamente sulla particella catastalmente identificata al 4193 sub. 3 con parcheggio nel posteggio n. 10 indicato nell'area, consentendo l'accesso al cancello fornendo le chiavi.
Nessun pregio merita la richiesta dei ricorrenti di poter godere dell'accesso per posteggio senza indicazione del posto auto o, con indicazione del diritto al posteggio negli stalli 10 e 20. Infatti, il diritto riconosciuto non può portare alla compressione di pari diritto concesso ai compossessori e trattandosi di una unica unità immobiliare intestata ai ricorrenti non v'è ragione per CP_1 CP_2 riconoscere diritti multipli.”
La contestata limitazione del parcheggio al solo posto auto n. 10, oggetto dell'appello incidentale, costituisce un capo autonomo della sentenza che ha immediatamente e direttamente leso la posizione degli odierni appellanti incidentali, i quali avevano espressamente chiesto nelle conclusioni di primo grado il ripristino della situazione quo ante, vale a dire la possibilità di parcheggiare liberamente nell'area senza limitazioni a specifici stalli: detta richiesta è stata espressamente pag. 4/13 rigettata dal primo Giudice, sicchè l'interesse ad impugnare tale capo era sorto immediatamente con il deposito della sentenza, indipendentemente dal successivo appello principale altrui, limitato alle sole spese.
Ne consegue che l'appello incidentale, essendo stato proposto oltre il termine semestrale ex art. 325
c.p.c. e non potendo beneficiare della qualificazione come appello incidentale tardivo ex art. 343
c.p.c., atteso che non vi è alcuna connessione con i motivi dell'appello principale, deve essere dichiarato inammissibile per tardività.
A maggior conforto di detto divisamento questo Collegio richiama, da ultimo, Cassazione Civile Ord.
Sez. 1 Num. 2647 Anno 2025, condividendo i principi in essa ribaditi: “ Trova applicazione, allora, la giurisprudenza di legittimità per cui le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334
c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione, mentre per il ricorso di una parte che abbia contenuto “adesivo” a quello principale si deve osservare la disciplina dell'art. 325 c.p.c., cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d'impugnazione incidentale qualora investa un capo della sentenza non impugnato o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale - nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta contro il ricorrente principale, ritenendo l'interesse all'impugnazione sorto già in conseguenza dell'emanazione della sentenza di appello e non per effetto del ricorso principale – (Cass., sez. 3, 24 agosto 2020, n. 17614; Cass., sez.un., 29 ottobre 2020, n. 23903; Cass., sez. 5, 7 ottobre 2015, n.
20040; Cass., sez. 3, 10 marzo 2008, n. 6284)……… Con la conseguenza che l'impugnazione incidentale tardiva presuppone che l'interesse alla sua proposizione scaturisca, appunto, proprio dalla proposizione dell'impugnazione avversaria. In caso di reciproca soccombenza, l'impugnazione incidentale tardiva, prevista dall'art. 334 c.p.c. per consentire alla parte l'accettazione della sentenza purché l'avversario tenga analogo comportamento, è ammissibile - nonostante lo spirare del termine ordinario anche l'acquiescenza - anche nei confronti di un capo autonomo della sentenza rispetto a quello investito dal impugnazione principale, «sempreché l'interesse a proporre impugnazione incidentale dipenda dall'avvenuta proposizione di quella principale» (Cass., n. 2248 del 2018).
L'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivanti dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico (Cass., sez. 1, 16/11/2015, n. 23396)……. Si è anche chiarito che è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione - nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo avente ad oggetto il capo della sentenza con il quale veniva rigettata la domanda risarcitoria proposta nei confronti di un terzo chiamato, diverso dall'appellante principale, posto che l'interesse all'impugnazione era sorto con la stessa sentenza di primo grado- (Cass., sez. 3, 14/11/2024, n. 29448).
B) Inammissibilità nel merito. pag. 5/13 Ove si volesse superare il rilievo di tardività, l'appello incidentale risulterebbe comunque inammissibile nel merito per violazione dell'art. 342 c.p.c.
L'art. 342 c.p.c., come riformato dal d.l. n. 83/2012 conv. in l. n. 134/2012, richiede che l'atto di appello, a pena di inammissibilità, individui specificamente il capo della decisione impugnato e, in relazione a questo, indichi chiaramente le ragioni per cui la decisione deve essere riformata.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. Sez. U. n.
27199/2017; Cass. Sez. U. n. 36481/2022; Cass. civ. n. 24631/2024).
L'appello incidentale non si confronta adeguatamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che a pag. 8 ha espressamente motivato: “Nessun pregio merita la richiesta dei ricorrenti di poter godere dell'accesso per posteggio senza indicazione del posto auto o, con indicazione del diritto di posteggio negli stalli 10 e 20. Infatti, il diritto riconosciuto non può portare alla compressione di pari diritto concesso ai compossessori e trattandosi di una unica unità immobiliare intestata ai ricorrenti non v'è ragione per riconoscere diritti multipli”. CP_1 CP_2
Gli appellanti incidentali si limitano a contestare genericamente tale motivazione senza offrire una puntuale confutazione delle argomentazioni del primo giudice circa: la necessità di evitare la compressione dei diritti degli altri compossessori;
la corrispondenza tra numero di unità immobiliari e posti auto attribuibili;
l'esigenza di disciplinare il compossesso in modo ordinato e funzionale.
Essi con un primo motivo assumono che controparte non ha sollevato la questione dell'unico posto auto né nella fase sommaria, né in sede di reclamo al Collegio, ma solo nel corso del primo sub procedimento di attuazione, e che anche in sede di ricorso per la prosecuzione del merito del giudizio ha accennato in maniera alla questione solo in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., scritto in cui non si possono proporre domande nuove, ma solo precisare quelle già proposte ed ha riproposto la domanda in sede di precisazione delle conclusioni.
Il rilievo non tiene conto del fatto che la richiesta di limitazione costituiva con tutta evidenza una subordinata, non certo una domanda nuova.
Assumono, di poi, che Il provvedimento impugnato non risulta idoneo a consentire l'individuazione in concreto del comando giudiziale impartito, perché per la sua corretta determinazione deve essere integrato con un atto di causa, per di più prodotto in sede di precisazione delle conclusioni, quindi tardivamente e senza alcuna verifica della sua correttezza in contraddittorio.
Infatti, nel dispositivo della sentenza impugnata si fa riferimento al posto auto n. 10 nelle planimetrie in atti, che sono state depositate solo in sede di precisazione delle conclusioni dall'Avv. Piccirilli il
13.3.2023 per l'udienza del successivo giorno 16.
Il rilievo non vale a negare che esista un posto auto numerato col 10.
pag. 6/13 Con un'ultima censura, infine, sostengono che la motivazione è erronea perché non è vero che essi con le note di udienza del 15.3.2023, né con nessun altro atto hanno mai chiesto di indicare il posteggio negli stalli 10 e 20; aggiungono che essi non hanno diritto ad un solo posto auto perché essi hanno un solo appartamento, ciò in quanto nel palazzo ci sono 12 appartamenti e i posti auto sono molti di più, inoltre non si verte in tema di diritto di proprietà ma di situazione di possesso di cui si chiede il ripristino.
Gli impugnanti nemmeno indicano quanti sarebbero i posti auto, men che meno precisano quante automobili possiedano e perché intendano parcheggiare su qualsiasi posto a discapito degli altri, avendo peraltro premesso che essi in precedenza avevano le chiavi del lucchetto “che teneva una catena a chiusura dell'area parcheggio per cui è causa, lucchetto che essi aprivano e chiudevano a loro piacimento, facendo entrare anche i loro ospiti, figli e quant'altro, non certo con frequenza, tenuto conto che il loro è un piccolo appartamento in cui soggiornano solo in alcuni periodi dell'anno ed in cui non ospitano certamente decine di persone, e l'uso in tali termini del parcheggio non ha mai creato problemi di alcun tipo a nessuno.”
