TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/06/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2549/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est. dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2549/2022 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
C.F.: , nato ad [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Augusta (SR) Via S. Randone n. 15, rappresentato e difeso dall'Avv. Renato Chizzoni, del Foro di
Catania, presso il cui studio in Catania, Viale della Libertà n. 221, è elettivamente domiciliato;
- ricorrente contro
C.F. nata a [...]ù) il Controparte_1 C.F._2
26/03/1971 e residente in [...] di cittadinanza peruviana elettivamente domiciliata in Augusta(SR) Via Megara n. 351 presso e nello studio dell'Avv. Daniela Giummo che la rappresenta e difende per mandato in atti;
- resistente con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 4.10.2022); in esito all'udienza cartolare del 4 marzo 2025, sulle note depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso, depositato il 23.5.2022 ha chiesto la pronuncia di separazione personale Parte_1
dalla moglie alla quale si è unito in matrimonio il 7.8.2018 in Augusta Controparte_1
(atto n. 5 Parte I anno 2018 del Comune di Augusta).
Ha esposto di avere conosciuto la moglie mediante chat nel 2016 e di essere convolato a nozze nel
2018 avviando con la stessa una stabile convivenza nel 2019.
Ha rappresentato che i rapporti coniugali si sono incrinati dopo che la figlia della moglie è venuta a vivere con loro e che nonostante i tentativi di riconciliazione non è stato possibile superare la crisi tanto che la convivenza è cessata.
Ha dedotto che la moglie lavora come badante di un persona anziana ed è in grado di provvedere a se stessa.
Ha evidenziato, inoltre, la breve durata del matrimonio quale fattore di incidenza ai fini del mantenimento.
Ha quindi chiesto di escludere il diritto al mantenimento in capo alla moglie.
La resistente si è costituita sin dalla fase presidenziale contestando la prospettazione del marito in ordine alla crisi coniugale.
In particolare, ha esposto che il marito dopo un primo periodo di serena convivenza ha iniziato ad assumere comportamenti di controllo e di dominio della stessa e della di lei figlia e a pretendere che essa non lavorasse per dedicarsi alla casa.
Ha esposto che la situazione è divenuta insostenibile tanto che nell'agosto del 2022 la stessa ha lascito l'abitazione coniugale unitamente alla figlia.
Sotto il profilo economico-reddituale ha dedotto di non svolgere attività lavorativa, mentre il ricorrente
è un impiegato della Marina Militare con una retribuzione stabile che incrementa con le entrate degli immobili concessi in locazione di cui è proprietario.
Non si è quindi opposta alla domanda di separazione ed ha chiesto un assegno di mantenimento per sé di € 800 al mese.
Esperito invano il tentativo di conciliazione, il giudice delegato ha disposto a titolo temporaneo ed urgente un assegno a carico del ricorrente di € 450 al mese per il mantenimento della moglie.
Si è quindi dato corso al giudizio.
Il ricorrente con la memoria integrativa ha formulato domanda di addebito della separazione alla moglie imputandole condotte speculative ed accuse ingiuste.
Espletata l'attività istruttoria con l'assunzione delle prove, la causa è stata infine rimessa all'udienza sopra indicata in cui è stata assunta in decisione. xxx
pagina 2 di 5 Domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Ricorrono, invero, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Va osservato che la separazione personale è un istituto diretto a rimediare alla crisi coniugale e si concretizza nella sospensione dei doveri derivanti dal matrimonio, fatto salvo il dovere di assistenza materiale e di collaborazione nell'interesse della prole.
Presupposto imprescindibile della separazione è il verificarsi di fatti che abbiano reso obiettivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza, tali da determinare un'insanabile compromissione della comunanza di vita che costituisce la normale esplicazione del rapporto di coniugio.
Nel caso di specie, le acquisizioni processuali evidenziano univocamente l'intollerabilità della convivenza coniugale –del resto da tempo cessata- e, conseguentemente, la sussistenza dei requisiti fondanti la domanda di separazione personale dei coniugi.
Peraltro, il fatto stesso che le parti concordino sulla loro separazione è indice inequivoco dell'impossibilità di una loro convivenza.
