Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/05/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 10513/2013 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.SA
Nicoletta Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10513 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2013, promoSA da
DO.SA , nata a [...] l'8 febbraio Parte_1
1974 e residente in [...], nella sua qualità di amministratore di sostegno del sig. , nato a [...] il [...], Parte_2
in virtù del decreto di nomina del Giudice Tutelare dottoreSA Maria Lucia
Mastino del 22 agosto 2019, depositato in Cancelleria in data 23 agosto 2019, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Tuveri 58, presso lo studio e la persona dell'avv. Luigi Follese, codice fiscale ,in C.F._1
Cagliari, via Tuveri n.58, PEC fax 070497497, che la Email_1
rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti del 14 novembre
2021 in calce all'atto di intervento in prosecuzione,
attore
contro
nata a [...] l'[...] residente in [...], CP_1
contumace,
nato a [...] il [...], residente in [...]CP_2
Sant'Elena, contumace,
cf Controparte_3
, pi , in persona del suo procuratore dott. P.IVA_1 P.IVA_2 CP_4
come da atto per notaio in Milano n. rep. 875 del
[...] Persona_1
23.03.2012 reg. in Abbiategrasso il 18.04.2012, con sede nella via Senigallia
18/2 in Milano ed elettivamente domiciliata in Cagliari nella via Messina 5, presso lo studio dell'avv. Alfredo Paganelli c.f. (fax C.F._2
per comunicazioni 070/490960; pec che la Email_2
rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuti
All'udienza collegiale del 20 marzo 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: voglia il Tribunale
Accertare e dichiarare che il sinistro stradale di cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusive del GN , conducente CP_2 dell'autoveicolo IA IC, targato DE677PP ed assicurato per la RCA presso la Liguria Ass.ni con polizza 63558866, e conseguentemente:
previo accertamento delle gravi lesioni subite dall'attore nel sinistro de quo, condannare per i titoli di cui sopra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 148
- 2 -
del D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Controparte_5
sede sita in Milano nella Via Senigallia n. 18/2, p. i.v.a. , al P.IVA_1 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attore in conseguenza al pagamento in favore del GN , in persona Parte_2 dell'amministratore di sostegno pro tempore DO.SA Parte_1
della somma di € € 1.085.910,56 così calcolati:
[...]
b1) € 408.185,75 a titolo di danno non patrimoniale (lesioni permanenti: €
398.426,25 invalidità temporanea: € 9.759,50);
b2) € 673.904,00 a titolo di danno non patrimoniale (€ 7.000,00 per il danno al motociclo ed € 666.904,00 per la perdita della capacità lavorativa);
b3) € 3.820,00 a titolo di spese sostenute (Spese legali stragiudiziali €
1.492,38, Spese CU € 458,00, Spese notifica € 40,43, Spese anticipate CTU €
1.220,00, spese CTP € 610,00).
b4) o di quell'altra diversa, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa tenendo conto dell'aggravamento dello stato di salute dell'attore, della perdita di capacità lavorativa con la rivalutazione monetaria secondo i dati ISTAT, interessi e maggior danno da ritardo nel pagamento dal giorno del sinistro a quello dell'effettivo pagamento;
E COMUNQUE condannando la convenuta compagnia di assicurazione al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato il quale dichiara di aver anticipato tutte le spese.
Nell'interesse del convenuto: voglia il Tribunale:
A) Rigettare la domanda proposta dall'attore nei confronti della
[...]
poiché infondata in fatto e in diritto, per le Controparte_6
- 3 -
ragioni di cui alla parte espositiva, mandando per l'effetto la
[...]
assolta da ogni avversa pretesa;
Controparte_6
B) Con vittoria di spese e onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato regolarmente il GN Parte_2
ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale i GNi
[...] [...]
e e la al fine di ottenere il CP_1 CP_2 Controparte_6
risarcimento dei danni patiti nel sinistro verificatosi in data 21.11.2009, intorno alle ore 14.20, in Quartu Sant'Elena, loc. Flumini di Quartu.
