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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/08/2025, n. 1921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1921 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del G.M., dott.ssa
Valentina Vitulano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3799-2021 del R.G.A.C., pendente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e Parte_1 dif.sa dall' Avv.to Antonio Actis giusta procura in atti;
ATTORE
E
in proprio e quali Controparte_1 genitore esercente la potestà sui minori Persona_1
e rapp.ti e difesi dagli avv.ti Biagio Riccio e
[...] Parte_2 dall'avv. Danilo Griffo
CONVENUTI
dall'Avv. Federica Controparte_2
Sandulli
INTERVENTORE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1 ha convenuto in giudizio e per Controparte_1 Controparte_1 sentir accertare che: -“gli atti a rogito notaio Persona_2 del 10.10.2019 rep. 60204 racc. 25835 e 10.10.2019 rep. 60203 racc.
25834 sono stati posti in essere al solo fine di pregiudicare le ragioni di credito dell'attore e, come tale, revocabili ex art. 2901 c.c. con
1 conseguente declaratoria di inefficacia nei confronti dell'istante…” –“ in via subordinata che gli atti a rogito notaio Persona_2 del 10.10.2019 rep. 60204 racc. 25835 e 10.10.2019 rep. 60203 racc.
25834 sono simulati in quanto alcuna somma è stata corrisposta tra le parti, non vi è mai stata alcuna volontà di trasferire gli immobili de quo …posti in essere in pregiudizio delle ragioni di credito dell'attore
e, per l'effetto, dichiararne la nullità, l'annullabilità e/o l'inefficacia nei confronti dell'istante, con ogni conseguenza di legge”
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto: - di essere creditrice della dell'importo di euro 30.612,72 quale Parte_3 saldo negativo, al 29.06.2020, del rapporto di conto corrente n. 668 acceso il 24.09.2014, garantito da fideiussione rilasciata in data
14.12.2017, fino alla concorrenza di euro 154.000,00, dal convenuto
- di aver comunicato, con raccomandata del Controparte_1
02.05.2019, la risoluzione del contratto e vanamente il richiesto il pagamento del credito sia alla debitrice principale che al garante;
- che il convenuto in esecuzione degli accordi di Controparte_1 separazione omologatati con provvedimento cron. 49/2019 del
30.05.2019 del Tribunale di Torre Annunziata, aveva trasferito al coniuge , con atto a rogito notaio Controparte_1 Persona_2 del 10.10.2019 rep. 60204 racc. 25835, i seguenti immobili:
[...]
1) appartamento sito in Torre del Greco alla via Sedivola 33 al primo piano del fabbricato “A”, distinto con il numero interno 7, in CF al foglio 10, p.lla 177 sub. 8; 2) porzione del complesso edilizio in
Marcianise (CE) alla Strada Statale Sannitica n. 1 in C.F. al foglio
17, p.lla 5275 sub. 14 e donato, con atto a rogito notaio
[...] del 10.10.2019 rep. 60203 racc. 25834, ai figli minori Persona_2
e ulteriori due Persona_1 Parte_2 immobili siti in Torre del Greco, in tal modo spogliandosi dei propri beni in pregiudizio delle proprie ragioni di credito.
Ha quindi, dedotto, la sussistenza dei presupposti della proposta azione ossia: - l'esistenza del credito relativo al saldo negativo del
2 conto corrente n. 668 garantito da fideiussione omnibus rilasciata il
14.12.2017 e la sua anteriorità rispetto al compimento degli atti dispositivi lesivi;
- l'eventus damni - la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che gli atti arrecavano alle proprie ragioni creditorie desumibile dalla circostanza che il convenuto era non solo fideiussore ma anche socio unico della società debitrice e, quindi, ben conscio della relativa esposizione debitoria;
- l'irrilevanza della consapevolezza in capo al terzo, trattandosi di atti a titolo gratuito e pur volendo qualificare il trasferimento al coniuge come atto a titolo oneroso effettuato al fine si assolvere gli obblighi economici di cui all'accordo di separazione, sussisterebbe la scienza decotionis anche in capo all'acquirente, in quanto coniuge del debitore e quindi consapevole dell'esposizione debitoria.