Orbene, simili asserzioni non tengono conto del condivisibile rilievo per cui una tale e assurda pretesa “non può portare alla compressione di pari diritto concesso ai compossessori e trattandosi di una unica unità immobiliare intestata ai ricorrenti e non v'è ragione per riconoscere CP_1 CP_2 diritti multipli”, a meno che non si fosse allegato e provato quanti fossero i posti auto e quante le auto degli altri proprietari, in modo da rendere quantomeno presumibile che la sosta degli impugnanti, figli, amici , ospiti e parenti, sia pur in imprecisati periodi dell'anno, non valesse a escludere in toto il compossesso dei posti auto da parte degli altri, malcapitati, condomini, a far presumere ciò non bastando supporre che” l'uso in tali termini del parcheggio non ha mai creato problemi di alcun tipo a nessuno.”, perché in tal modo non si censura nemmeno la ritenuta configurazione di una situazione di compossesso.
Tale genericità delle censure integra violazione dell'art. 342 c.p.c. e rende l'appello incidentale inammissibile anche nel merito.
C) Infondatezza ulteriore nel merito.
Ove si volesse superare anche il rilievo di inammissibilità sopra evidenziato, l'appello incidentale risulterebbe comunque infondato per le stesse ragioni.
La sentenza impugnata ha correttamente riconosciuto agli appellanti incidentali una situazione di compossesso sull'area di parcheggio. Il compossesso, come definito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, è una situazione in cui più soggetti esercitano contemporaneamente poteri di fatto sulla medesima cosa, ciascuno per la parte sua.
La disciplina del compossesso comporta necessariamente che l'esercizio del potere da parte di ciascun compossessore sia coordinato con quello degli altri, in modo da evitare prevaricazioni e rendere effettivo il godimento di tutti. Come affermato dalla giurisprudenza, “nel caso di compossesso del bene da parte di diverse persone, il godimento del bene da parte dei singoli compossessori assurge ad oggetto di tutela possessoria quando uno di essi abbia alterato e violato senza il consenso e in pregiudizio degli altri partecipanti lo stato di fatto o la destinazione della cosa pag. 7/13 oggetto del comune possesso, in modo da impedire o restringere il godimento spettante a ciascun compossessore sulla cosa medesima” (Cass. civ. n. 10406/2001; Cass. civ. n. 10363/1994).
Nel caso di specie, l'area di parcheggio è di dimensioni limitate e deve servire tutti i proprietari delle unità immobiliari del fabbricato. La sentenza ha accertato che gli appellanti incidentali sono titolari di una sola unità immobiliare, mentre altri soggetti (tra cui lo stesso ) sono titolari di altre Parte_1 unità.
L'attribuzione di un posto auto determinato e identificato (il n. 10) risponde all'esigenza, evidenziata dal primo giudice, di: garantire l'effettivo godimento del bene a tutti i compossessori;
evitare che l'uso indiscriminato da parte di alcuni comprometta la possibilità di parcheggio degli altri;
disciplinare in modo ordinato una situazione di compossesso su bene di limitata capienza.
La pretesa degli appellanti incidentali di poter parcheggiare liberamente in qualsiasi punto dell'area, facendo accedere anche ospiti e familiari a loro discrezione, si pone in contrasto con la natura stessa del compossesso e con l'esigenza di tutelare in modo paritario tutti i compossessori.
Come correttamente rilevato dal primo giudice, riconoscere agli appellanti incidentali una facoltà illimitata di occupazione dell'area significherebbe comprimere illegittimamente i diritti degli altri compossessori, che a loro volta hanno titolo per parcheggiare sulla medesima area.
La sentenza ha inoltre motivato che, trattandosi di una unica unità immobiliare intestata agli appellanti incidentali, non vi è ragione per riconoscere “diritti multipli”, vale a dire la facoltà di occupare più posti auto contemporaneamente o di disporne liberamente in favore di terzi.
Tale motivazione è immune da vizi logici e trova riscontro nei principi che regolano il compossesso, laddove il godimento di ciascuno deve essere proporzionato al titolo e coordinato con quello degli altri.
Non persuade l'argomentazione degli appellanti incidentali secondo cui la situazione quo ante consentiva loro un uso più ampio dell'area. Il procedimento possessorio, infatti, è volto a ripristinare il possesso, ma tale ripristino non può avvenire in modo da ledere i diritti di altri compossessori.
Come affermato dalla Cassazione, “lo spoglio può ricorrere quando l'atto compiuto dal compossessore (preteso spoliatore) abbia travalicato i limiti del compossesso, impedendo o rendendo più gravoso l'uso paritario della res agli altri compossessori” (Cass. civ. n. 5517/1998).
Nel caso di specie, l'individuazione di posti auto determinati mediante segnaletica orizzontale, come operata dal , costituisce una razionalizzazione dell'uso dell'area che non lede il Parte_1 compossesso degli appellanti incidentali, ma anzi lo rende effettivo garantendo loro uno spazio certo e sempre disponibile.
La sentenza ha quindi correttamente bilanciato le opposte esigenze, riconoscendo agli appellanti incidentali il compossesso sull'area con diritto di accesso, passaggio e parcheggio, ma disciplinando tale diritto in modo da renderlo compatibile con i pari diritti degli altri compossessori.
Per tali ragioni, anche nel merito, l'appello incidentale risulta infondato e deve essere rigettato.
pag. 8/13 II. SULL'PP PR
L'appello principale di , come già evidenziato, è circoscritto esclusivamente alla Parte_1 questione delle spese di lite e si articola in due motivi.
Primo motivo: violazione dell'art. 92 c.p.c. - compensazione delle spese.
Il Tribunale sulle spese ha deciso: “ Le spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore fino ad Euro 26.000,01), tenuto conto della natura e delle fasi del merito (fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), seguono la soccombenza…….Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie, IVA, C P come per legge.”
Con il primo motivo l'appellante deduce che il Tribunale avrebbe dovuto compensare totalmente o parzialmente le spese di causa, e con esse quelle del procedimento di reclamo n. 1011/2021 e di quelli di attuazione 591/2021-1 e 591/2021-2, in considerazione:
della soccombenza reciproca (rigetto dell'eccezione di litisconsorzio necessario e della richiesta di parcheggio libero avanzate dagli appellati);
del contrasto giurisprudenziale esistente al momento della proposizione del ricorso possessorio
(giugno 2021) sulla questione della tutelabilità possessoria del parcheggio.
Il motivo è parzialmente fondato.
Quanto alla dedotta soccombenza reciproca, deve rilevarsi che le questioni indicate dall'appellante, segnatamente quella relativa alle modalità di esercizio del parcheggio, non costituivano affatto aspetti marginali e accessori rispetto al thema decidendum principale, che non riguardava la sola sussistenza o meno di un qualsiasi possesso tutelabile in capo agli originari ricorrenti, ma era palesemente esteso alla verifica della fondatezza della pretesa degli spogliati di godere dell'accesso per posteggio senza indicazione del posto auto, quindi ovunque, o con indicazione del diritto al posteggio negli stalli 10 e 20, quindi in due posti auto invece che uno.
Su tale questione centrale, che costituisce l'oggetto principale della controversia, il Tribunale ha solo in parte accolto le ragioni di e riconoscendo loro il compossesso sull'area di parcheggio, CP_1 CP_2 ma ordinando a la reintegrazione con consegna delle chiavi al fine di consentire loro, sì, Parte_1
l'accesso e il passaggio, ma il posteggio nel solo posto auto identificato al n. 10.
E poiché gli originari ricorrenti erano in due, appare evidente che uno solo di loro potrà, alternativamente, parcheggiare: di qui la chiara configurabilità di una soccombenza reciproca, sia pur parziale, restando lo soccombente quanto alla pretesa, manifestata mediante l'originario CP_1 spoglio, di interdire del tutto accesso e posteggio.
