Articolo 1 della Legge 8 agosto 1977, n. 585
Versione
10 settembre 1977
Art. 1. Articolo unico

Le tasse annuali di iscrizione e le eventuali arretrate che devono essere corrisposte dagli iscritti agli albi degli ingegneri di cui al regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 , a norma degli articoli 7 e 14 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 , sono riscosse ai sensi dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 , a richiesta dei consigli degli ordini provinciali e del consiglio nazionale degli ingegneri, secondo le modalita' stabilite nel testo unico per la riscossione delle imposte dirette.
L'esattore versa per il tramite del ricevitore provinciale agli ordini provinciali e al consiglio nazionale degli ingegneri le quote di contributi ad essi spettanti.

Entrata in vigore il 10 settembre 1977