Domanda di addebito
Quanto alla domanda di addebito formulata dal ricorrente la stessa è infondata.
A tacer della genericità delle imputazioni attribuite alla moglie –riferite anche al periodo in cui la crisi coniugale era già insorta tanto da interpellare un professionista mediatore- è dirimente il fatto che le testimonianze assunte sono inidonee a dimostrare che la resistente abbia tenuto condotte in violazione dei doveri derivanti dal matrimonio quale causa dell'intollerabilità della convivenza coniugale.
Il teste ha infatti confermato circostanze sostanzialmente apprese de relato actoris Testimone_1 in difetto di elementi di riscontro;
ha riferito inoltre apprezzamenti personali “ vedevo che non aveva trasporto per il marito” che comunque non valgono a giustificare la pronuncia di addebito, per come sopra rilevato.
Lo stesso vale per il teste il quale non era a conoscenza delle circostanze oggetto di Testimone_2
prova ovvero ne ha appreso de relato actoris, in mancanza di ogni elemento di riscontro.
Ne consegue che in difetto di prova la domanda di addebito formulata dal ricorrente va rigettata.
Sulla richiesta di mantenimento della moglie
La domanda di mantenimento nei confronti della resistente è fondata e, pertanto, va accolta.
In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato, giova rammentare l'orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo il quale la separazione personale - a differenza dello scioglimento del vincolo matrimoniale - presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i pagina 3 di 5 "redditi adeguati" cui va rapportato ai sensi dell'art. 156 c.c. l'assegno di mantenimento a favore del coniuge (in assenza della condizione ostativa dell'addebito) sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione (v. Cass. Civ., sez. I, sent. n. 8254 del 22/03/2023).
In altri termini, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente medesimo.
Condizione essenziale per l'insorgenza del diritto al mantenimento è che il coniuge richiedente sia privo di adeguati redditi propri e che vi sia una disparità economica tra i coniugi, di guisa che l'assegno sia determinato in misura tale da consentire al coniuge richiedente di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Nel caso di specie, il ha un reddito da lavoro dipendente di € 23.648 al netto delle ritenute di Pt_1 legge ( v. mod 730 2024). Tale importo suddiviso nelle dodici mensilità è pari a € 1.970 circa.
Inoltre lo stesso è contitolare di cespiti immobiliari dotati di redditività.
A conferma di ciò va considerato che il teste –comodatario di un immobile adibito a Testimone_3
palestra- ha dichiarato di corrispondere mensilmente l'importo di € 1.000 senza ricevuta ancorché
l'immobile sia in comodato.
A fronte di ciò il fratello del ricorrente, , ha dichiarato che il contratto di comodato Controparte_2 prevede il versamento di € 4.000 annui a titolo di spese.
Lo stesso teste ha poi dichiarato che per altro immobile concesso in locazione, sempre Controparte_2
ad uso palestra, lui e i suoi due fratelli- tra cui il ricorrente- riscuotono il canone di € 1.100 al mese.
Ne consegue che il ricorrente può disporre quanto meno dell'ulteriore introito di € 366 (€ 1.100 : 3 comproprietari) cosicchè egli può contare su un'entrata mensile di almeno € 2.336.
La resistente, al più, ha entrate precarie quale badante di importo presumibilmente modesto.
Ne consegue che il divario economico tra i coniugi legittima l'assegno di mantenimento del in Pt_1
favore della moglie la quale non è più in giovane età ed ha quindi maggiori difficoltà occupazionali e non dispone di mezzi adeguati al suo fabbisogno.
Sotto il profilo della quantificazione ritiene il collegio di dover confermare l'assegno di € 450 al mese stabilito con l'ordinanza presidenziale che appare adeguato anche in rapporto alla durata della convivenza.