Il rigetto della richiesta, tutt'altro che accessoria, svolta da due persone di parcheggiare in due stalli, integra, quindi, una situazione di soccombenza reciproca tale da giustificare la compensazione parziale delle spese, nella misura del 50%, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
pag. 9/13 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la soccombenza reciproca, che legittima la compensazione parziale o totale delle spese ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., ricorre quando entrambe le parti abbiano visto respinte domande o eccezioni di apprezzabile rilievo economico o giuridico, non anche quando il rigetto riguardi questioni marginali o accessorie rispetto al nucleo essenziale della controversia” (Cass. civ. n. 17083/2024; Cass. Sez. U. n. 32061/2022).
Nel caso di specie, la domanda principale di reintegra nel possesso è stata, quindi, solo parzialmente accolta, derivandone che in concreto potrà parcheggiare o o sicchè l'appellante è CP_1 CP_2 risultato solo parzialmente soccombente su tale domanda.
Quanto al dedotto contrasto giurisprudenziale, l'appellante fa riferimento all'esistenza, nel 2021, di orientamenti contrastanti sulla possibilità di tutelare il diritto di parcheggio, contrasto poi risolto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3925/2024.
L'accoglimento del primo profilo di censura potrebbe di per sé esonerare questo Collegio dal vaglio del successivo, ma, in effetti, la giurisprudenza ammette la compensazione delle spese in caso di assoluta novità della questione o di contrasto giurisprudenziale esistente al momento dell'introduzione della causa (Cass. civ. n. 21421/2025; Cass. civ. n. 6091/2025; Cass. civ. n.
17083/2024).
Tuttavia, nel caso di specie, al momento della proposizione del ricorso possessorio (giugno 2021),
l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità era già quello favorevole alla tutelabilità possessoria del parcheggio, come risulta dalle sentenze Cass. civ. n. 16698/2017, Cass. civ. n.
7561/2019, Cass. civ. n. 12798/2019, Cass. civ. n. 24121/2020 e Cass. civ. n. 193/2020.
L'orientamento contrario, sostenuto dall'appellante e basato sulle sentenze Cass. civ. n. 15334/2012,
Cass. civ. n. 5769/2013 e Cass. civ. n. 23708/2014, era già stato superato dalla giurisprudenza più recente.
Non può dunque parlarsi di un contrasto giurisprudenziale “aperto” e di pari consistenza al momento della proposizione del ricorso, bensì di un contrasto già in via di composizione con prevalenza dell'orientamento poi fatto proprio dalle Sezioni Unite con la sentenza 3925/2024., il che comporta anche sotto questo profilo soccombenza reciproca parziale al 50%.
Va, da ultimo, rilevato, persino ove si volesse escludere una soccombenza reciproca, che le alterne e contrastanti decisioni che hanno caratterizzato le varie fasi del giudizio configurano le “gravi ed eccezionali ragioni” richieste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione risultante dalla sentenza Corte cost. n. 77/2018, per disporre la compensazione delle spese di lite, ma si ribadisce la decisione, anche sotto questo profilo, di compensarle nella misura del 50%, per il resto dovendo esse gravare su Pt_1
Tanto rilevato, non è contestato che l'appellante principale abbia pagato agli appellati le somme seguenti:
1) 19.617,74, di cui € 5.209,78 per l'ordinanza del 23.12.2021 resa nel procedimento di reclamo n.
1011/21 ed € 14.407,96 per l'ordinanza del 23.09.2022 resa nel procedimento n. 597/22;
pag. 10/13 2) € 3.037,84 per la condanna delle spese disposta con l'oggi appellata sentenza.
Avendo egli corrisposto complessivi € 22.655,50, di cui, però, € 6.561,00 ai sensi dell'art. 96, comma
3, c.p.c., deve ottenere la restituzione della metà dell'importo corrisposto a titolo di sole spese processuali, ossia la metà di euro 16.094,50, pari, quindi ad euro 8047,25, oltre interessi legali dalla data dei singoli esborsi al saldo: in detti termini va, quindi, riformata la gravata sentenza, precisandosi come qualsiasi decisione sulle spese, anche della fase cautelare, va ridiscussa e decisa con la sentenza che definisce il merito della causa possessoria : l'appellante ha condivisibilmente richiamato, al riguardo, il principio per il quale “ dopo la novella da parte della L. n. 69 del 2009, art. 669 septies c.p.c., la contestazione delle spese - ove il soccombente abbia agito "ante causam" e non intenda iniziare il giudizio di merito - va effettuata in sede di opposizione al precetto ovvero all'esecuzione, se iniziata, trattandosi di giudizio a cognizione piena in cui la condanna alle spese può essere ridiscussa senza limiti, come se l'ordinanza sul reclamo fosse, sul punto, titolo esecutivo stragiudiziale;
qualora, invece, il giudizio di merito sia instaurato, resta, comunque, sempre impregiudicato il potere del giudice di rivalutare, all'esito, la pronuncia sulle spese adottata nella fase cautelare, in conseguenza della strumentalità, mantenuta dalla L. n. 80 del 2005, tra tutela cautelare e merito " (Cass. Sez. 6-2, ord. 1° marzo 2019, n. 6180).
B) Secondo motivo: illegittima condanna alle spese del procedimento n. 597/2022.
Con il secondo motivo l'appellante deduce che il Tribunale avrebbe dovuto revocare o comunque ridurre la condanna alle spese (e al risarcimento ex art. 96, comma 3, c.p.c.) disposta con ordinanza del 23.09.2022 nel procedimento di reclamo n. 597/2022, in quanto le questioni da lui sollevate in quella sede (limitazione del parcheggio a un solo posto auto) sarebbero state successivamente accolte.
Tale motivo è assorbito quanto alle spese dalla decisione, già presa, di compensarle nella misura del
50%, ulteriormente precisandosi che il Collegio di quel reclamo aveva positivamente risolto la questione dell'ammissibilità del reclamo nei confronti dei provvedimenti resi ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., nella perdurante pendenza del giudizio di merito, sul condivisibile rilievo della inscindibilità/unitarietà della fase di concessione e di quella di attuazione della cautela, e dunque della intima compenetrazione tra quest'ultima e il provvedimento attuativo, entrambi sottoposti allo stesso regime.
Quanto alla condanna ex art. 96/3 cpc disposta dal Collegio in questione, va rilevato che nel relativo provvedimento essa è stata motivata col reputare che: “Considerata la mancata esecuzione ad oggi del provvedimento cautelare sussistono, a parere del Collegio, i presupposti della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c., rimedio che, come noto, si erge specificamente a presidio non soltanto dell'interesse particolare della parte vittoriosa a non vedere ritardata, in ragione dalla condotta scorretta di controparte, la concessione della tutela (piena ed effettiva) del proprio diritto, ma anche di interessi generali, come il buon funzionamento e l'efficienza della giustizia e, più in particolare, la ragionevole durata del processo (Cass. n. 24410/2017), poiché è evidente che la pretestuosa proposizione di un giudizio, traducendosi in un mero aggravio del sistema, rallenta gli ulteriori processi compresenti in quel momento (Cass. n. 4136/2018).”
pag. 11/13 Sul piano del merito, va rilevato che detta ordinanza del 23.09.2022, che ha respinto il reclamo proposto dall'appellante avverso i provvedimenti del 30.06.2022 e 11.07.2022, condannandolo alle spese e al risarcimento ex art. 96, comma 3, c.p.c. per responsabilità processuale aggravata, non può trovare condivisione.
Il Collegio ha ritenuto che il reclamo fosse infondato e che l'appellante avesse assunto una condotta processuale censurabile, insistendo su questioni già definite o comunque prive di fondamento.