I convenuti e , costituiti in giudizio Controparte_1 Controparte_1 hanno eccepito: - il mancato esperimento del procedimento di mediazione;
- la mancata prova del credito avendo la banca prodotto documentazione bancaria lacunosa, non certificata e priva della attestazione notarile dell' l'estrazione dai libri contabili e l'inutilizzabilità delle riproduzioni meccanografiche degli estratti conto bancari siccome disconosciute e prive della certificazione di autenticità; - - che l'atto di trasferimento al coniuge in quanto posto in esecuzione dell'accordo di separazione omologato dal Tribunale previa verifica della regolarità dell'atto e nulla osta del Procuratore della Repubblica, non potrebbe qualificarsi a titolo gratuito equivalendo al pagamento, in un'unica soluzione, di quanto spettante a titolo di mantenimento;
- anche le donazioni eseguite in favore dei figli sarebbero valide ed efficaci siccome sottoposte al previo vaglio del giudice tutelare.
Assumono i convenuti che l'attrice avrebbe dovuto dimostrare non già la presunta conoscenza o conoscibilità del pregiudizio arrecato al diritto di credito della banca, bensì la dolosa preordinazione in capo ai convenuti di privare il creditore della garanzia generica di cui
3 all'art. 2740 cod. civ., precludendogli, ovvero rendendogli difficile,
l'attuazione coattiva del diritto vantato.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.,poi rinnovati a seguito della istanza di rimessione in termini formulata dall'attrice, ha spiegato intervento la Controparte_2
(in seguito ) quale cessionaria dei crediti per cui è causa.
[...] CP_2
A fronte di tale intervento i convenuti hanno eccepito la carenza di legittimazione della cessionaria per mancata dimostrazione della intervenuta cessione e, comunque, che la stessa includesse il credito per cui è causa.
Non ammesse le istanze istruttorie articolate, in data 11.10.2023 si
è costituito il nuovo difensore per convenuti Controparte_1
e anche nella qualità, stavolta, di genitori esercenti la CP_1 potestà sui minori ed Parte_2 Persona_1 eccependo la nullità parziale della fideiussione prestata dal
[...] convenuto e precisamente delle clausole di cui ai numeri CP_1
2,6,8 siccome conformi in quanto alle clausole di cui allo schema
ABI, sanzionate da Banca d'Italia, con conseguente applicazione dell'art. 1957 c.c, ed estinzione del vincolo fideiussorio non avendo la banca fatto valere le proprie ragioni creditorie entro sei mesi.
La causa è stata quindi riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va preliminarmente dichiarata la carenza di legittimazione della cessionaria (in Controparte_2 seguito ). CP_2
I convenuti hanno contestato sia la legittimazione attiva della CP_2 per carenza di prova della cessione dei crediti azionati che l'inclusione del credito per cui è causa in quelli ceduti.
In punto di diritto si osserva che “La parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria in virtù di operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. 385/1998 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa
4 nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”
(Cass. n. 4116 del 2.3.2016).
In primo luogo, va osservato che, nonostante la contestazione di parte convenuta, la cessionaria non ha prodotto il contratto di cessione dei crediti, che avrebbe chiarito quali rapporti erano stati ceduti.
Invero, nell'ipotesi di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari, a norma dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione in G.U. tiene luogo ed ha gli stessi effetti della notificazione della cessione ex art. 1264 cod. civ., sicché -di per sé- non dimostra la cessione e qualora, come nel caso in esame, l'esistenza di quest'ultima viene contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria deve, quindi, darne adeguata prova e, in tal ipotesi, la suddetta pubblicazione potrà essere valutata -al più- assieme ad altri elementi quale indizio.
Peraltro, qualora anche la riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco ed oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato in G.U. potranno essere prese in considerazione per verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tale ipotesi, la legittimazione potrà essere affermata soltanto se il credito in lite sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco in base alle succitate caratteristiche mentre se siffatte indicazioni non risultano sufficientemente specifiche la dimostrazione della sua inclusione nell'operazione dovrà essere data dal cessionario.
