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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 21/05/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 311/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 311/2024 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 01.04.2025, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Ripa Teatina (CH), alla Via Roma Parte_1
Vico Primo n. 1, presso e nello studio dell'avv. Antonio Masci, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, all'avv. Concetta Roberta Masci, come da procura allegata in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
(già e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_1 [...]
in persona della Responsabile di Direzione General Counsel, Dott.ssa Controparte_2
, munita dei necessari poteri di rappresentanza per atto a rogito del Notaio Controparte_3
di Mestre, rep. n. 44415 e racc. n.16818, registrato a Venezia il giorno Persona_1
08.08.2022, al n. 22088, serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian
Faggella Pellegrino ed elettivamente domiciliata in L'Aquila (AQ), alla Piazza Chiarino n. 9, presso e nello studio dell'avv. Giovanni Coletti, il tutto in forza di procura generale a rogito del Notaio di Mestre, rep. n. 44582 e racc. n.16957, allegata alla comparsa Persona_1
di costituzione e risposta in appello
APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 533/2023 del Tribunale di Chieti, pubblicata il
02.10.2023 – Contratti bancari
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“l'onorevole Corte di Appello dell'Aquila Voglia:
-nel merito, previo espletamento della consulenza tecnica d'ufficio richiesta, accogliere
l'appello promosso e per l'effetto riformare la sentenza n. 533/2023 del Tribunale di Chieti, dott. Francesco Turco, datata 30.9.2023, pubblicata in data 02.10.2023 e non notificata, per le motivazioni dedotte nell'atto di appello e nelle note di trattazione scritta del 012.10.2024
e pertanto:
a) accertare e dichiarare la violazione della normativa prevista dagli art.li 821, 1283, 1284 e
1346 c.c. in materia di applicazione degli interessi derivanti dal contratto di finanziamento con conseguente violazione della normativa in materia di trasparenza bancaria anche in riferimento agli art.li 116, 117, 120 e 125 bis TUB, in considerazione della violazione della delibera CICR del 04.03.2003, delle disposizioni della Banca D'Italia e della direttiva CE
2005/29 (art. 6 par.
1. lett. d);
b) accertare e dichiarare la violazione della normativa prevista dalla legge 108/96 in materia di usura bancaria stante il superamento nell'applicazione del tasso di interesse del tasso soglia previsto;
c) per l'effetto, dichiarare la nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi richiesti con il ricalcolo degli stessi sulla base del tasso sostitutivo corrispondente al tasso nominale dei BOT nei dodici mesi antecedenti la stipula del contratto e, conseguentemente, dichiarare nullo e privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto n. 581/2021 R.G. emesso dal Tribunale di Chieti in data 28.09.2021, perché basato su presupposti giuridicamente errati;
d) accertata la violazione della normativa prevista dalla legge 108/96 e, quindi, previo annullamento degli interessi pretesi, ex art. 1815 c.c., dichiarare nullo e privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto n. 581/2021 R.G. emesso dal Tribunale di Chieti, in data
28.09.2021, perché basato su presupposti giuridicamente errati;
e) ricalcolare, pertanto gli importi residui eventualmente ancora dovuti sulla base del contratto di finanziamento del 02.07.2013 sulla base dei calcoli effettuati dal consulente di parte, nella perizia del 09.11.2021 o comunque a mezzo di apposita Persona_2 consulenza tecnica d'ufficio; In ogni caso con condanna della parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.” Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel rito, in via preliminare:
● accertare e dichiarare ex art. 329 c.p.c. il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in tutte le parti che non risultano specificatamente impugnate dall'appellante;
● accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello avversario ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
● rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per assenza dei requisiti di legge
Nel merito, principale:
● respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata;
In ogni caso:
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio n. R.G.C. 1929/2021 -promosso da contro con atto di opposizione al decreto Parte_1 Controparte_1
ingiuntivo n. 581/2021 (con il quale gli era stato ingiunto quale debitore principale, unitamente alla sig.ra , quale coobbligata, il pagamento in solido dell'importo di € 43.848,69, oltre Parte_2 interessi e spese di procedura, liquidate in € 1.305,00 per onorari ed € 286,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, IVA, CPA e successive occorrende, per esposizione debitoria derivante dal contratto di finanziamento n. 10393028726160 stipulato il 02 luglio 2013 tra l'opponente e la CP_4
, di cui aveva invocato la revoca- il Tribunale di Chieti così statuiva: “1) rigetta
[...]