pagina 4 di 5 Spese di lite
Considerato l'esito complessivo della causa le spese vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide: dichiara, ai sensi dell'art. 151 c.c, la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, unitisi in matrimonio il 7.8.2018 in Augusta ( atto n. 5 Parte I anno 2018 del Controparte_1
Comune di Augusta); conferma l'ordinanza presidenziale del 26.9.2022; rigetta nel resto;
compensa le spese del giudizio;
manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Augusta affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso, in Siracusa 12/06/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est. dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2549/2022 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
C.F.: , nato ad [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Augusta (SR) Via S. Randone n. 15, rappresentato e difeso dall'Avv. Renato Chizzoni, del Foro di
Catania, presso il cui studio in Catania, Viale della Libertà n. 221, è elettivamente domiciliato;
- ricorrente contro
C.F. nata a [...]ù) il Controparte_1 C.F._2
26/03/1971 e residente in [...] di cittadinanza peruviana elettivamente domiciliata in Augusta(SR) Via Megara n. 351 presso e nello studio dell'Avv. Daniela Giummo che la rappresenta e difende per mandato in atti;
- resistente con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 4.10.2022); in esito all'udienza cartolare del 4 marzo 2025, sulle note depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso, depositato il 23.5.2022 ha chiesto la pronuncia di separazione personale Parte_1
dalla moglie alla quale si è unito in matrimonio il 7.8.2018 in Augusta Controparte_1
(atto n. 5 Parte I anno 2018 del Comune di Augusta).
Ha esposto di avere conosciuto la moglie mediante chat nel 2016 e di essere convolato a nozze nel
2018 avviando con la stessa una stabile convivenza nel 2019.
Ha rappresentato che i rapporti coniugali si sono incrinati dopo che la figlia della moglie è venuta a vivere con loro e che nonostante i tentativi di riconciliazione non è stato possibile superare la crisi tanto che la convivenza è cessata.
Ha dedotto che la moglie lavora come badante di un persona anziana ed è in grado di provvedere a se stessa.
Ha evidenziato, inoltre, la breve durata del matrimonio quale fattore di incidenza ai fini del mantenimento.
Ha quindi chiesto di escludere il diritto al mantenimento in capo alla moglie.
La resistente si è costituita sin dalla fase presidenziale contestando la prospettazione del marito in ordine alla crisi coniugale.
In particolare, ha esposto che il marito dopo un primo periodo di serena convivenza ha iniziato ad assumere comportamenti di controllo e di dominio della stessa e della di lei figlia e a pretendere che essa non lavorasse per dedicarsi alla casa.
Ha esposto che la situazione è divenuta insostenibile tanto che nell'agosto del 2022 la stessa ha lascito l'abitazione coniugale unitamente alla figlia.
Sotto il profilo economico-reddituale ha dedotto di non svolgere attività lavorativa, mentre il ricorrente
è un impiegato della Marina Militare con una retribuzione stabile che incrementa con le entrate degli immobili concessi in locazione di cui è proprietario.
Non si è quindi opposta alla domanda di separazione ed ha chiesto un assegno di mantenimento per sé di € 800 al mese.
Esperito invano il tentativo di conciliazione, il giudice delegato ha disposto a titolo temporaneo ed urgente un assegno a carico del ricorrente di € 450 al mese per il mantenimento della moglie.
Si è quindi dato corso al giudizio.
Il ricorrente con la memoria integrativa ha formulato domanda di addebito della separazione alla moglie imputandole condotte speculative ed accuse ingiuste.
Espletata l'attività istruttoria con l'assunzione delle prove, la causa è stata infine rimessa all'udienza sopra indicata in cui è stata assunta in decisione. xxx
pagina 2 di 5 Domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Ricorrono, invero, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Va osservato che la separazione personale è un istituto diretto a rimediare alla crisi coniugale e si concretizza nella sospensione dei doveri derivanti dal matrimonio, fatto salvo il dovere di assistenza materiale e di collaborazione nell'interesse della prole.
Presupposto imprescindibile della separazione è il verificarsi di fatti che abbiano reso obiettivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza, tali da determinare un'insanabile compromissione della comunanza di vita che costituisce la normale esplicazione del rapporto di coniugio.
Nel caso di specie, le acquisizioni processuali evidenziano univocamente l'intollerabilità della convivenza coniugale –del resto da tempo cessata- e, conseguentemente, la sussistenza dei requisiti fondanti la domanda di separazione personale dei coniugi.
Peraltro, il fatto stesso che le parti concordino sulla loro separazione è indice inequivoco dell'impossibilità di una loro convivenza.
Domanda di addebito
Quanto alla domanda di addebito formulata dal ricorrente la stessa è infondata.