Ebbene, nel caso in esame, nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte Seconda n. 152 del 23 dicembre 2021 (allegato alla comparsa di intervento) si legge che è
5 stato ceduto alla “un portafoglio (escluse le Passività Escluse, CP_2 come definite nel Contratto di Cessione) di: (i) rapporti giuridici nei confronti di debitori classificati come “inadempienze probabili” ai sensi delle applicabili disposizioni di vigilanza, comprensivi dei crediti pecuniari e dei relativi contratti e (ii) crediti pecuniari classificati come
“in sofferenza” ai sensi delle applicabili disposizioni di vigilanza (i
“Rapporti Giuridici Ceduti”), che alla data del 1° settembre 2021 soddisfacevano i seguenti criteri (da applicarsi in via cumulativa): (a) derivino da finanziamenti in qualsiasi forma concessi (inclusi, a titolo esemplificativo, mutui, aperture di credito di qualsivoglia natura, incluse quelle costituite da mere scoperture di conto corrente non regolate da specifico contratto, accordi di ristrutturazione) aventi tutte le seguenti caratteristiche: (i) denominati in Euro;
(ii) regolati dalla legge italiana;
(iii) se ipotecari, garantiti da ipoteca su beni immobili ubicati in Italia;
(iv) originati nel periodo tra il 2007 (incluso)e il 2021
(incluso); (v) i cui debitori principali al momento della stipula avevano la sede legale o la residenza nelle seguenti Regioni: Campania, Lazio
o Lombardia;
(b) siano vantati nei confronti di debitori principali individuati dagli NDG indicati nella lista scambiata tra il DE e il
SI via PEC, consultabile a richiesta dei singoli debitori presso la sede legale del DE (sita in Via Calabritto 20, Napoli) ovvero la sede legale del SI (sita in Via Santa Brigida 39,
Napoli)”.
Le indicazione contenute nell'avviso non consentono di includere con certezza il credito per cui è causa tra quelli oggetto della cessione, né l'elenco prodotto dalla è inidoneo a fornire tale CP_2 prova trattandosi di un mero documento informale, di incerta provenienza che contiene esclusivamente un elenco di numeri/codici dei crediti ceduti nessuno dei quali corrisponde alla numerazione che rapporto bancario indicato in citazione, pertanto deve escludersi che sia fornita la prova che i crediti fatti valere nel
6 presente giudizio rientrino tra quelli rientranti nella cessione, neppure idoneamente provata dalla interventrice.
Passando al merito la domanda è parzialmente fondata.
In caso di domanda d'inefficacia ex art. 2901 c.c. il giudice è tenuto a valutare: a) la consistenza del credito vantato dal creditore;
b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto.
Per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. è sufficiente la titolarità in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertata in sede giudiziaria.
La giurisprudenza ha fatto propria una nozione "lata" di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, sicché anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare
- sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.
Poiché l'esistenza del credito è elemento costitutivo della fattispecie revocatoria, incombe sull'attore l'onere di darne dimostrazione mediante tutti i mezzi di prova a sua disposizione.
Nel caso in esame l'attrice ha dedotto di essere creditrice nei confronti della società dell'importo di euro Parte_3
30.612,72 quale saldo negativo, alla data del 29.6.2020, del rapporto di conto corrente n. 668 acceso in data 24.9.2014 presso la filiale di
Salerno.
A dimostrazione di tale ragione di credito ha prodotto un documento di sintesi che nell'intestazione indica “contratto di conto corrente
0020 conv. e alla pagina 10 riporta il numero del CP_3
7 rapporto “13/668/6” e gli estratti di tale conto dal 30.9.2014 fino al
30.9.2018 nonché la certificazione resa ai sensi dell'art. 50 TUB della conformità dell'estratto conto alle scritture contabili e che il credito di – 30.612,72 euro registrato al 29.6.2020, con passaggio a sofferenza, è vero e liquido.
Tali documenti possono ritenersi idonei a ritenere sussistente, ai fini che in tale sede interessano, l'invocata ragione o aspettativa di credito, sebbene contestata, dovendosi rilevare che il disconoscimento operato dai convenuti siccome genericamente formulato è inammissibile.
Va dichiarata, invece, l'irrilevanza ai fini della decisione degli ulteriori estratti riferiti ai conti n. 0135900162-2 e n. 2100024-6 e della lettera raccomandata del 2.5.2019 (peraltro solo parzialmente leggibile essendo in parte coperta dalla ricevuta di invio) che riporta un' esposizione debitoria di euro 198 mila circa che, però, appare riferita al diverso conto n. 5900160 e non già al conto n. 668 indicato in citazione, trattandosi rapporti bancari non indicati in citazione a sostegno della ragione di credito posta a base della domanda, in ordine ai quali, dunque, non si è svolto alcun contraddittorio.