l'opposizione; 2) condanna (C.F.: ), alla Parte_1 C.F._1
rifusione delle spese processuali in favore di (C.F.: Controparte_1
e P. I.V.A.: ) e, per essa, (C.F.: P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2
e P. I.V.A.: ) che liquida in € 6.700,00 per compensi di P.IVA_1 P.IVA_2
avvocato oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed Iva come per legge;
3) dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 581/2021, emesso dal Tribunale di Chieti in data 28.9.2021.”.
1.1. Il Tribunale –premesso il credito azionato in via monitoria era basato sul contratto di finanziamento n. 10393028726160, stipulato il 02 luglio 2013, tra l'opponente e la CP_4
successivamente ceduto alla opposta- dava atto che, a sostegno dell'opposizione,
[...]
CP_ l'opponente aveva eccepito: il difetto di titolarità del credito in capo alla;
la illegittima capitalizzazione degli interessi in ragione del sistema di ammortamento alla francese, con conseguente indeterminatezza del finanziamento e usurarietà del tasso applicato.
1.2. Il Tribunale, in primo luogo, rilevava che l'eccezione di difetto di titolarità attiva del rapporto in capo all'opposta era stata già rigettata con ordinanza del 16.05.2023, la quale, ai sensi dell'art. 279 c.p.c., contenendo una statuizione di natura decisoria su una questione preliminare del merito, integrava gli estremi di una sentenza ed era passata in giudicato per mancata impugnazione con gli ordinari mezzi di impugnazione.
1.3. Nel merito rilevava: - che, nel caso di ammortamento alla francese, in sede genetica del negozio, difetta il presupposto stesso dell'anatocismo, ossia la presenza di un interesse giuridicamente definibile come scaduto, sul quale operare poi il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c.; - che, comunque, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo, mantenendo dunque l'autonomia giuridica rispetto al capitale;
- che, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (sent. n. 11400/2014), nei mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario, aventi rispettivamente ad oggetto la restituzione della somma ricevuta in prestito e la corresponsione degli interessi per il suo godimento, le quali sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse;
- che, pertanto, il fatto che nella rata le due obbligazioni di cui sopra, concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è sufficiente né a mutarne la natura, né ad eliminarne l'autonomia.
Riteneva, dunque, che non sussistesse alcun fenomeno di anatocistico, di usura o di indeterminatezza.
Di conseguenza rigettava l'opposizione.
2. La sentenza è stata impugnata dall'originario opponente con enunciazione di tre motivi di gravame con il quali ha denunciato: 1) Nullità della sentenza per omessa motivazione ex art. 132 comma 1 n. 4 c.p.c. sulla capitalizzazione composta. Erroneità ed illogicità della sentenza sulle motivazioni esposte per escludere l'illiceità del contratto quale conseguenza dell'applicazione di interessi anatocistici;
2) Nullità della sentenza o comunque erroneità ed illogicità della stessa per omesso accertamento della illiceità del contratto per applicazione di interessi anatocistici. Omessa valutazione della normativa prevista dalla legge 108/96 stante il superamento nel calcolo del tasso di interesse del tasso soglia previsto 3) Erronea, illogica e contraddittoria valutazione del Giudicante in riferimento alla mancata ammissione della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio avanzata da parte attrice.
3. La società appellata si è costituita in giudizio ed ha diffusamente contestato il gravame, chiedendo che venga dichiarata la sua inammissibilità, per violazione dell'art. 348 bis cpc e, comunque, che venga pronunciato il suo rigetto, con vittoria di spese.