L'attore ha esposto che, nelle predette circostante di tempo e di luogo, alla guida del proprio motoveicolo Yamaha targato DC14988 e assicurato per la
R.C.A. presso la polizza n. 098466263, percorreva la via Controparte_7
Leonardo Da Vinci, in direzione Villasimius, quando, giunto all'altezza dell'incrocio con la via Capri, andava a collidere con l'autoveicolo IA
IC targato DE677PP, condotto dal GN e di proprietà CP_2
della GNa assicurato per la R.C.A. con la CP_1 Controparte_6
polizza n. 63558866, che percorreva la medesima via nella steSA
[...]
direzione; il sinistro era stato causato alla condotta di guida del conducente dell'autovettura IA che precedeva il motoveicolo dell'attore e che, dopo avere segnalato la manovra ed essersi spostato sulla sinistra della carreggiata per svoltare nella via Anglona, si era spostato sulla destra andando a urtare il motoveicolo che transitava in quel momento sulla destra della carreggiata;
la collisione avveniva tra la parte laterale/destra dell'autovettura condotta dal convenuto e la fiancata sinistra del motoveicolo condotto dall'attore; a seguito dell'urto il GN perdeva il controllo del proprio mezzo e proseguiva Pt_2
la marcia per circa 33 metri deviando verso la propria destra, invadendo le aiuole spartitraffico e, dopo averle percorse, collideva contro un muro di recinzione in blocchetti di cemento di un ristorante adiacente la via Leonardo da Vinci;
poco dopo il sinistro intervenivano gli agenti della Polizia di Stato,
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sezione di polizia stradale di Cagliari, distaccamento di Muravera, che redigevano il prontuario e sanzionavano l'attore per la violazione dell'art. 141, commi 3 e 8 c.d.s.; nella redazione del prontuario, gli agenti affermavano che l'attore “tamponava l'autovettura IA IC”, così errando nella ricostruzione della dinamica, come risulta anche dal fatto che non contestavano all'attore la violazione dell'art. 149 c.d.s. (che sanziona il mancato rispetto della distanza di sicurezza rispetto al veicolo che precede); a causa dell'errore materiale contenuto nel verbale, la compagnia di assicurazione convenuta non riconosceva il diritto al risarcimento dell'attore; il GN lamenta danni patrimoniali per la distruzione del motoveicolo Pt_2
e danni non patrimoniali consistenti nella lesione dell'integrità psico-fisica in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro con ripercussione sulla capacità lavorativa.
I convenuti ed non si sono costituiti in giudizio malgrado la CP_1 CP_8
regolare notifica dell'atto introduttivo, e sono stati pertanto dichiarati contumaci.
La si è costituita in giudizio a seguito della regolare Controparte_6
notifica dell'atto introduttivo, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
La convenuta ha contestato la ricostruzione del sinistro svolta dall'attore siccome contraria a quanto risulta dal prontuario degli agenti e dalle dichiarazioni rilasciate da due testi presenti al fatto, oltre che dai seguenti elementi: il motociclo procedeva a velocità superiore al limite di velocità di
50 km/h, tentava di superare da destra la ma, trovando la corsia CP_9
ciclabile già impegnata da alcuni ciclisti, perdeva il controllo del mezzo, andando a urtare la vettura nella parte posteriore destra con la parte anteriore sinistra della Yamaha;
la polizia stradale sanzionava l'attore per eccesso di velocità; il conducente della IA IC confermava questa ricostruzione
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nella denuncia di sinistro presentata alla compagnia di assicurazioni;
il punto d'urto dei due mezzi, accertato tramite la perizia eseguita sulla vettura per conto della Liguria Ass.ni, indica un tamponamento della moto che, con la parte antero-laterale sinistra, andava a collidere con il posteriore destro dell'auto, come documentato attraverso le riproduzioni fotografiche;
non vi è alcuna prova che la avesse compiuto un repentino spostamento a CP_9
destra; se realmente si fosse verificato un repentino spostamento a destra dell'autovettura, il punto d'urto sull'auto sarebbe stato lo spigolo o, al più, la fiancata anteriore destra, e non la parte posteriore;
anche la tipologia e l'entità dei danni subiti dal motoveicolo rafforzano la ricostruzione nel senso del tamponamento;
la compagnia assicurativa del Controparte_10 motoveicolo, ha infatti rifiutato l'indennizzo diretto, che le era stato richiesto, sulla base di queste considerazioni;
l'unico elemento che l'attore porta a favore della sua ricostruzione della dinamica del sinistro è il fatto di essere stato sanzionato per eccesso di velocità e non per violazione della distanza di sicurezza;
sussiste in capo al tamponante una presunzione di responsabilità impossibile da superare.