Va peraltro osservato che con la suddetta raccomandata, richiamata dalla banca, l'istituto informava la società debitrice ed il convenuto che, in caso di mancato rientro della suddetta esposizione CP_1 debitoria, - riferita come detto ad un conto non indicato in citazione-
, avrebbe provveduto al relativo recupero utilizzando le somme derivanti dal deposito a risparmio in pegno a garanzia di nominali euro 100 mila, riservandosi il diritto di richiedere la restituzione di ulteriori esposizioni conseguenti a future revoche.
Per quanto attiene la ragione di credito indicata dall'attrice in citazione, riferita al conto n. 668, risulta certificata alla data del
29.6.2020 e garantita dalla fideiussione rilasciata dal convenuto il 14.12.2017 “per l'adempimento delle obbligazioni verso CP_1
8 codesta banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura già consentite o che venissero in seguito consentite…”.
Sebbene, come dedotto dai convenuti, l'esperibilità della odierna azione presuppone la validità della garanzia, tuttavia, nel caso in esame i convenuti hanno tardivamente eccepito, solo all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la nullità relativa della fideiussione per pedissequa riproduzione delle clausole
2,6 e 8, dovendosi altresì osservare che difettano altresì i presupposti per la rilevazione d'ufficio della nullità parziale della fideiussione, perché gli elementi di fatto sui quali la nullità, come tardivamente invocata dai convenuti, si fonda (e, in particolare, lo schema contrattuale della fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003 e il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, che non rientrano tra le fonti del diritto e sono perciò soggetti agli oneri di allegazione e produzione e non al principio iura novit curia), non sono stati tempestivamente allegati nè la documentazione volta a fornire prova della pretesa nullità risulta acquista al materiale di causa nei termini perentori ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Ne consegue che l'eccezione non può essere accolta.
Come innanzi detto, l'azione revocatoria ordinaria, per la sua esperibilità, richiede la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi al suo rilascio, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'articolo 2901, n. 1, prima parte, del codice civile, in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni).
La presunzione della consapevolezza del fideiussore di ledere le ragioni del creditore, per giurisprudenza consolidata, può desumersi
9 da varie circostanze, tra cui lo status di socio della società debitrice principale, sussistente nel caso di specie, risultando documentalmente provato e peraltro non contestato dai convenuti, che il oltre ad essere fideiussore della società CP_1 [...] ne era altresì socio unico e, quindi, certamente Parte_3 consapevole della relativa esposizione debitoria, anche verso l'istituto di credito attore.
Ne discende che è certamente revocabile l'atto di donazione per notar del 10.10.2019 con cui il ha donato ai propri figli Per_2 CP_1 minori gli immobili siti in Torre del Greco sussistendo, per quanto innanzi detto, l'elemento soggettivo in capo al debitore – donante e l'eventus damni poiché l'atto ha inevitabilmente ridotto il patrimonio del debitore senza alcuna contropartita in suo favore, pregiudicando e/o comunque rendendo più difficile il recupero del credito vantato dall'attrice.
L'onere di dimostrare le modificazioni della garanzia patrimoniale grava sul creditore, mentre il debitore è tenuto a provare che il suo patrimonio residuo è comunque in grado di soddisfare le ragioni del creditore (per tutte, le recenti Cass. 25.9.2019 n. 23907; Cass.
18.6.2019 n. 16221; Cass. 19.7.2018 n. 19207), prova questa non fornita dai convenuti.
Trattandosi di atto di donazione, dunque a titolo gratuito, è irrilevante verificare l'elemento soggettivo dei donatari.
Occorre ora verificare la natura, gratuita o onerosa dell'ulteriore atto di trasferimento di immobili concluso dal convenuto con CP_1
l'ex coniuge, in esecuzione degli accordi di Controparte_1 separazione consensuale omologati.
Come chiarito dalla S.C. "L'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione
10 dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti"
(Cass. civ. Sez. III Ord., 15/04/2019, n. 10443).
La valutazione relativa alla sussistenza dei requisiti per la revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c. va compiuta con riferimento sia ai preliminari accordi di separazione, sia al contratto definitivo di trasferimento immobiliare.
La giurisprudenza della S.C. ha avuto modo di occuparsi del problema di come qualificare sotto il profilo causale le attribuzioni patrimoniali traslative che accompagnano la sistemazione dei rapporti economici tra marito e moglie, affermando al riguardo che
(sent. n. 5741 del 23/03/2004, sent. n. 5473 del 14/03/2006): "Gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della "donazione", e - tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all'actio revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di "separazione consensuale" (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità normativa nella distinta sede del divorzio congiunto), il quale, sfuggendo - in quanto tale - da un lato alle connotazioni classiche dell'atto di "donazione" vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sè, ad un contesto - quello della separazione personale - caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell'affettività),
11 e dall'altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma, una sua "tipicità" propria la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della "gratuità", in ragione dell'eventuale ricorrenza - o meno - nel concreto, dei connotati di una sistemazione "solutorio-compensativa" più ampia e complessiva, di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale”.