4. All'esito della prima udienza del giorno 01.10.2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio, dopo aver rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, ha rinviato, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 01.04.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto l'udienza del giorno 1.04.2025 si è svolta con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio da remoto del 3.04.2025 la causa
è stata trattenuta in decisione.
5. La Corte -preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis
c.p.c., sollevata dalla difesa dell'appellata, a fronte del nuovo testo dell'art. 348 bis c.p.c., introdotto dalla riforma Cartabia, al quale il presente giudizio di gravame è soggetto- rileva che il gravame non è meritevole di accoglimento.
6. Vanno innanzi tutto disattesi il primo ed il secondo motivo di gravame, i quali si prestano ad una trattazione unitaria.
6.1 Con il primo, articolato motivo l'appellante denuncia che il primo giudice ha escluso che nel contratto di finanziamento oggetto di causa vi sia superamento del tasso soglia, senza tuttavia pronunciarsi sull'istituto della capitalizzazione composta.
Più nello specifico, sostiene che, anche alla luce della CTP da lui prodotta, il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sull'illecito comportamento dell'istituto di credito, il quale, applicando il criterio della capitalizzazione composta degli interessi, senza specificare in contratto detto criterio, avrebbe violato gli articoli 821, 1175, 1283, 1284, 1346 e 1418 c.c.
e l'art. 117 TUB, con conseguente nullità per indeterminatezza della clausola relativa al calcolo degli interessi.
Sostiene, inoltre, che la pattuizione del TAN, senza specificazione del regime di capitalizzazione adottato, comporta una incompleta pattuizione del tasso di interesse, in violazione della normativa sulla trasparenza bancaria e, di conseguenza, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c., dovrebbe essere dichiarata la nullità della clausola di pattuizione degli interessi corrispettivi.
Spiega che non sarebbe il piano di ammortamento in sé a determinare l'eventuale illiceità del contratto, ma lo specifico sistema di calcolo adottato nella specie.
Sostiene che il suo perito di parte ha evidenziato l'illegittimità del comportamento della banca e che, ad ogni modo, la capitalizzazione composta, in assenza, come nel caso specie, di una espressa pattuizione contrattuale, dovrebbe essere sanzionata con la declaratoria di invalidità del contratto.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole dell'omessa motivazione da parte del giudice di prime cure in ordine alla difformità del TAEG dichiarato rispetto a quello applicato in contratto e dell'applicazione di interessi oltre la soglia consentita dalla legge.
In particolare, evidenzia che in conseguenza della capitalizzazione composta, in violazione del divieto di anatocismo, il tasso di interesse applicato corrisponderebbe al 21,2558% superiore anche al tasso soglia (nella specie corrispondente al 19,10%).
Lamenta ancora che il primo giudice ha omesso di motivare in ordine alla violazione degli artt. 117 e 125 bis TUB stante la difformità tra TAEG dichiarato e TAEG applicato.
6.2. Il Collegio ritiene utile premettere che dalla disamina del contratto di finanziamento oggetto di causa, stipulato in data 2.07.2013 emerge chiaramente che le parti hanno previsto ed accettato un piano di ammortamento con n. 84 rate mensili costanti dell'importo di € 430,16 ciascuna, con un costo di incasso rata mensile di € 3,00, che l'importo finanziato
è di € 25.200,00, con TAN fisso del 10,90% e TAEG del 12,04%, per l'importo complessivo da restituire di € 36.133,57 di cui € 10.933,57 di interessi totali.
Come chiarito proprio nella relazione redatta dal CTP dell'opponente in primo grado, il piano di ammortamento previsto dalla banca finanziatrice è un piano di ammortamento alla francese.
6.3. Ciò detto si rileva che questa Corte ha avuto più volte occasione di affermare (vedi sentenze nn. 738/2021; 1609/2022; 504/2023; 1277/2023) che nel piano di ammortamento alla francese (ove il rimborso avviene tramite rate costanti con quote di interessi decrescenti e quote di capitale crescenti) le rate periodiche sono composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo (con il progredire dell'ammortamento la quota capitale cresce progressivamente mentre per interessi è sempre inferiore), sicché in tale meccanismo gli interessi vengono comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via rimanente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi, con la conseguenza che deve escludersi dal punto di vista giuridico capitalizzazione degli interessi, atteso che quelli conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, cioè sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, dovendo altresì escludersi la ravvisabilità di indeterminatezza delle condizioni applicate al rapporto.