In corso di causa l'attore è stato sottoposto ad amministrazione di sostegno e la D.SA , a.d.s., si è costituita in sua vece. Parte_1
All'udienza del 9 maggio 2014 è stato disposto rinvio per astensione dalle udienze dei procuratori delle parti.
All'udienza del 26 settembre 2014 il precedente giudice istruttore ha assegnato i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c.
A seguito di alcuni rinvii per esigenze organizzative del ruolo, all'udienza del
24.5.2017 il giudice ha provveduto sulle istanze istruttorie delle parti ammettendo la prova per interrogatorio formale e per testi dedotta dall'attore e la prova per testi dedotta dal convenuto e fiSAndo l'udienza del 26 marzo
2018 per l'integrale espletamento.
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All'udienza del 26 marzo 2018 il convenuto non è comparso per rendere CP_2
l'interrogatorio formale e non sono comparsi neanche i testi, benché regolarmente intimati (dal verbale risulta che le cedole di intimazione testi sono state esibite).
Il giudice onorario delegato per l'istruttoria ha rinviato per esaurimento prova all'udienza del 18 febbraio 2019 (dal verbale risulta che le cedole di intimazione testi sono state esibite).
Anche a tale udienza nessuno dei testi è comparso come pure alla successiva udienza del 14 ottobre 2019, fiSAta per i medesimi incombenti (l'attore ha esibito la cedola di intimazione testi e il convenuto si è riservato di depositarla).
L'udienza del 9 marzo 2020 è stata differita al 15 giugno 2020 per l'emergenza epidemiologica COVID e, per lo stesso motivo, l'udienza del 15 giugno 2020 è stata rinviata al 7 dicembre 2020 per l'esaurimento della prova orale.
All'udienza del 7 dicembre 2020 il convenuto ha dichiarato di rinunciare ai propri testi e l'attore ha esibito la cedola di intimazione del proprio teste, non presente.
All'udienza del 3 maggio 2021 nessuno è comparso.
All'udienza del 4 ottobre 2021 il difensore dell'attore ha dichiarato di avere appreso che il suo assistito è stato sottoposto ad amministrazione di sostegno;
è stato sentito il teste di parte attrice e il giudice onorario ha Testimone_1 rinviato in attesa dell'autorizzazione del giudice tutelare all'a.d.s. per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 17 gennaio 2022 si è costituita l'amministratrice di sostegno e il convenuto ha chiesto un rinvio per l'esame dell'avversa comparsa.
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All'udienza dell'11 aprile 2022 il convenuto ha chiesto un altro rinvio per l'esame dell'avversa comparsa.
All'udienza del 2 maggio 2022 il giudice delegato per l'istruttoria ha rimesso la causa davanti al giudice titolare sulle istanze dell'attore di consulenza tecnica d'ufficio e di rimessione in termini per la produzione di nuovi documenti.
All'udienza del 7 dicembre 2022 questo giudice ha tenuto la causa a riserva e, con ordinanza del 2 febbraio 2023, ha disposto la consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 7 marzo 2023 il giudice ha conferito l'incarico ai CC.TT.UU.
Stefano Scano e Francesco Locco.
Quest'ultimo ha chiesto di essere esonerato dall'incarico per incompatibilità con nota depositata il 16 marzo 2023.
È stato quindi nominato quale componente del collegio peritale il dottor
Persona_2
All'udienza del 6 dicembre 2023 è stato disposto un rinvio a seguito del deposito di un'istanza di proroga da parte dei CC.TT.UU.
Avuta la relazione definitiva, il giudice ha fiSAto l'udienza di precisazione delle conclusioni e, a tale udienza, ha tenuto la causa a decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La causa, istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale del convenuto (mancata risposta) prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di nullità dell'attività svolta all'udienza del 4 ottobre 2021 allorquando il procuratore dell'attore ha dichiarato che il suo assistito risultava essere stato ammesso al beneficio dell'amministrazione di sostegno e il giudice onorario delegato per l'istruttoria ha proceduto con l'assunzione della prova.
In proposito deve osservarsi che l'amministratrice di sostegno è stata autorizzata a stare in giudizio in nome e per conto del GN con Pt_2
decreto del giudice tutelare del 12 ottobre 2021, con ratifica del precedente operato.
La nullità risulta sanata a seguito della ratifica.
