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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/12/2025, n. 1788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1788 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n N o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
La Corte di Appello di Bari , Prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Maria Mitola – Presidente
Dott. Michele Prencipe- Consigliere
Dott.MM Manzionna- Consigliere rel./est.
ha pronunziato, la seguente:
Sentenza nel giudizio in grado d'appello, iscritto sul ruolo generale di spedizione al n. 1131 dell'anno 2025, avverso la sentenza n. 998/2025 del Tribunale di Foggia pubbl. il 20/05/2025, notificata il 26 maggio
2025 ; tra
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Michele Parte_1
Sarcina, con studio in San Ferdinando di Puglia alla Via Prologo 3, elettivamente domiciliato presso lo studio di esso procuratore;
Appellante
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
Appellata
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 25.26.2025, il sig. conveniva in giudizio Parte_1 innanzi a questa Corte, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della Controparte_1 impugnata sentenza, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In riforma dell'impugnata sentenza n. pagina 1 di 3 998/2025 del Tribunale di Foggia, Dichiarare inammissibile e/o infondata e comunque non provata la domanda avanzata da parte appellata e rigettarla per tutte le motivazioni esposte in premessa;
3Accogliere la spiegata domanda riconvenzionale del sig. e per l'effetto dichiarare ex art. 793 c.c. e 1453 c.c la Parte_1 risoluzione dell'atto di donazione per inadempimento dell'onere posto a carico del donatario di cui all'atto pubblico del 2 marzo 2006 Rep. 29327 a rogito del notaio dott. , Raccolta n. 7882 Registrato Persona_1 all'Agenzia delle Entrate di Cerignola al n. 468 serie 1 T e disporre che essa donazione sia priva di effetti, con conseguente devoluzione della proprietà del bene immobile sito in San Ferdinando di Puglia alla Via Vittorio
Veneto civici 7 e 9, ovvero dell'intero fabbricato da cielo a terra composto di piano terra ed uso abitazione e garage, a piano ammezzato ad uso ripostiglio, secondo piano ad uso abitazione, e terzo piano ad uso lavanderia con veranda aperta prospiciente via Vittorio Veneto;
l'intero fabbricato è collegato dal vano scala interno in CF del Comune di San Ferdinando di Puglia al foglio 8 particelle 113 sub. 3, cat. A/3, consistenza catastale vani 7,5
e foglio 8 particella 113 sub. 2, categoria C/6 classe 5 all'asse ereditario stante il decesso della originaria proprietaria;
condannare parte appellata al pagamento delle spese e onorari processuali di primo e secondo grado
a favore del sottoscritto procuratore antistatario “.
L'appellata non si costituiva in giudizio. Controparte_1
In via preliminare, deve darsi atto che nessuno è comparso alla udienza di prima comparizione fissata per il giorno 18.11.2025 né alla successiva del giorno 9.12.2025, in cui il Collegio ha rinviato l'udienza ai sensi dell'art.348 c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del rinvio.
L'art.348 c.p.c., comma 2° così dispone: "Se l'appellante non compare alla prima udienza, benchè sia in precedenza costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare,
l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio".
Ne consegue che l'appello deve essere dichiarato improcedibile ai sensi della norma ora citata, con sentenza, trattandosi di un provvedimento a contenuto decisorio (Cass.
3128/2008, 11434/2007, 12636/2004, 2851/2004 Corte appello Roma sez. III, 01/03/2011, n.850; Corte appello Roma sez. lav., 05/01/2022, n.4717).
Nulla si dispone sulle spese stante la mancata costituzione della parte appellata.