Tale valutazione è stata, però, palesemente smentita dalle decisioni assunte dal medesimo Tribunale nel subprocedimento n. 591/2021-2, in cui è stata accolta in data 11.10.2022 l'istanza di del Pt_1
15.07.2022 per modifica del provvedimento cautelare, quello confermato in sede di reclamo con il provvedimento del 23.09.2022, decisione di poi confermata nel successivo procedimento n.
881/2022, a sua volta apertosi dietro reclamo di e avverso il provvedimento CP_1 CP_2 dell'11.10.2022 e definito con ordinanza del 14.10.2022 che ha confermato l'uso limitato al posto auto n. 10.
Il giudizio di merito è stato, all'esito, definito con sentenza n. 146/2024 del 18.03.2024, depositata il
04.04.2024, con cui il Tribunale di Lanciano ha deciso come sopra, sempre limitando ad uno il posto auto.
Evidente, quindi, come la pur insistita pretesa del di far limitare ad uno il posto auto non Pt_1 fosse pretestuosa, men che meno dettata da scorretta condotta processuale.
Ne deriva che il successivo esito delle fasi cautelari e di quella di merito, in parte favorevoli a Pt_1 porta ad escludere che sussistessero i presupposti per la sua condanna ex art. 96 del c.p.c., sicchè la relativa condanna (condanna la parte reclamante al pagamento in favore della parte convenuta della somma di €. 6.561,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.) va revocata e gli appellanti onerati di restituire la somma con interessi dal suo pagamento al saldo.
In conclusione, l'appello incidentale va dichiarato inammissibile per tardività ai sensi degli artt. 325 e
343 c.p.c., non essendo l'interesse ad impugnare sorto dall'appello principale (limitato alle sole spese), ma essendo preesistente al deposito dello stesso.
Va, in ogni caso, dichiarato inammissibile in rito e infondato nel merito.
L'appello principale va accolto per quanto di ragione, non avendo il Tribunale correttamente applicato i principi in materia di spese di lite e avendo omesso di statuire sulle spese della fase interdittale e di quelle relative ai provvedimenti attuativi ex art. 669-duodecies c.p.c., come pure sulla ivi disposta condanna del ex art. 96/3 cpc. Pt_1
La sentenza impugnata deve quindi essere parzialmente riformata col disporre la compensazione al
50% delle spese del primo grado e di quelle dei procedimenti di reclamo di cui in parte motiva e con la revoca della condanna dell'appellante per lite temeraria.
Le spese del grado di appello, in considerazione della soccombenza degli appellati (parziale accoglimento dell'appello principale e inammissibilità/rigetto dell'appello incidentale), vanno pag. 12/13 solidalmente poste a loro carico ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., tenuto conto del valore della controversia desunto dagli importi da restituire, in base alle tariffe medie del terzo scaglione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano n. 146/2024 del 18.03.2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da e e CP_1 Controparte_2 comunque lo rigetta;
dichiara che gli appellanti incidentali sono tenuti, in solido, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione accoglie l'appello principale proposto da per quanto di ragione e per l'effetto, in Parte_1 parziale riforma della sentenza impugnata, compensa nella misura del 50% le spese del primo grado e di quelle dei procedimenti di reclamo di cui in parte motiva, condannando gli appellati in solido a restituire all'appellante euro 8047,25, oltre interessi legali dalla data dei singoli esborsi al saldo;
revoca la condanna ex art. 96/3 cpc di cui all'ordinanza del 23.09.2022 e condanna gli appellati in solido a restituire all'appellante €. 6.561,00, oltre interessi dal pagamento al saldo;
condanna gli appellati, in solido, alla refusa delle spese del grado in favore di parte appellante, liquidandole in euro 5809,00 oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 21.10.2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
ER AC Bellisarii RA S. OC
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
RA S. OC Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
ER AC Bellisarii Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 958/2024 RG e vertente tra
, assistito e difeso dall'Avv. Giovanni Osvaldo Piccirilli in virtù di mandato in calce Parte_1 all'atto di appello con elezione di domicilio presso il suo studio in Lanciano alla Via Piave 30;
appellante e
E , assistiti e difesi dall'Avv. Carlo Paone e dall'Avv. Roberta CP_1 Controparte_2
Marchitelli ed elettivamente domiciliati in Lanciano, C.so Trento e Trieste 118, in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione con appello incidentale;
appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano n. 146/2024, del 18.03.2024, non notificata, depositata il 04.04.2024 nel giudizio 591/2021 RG avente ad oggetto: merito possessorio.
CONCLUSIONI:
per parte appellante: “in riforma della appellata sentenza n. 146/2024 del Tribunale di Lanciano:
1)compensare integralmente le spese di causa del procedimento cautelare e di merito n. 591/2021, di reclamo n. 1011/2021 e quelli di attuazione n.ri 591/2021 sub 1 e sub 2;
2) revocare la condanna alle spese e quella per lite temeraria ex art. 96 del c.p.c, disposta con l'ordinanza resa nel procedimento n. 597/2022 a carico del Sig. e in favore dei Sig.ri Parte_1
e (in via gradata ridurre secondo Giustizia la condanna alle Parte_2 Controparte_2 spese disposta nel massimo di tariffa e quella per lite temeraria quantificata nella somma pari a quella delle spese); 3) in conseguenza dell'accoglimento delle conclusioni sub 1 e sub 2 voglia la Corte di Appello di
L'Aquila condannare i Sig.ri e , in solido tra loro, a restituire al Parte_2 Controparte_2
Sig. la somma : a) di € 19.617,74, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti delle Parte_1 singole somme per quanto corrisposto a seguito dei provvedimenti resi nei procedimenti 1011/2021
R.G. e 597/2022 R.G. del Tribunale di Lanciano;
b) di € 3.037,84 oltre interessi legali dalla data di pagamento al saldo per quanto corrisposto a seguito della appellata sentenza e quindi per la complessiva somma di € 22.655,50.
Voglia la Corte di Appello di L'Aquila condannare i Sig.ri e , in Parte_2 Controparte_2 solido tra loro, al pagamento in favore del Sig. delle spese e compensi legali, spese Parte_1 generali cap e iva del grado di appello”.
per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto da perché inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto. Parte_1
Voglia altresì l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da e , riformare la sentenza del Tribunale di Lanciano n. 146/2024 del CP_1 Controparte_2
18.3.2024, pubblicata il 4.4.2024, a conclusione del procedimento n. 591/2021 R.G., nella parte in cui statuisce che i Sigg.ri e possano oltre che accedere e transitare CP_1 Controparte_2 nell'area in questione, parcheggiare solo “… nel posto auto identificato al n. 10 nelle planimetrie in atti;
” eliminando tale inciso.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado. “
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Lanciano così ebbe a decidere:
PQM
:
“accoglie la domanda di reintegra dei signori e nel CP_1 Controparte_2 compossesso sull'area retrostante il fabbricato sito in Fossacesia, Via Lungomare, NCEU Foglio 7, p.lla
364 con accesso e passaggio nonché posteggio nel posto auto identificato al n. 10 nelle planimetrie in atti;
per l'effetto, ordina a di consegnare ai ricorrenti e Parte_1 CP_1 CP_2
copia delle chiavi necessarie per l'apertura del cancello che impedisce l'accesso alla area
[...] per cui è causa.
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie, IVA, C P come per legge”.
Questi i fatti e lo svolgimento del giudizio di primo grado.
Con ricorso possessorio del 18.06.2021, e , unitamente a CP_1 Controparte_2 Parte_3
, hanno agito ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c. nei confronti di , deducendo di essere
[...] Parte_1 comproprietari di un appartamento sito in Fossacesia, Via Lungomare 84 (catasto foglio 7, particella pag. 2/13 364, sub 7), e di esercitare da tempo immemore il possesso del parcheggio nell'area retrostante accatastata come bene comune non censibile. Hanno rappresentato che, dopo anni in cui l'accesso era regolato da una catena con lucchetto di cui possedevano la chiave, nella primavera 2021 Pt_1
aveva installato un cancello automatico, impedendo loro l'accesso dal 13.05.2021.