Nel merito, è incontroverso che, in data 21 novembre 2009, intorno alle ore
14.20, il motociclo Yamaha targato DC14988, di proprietà e condotto dall'attore, mentre percorreva la via Leonardo da Vinci in Quartu Sant'Elena, loc. Flumini di Quartu, direzione Villasimius, in prossimità dell'incrocio con la via Capri e la via Anglona, era andato a collidere con l'autovettura IA
IC targata DE677PP, di proprietà della GNa condotta CP_1
dal GN e assicurata per la presso la CP_2 CP_11 [...]
con polizza n. 63558866. Controparte_5
Sulla dinamica del sinistro, si fronteggiano due diverse ricostruzioni.
Secondo la ricostruzione dell'attore, l'autovettura guidata dal convenuto procedeva davanti al motociclo guidato dall'attore; la prima inseriva il segnale di svolta a sinistra (freccia sx) e contestualmente si spostava sulla sinistra della carreggiata, ma poi svoltava a destra così urtando contro la moto che in quel momento, affidatasi al segnale di svolta dell'autovettura, la superava sempre sulla destra. Il motociclista perdeva il controllo del mezzo e proseguiva per 33 m deviando a destra, invadendo le aiuole spartitraffico e
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infine andando a collidere contro il muro di recinzione in blocchetti di cemento di un ristorante adiacente la via Leonardo Da Vinci.
Secondo la ricostruzione del convenuto, l'autovettura e il motociclo percorrevano nella steSA direzione di marcia, la prima davanti all'altra.
All'altezza dell'incrocio con la via Capri, il motociclo avrebbe tentato di superare sulla destra l'autovettura, ma trovandosi sulla corsia ciclabile impegnata da alcuni ciclisti, avrebbe perso il controllo del mezzo così urtando con la parte anteriore sinistra l'auto nella parte posteriore destra. L'urto provocava l'uscita di strada della moto e il suo impatto contro un muro di recinzione.
Per accertare come si siano svolti i fatti, occorre partire da alcuni dati oggettivi.
È bene ricordare che il prontuario della Polizia stradale, essendo un atto pubblico, fa piena prova, fino a querela di falso, di tutte le circostanze di fatto di cui i verbalizzanti abbiano avuto cognizione diretta.
Gli agenti di polizia intervenuti nell'immediatezza del fatto hanno esposto nel prontuario che il sinistro si è svolto in prossimità di un incrocio debitamente segnalato e che, al momento del fatto, la visibilità era buona, sulla strada percorsa dai due veicoli vigeva un divieto di sorpasso e un limite di velocità di 50 km/h.
Dalla descrizione dei veicoli resa dai verbalizzanti risulta che il motociclo era
“fortemente danneggiato in tutte le sue parti: forcella rotta, manubrio piegato, cerchio anteriore e posteriore piegati con scoppio dei pneumatici, serbatoio ammaccato, sellino contorto, faro, specchietti, impianto contachilometri divelti, danni in tutta la carenatura”.
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Il veicolo IA IC presentava danni sulla “parte posteriore, comprendente: gruppo fanaliero destro rotto, parafango destro strisciato e ammaccato, paraurti lato destro strisciato”.
Gli agenti hanno rappresentato graficamente lo stato dei luoghi come si è presentato ai loro occhi al momento dell'intervento, con il motoveicolo rivenuto oltre l'incrocio, ai piedi del muro di recinzione di un ristorante.
Gli agenti hanno potuto ricostruire il percorso della Yamaha dopo l'impatto con la IA IC rilevando le tracce lasciate dal motoveicolo nelle aiuole spartitraffico che si trovano nell'area dell'intersezione.
Di tutti questi elementi i verbalizzanti hanno avuto cognizione diretta e, pertanto, su quanto sopra esposto il prontuario fa fede fino a querela di falso.
Gli elementi più rilevanti sono due: in primo luogo l'urto ha intereSAto la parte posteriore destra dell'autovettura; in secondo luogo, le condizioni del motoveicolo, andato distrutto, la distanza percorsa dopo l'urto (circa 33 metri)
e la violenza dell'impatto con il muro del ristorante, che è stato in parte demolito per la violenza dell'impatto, inducono a condividere la valutazione dei verbalizzanti sulla eccessiva velocità tenuta dal motoveicolo.
Dal primo elemento, il danneggiamento nella parte posteriore destra dell'autovettura, si ricava che il motoveicolo ha tamponato la IA IC.
In caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma
1, c.d.s., dalla presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale.