6.4. Va dato atto che sulla questione riguardante la ravvisabilità di effetti anatocistici o di profili di indeterminatezza nei contratti di mutuo regolati con piano di ammortamento alla francese è recentemente intervenuta la Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n.
15130/2024) ed ha in primo luogo chiarito, con riferimento ai piani di ammortamento alla francese standardizzati, che deve escludersi che la quota di interessi prevista in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo;
che l'espressione
“capitalizzazione composta” è estranea all'anatocismo essendo solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, essendo
“tra gli studiosi della matematica applicata acquisito che il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo”; che “è senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale (artt. 1815 e 1820 c.c.)”.
Ha inoltre affermato che deve escludersi che l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi e della modalità di ammortamento “alla francese” comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità
(parziale del contratto) ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., ove il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (artt. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato, nonché del complessivo importo da restituire.
Ha altresì chiarito che la mancata esplicitazione della maggiore onerosità del piano di ammortamento (alla francese) rispetto ad altri piani, non determina violazione dell'art. 117 comma 4 TUB, spiegando che la mancata esplicitazione del maggior costo del prestito come effetto del sistema “composto” di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto, non potendo l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto essere compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole, non dipendendo peraltro la maggiore onerosità da un fenomeno di produzione di interessi su interessi, ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.
Ha anche affermato che “in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che deve essere (ed è stato) esplicitato né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato”.
Ha infine chiarito che l'incidenza della mancata indicazione della maggior quota di interessi complessivamente dovuti in presenza di ammortamento alla francese “non costituisce un prezzo ulteriore o occulto che rende il tasso effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto”, sicché non è ravvisabile violazione dell'art. 117 IV comma
TUB, dovendo ritenersi “soddisfatta la possibilità per il mutuatario di comprendere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria”, quando siano indicate nella tabella di ammortamento le rate da corrispondere, la loro frequenza e composizione per interessi e capitale rimborsato e spese, dati che assicurano al cliente
(anche quando sia consumatore) “di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza anche confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato”, mentre “eventuali dubbi sulla comprensione del meccanismo di funzionamento del piano allegato al contratto
e dei suoi effetti potrebbero essere espressi al momento della stipulazione del contratto che
è la sede in cui il cliente potrebbe esigere dall'istituto bancario ogni eventuale chiarimento al riguardo”.
6.5. Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, ove si verte in ipotesi di contratto di finanziamento con piano di ammortamento alla francese standardizzato, contenente indicazione di durata, TAN e TAEG, con la chiara indicazione del numero ed importo delle rate, della loro frequenza e scadenza nonché dell'importo totale del rimborso, vanno rigettate tutte le doglianze reiterate nel presente grado di appello, dovendo escludersi sia la ravvisabilità di ipotesi di anatocismo, sia la configurabilità di profili di indeterminatezza o di violazione dell'art. 117 IV comma TUB. 6.6. Dall'esclusione della configurabilità di ipotesi di anatocismo discende de plano anche l'esclusione della necessità di operare verifiche per l'usura.
7. Privo di pregio si rivela, infine, il terzo motivo di gravame.
7.1. Con tale motivo l'appellante si duole della mancata ammissione della CTU e ne reitera la richiesta.
7.2. Sul punto il Collegio ritiene sufficiente osservare che l'infondatezza in diritto delle doglianze formulate dall'opponente in primo grado, rendeva e rende superfluo l'espletamento della invocata CTU.
8. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/2014, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento
(cause di valore compreso tra 26.001,00 e 52.000,00), con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione che non si è svolta.
9. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi € 6.946,00 per competenze, oltre a rimborso forfetario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione rispettivamente proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 15.04.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
dott.ssa Carla Ciofani ì dott. Nicoletta Orlandi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 311/2024 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 01.04.2025, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Ripa Teatina (CH), alla Via Roma Parte_1
Vico Primo n. 1, presso e nello studio dell'avv. Antonio Masci, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, all'avv. Concetta Roberta Masci, come da procura allegata in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
(già e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_1 [...]
in persona della Responsabile di Direzione General Counsel, Dott.ssa Controparte_2
, munita dei necessari poteri di rappresentanza per atto a rogito del Notaio Controparte_3
di Mestre, rep. n. 44415 e racc. n.16818, registrato a Venezia il giorno Persona_1
08.08.2022, al n. 22088, serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian
Faggella Pellegrino ed elettivamente domiciliata in L'Aquila (AQ), alla Piazza Chiarino n. 9, presso e nello studio dell'avv. Giovanni Coletti, il tutto in forza di procura generale a rogito del Notaio di Mestre, rep. n. 44582 e racc. n.16957, allegata alla comparsa Persona_1
di costituzione e risposta in appello
APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 533/2023 del Tribunale di Chieti, pubblicata il
02.10.2023 – Contratti bancari
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“l'onorevole Corte di Appello dell'Aquila Voglia:
-nel merito, previo espletamento della consulenza tecnica d'ufficio richiesta, accogliere
l'appello promosso e per l'effetto riformare la sentenza n. 533/2023 del Tribunale di Chieti, dott. Francesco Turco, datata 30.9.2023, pubblicata in data 02.10.2023 e non notificata, per le motivazioni dedotte nell'atto di appello e nelle note di trattazione scritta del 012.10.2024
e pertanto:
a) accertare e dichiarare la violazione della normativa prevista dagli art.li 821, 1283, 1284 e
1346 c.c. in materia di applicazione degli interessi derivanti dal contratto di finanziamento con conseguente violazione della normativa in materia di trasparenza bancaria anche in riferimento agli art.li 116, 117, 120 e 125 bis TUB, in considerazione della violazione della delibera CICR del 04.03.2003, delle disposizioni della Banca D'Italia e della direttiva CE
2005/29 (art. 6 par.
1. lett. d);
b) accertare e dichiarare la violazione della normativa prevista dalla legge 108/96 in materia di usura bancaria stante il superamento nell'applicazione del tasso di interesse del tasso soglia previsto;
c) per l'effetto, dichiarare la nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi richiesti con il ricalcolo degli stessi sulla base del tasso sostitutivo corrispondente al tasso nominale dei BOT nei dodici mesi antecedenti la stipula del contratto e, conseguentemente, dichiarare nullo e privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto n. 581/2021 R.G. emesso dal Tribunale di Chieti in data 28.09.2021, perché basato su presupposti giuridicamente errati;
d) accertata la violazione della normativa prevista dalla legge 108/96 e, quindi, previo annullamento degli interessi pretesi, ex art. 1815 c.c., dichiarare nullo e privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto n. 581/2021 R.G. emesso dal Tribunale di Chieti, in data
28.09.2021, perché basato su presupposti giuridicamente errati;
e) ricalcolare, pertanto gli importi residui eventualmente ancora dovuti sulla base del contratto di finanziamento del 02.07.2013 sulla base dei calcoli effettuati dal consulente di parte, nella perizia del 09.11.2021 o comunque a mezzo di apposita Persona_2 consulenza tecnica d'ufficio; In ogni caso con condanna della parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.” Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel rito, in via preliminare:
● accertare e dichiarare ex art. 329 c.p.c. il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in tutte le parti che non risultano specificatamente impugnate dall'appellante;
● accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello avversario ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
● rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per assenza dei requisiti di legge
Nel merito, principale:
● respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata;
In ogni caso:
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio n. R.G.C. 1929/2021 -promosso da contro con atto di opposizione al decreto Parte_1 Controparte_1
ingiuntivo n. 581/2021 (con il quale gli era stato ingiunto quale debitore principale, unitamente alla sig.ra , quale coobbligata, il pagamento in solido dell'importo di € 43.848,69, oltre Parte_2 interessi e spese di procedura, liquidate in € 1.305,00 per onorari ed € 286,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, IVA, CPA e successive occorrende, per esposizione debitoria derivante dal contratto di finanziamento n. 10393028726160 stipulato il 02 luglio 2013 tra l'opponente e la CP_4
, di cui aveva invocato la revoca- il Tribunale di Chieti così statuiva: “1) rigetta
[...]