[...]
Il Tribunale di Lanciano con provvedimento del 12.10.2021 ha respinto il ricorso, ritenendo che l'uso dell'area fosse stato concesso a titolo precario e per mera cortesia.
e hanno proposto reclamo (procedimento n. 1011/2021 R.G.), che CP_1 Controparte_2 il Collegio del Tribunale di Lanciano ha accolto con ordinanza del 27.12.2021, ordinando a Pt_1
la reintegrazione dei ricorrenti nel compossesso dell'area retrostante il fabbricato, fornendo la
[...] chiave di accesso al cancello ai fini del parcheggio, con condanna alle spese di entrambe le fasi cautelari.
con istanza del 18.01.2022 ha chiesto la prosecuzione nel merito del giudizio Parte_1 possessorio ex art. 703 c.p.c., instaurando il procedimento di merito.
Nelle more si sono susseguiti diversi sub-procedimenti attuativi:
1.Procedimento n. 591/2021-1, introdotto da e il 09.06.2022 per le modalità di CP_1 CP_2 attuazione dell'ordinanza di reintegra, definito con provvedimenti del 30.06.2022 e 11.07.2022;
2.Procedimento n. 597/2022, reclamo di avverso i provvedimenti attuativi, definito con Parte_1 ordinanza del 20.09.2022 che ha respinto il reclamo condannando alle spese e al risarcimento Pt_1 ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
3.Procedimento n. 591/2021-2, istanza di del 15.07.2022 per modifica del Parte_1 provvedimento cautelare, definito con provvedimento del 23.09.2022, che ha limitato la reintegra al posto n. 10;
4.Procedimento n. 881/2022, reclamo di e avverso il provvedimento del 23.09.2022, CP_1 CP_2 definito con ordinanza del 14.10.2022 che ha corretto il dispositivo ma confermato l'uso limitato al posto auto n. 10.
Il giudizio di merito è stato, all'esito, definito con sentenza n. 146/2024 del 18.03.2024, depositata il
04.04.2024, con cui il Tribunale di Lanciano ha deciso come sopra.
Avverso tale sentenza ha proposto appello con atto notificato il 03.11.2024, Parte_1 censurandola limitatamente al capo relativo alle spese di lite.
e si sono costituiti con comparsa depositata il 16.12.2024, CP_1 Controparte_2 contestando l'appello principale e proponendo appello incidentale per ottenere l'eliminazione della limitazione al solo posto auto n. 10.
All'udienza dell'8 ottobre 2025, previa concessione dei termini 352 cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 3/13 I. SULL'PP INCIDENTALE
A) Inammissibilità per tardività.
Va esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello incidentale sollevata dall'appellante principale.
L'art. 343 c.p.c. prevede che l'appello incidentale tardivo possa essere proposto solo se l'interesse a impugnare sorge dall'impugnazione principale. La giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione ha chiarito che “è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione” (Cass. civ. n. 29448/2024; conf.
Cass. civ. n. 12387/2016, citate dall'appellante principale).
Nel caso di specie, la sentenza impugnata è stata depositata il 04.04.2024.
L'appello incidentale è stato proposto con comparsa depositata il 16.12.2024, dunque oltre otto mesi dopo il deposito della sentenza, ampiamente oltre il termine semestrale previsto dall'art. 325 c.p.c.
Gli appellanti incidentali assumono che il loro interesse ad impugnare sarebbe sorto solo dall'appello principale di . Parte_1
Tale tesi non può essere condivisa.
L'appello principale di , come inequivocabilmente emerge dal suo atto introduttivo e Parte_1 dalle conclusioni rassegnate, è circoscritto esclusivamente alla questione della mancata compensazione delle spese di lite delle fasi cautelari e di quella di merito e non investe minimamente il merito della decisione possessoria. Lo stesso appellante principale ha espressamente prestato
“totale acquiescenza alla decisione possessoria della quale non ha chiesto alcuna modifica”.
La decisione sul merito possessorio adottata in primo grado è la seguente:” In conclusione, anche accogliendo il merito possessorio proposto da e va CP_1 Controparte_2 ordinata al l'immediata reintegrazione dei ricorrenti nel compossesso del cortile Parte_1 posto nella parte retrostante il fabbricato e segnatamente sulla particella catastalmente identificata al 4193 sub. 3 con parcheggio nel posteggio n. 10 indicato nell'area, consentendo l'accesso al cancello fornendo le chiavi.
Nessun pregio merita la richiesta dei ricorrenti di poter godere dell'accesso per posteggio senza indicazione del posto auto o, con indicazione del diritto al posteggio negli stalli 10 e 20. Infatti, il diritto riconosciuto non può portare alla compressione di pari diritto concesso ai compossessori e trattandosi di una unica unità immobiliare intestata ai ricorrenti non v'è ragione per CP_1 CP_2 riconoscere diritti multipli.”
La contestata limitazione del parcheggio al solo posto auto n. 10, oggetto dell'appello incidentale, costituisce un capo autonomo della sentenza che ha immediatamente e direttamente leso la posizione degli odierni appellanti incidentali, i quali avevano espressamente chiesto nelle conclusioni di primo grado il ripristino della situazione quo ante, vale a dire la possibilità di parcheggiare liberamente nell'area senza limitazioni a specifici stalli: detta richiesta è stata espressamente pag. 4/13 rigettata dal primo Giudice, sicchè l'interesse ad impugnare tale capo era sorto immediatamente con il deposito della sentenza, indipendentemente dal successivo appello principale altrui, limitato alle sole spese.
Ne consegue che l'appello incidentale, essendo stato proposto oltre il termine semestrale ex art. 325
c.p.c. e non potendo beneficiare della qualificazione come appello incidentale tardivo ex art. 343
c.p.c., atteso che non vi è alcuna connessione con i motivi dell'appello principale, deve essere dichiarato inammissibile per tardività.
A maggior conforto di detto divisamento questo Collegio richiama, da ultimo, Cassazione Civile Ord.
Sez. 1 Num. 2647 Anno 2025, condividendo i principi in essa ribaditi: “ Trova applicazione, allora, la giurisprudenza di legittimità per cui le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334
c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione, mentre per il ricorso di una parte che abbia contenuto “adesivo” a quello principale si deve osservare la disciplina dell'art. 325 c.p.c., cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d'impugnazione incidentale qualora investa un capo della sentenza non impugnato o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale - nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta contro il ricorrente principale, ritenendo l'interesse all'impugnazione sorto già in conseguenza dell'emanazione della sentenza di appello e non per effetto del ricorso principale – (Cass., sez. 3, 24 agosto 2020, n. 17614; Cass., sez.un., 29 ottobre 2020, n. 23903; Cass., sez. 5, 7 ottobre 2015, n.
20040; Cass., sez. 3, 10 marzo 2008, n. 6284)……… Con la conseguenza che l'impugnazione incidentale tardiva presuppone che l'interesse alla sua proposizione scaturisca, appunto, proprio dalla proposizione dell'impugnazione avversaria. In caso di reciproca soccombenza, l'impugnazione incidentale tardiva, prevista dall'art. 334 c.p.c. per consentire alla parte l'accettazione della sentenza purché l'avversario tenga analogo comportamento, è ammissibile - nonostante lo spirare del termine ordinario anche l'acquiescenza - anche nei confronti di un capo autonomo della sentenza rispetto a quello investito dal impugnazione principale, «sempreché l'interesse a proporre impugnazione incidentale dipenda dall'avvenuta proposizione di quella principale» (Cass., n. 2248 del 2018).
L'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivanti dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico (Cass., sez. 1, 16/11/2015, n. 23396)……. Si è anche chiarito che è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione - nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo avente ad oggetto il capo della sentenza con il quale veniva rigettata la domanda risarcitoria proposta nei confronti di un terzo chiamato, diverso dall'appellante principale, posto che l'interesse all'impugnazione era sorto con la stessa sentenza di primo grado- (Cass., sez. 3, 14/11/2024, n. 29448).