Ciò posto nell'accordo di separazione, poi omologato, si prevede al punto n. 3 l'obbligo del di corrispondere alla a
CP_1 CP_1 titolo di mantenimento per i figli la somma mensile di euro 600,00 oltre alla contribuzione alle spese straordinarie e mediche ed al punto 11 che " i coniugi concordano che Il sig. non verserà
CP_1 alcun assegno di mantenimento mensile alla sig.ra che
CP_1 accetta quanto statuito” aggiungendosi al punto 12 “tuttavia, le parti intendono procedere ad assegnazioni in proprietà esclusiva” indicati ai punti 13 e 14, precisandosi al punto 17 che il trasferimento è effettuato senza corrispettivo in danaro ma senza spirito di liberalità rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali all'atto della separazione ed al punto 18 si prevede che “ i suddetti beni, quindi, sono oggetto di obbligo di trasferimento in capo al
CP_1 come equivalente per il pagamento in un'unica soluzione di quanto richiesto, spettante e concesso mantenimento mensile. L'attribuzione
è fatta in funzione solutoria totale, dell'obbligo legale di mantenimento
a carico del coniuge che trasferisce i beni all'altro coniuge trattandosi di attribuzione patrimoniale che trova nella separazione la propria causa (datio in solutum dell'obbligo alimentare”. All'omologa del
30.5.2019 ha fatto seguito l'atto notarile del 10.10.2019 di
12 trasferimento che espressamente richiama la separazione omologata e l'obbligo di trasferimento immobiliare ivi assunto.
Tanto premesso nel caso di specie deve ritenersi a titolo oneroso l'atto dispositivo del in favore dell'ex coniuge, poiché CP_1 eseguito a fronte del mancato versamento mensile dell'assegno di mantenimento ed al fine di regolare i rapporti patrimoniali all'atto della separazione.
Dovendosi altresì osservare che l'attrice non ha alcunchè dedotto al fine di dimostrare la gratuità dell'atto.
Diviene dunque rilevante verificare l'elemento soggettivo dell'ex coniuge ossia la consapevolezza, anche in capo a quest'ultima, del pregiudizio arrecato ai creditori con l'atto dispositivo.
Ebbene parte attrice non ha allegato e tantomeno dimostrato elementi idonei a configurare tale consapevolezza.
L'ultimo elemento richiamato dall'attrice, rappresentato dal rapporto di coniugio esistente tra le parti dell'atto, è di per sé solo insufficiente a fornire la prova sia pure indiziaria dell'elemento soggettivo in capo al terzo in mancanza dell'allegazione e prova di ulteriori elementi, dovendosi altresì considerare che nel caso in esame si discute di un credito riferito ad un periodo (2020) e di un atto dispositivo del
10.10.2019 successivi alla omologa della separazione con il conseguente venire meno fin da tale data della vicinanza determinata dalla convivenza e dal rapporto familiare tra le parti dell'atto, il che rende inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.
Il parziale accoglimento della domanda e, quindi, la soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del G.M., Dott.ssa
Valentina Vitulano, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 3799/2021 del R.G.A.C., ogni contraria istanza disattesa così provvede:
13 1.in parziale accoglimento della domanda dichiara l'inefficacia ai sensi dell' art 2901 c.c. nei confronti di parte attrice dell'atto di donazione immobiliare del 10 ottobre 2019, per notaio
[...]
assunto al Rep. n. 60203, Racc. n. 25834, con cui Persona_2 ha donato gli immobili siti nel Comune di Torre del Controparte_1
Greco e descritti in detto atto;
2. rigetta la domanda limitatamente all'atto del 10 ottobre 2019, per notaio assunto al Rep. n. 60204, Racc. n. Persona_2
25835;
3. dichiara la carenza di legittimazione della
[...]
Controparte_2
4. compensa le spese di lite.
3. ordina al Conservatore dei R.R.II. competente, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, alla annotazione/trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Torre Annunziata, il 9.8.2025
Il Giudice
Dott. Valentina Vitulano
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