A tacer della genericità delle imputazioni attribuite alla moglie –riferite anche al periodo in cui la crisi coniugale era già insorta tanto da interpellare un professionista mediatore- è dirimente il fatto che le testimonianze assunte sono inidonee a dimostrare che la resistente abbia tenuto condotte in violazione dei doveri derivanti dal matrimonio quale causa dell'intollerabilità della convivenza coniugale.
Il teste ha infatti confermato circostanze sostanzialmente apprese de relato actoris Testimone_1 in difetto di elementi di riscontro;
ha riferito inoltre apprezzamenti personali “ vedevo che non aveva trasporto per il marito” che comunque non valgono a giustificare la pronuncia di addebito, per come sopra rilevato.
Lo stesso vale per il teste il quale non era a conoscenza delle circostanze oggetto di Testimone_2
prova ovvero ne ha appreso de relato actoris, in mancanza di ogni elemento di riscontro.
Ne consegue che in difetto di prova la domanda di addebito formulata dal ricorrente va rigettata.
Sulla richiesta di mantenimento della moglie
La domanda di mantenimento nei confronti della resistente è fondata e, pertanto, va accolta.
In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato, giova rammentare l'orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo il quale la separazione personale - a differenza dello scioglimento del vincolo matrimoniale - presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i pagina 3 di 5 "redditi adeguati" cui va rapportato ai sensi dell'art. 156 c.c. l'assegno di mantenimento a favore del coniuge (in assenza della condizione ostativa dell'addebito) sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione (v. Cass. Civ., sez. I, sent. n. 8254 del 22/03/2023).
In altri termini, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente medesimo.
Condizione essenziale per l'insorgenza del diritto al mantenimento è che il coniuge richiedente sia privo di adeguati redditi propri e che vi sia una disparità economica tra i coniugi, di guisa che l'assegno sia determinato in misura tale da consentire al coniuge richiedente di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Nel caso di specie, il ha un reddito da lavoro dipendente di € 23.648 al netto delle ritenute di Pt_1 legge ( v. mod 730 2024). Tale importo suddiviso nelle dodici mensilità è pari a € 1.970 circa.
Inoltre lo stesso è contitolare di cespiti immobiliari dotati di redditività.
A conferma di ciò va considerato che il teste –comodatario di un immobile adibito a Testimone_3
palestra- ha dichiarato di corrispondere mensilmente l'importo di € 1.000 senza ricevuta ancorché
l'immobile sia in comodato.
A fronte di ciò il fratello del ricorrente, , ha dichiarato che il contratto di comodato Controparte_2 prevede il versamento di € 4.000 annui a titolo di spese.
Lo stesso teste ha poi dichiarato che per altro immobile concesso in locazione, sempre Controparte_2
ad uso palestra, lui e i suoi due fratelli- tra cui il ricorrente- riscuotono il canone di € 1.100 al mese.
Ne consegue che il ricorrente può disporre quanto meno dell'ulteriore introito di € 366 (€ 1.100 : 3 comproprietari) cosicchè egli può contare su un'entrata mensile di almeno € 2.336.
La resistente, al più, ha entrate precarie quale badante di importo presumibilmente modesto.
Ne consegue che il divario economico tra i coniugi legittima l'assegno di mantenimento del in Pt_1
favore della moglie la quale non è più in giovane età ed ha quindi maggiori difficoltà occupazionali e non dispone di mezzi adeguati al suo fabbisogno.
Sotto il profilo della quantificazione ritiene il collegio di dover confermare l'assegno di € 450 al mese stabilito con l'ordinanza presidenziale che appare adeguato anche in rapporto alla durata della convivenza.
pagina 4 di 5 Spese di lite
Considerato l'esito complessivo della causa le spese vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide: dichiara, ai sensi dell'art. 151 c.c, la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, unitisi in matrimonio il 7.8.2018 in Augusta ( atto n. 5 Parte I anno 2018 del Controparte_1
Comune di Augusta); conferma l'ordinanza presidenziale del 26.9.2022; rigetta nel resto;
compensa le spese del giudizio;
manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Augusta affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso, in Siracusa 12/06/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5