B) Inammissibilità nel merito. pag. 5/13 Ove si volesse superare il rilievo di tardività, l'appello incidentale risulterebbe comunque inammissibile nel merito per violazione dell'art. 342 c.p.c.
L'art. 342 c.p.c., come riformato dal d.l. n. 83/2012 conv. in l. n. 134/2012, richiede che l'atto di appello, a pena di inammissibilità, individui specificamente il capo della decisione impugnato e, in relazione a questo, indichi chiaramente le ragioni per cui la decisione deve essere riformata.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. Sez. U. n.
27199/2017; Cass. Sez. U. n. 36481/2022; Cass. civ. n. 24631/2024).
L'appello incidentale non si confronta adeguatamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che a pag. 8 ha espressamente motivato: “Nessun pregio merita la richiesta dei ricorrenti di poter godere dell'accesso per posteggio senza indicazione del posto auto o, con indicazione del diritto di posteggio negli stalli 10 e 20. Infatti, il diritto riconosciuto non può portare alla compressione di pari diritto concesso ai compossessori e trattandosi di una unica unità immobiliare intestata ai ricorrenti non v'è ragione per riconoscere diritti multipli”. CP_1 CP_2
Gli appellanti incidentali si limitano a contestare genericamente tale motivazione senza offrire una puntuale confutazione delle argomentazioni del primo giudice circa: la necessità di evitare la compressione dei diritti degli altri compossessori;
la corrispondenza tra numero di unità immobiliari e posti auto attribuibili;
l'esigenza di disciplinare il compossesso in modo ordinato e funzionale.
Essi con un primo motivo assumono che controparte non ha sollevato la questione dell'unico posto auto né nella fase sommaria, né in sede di reclamo al Collegio, ma solo nel corso del primo sub procedimento di attuazione, e che anche in sede di ricorso per la prosecuzione del merito del giudizio ha accennato in maniera alla questione solo in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., scritto in cui non si possono proporre domande nuove, ma solo precisare quelle già proposte ed ha riproposto la domanda in sede di precisazione delle conclusioni.
Il rilievo non tiene conto del fatto che la richiesta di limitazione costituiva con tutta evidenza una subordinata, non certo una domanda nuova.
Assumono, di poi, che Il provvedimento impugnato non risulta idoneo a consentire l'individuazione in concreto del comando giudiziale impartito, perché per la sua corretta determinazione deve essere integrato con un atto di causa, per di più prodotto in sede di precisazione delle conclusioni, quindi tardivamente e senza alcuna verifica della sua correttezza in contraddittorio.
Infatti, nel dispositivo della sentenza impugnata si fa riferimento al posto auto n. 10 nelle planimetrie in atti, che sono state depositate solo in sede di precisazione delle conclusioni dall'Avv. Piccirilli il
13.3.2023 per l'udienza del successivo giorno 16.
Il rilievo non vale a negare che esista un posto auto numerato col 10.
pag. 6/13 Con un'ultima censura, infine, sostengono che la motivazione è erronea perché non è vero che essi con le note di udienza del 15.3.2023, né con nessun altro atto hanno mai chiesto di indicare il posteggio negli stalli 10 e 20; aggiungono che essi non hanno diritto ad un solo posto auto perché essi hanno un solo appartamento, ciò in quanto nel palazzo ci sono 12 appartamenti e i posti auto sono molti di più, inoltre non si verte in tema di diritto di proprietà ma di situazione di possesso di cui si chiede il ripristino.
Gli impugnanti nemmeno indicano quanti sarebbero i posti auto, men che meno precisano quante automobili possiedano e perché intendano parcheggiare su qualsiasi posto a discapito degli altri, avendo peraltro premesso che essi in precedenza avevano le chiavi del lucchetto “che teneva una catena a chiusura dell'area parcheggio per cui è causa, lucchetto che essi aprivano e chiudevano a loro piacimento, facendo entrare anche i loro ospiti, figli e quant'altro, non certo con frequenza, tenuto conto che il loro è un piccolo appartamento in cui soggiornano solo in alcuni periodi dell'anno ed in cui non ospitano certamente decine di persone, e l'uso in tali termini del parcheggio non ha mai creato problemi di alcun tipo a nessuno.”
Orbene, simili asserzioni non tengono conto del condivisibile rilievo per cui una tale e assurda pretesa “non può portare alla compressione di pari diritto concesso ai compossessori e trattandosi di una unica unità immobiliare intestata ai ricorrenti e non v'è ragione per riconoscere CP_1 CP_2 diritti multipli”, a meno che non si fosse allegato e provato quanti fossero i posti auto e quante le auto degli altri proprietari, in modo da rendere quantomeno presumibile che la sosta degli impugnanti, figli, amici , ospiti e parenti, sia pur in imprecisati periodi dell'anno, non valesse a escludere in toto il compossesso dei posti auto da parte degli altri, malcapitati, condomini, a far presumere ciò non bastando supporre che” l'uso in tali termini del parcheggio non ha mai creato problemi di alcun tipo a nessuno.”, perché in tal modo non si censura nemmeno la ritenuta configurazione di una situazione di compossesso.
Tale genericità delle censure integra violazione dell'art. 342 c.p.c. e rende l'appello incidentale inammissibile anche nel merito.
C) Infondatezza ulteriore nel merito.
Ove si volesse superare anche il rilievo di inammissibilità sopra evidenziato, l'appello incidentale risulterebbe comunque infondato per le stesse ragioni.
La sentenza impugnata ha correttamente riconosciuto agli appellanti incidentali una situazione di compossesso sull'area di parcheggio. Il compossesso, come definito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, è una situazione in cui più soggetti esercitano contemporaneamente poteri di fatto sulla medesima cosa, ciascuno per la parte sua.
La disciplina del compossesso comporta necessariamente che l'esercizio del potere da parte di ciascun compossessore sia coordinato con quello degli altri, in modo da evitare prevaricazioni e rendere effettivo il godimento di tutti. Come affermato dalla giurisprudenza, “nel caso di compossesso del bene da parte di diverse persone, il godimento del bene da parte dei singoli compossessori assurge ad oggetto di tutela possessoria quando uno di essi abbia alterato e violato senza il consenso e in pregiudizio degli altri partecipanti lo stato di fatto o la destinazione della cosa pag. 7/13 oggetto del comune possesso, in modo da impedire o restringere il godimento spettante a ciascun compossessore sulla cosa medesima” (Cass. civ. n. 10406/2001; Cass. civ. n. 10363/1994).
Nel caso di specie, l'area di parcheggio è di dimensioni limitate e deve servire tutti i proprietari delle unità immobiliari del fabbricato. La sentenza ha accertato che gli appellanti incidentali sono titolari di una sola unità immobiliare, mentre altri soggetti (tra cui lo stesso ) sono titolari di altre Parte_1 unità.
L'attribuzione di un posto auto determinato e identificato (il n. 10) risponde all'esigenza, evidenziata dal primo giudice, di: garantire l'effettivo godimento del bene a tutti i compossessori;
evitare che l'uso indiscriminato da parte di alcuni comprometta la possibilità di parcheggio degli altri;
disciplinare in modo ordinato una situazione di compossesso su bene di limitata capienza.
La pretesa degli appellanti incidentali di poter parcheggiare liberamente in qualsiasi punto dell'area, facendo accedere anche ospiti e familiari a loro discrezione, si pone in contrasto con la natura stessa del compossesso e con l'esigenza di tutelare in modo paritario tutti i compossessori.
Come correttamente rilevato dal primo giudice, riconoscere agli appellanti incidentali una facoltà illimitata di occupazione dell'area significherebbe comprimere illegittimamente i diritti degli altri compossessori, che a loro volta hanno titolo per parcheggiare sulla medesima area.
