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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/09/2025, n. 9398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9398 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 5507/2025 R. Gen.
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nella causa
T R A
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma, via Valdinievole 11, presso lo studio dell'avv. Ester Ferrari Morandi che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato CP_1 in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'avv. Alessia Faddili che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale in atti
convenuto all'esito dell'udienza del 25.9.2025 (sostituita con il deposito di note ex art. 127- ter c.p.c., effettuato da entrambe le parti) ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara che è in possesso del requisito medico utile per Parte_1 ottenere l'assegno di invalidità civile ex art. 13 della legge n. 118/71, nonché del requisito medico utile per ottenere il beneficio della esenzione dal pagamento del cd. ticket sanitario, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa
(17.11.2022); rigetta, per il resto, la domanda;
compensa per intero tra le parti le spese del giudizio;
spese di Ctu medico-legale a definitivo carico dell' CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.2.2025 - esponendo di aver Parte_1 infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere la pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/71, nonché l'accertamento del suo stato di handicap in situazione di gravità (domanda del 17.11.2022), esponendo di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento di detti requisiti sanitari e contestate tempestivamente le conclusioni del Ctu che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistenti i detti requisiti - ha convenuto in giudizio l' chiedendo che venisse accertata la sussistenza dei requisiti sanitari CP_1
a decorrere dalla domanda amministrativa.
Si costituiva in giudizio l' il quale contestava la fondatezza della CP_1 domanda e ne chiedeva il rigetto.
Espletata Ctu medico-legale, la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La domanda relativa all'accertamento del requisito sanitario utile per ottenere la pensione di inabilità civile nonché quella relativa all'accertamento del suo stato di handicap in situazione di gravità vanno disattese.
Il Ctu medico-legale nominato nel presente giudizio di opposizione (dr.
[...]
) ha infatti accertato che la parte ricorrente è risultata affetta da un Per_1 complesso di infermità (specificate alla pag. 6 della relazione peritale) che determinano, dalla data della domanda e anche attualmente, una riduzione della sua capacità lavorativa nella misura dell'80%.
Lo stesso Ctu ha accertato che le patologie da cui il è affetto non sono Pt_1 di entità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, peraltro non specificamente evidenziati da alcuna delle parti.
Va pertanto rigettata la domanda concernente l'accertamento del requisito sanitario utile per ottenere la pensione di inabilità civile e per ottenere il riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità.
Va invece dichiarato, come già accertato in sede di a.t.p. (all'esito del quale il giudice ha pronunciato un decreto di omologa parziale, in consapevole contrasto con quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla
2 inconfigurabilità di una omologa parziale: cfr. Cass. 19.5.2025, n. 13234 e Cass.
20.6.2024, n. 17090) che il ricorrente è in possesso del requisito medico Pt_1 utile per ottenere l'assegno di invalidità civile ex art. 13 della legge n. 118/71, nonché il beneficio della esenzione dal pagamento del cd. ticket sanitario, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (17.11.2022).
Visto l'esito del complessivo giudizio, compreso quello di atp, le spese vanno interamente compensate.
Le spese di Ctu medico-legale, già liquidate come da separato decreto, vanno poste a definitivo carico dell' potendo il ricorrente - per motivi reddituali ex CP_1 art. 152 disp. att. c.p.c., come da dichiarazione prodotta nel giudizio di atp - usufruire del beneficio della irripetibilità delle spese processuali, comprese quelle di Ctu.
Roma, 26.9.2025.
Il giudice
Massimo Pagliarini
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