l'opposizione; 2) condanna (C.F.: ), alla Parte_1 C.F._1
rifusione delle spese processuali in favore di (C.F.: Controparte_1
e P. I.V.A.: ) e, per essa, (C.F.: P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2
e P. I.V.A.: ) che liquida in € 6.700,00 per compensi di P.IVA_1 P.IVA_2
avvocato oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed Iva come per legge;
3) dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 581/2021, emesso dal Tribunale di Chieti in data 28.9.2021.”.
1.1. Il Tribunale –premesso il credito azionato in via monitoria era basato sul contratto di finanziamento n. 10393028726160, stipulato il 02 luglio 2013, tra l'opponente e la CP_4
successivamente ceduto alla opposta- dava atto che, a sostegno dell'opposizione,
[...]
CP_ l'opponente aveva eccepito: il difetto di titolarità del credito in capo alla;
la illegittima capitalizzazione degli interessi in ragione del sistema di ammortamento alla francese, con conseguente indeterminatezza del finanziamento e usurarietà del tasso applicato.
1.2. Il Tribunale, in primo luogo, rilevava che l'eccezione di difetto di titolarità attiva del rapporto in capo all'opposta era stata già rigettata con ordinanza del 16.05.2023, la quale, ai sensi dell'art. 279 c.p.c., contenendo una statuizione di natura decisoria su una questione preliminare del merito, integrava gli estremi di una sentenza ed era passata in giudicato per mancata impugnazione con gli ordinari mezzi di impugnazione.
1.3. Nel merito rilevava: - che, nel caso di ammortamento alla francese, in sede genetica del negozio, difetta il presupposto stesso dell'anatocismo, ossia la presenza di un interesse giuridicamente definibile come scaduto, sul quale operare poi il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c.; - che, comunque, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo, mantenendo dunque l'autonomia giuridica rispetto al capitale;
- che, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (sent. n. 11400/2014), nei mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario, aventi rispettivamente ad oggetto la restituzione della somma ricevuta in prestito e la corresponsione degli interessi per il suo godimento, le quali sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse;
- che, pertanto, il fatto che nella rata le due obbligazioni di cui sopra, concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è sufficiente né a mutarne la natura, né ad eliminarne l'autonomia.
Riteneva, dunque, che non sussistesse alcun fenomeno di anatocistico, di usura o di indeterminatezza.
Di conseguenza rigettava l'opposizione.
2. La sentenza è stata impugnata dall'originario opponente con enunciazione di tre motivi di gravame con il quali ha denunciato: 1) Nullità della sentenza per omessa motivazione ex art. 132 comma 1 n. 4 c.p.c. sulla capitalizzazione composta. Erroneità ed illogicità della sentenza sulle motivazioni esposte per escludere l'illiceità del contratto quale conseguenza dell'applicazione di interessi anatocistici;
2) Nullità della sentenza o comunque erroneità ed illogicità della stessa per omesso accertamento della illiceità del contratto per applicazione di interessi anatocistici. Omessa valutazione della normativa prevista dalla legge 108/96 stante il superamento nel calcolo del tasso di interesse del tasso soglia previsto 3) Erronea, illogica e contraddittoria valutazione del Giudicante in riferimento alla mancata ammissione della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio avanzata da parte attrice.
3. La società appellata si è costituita in giudizio ed ha diffusamente contestato il gravame, chiedendo che venga dichiarata la sua inammissibilità, per violazione dell'art. 348 bis cpc e, comunque, che venga pronunciato il suo rigetto, con vittoria di spese.