La sentenza ha inoltre motivato che, trattandosi di una unica unità immobiliare intestata agli appellanti incidentali, non vi è ragione per riconoscere “diritti multipli”, vale a dire la facoltà di occupare più posti auto contemporaneamente o di disporne liberamente in favore di terzi.
Tale motivazione è immune da vizi logici e trova riscontro nei principi che regolano il compossesso, laddove il godimento di ciascuno deve essere proporzionato al titolo e coordinato con quello degli altri.
Non persuade l'argomentazione degli appellanti incidentali secondo cui la situazione quo ante consentiva loro un uso più ampio dell'area. Il procedimento possessorio, infatti, è volto a ripristinare il possesso, ma tale ripristino non può avvenire in modo da ledere i diritti di altri compossessori.
Come affermato dalla Cassazione, “lo spoglio può ricorrere quando l'atto compiuto dal compossessore (preteso spoliatore) abbia travalicato i limiti del compossesso, impedendo o rendendo più gravoso l'uso paritario della res agli altri compossessori” (Cass. civ. n. 5517/1998).
Nel caso di specie, l'individuazione di posti auto determinati mediante segnaletica orizzontale, come operata dal , costituisce una razionalizzazione dell'uso dell'area che non lede il Parte_1 compossesso degli appellanti incidentali, ma anzi lo rende effettivo garantendo loro uno spazio certo e sempre disponibile.
La sentenza ha quindi correttamente bilanciato le opposte esigenze, riconoscendo agli appellanti incidentali il compossesso sull'area con diritto di accesso, passaggio e parcheggio, ma disciplinando tale diritto in modo da renderlo compatibile con i pari diritti degli altri compossessori.
Per tali ragioni, anche nel merito, l'appello incidentale risulta infondato e deve essere rigettato.
pag. 8/13 II. SULL'PP PR
L'appello principale di , come già evidenziato, è circoscritto esclusivamente alla Parte_1 questione delle spese di lite e si articola in due motivi.
Primo motivo: violazione dell'art. 92 c.p.c. - compensazione delle spese.
Il Tribunale sulle spese ha deciso: “ Le spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore fino ad Euro 26.000,01), tenuto conto della natura e delle fasi del merito (fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), seguono la soccombenza…….Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie, IVA, C P come per legge.”
Con il primo motivo l'appellante deduce che il Tribunale avrebbe dovuto compensare totalmente o parzialmente le spese di causa, e con esse quelle del procedimento di reclamo n. 1011/2021 e di quelli di attuazione 591/2021-1 e 591/2021-2, in considerazione:
della soccombenza reciproca (rigetto dell'eccezione di litisconsorzio necessario e della richiesta di parcheggio libero avanzate dagli appellati);
del contrasto giurisprudenziale esistente al momento della proposizione del ricorso possessorio
(giugno 2021) sulla questione della tutelabilità possessoria del parcheggio.
Il motivo è parzialmente fondato.
Quanto alla dedotta soccombenza reciproca, deve rilevarsi che le questioni indicate dall'appellante, segnatamente quella relativa alle modalità di esercizio del parcheggio, non costituivano affatto aspetti marginali e accessori rispetto al thema decidendum principale, che non riguardava la sola sussistenza o meno di un qualsiasi possesso tutelabile in capo agli originari ricorrenti, ma era palesemente esteso alla verifica della fondatezza della pretesa degli spogliati di godere dell'accesso per posteggio senza indicazione del posto auto, quindi ovunque, o con indicazione del diritto al posteggio negli stalli 10 e 20, quindi in due posti auto invece che uno.
Su tale questione centrale, che costituisce l'oggetto principale della controversia, il Tribunale ha solo in parte accolto le ragioni di e riconoscendo loro il compossesso sull'area di parcheggio, CP_1 CP_2 ma ordinando a la reintegrazione con consegna delle chiavi al fine di consentire loro, sì, Parte_1
l'accesso e il passaggio, ma il posteggio nel solo posto auto identificato al n. 10.
E poiché gli originari ricorrenti erano in due, appare evidente che uno solo di loro potrà, alternativamente, parcheggiare: di qui la chiara configurabilità di una soccombenza reciproca, sia pur parziale, restando lo soccombente quanto alla pretesa, manifestata mediante l'originario CP_1 spoglio, di interdire del tutto accesso e posteggio.
Il rigetto della richiesta, tutt'altro che accessoria, svolta da due persone di parcheggiare in due stalli, integra, quindi, una situazione di soccombenza reciproca tale da giustificare la compensazione parziale delle spese, nella misura del 50%, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
pag. 9/13 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la soccombenza reciproca, che legittima la compensazione parziale o totale delle spese ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., ricorre quando entrambe le parti abbiano visto respinte domande o eccezioni di apprezzabile rilievo economico o giuridico, non anche quando il rigetto riguardi questioni marginali o accessorie rispetto al nucleo essenziale della controversia” (Cass. civ. n. 17083/2024; Cass. Sez. U. n. 32061/2022).
Nel caso di specie, la domanda principale di reintegra nel possesso è stata, quindi, solo parzialmente accolta, derivandone che in concreto potrà parcheggiare o o sicchè l'appellante è CP_1 CP_2 risultato solo parzialmente soccombente su tale domanda.
Quanto al dedotto contrasto giurisprudenziale, l'appellante fa riferimento all'esistenza, nel 2021, di orientamenti contrastanti sulla possibilità di tutelare il diritto di parcheggio, contrasto poi risolto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3925/2024.
L'accoglimento del primo profilo di censura potrebbe di per sé esonerare questo Collegio dal vaglio del successivo, ma, in effetti, la giurisprudenza ammette la compensazione delle spese in caso di assoluta novità della questione o di contrasto giurisprudenziale esistente al momento dell'introduzione della causa (Cass. civ. n. 21421/2025; Cass. civ. n. 6091/2025; Cass. civ. n.
17083/2024).
Tuttavia, nel caso di specie, al momento della proposizione del ricorso possessorio (giugno 2021),
l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità era già quello favorevole alla tutelabilità possessoria del parcheggio, come risulta dalle sentenze Cass. civ. n. 16698/2017, Cass. civ. n.
7561/2019, Cass. civ. n. 12798/2019, Cass. civ. n. 24121/2020 e Cass. civ. n. 193/2020.
L'orientamento contrario, sostenuto dall'appellante e basato sulle sentenze Cass. civ. n. 15334/2012,
Cass. civ. n. 5769/2013 e Cass. civ. n. 23708/2014, era già stato superato dalla giurisprudenza più recente.
Non può dunque parlarsi di un contrasto giurisprudenziale “aperto” e di pari consistenza al momento della proposizione del ricorso, bensì di un contrasto già in via di composizione con prevalenza dell'orientamento poi fatto proprio dalle Sezioni Unite con la sentenza 3925/2024., il che comporta anche sotto questo profilo soccombenza reciproca parziale al 50%.
Va, da ultimo, rilevato, persino ove si volesse escludere una soccombenza reciproca, che le alterne e contrastanti decisioni che hanno caratterizzato le varie fasi del giudizio configurano le “gravi ed eccezionali ragioni” richieste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione risultante dalla sentenza Corte cost. n. 77/2018, per disporre la compensazione delle spese di lite, ma si ribadisce la decisione, anche sotto questo profilo, di compensarle nella misura del 50%, per il resto dovendo esse gravare su Pt_1
Tanto rilevato, non è contestato che l'appellante principale abbia pagato agli appellati le somme seguenti:
1) 19.617,74, di cui € 5.209,78 per l'ordinanza del 23.12.2021 resa nel procedimento di reclamo n.
1011/21 ed € 14.407,96 per l'ordinanza del 23.09.2022 resa nel procedimento n. 597/22;
pag. 10/13 2) € 3.037,84 per la condanna delle spese disposta con l'oggi appellata sentenza.
