Articolo 109 della Legge 22 dicembre 1975, n. 685
Articolo 108Articolo 110
Versione
11 luglio 1990
Art. 109. (((Concessione delle strutture degli enti locali) )) (( 1. Le Regioni, le Province autonome, gli enti locali, nonche' i loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti ausiliari di cui all'articolo 92, anche se in possesso dei soli requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 93, beni immobili di loro proprieta' con vincolo di destinazione alle attivita' di prevenzione, recupero e reinserimento anche lavorativo dei tossicodipendenti, disciplinate dalla presente legge.
2. L'uso e' disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata, stabilisce le modalita' di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto, e disciplina le modalita' di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene, anche mediante utilizzazione dei contributi di cui all'articolo 107. ))
Entrata in vigore il 11 luglio 1990