4. All'esito della prima udienza del giorno 01.10.2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio, dopo aver rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, ha rinviato, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 01.04.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto l'udienza del giorno 1.04.2025 si è svolta con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio da remoto del 3.04.2025 la causa
è stata trattenuta in decisione.
5. La Corte -preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis
c.p.c., sollevata dalla difesa dell'appellata, a fronte del nuovo testo dell'art. 348 bis c.p.c., introdotto dalla riforma Cartabia, al quale il presente giudizio di gravame è soggetto- rileva che il gravame non è meritevole di accoglimento.
6. Vanno innanzi tutto disattesi il primo ed il secondo motivo di gravame, i quali si prestano ad una trattazione unitaria.
6.1 Con il primo, articolato motivo l'appellante denuncia che il primo giudice ha escluso che nel contratto di finanziamento oggetto di causa vi sia superamento del tasso soglia, senza tuttavia pronunciarsi sull'istituto della capitalizzazione composta.
Più nello specifico, sostiene che, anche alla luce della CTP da lui prodotta, il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sull'illecito comportamento dell'istituto di credito, il quale, applicando il criterio della capitalizzazione composta degli interessi, senza specificare in contratto detto criterio, avrebbe violato gli articoli 821, 1175, 1283, 1284, 1346 e 1418 c.c.
e l'art. 117 TUB, con conseguente nullità per indeterminatezza della clausola relativa al calcolo degli interessi.
Sostiene, inoltre, che la pattuizione del TAN, senza specificazione del regime di capitalizzazione adottato, comporta una incompleta pattuizione del tasso di interesse, in violazione della normativa sulla trasparenza bancaria e, di conseguenza, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c., dovrebbe essere dichiarata la nullità della clausola di pattuizione degli interessi corrispettivi.
Spiega che non sarebbe il piano di ammortamento in sé a determinare l'eventuale illiceità del contratto, ma lo specifico sistema di calcolo adottato nella specie.
Sostiene che il suo perito di parte ha evidenziato l'illegittimità del comportamento della banca e che, ad ogni modo, la capitalizzazione composta, in assenza, come nel caso specie, di una espressa pattuizione contrattuale, dovrebbe essere sanzionata con la declaratoria di invalidità del contratto.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole dell'omessa motivazione da parte del giudice di prime cure in ordine alla difformità del TAEG dichiarato rispetto a quello applicato in contratto e dell'applicazione di interessi oltre la soglia consentita dalla legge.
In particolare, evidenzia che in conseguenza della capitalizzazione composta, in violazione del divieto di anatocismo, il tasso di interesse applicato corrisponderebbe al 21,2558% superiore anche al tasso soglia (nella specie corrispondente al 19,10%).
Lamenta ancora che il primo giudice ha omesso di motivare in ordine alla violazione degli artt. 117 e 125 bis TUB stante la difformità tra TAEG dichiarato e TAEG applicato.
6.2. Il Collegio ritiene utile premettere che dalla disamina del contratto di finanziamento oggetto di causa, stipulato in data 2.07.2013 emerge chiaramente che le parti hanno previsto ed accettato un piano di ammortamento con n. 84 rate mensili costanti dell'importo di € 430,16 ciascuna, con un costo di incasso rata mensile di € 3,00, che l'importo finanziato
è di € 25.200,00, con TAN fisso del 10,90% e TAEG del 12,04%, per l'importo complessivo da restituire di € 36.133,57 di cui € 10.933,57 di interessi totali.
Come chiarito proprio nella relazione redatta dal CTP dell'opponente in primo grado, il piano di ammortamento previsto dalla banca finanziatrice è un piano di ammortamento alla francese.
6.3. Ciò detto si rileva che questa Corte ha avuto più volte occasione di affermare (vedi sentenze nn. 738/2021; 1609/2022; 504/2023; 1277/2023) che nel piano di ammortamento alla francese (ove il rimborso avviene tramite rate costanti con quote di interessi decrescenti e quote di capitale crescenti) le rate periodiche sono composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo (con il progredire dell'ammortamento la quota capitale cresce progressivamente mentre per interessi è sempre inferiore), sicché in tale meccanismo gli interessi vengono comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via rimanente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi, con la conseguenza che deve escludersi dal punto di vista giuridico capitalizzazione degli interessi, atteso che quelli conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, cioè sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, dovendo altresì escludersi la ravvisabilità di indeterminatezza delle condizioni applicate al rapporto.