Avendo egli corrisposto complessivi € 22.655,50, di cui, però, € 6.561,00 ai sensi dell'art. 96, comma
3, c.p.c., deve ottenere la restituzione della metà dell'importo corrisposto a titolo di sole spese processuali, ossia la metà di euro 16.094,50, pari, quindi ad euro 8047,25, oltre interessi legali dalla data dei singoli esborsi al saldo: in detti termini va, quindi, riformata la gravata sentenza, precisandosi come qualsiasi decisione sulle spese, anche della fase cautelare, va ridiscussa e decisa con la sentenza che definisce il merito della causa possessoria : l'appellante ha condivisibilmente richiamato, al riguardo, il principio per il quale “ dopo la novella da parte della L. n. 69 del 2009, art. 669 septies c.p.c., la contestazione delle spese - ove il soccombente abbia agito "ante causam" e non intenda iniziare il giudizio di merito - va effettuata in sede di opposizione al precetto ovvero all'esecuzione, se iniziata, trattandosi di giudizio a cognizione piena in cui la condanna alle spese può essere ridiscussa senza limiti, come se l'ordinanza sul reclamo fosse, sul punto, titolo esecutivo stragiudiziale;
qualora, invece, il giudizio di merito sia instaurato, resta, comunque, sempre impregiudicato il potere del giudice di rivalutare, all'esito, la pronuncia sulle spese adottata nella fase cautelare, in conseguenza della strumentalità, mantenuta dalla L. n. 80 del 2005, tra tutela cautelare e merito " (Cass. Sez. 6-2, ord. 1° marzo 2019, n. 6180).
B) Secondo motivo: illegittima condanna alle spese del procedimento n. 597/2022.
Con il secondo motivo l'appellante deduce che il Tribunale avrebbe dovuto revocare o comunque ridurre la condanna alle spese (e al risarcimento ex art. 96, comma 3, c.p.c.) disposta con ordinanza del 23.09.2022 nel procedimento di reclamo n. 597/2022, in quanto le questioni da lui sollevate in quella sede (limitazione del parcheggio a un solo posto auto) sarebbero state successivamente accolte.
Tale motivo è assorbito quanto alle spese dalla decisione, già presa, di compensarle nella misura del
50%, ulteriormente precisandosi che il Collegio di quel reclamo aveva positivamente risolto la questione dell'ammissibilità del reclamo nei confronti dei provvedimenti resi ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., nella perdurante pendenza del giudizio di merito, sul condivisibile rilievo della inscindibilità/unitarietà della fase di concessione e di quella di attuazione della cautela, e dunque della intima compenetrazione tra quest'ultima e il provvedimento attuativo, entrambi sottoposti allo stesso regime.
Quanto alla condanna ex art. 96/3 cpc disposta dal Collegio in questione, va rilevato che nel relativo provvedimento essa è stata motivata col reputare che: “Considerata la mancata esecuzione ad oggi del provvedimento cautelare sussistono, a parere del Collegio, i presupposti della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c., rimedio che, come noto, si erge specificamente a presidio non soltanto dell'interesse particolare della parte vittoriosa a non vedere ritardata, in ragione dalla condotta scorretta di controparte, la concessione della tutela (piena ed effettiva) del proprio diritto, ma anche di interessi generali, come il buon funzionamento e l'efficienza della giustizia e, più in particolare, la ragionevole durata del processo (Cass. n. 24410/2017), poiché è evidente che la pretestuosa proposizione di un giudizio, traducendosi in un mero aggravio del sistema, rallenta gli ulteriori processi compresenti in quel momento (Cass. n. 4136/2018).”
pag. 11/13 Sul piano del merito, va rilevato che detta ordinanza del 23.09.2022, che ha respinto il reclamo proposto dall'appellante avverso i provvedimenti del 30.06.2022 e 11.07.2022, condannandolo alle spese e al risarcimento ex art. 96, comma 3, c.p.c. per responsabilità processuale aggravata, non può trovare condivisione.
Il Collegio ha ritenuto che il reclamo fosse infondato e che l'appellante avesse assunto una condotta processuale censurabile, insistendo su questioni già definite o comunque prive di fondamento.
Tale valutazione è stata, però, palesemente smentita dalle decisioni assunte dal medesimo Tribunale nel subprocedimento n. 591/2021-2, in cui è stata accolta in data 11.10.2022 l'istanza di del Pt_1
15.07.2022 per modifica del provvedimento cautelare, quello confermato in sede di reclamo con il provvedimento del 23.09.2022, decisione di poi confermata nel successivo procedimento n.
881/2022, a sua volta apertosi dietro reclamo di e avverso il provvedimento CP_1 CP_2 dell'11.10.2022 e definito con ordinanza del 14.10.2022 che ha confermato l'uso limitato al posto auto n. 10.
Il giudizio di merito è stato, all'esito, definito con sentenza n. 146/2024 del 18.03.2024, depositata il
04.04.2024, con cui il Tribunale di Lanciano ha deciso come sopra, sempre limitando ad uno il posto auto.
Evidente, quindi, come la pur insistita pretesa del di far limitare ad uno il posto auto non Pt_1 fosse pretestuosa, men che meno dettata da scorretta condotta processuale.
Ne deriva che il successivo esito delle fasi cautelari e di quella di merito, in parte favorevoli a Pt_1 porta ad escludere che sussistessero i presupposti per la sua condanna ex art. 96 del c.p.c., sicchè la relativa condanna (condanna la parte reclamante al pagamento in favore della parte convenuta della somma di €. 6.561,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.) va revocata e gli appellanti onerati di restituire la somma con interessi dal suo pagamento al saldo.
In conclusione, l'appello incidentale va dichiarato inammissibile per tardività ai sensi degli artt. 325 e
343 c.p.c., non essendo l'interesse ad impugnare sorto dall'appello principale (limitato alle sole spese), ma essendo preesistente al deposito dello stesso.
Va, in ogni caso, dichiarato inammissibile in rito e infondato nel merito.
L'appello principale va accolto per quanto di ragione, non avendo il Tribunale correttamente applicato i principi in materia di spese di lite e avendo omesso di statuire sulle spese della fase interdittale e di quelle relative ai provvedimenti attuativi ex art. 669-duodecies c.p.c., come pure sulla ivi disposta condanna del ex art. 96/3 cpc. Pt_1
La sentenza impugnata deve quindi essere parzialmente riformata col disporre la compensazione al
50% delle spese del primo grado e di quelle dei procedimenti di reclamo di cui in parte motiva e con la revoca della condanna dell'appellante per lite temeraria.
Le spese del grado di appello, in considerazione della soccombenza degli appellati (parziale accoglimento dell'appello principale e inammissibilità/rigetto dell'appello incidentale), vanno pag. 12/13 solidalmente poste a loro carico ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., tenuto conto del valore della controversia desunto dagli importi da restituire, in base alle tariffe medie del terzo scaglione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano n. 146/2024 del 18.03.2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da e e CP_1 Controparte_2 comunque lo rigetta;
dichiara che gli appellanti incidentali sono tenuti, in solido, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione accoglie l'appello principale proposto da per quanto di ragione e per l'effetto, in Parte_1 parziale riforma della sentenza impugnata, compensa nella misura del 50% le spese del primo grado e di quelle dei procedimenti di reclamo di cui in parte motiva, condannando gli appellati in solido a restituire all'appellante euro 8047,25, oltre interessi legali dalla data dei singoli esborsi al saldo;
revoca la condanna ex art. 96/3 cpc di cui all'ordinanza del 23.09.2022 e condanna gli appellati in solido a restituire all'appellante €. 6.561,00, oltre interessi dal pagamento al saldo;
condanna gli appellati, in solido, alla refusa delle spese del grado in favore di parte appellante, liquidandole in euro 5809,00 oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 21.10.2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
ER AC Bellisarii RA S. OC
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