Sussiste il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di pronuncia inquadrabile nei tipi previsti dalla suddetta pagina 2 di 3 norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) ( cfr. Cassazione civile sez. un., 20/02/2020, n.4315; Corte appello Milano sez. IV, 28/11/2018, n.5225 ).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello proposto da Parte_1
1)dichiara l'improcedibilità dell'appello, nulla per le spese;
2) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte, addì 9.12.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dr. MM Manzionna Dr. Maria Mitola
pagina 3 di 3
I n N o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
La Corte di Appello di Bari , Prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Maria Mitola – Presidente
Dott. Michele Prencipe- Consigliere
Dott.MM Manzionna- Consigliere rel./est.
ha pronunziato, la seguente:
Sentenza nel giudizio in grado d'appello, iscritto sul ruolo generale di spedizione al n. 1131 dell'anno 2025, avverso la sentenza n. 998/2025 del Tribunale di Foggia pubbl. il 20/05/2025, notificata il 26 maggio
2025 ; tra
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Michele Parte_1
Sarcina, con studio in San Ferdinando di Puglia alla Via Prologo 3, elettivamente domiciliato presso lo studio di esso procuratore;
Appellante
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1
Appellata
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 25.26.2025, il sig. conveniva in giudizio Parte_1 innanzi a questa Corte, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della Controparte_1 impugnata sentenza, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In riforma dell'impugnata sentenza n. pagina 1 di 3 998/2025 del Tribunale di Foggia, Dichiarare inammissibile e/o infondata e comunque non provata la domanda avanzata da parte appellata e rigettarla per tutte le motivazioni esposte in premessa;
3Accogliere la spiegata domanda riconvenzionale del sig. e per l'effetto dichiarare ex art. 793 c.c. e 1453 c.c la Parte_1 risoluzione dell'atto di donazione per inadempimento dell'onere posto a carico del donatario di cui all'atto pubblico del 2 marzo 2006 Rep. 29327 a rogito del notaio dott. , Raccolta n. 7882 Registrato Persona_1 all'Agenzia delle Entrate di Cerignola al n. 468 serie 1 T e disporre che essa donazione sia priva di effetti, con conseguente devoluzione della proprietà del bene immobile sito in San Ferdinando di Puglia alla Via Vittorio
Veneto civici 7 e 9, ovvero dell'intero fabbricato da cielo a terra composto di piano terra ed uso abitazione e garage, a piano ammezzato ad uso ripostiglio, secondo piano ad uso abitazione, e terzo piano ad uso lavanderia con veranda aperta prospiciente via Vittorio Veneto;
l'intero fabbricato è collegato dal vano scala interno in CF del Comune di San Ferdinando di Puglia al foglio 8 particelle 113 sub. 3, cat. A/3, consistenza catastale vani 7,5
e foglio 8 particella 113 sub. 2, categoria C/6 classe 5 all'asse ereditario stante il decesso della originaria proprietaria;
condannare parte appellata al pagamento delle spese e onorari processuali di primo e secondo grado
a favore del sottoscritto procuratore antistatario “.
L'appellata non si costituiva in giudizio. Controparte_1
In via preliminare, deve darsi atto che nessuno è comparso alla udienza di prima comparizione fissata per il giorno 18.11.2025 né alla successiva del giorno 9.12.2025, in cui il Collegio ha rinviato l'udienza ai sensi dell'art.348 c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del rinvio.
L'art.348 c.p.c., comma 2° così dispone: "Se l'appellante non compare alla prima udienza, benchè sia in precedenza costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare,
l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio".
Ne consegue che l'appello deve essere dichiarato improcedibile ai sensi della norma ora citata, con sentenza, trattandosi di un provvedimento a contenuto decisorio (Cass.
3128/2008, 11434/2007, 12636/2004, 2851/2004 Corte appello Roma sez. III, 01/03/2011, n.850; Corte appello Roma sez. lav., 05/01/2022, n.4717).
Nulla si dispone sulle spese stante la mancata costituzione della parte appellata.
Sussiste il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di pronuncia inquadrabile nei tipi previsti dalla suddetta pagina 2 di 3 norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) ( cfr. Cassazione civile sez. un., 20/02/2020, n.4315; Corte appello Milano sez. IV, 28/11/2018, n.5225 ).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello proposto da Parte_1
1)dichiara l'improcedibilità dell'appello, nulla per le spese;
2) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte, addì 9.12.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dr. MM Manzionna Dr. Maria Mitola
pagina 3 di 3