6.4. Va dato atto che sulla questione riguardante la ravvisabilità di effetti anatocistici o di profili di indeterminatezza nei contratti di mutuo regolati con piano di ammortamento alla francese è recentemente intervenuta la Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n.
15130/2024) ed ha in primo luogo chiarito, con riferimento ai piani di ammortamento alla francese standardizzati, che deve escludersi che la quota di interessi prevista in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo;
che l'espressione
“capitalizzazione composta” è estranea all'anatocismo essendo solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, essendo
“tra gli studiosi della matematica applicata acquisito che il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo”; che “è senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale (artt. 1815 e 1820 c.c.)”.
Ha inoltre affermato che deve escludersi che l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi e della modalità di ammortamento “alla francese” comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità
(parziale del contratto) ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., ove il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (artt. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato, nonché del complessivo importo da restituire.
Ha altresì chiarito che la mancata esplicitazione della maggiore onerosità del piano di ammortamento (alla francese) rispetto ad altri piani, non determina violazione dell'art. 117 comma 4 TUB, spiegando che la mancata esplicitazione del maggior costo del prestito come effetto del sistema “composto” di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto, non potendo l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto essere compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole, non dipendendo peraltro la maggiore onerosità da un fenomeno di produzione di interessi su interessi, ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.
Ha anche affermato che “in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che deve essere (ed è stato) esplicitato né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato”.
Ha infine chiarito che l'incidenza della mancata indicazione della maggior quota di interessi complessivamente dovuti in presenza di ammortamento alla francese “non costituisce un prezzo ulteriore o occulto che rende il tasso effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto”, sicché non è ravvisabile violazione dell'art. 117 IV comma
TUB, dovendo ritenersi “soddisfatta la possibilità per il mutuatario di comprendere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria”, quando siano indicate nella tabella di ammortamento le rate da corrispondere, la loro frequenza e composizione per interessi e capitale rimborsato e spese, dati che assicurano al cliente
(anche quando sia consumatore) “di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza anche confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato”, mentre “eventuali dubbi sulla comprensione del meccanismo di funzionamento del piano allegato al contratto
e dei suoi effetti potrebbero essere espressi al momento della stipulazione del contratto che
è la sede in cui il cliente potrebbe esigere dall'istituto bancario ogni eventuale chiarimento al riguardo”.
6.5. Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, ove si verte in ipotesi di contratto di finanziamento con piano di ammortamento alla francese standardizzato, contenente indicazione di durata, TAN e TAEG, con la chiara indicazione del numero ed importo delle rate, della loro frequenza e scadenza nonché dell'importo totale del rimborso, vanno rigettate tutte le doglianze reiterate nel presente grado di appello, dovendo escludersi sia la ravvisabilità di ipotesi di anatocismo, sia la configurabilità di profili di indeterminatezza o di violazione dell'art. 117 IV comma TUB. 6.6. Dall'esclusione della configurabilità di ipotesi di anatocismo discende de plano anche l'esclusione della necessità di operare verifiche per l'usura.
7. Privo di pregio si rivela, infine, il terzo motivo di gravame.
7.1. Con tale motivo l'appellante si duole della mancata ammissione della CTU e ne reitera la richiesta.
7.2. Sul punto il Collegio ritiene sufficiente osservare che l'infondatezza in diritto delle doglianze formulate dall'opponente in primo grado, rendeva e rende superfluo l'espletamento della invocata CTU.
8. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/2014, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento
(cause di valore compreso tra 26.001,00 e 52.000,00), con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione che non si è svolta.
9. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi € 6.946,00 per competenze, oltre a rimborso forfetario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione rispettivamente proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 15.04.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
dott.ssa Carla Ciofani ì dott. Nicoletta Orlandi