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Il teste , sentito all'udienza del 4 ottobre 2021, ha dichiarato Testimone_1
“ho visto la macchina IA IC che aveva l'indicatore di segnalazione a sinistra ed invece ha girato a destra andando a collidere lateralmente con la moto del ricorrente”.
L'ultima parte della dichiarazione non è attendibile: gli agenti hanno descritto le condizioni del veicolo per averne avuto conoscenza diretta e hanno riscontrato danni nella parte posteriore e non nella parte laterale.
Questo errore del teste può spiegarsi con il fatto che, per sua dichiarazione, si trovava in posizione frontale rispetto al sinistro e non può avere visto esattamente il punto di collisione tra i due veicoli. È stato però molto preciso nel dichiarare che la IA aveva la “freccia” sinistra accesa.
Nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio i c.t.u. hanno riportato la dinamica del sinistro come riferita dal GN “Mentre percorreva la Pt_2
via Leonardo Da Vinci con direzione Villasimius e si accingeva a superare dei ciclisti entrava in collisione con una autovettura che procedeva mel medesimo senso di marcia”. È chiaro che, trattandosi di un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, queste dichiarazioni non possono avere valore confessorio;
e tuttavia, vanno considerate come elementi indiziari nel complessivo quadro probatorio.
Deve altresì tenersi conto della mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del conducente dell'autoveicolo, un comportamento processuale che, valutato insieme alle risultanze dell'istruttoria, conferma la ricostruzione dei fatti di seguito descritta.
Da tutti gli elementi emersi di deduce che l'attore aveva iniziato la manovra di sorpasso dei ciclisti confidando che l'autovettura davanti al motoveicolo fosse in procinto di svoltare a sinistra;
inaspettatamente, la IA, pur avendo azionato la “freccia”, non aveva svoltato e il GN trovandosela ancora Pt_2
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davanti, non era stato in grado di evitare la collisione a causa dell'alta velocità.
Questa è la ricostruzione della dinamica del sinistro più plausibile sulla base delle risultanze dell'istruttoria svolta.
Ne deriva che la maggiore responsabilità del sinistro deve essere imputata all'attore, il quale stava tenendo una velocità superiore al limite consentito, e per di più in prossimità di un incrocio.
Tuttavia, deve riconoscersi anche una responsabilità del guidatore della IA il quale aveva azionato la “freccia” senza poi effettuare la manovra di svolta: il motociclista aveva iniziato la manovra di sorpasso perché -erroneamente- convinto che la IA avrebbe sgombrato il paSAggio svoltando a sinistra.
Nel complesso, la responsabilità deve essere attribuita al settanta per cento al motociclista e al trenta per cento al guidatore dell'autovettura.
Attraverso la relazione di consulenza tecnica d'ufficio, congruamente motivata e dalla quale, pertanto, non c'è ragione di discostarsi, è emerso che le lesioni lamentate dall'attore sono causalmente riconducibili al sinistro per cui è causa: “Le lesioni riportate dal sig. in data Parte_2
21.11.09 appaiono compatibili con la dinamica lesiva descritta nella storia del caso e rilevata dagli atti documentali.
Considerato che subito dopo l'evento il paziente è stato condotto al Pronto
Soccorso e, in ambiente ospedaliero, sono state rilevate le lesioni traumatiche sopra descritte;
considerato che
sono soddisfatti i criteri cronologico, topografico, modale, qualitativo e quantitativo che permettono di correlare il fatto lesivo con le conseguenze patite dal periziando, secondo le comuni procedure medico legali di accertamento del nesso di causalità, non sembra poSA sussistere alcun dubbio sul fatto che, in data 21.11.09, il sig.
[...]
abbia subito un violento trauma, quale può essere la Parte_2
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collisione di un motociclo da parte di un veicolo con conseguente impatto del motociclista su un muro. Le lesioni sopra riportate appaiono quindi compatibili con la dinamica descritta.
