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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/03/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, I unità, composta dai magistrati:
dott.ssa IT PA Presidente dott.ssa Giovanna Guarino Consigliere dott.ssa Chiara Di Benedetto Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio all'udienza del 19.2.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 259/2024 del ruolo generale lavoro
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Biondi (C.F. ), con il quale CodiceFiscale_2 domicilia telematicamente all'indirizzo PEC: Email_1
APPELLANTE
E in persona del r.l. p.t., con sede in Napoli al Corso Controparte_1
Garibaldi n. 387, rappresentata e difesa dall'Avv. Saverio Marrone (C.F. ) C.F._3 con il quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso Garibaldi n. 387;
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 5.2.2024 impugnava la sentenza n. Parte_1
5062/2023 del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere la riliquidazione del trattamento retributivo erogato nelle giornate di ferie con inclusione dell'indennità perequativa, dell'indennità compensativa, dell'indennità di turno e dell'indennità dominicale e di condanna della al pagamento della somma di euro 1965,44. CP_2
2. Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_2 impugnata. Vinte le spese.
3. All'udienza di discussione del 19.2.2025 la difesa dell'appellante chiedeva la cessazione della materia del contendere alla luce del verbale di conciliazione tra le parti depositato in data 18.2.2025; indi, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
1.1. Alla stregua del verbale di conciliazione prodotto, le parti hanno definitivamente regolato i rapporti tra loro intercorsi e oggetto del presente giudizio.
La cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma di per sé non dà luogo ad una autonoma formula terminativa del processo civile, il quale, pur quando ne siano cessate le ragioni, deve concludersi secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal codice di rito, e cioè per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti, ovvero con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Qualora la cessazione della materia del contendere sopravvenga nel corso del processo di impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, si pone, però, il problema della eventuale caducazione della sentenza già gravata da ricorso.
Ha ritenuto la Suprema Corte che, per risolvere correttamente la questione, occorra tener conto anzitutto del fatto che, già nel giudizio di primo grado, la rinuncia alla domanda e la conseguente cessazione della materia del contendere richiedono al giudice una pronuncia la quale, lungi dall'esaurirsi nell'emissione di un'ordinanza di estinzione del processo, deve essere assunta con sentenza e deve servire a dar conto del sopravvenuto venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti;
con effetti incidenti sul diritto sostanziale e perciò equivalenti ad una pronuncia di merito (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. n 10728/93 e n 5286/93), e con il corredo dell'eventuale valutazione della cosiddetta soccombenza virtuale al fine dell'attribuzione delle spese di lite. Se ciò è esatto, ne deriva che anche in fase d'impugnazione il medesimo fenomeno deve produrre le medesime conseguenze, giacché in entrambi i casi quel che giustifica una simile pronuncia è l'oggettivo venir meno della ragione stessa della decisione del giudice su una lite che più non esiste, ovvero - se si vuol considerare la cosa dall'angolo di visuale delle parti - il venir meno dell'interesse (non solo all'impugnazione, bensì) a qualsiasi decisione giurisdizionale su un oggetto non più controverso.
Ne consegue, allora, che l'accertamento dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase d'impugnazione non può tradursi in una mera pronuncia d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione medesima, in quanto, se così fosse, si tratterebbe pur sempre di una decisione di natura essenzialmente processuale, che avrebbe l'effetto di eliminare l'impugnazione ma non il provvedimento impugnato, essendo destinata, quanto agli aspetti sostanziali, non già a travolgere detto provvedimento, bensì a confermarlo nella sua (peraltro ormai inutile) definitività.
Dunque, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo d'impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, lungi dal rendere inammissibile o improcedibile l'impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, autorizza una pronunzia sull'impugnazione stessa, che, pur senza entrare nel merito di quanto deciso nel gradi precedenti, tuttavia rimuova le sentenze già pronunziate nel corso del giudizio, eliminando le decisioni emesse sul fondamento di una domanda che ha cessato di essere attuale (così in motivazione Cass. civ., sez. I, 9 aprile 1997, n. 3075 Seja c. e altro Giur. Parte_2
It., 1998, 18; cfr. anche, in tal senso, Cass. n.1614/94).
Né potrebbe sostenersi che vi sia comunque un residuo interesse in ordine al regime delle spese processuali in quanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere intervenuta in sede d'impugnazione non esime comunque il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando se sussistano al riguardo giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale.
2. Ebbene, nel caso di specie, in attuazione del criterio della “soccombenza virtuale” va disposta la refusione delle spese a favore dell'appellante tenendo conto della fondatezza della pretesa, che pur ha visto la necessità dell'avvio della domanda giudiziale e dell'impugnazione per il suo riconoscimento;
pretesa il cui costo e onere appunto deve essere considerato.
2.1. E' ormai consolidato l'orientamento di questa Corte e della giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte di Cassazione, sentenze n. 13425/2019, n. 18160/2023, n. 19663/2023, n. 19711/2023, n.
19716/2023 e nn. 25840 e 25850 entrambe del 16.5.2024), secondo cui la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale ha precisato che con l'espressione < annuali retribuite>> contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, <> la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria al fine di evitare che una diminuzione della retribuzione sia idonea a dissuaderlo dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. Si è giunti così ad affermare che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore, dovendosi escludere solo gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni.
2.2. L'indennità perequativa e l'indennità compensativa, lungi dall'essere elementi della retribuzione diretti a coprire spese occasionali o accessorie, sono previste in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR e quantificate in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore. Dunque, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione
– contenuto nell'a.r. del 2011 - non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”. Essa è, pertanto, senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro sicché rientra a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
2.3. Medesime conclusioni valgono per l'indennità di turno e l'indennità domenicale, volte a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati, flessibili o in giornate festive che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzioni delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro.
3. Le spese del doppio grado di giudizio vanno, dunque, poste a carico dell'appellata, in applicazione del criterio della “soccombenza virtuale” e vanno liquidate come da dispositivo, tenendosi conto anche della serialità del giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
in riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il CP_2 giudizio di primo grado in euro 2.109,00 e per il presente grado in euro 1984,00, oltre su tali importi spese generali, Iva e C.p.a. come per legge, da liquidarsi in favore dell'Avv. Pasquale Biondi, in qualità di antistatario.
Napoli, 19 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Chiara Di Benedetto dott.ssa IT PA