Per quanto riguarda il disturbo psichico si può affermare che l'evento lesivo in causa presenta rispetto al disturbo psichico insorto le caratteristiche di antecedenza, necessità e sufficienza. Se è evidente la antecedenza dell'incidente stradale rispetto all'insorgenza del disturbo psicotico, laddove il brevissimo intervallo di tempo trascorso è certamente compatibile con
l'esistenza di una relazione diretta, è anche, sulla base degli atti e dei reperti anamnestici, esclusa la presenza di un altro evento, possibile causa del danno;
infine la gravità del danno subito (grave trauma cranico commotivo) è certamente idonea qualitativamente e quantitativamente alla produzione del disturbo in causa. Inoltre appaiono certamente soddisfatti il criterio topografico, considerando che la regione anatomica intereSAta (cranio- encefalo) è sede del disturbo insorto, e quello della continuità fenomenica, se si considera che i primi sintomi del disturbo psicotico sono insorti immediatamente dopo l'incidente e si sono repentinamente aggravati nelle settimane successive fino a condurre il periziando al ricovero coatto appena un mese dopo;
anche le tematiche essenziali del disturbo psicotico
(riferimento, persecuzione, intrusività) sono evidentemente correlate alla dinamica del fatto, che consta in un incidente per investimento per responsabilità altrui del quale il paziente è rimasto vittima”.
I cc.tt.uu. hanno accertato che, a seguito delle lesioni subite, l'attore ha riportato una riduzione permanente dell'integrità psicofisica nella misura del
43 (quarantatré) percento.
Per quanto concerne la valutazione del danno biologico temporaneo,
l'invalidità temporanea totale è stata quantificata in dodici giorni (ITT=18 gg), corrispondente al periodo di ricovero ospedaliero, l'invalidità temporanea parziale al 75% in venti giorni (ITP75=20 gg), quella parziale al 50% in
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settanta giorni (ITP50= 70 gg) e quella parziale al 25% in trenta giorni
(ITP25= 30 gg).
Non può essere riconosciuto il danno alla capacità lavorativa in quanto non è dimostrato che il GN avesse mai svolto prima del sinistro un'attività Pt_2 lavorativa;
dalla relazione di c.t.u. risulta che l'attore ha riferito di avere svolto diverse attività lavorative, sempre a carattere precario, ma non ha fornito alcuna prova (es. buste paga). Dalla steSA relazione risulta anche che, già prima del sinistro, il GN era affetto da un disturbo della Pt_2 personalità e che ha avuto problemi relativi all'uso di alcolici e sostanze stupefacenti, di talché non è neanche dimostrata l'originaria capacità lavorativa.
Quanto al danno patrimoniale, attraverso la produzione del libretto di circolazione il GN ha dimostrato di essere proprietario del Pt_2
motoveicolo; dal prontuario della Polizia stradale risulta che il motoveicolo ha riportato gravi danni. Tuttavia, la domanda di risarcimento di questa voce di danno non può trovare accoglimento in mancanza di alcuna prova sul valore del motoveicolo e sull'esborso neceSArio per la riparazione. Altrettanto è a dirsi per i danni al vestiario.
L'attore ha chiesto anche il pagamento di € 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance senza allegare e dimostrare nulla su questo punto.
Il danno non patrimoniale deve essere liquidato in via equitativa, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano (il sinistro è antecedente all'entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale), tenendo conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (26 anni) e ai valori attuali.
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Il danno totale ammonta a € 379.153,50, di cui € 246.974,00 per il danno biologico, € 8.682,50 per l'invalidità temporanea e € 123.497,00 per il danno morale.
Come si è detto, il conducente dell'autoveicolo deve essere considerato responsabile nella misura del 30%, quindi per l'importo di € 113.746,05.
Sull'importo liquidato sono dovuti gli interessi per il ritardato versamento dal giorno del sinistro alla data della sentenza, da calcolarsi secondo quanto stabilito da Cass. S.U., sent. n. 1712 del 1995, per complessivi € 20.540,94.
I convenuti in solido devono pertanto essere condannati al pagamento in favore dell'attore di € 134.286,99 a titolo di risarcimento del danno, rivalutazione e interessi, oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo.
Stante la soccombenza, i convenuti in solido devono essere condannati alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate, devono essere poste a carico dei convenuti in solido, ferma restando la solidarietà nei confronti dei c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. Dichiara che il sinistro stradale di cui è causa si è verificato per fatto e colpa del GN nella misura del 30%; CP_2
2. condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore di €
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134.286,99 oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo;
3. condanna i convenuti in solido alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in € 14.103,00 per compenso professionale e €
487,84 per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. dispone la distrazione delle spese processuali e degli onorari in favore del difensore con procura;
5. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico dei convenuti in solido, ferma restando la solidarietà nei confronti del c.t.u.
Così deciso in Cagliari, il 19/05/2025.
Il Giudice
(dott. Nicoletta Leone)
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