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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 08/07/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1709/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1709/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. GIANELLO Parte_1 C.F._1
URSULA, (c.f. , con il patrocinio dell'Avv. ALDROVANDI Controparte_1 C.F._2 ELISABETTA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 28/04/2025;
- rilevato che dall'unione è nata la figlia in data 08/03/2019; Per_1
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 01/07/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 6 - ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. La figlia minore sarà affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 la responsabilità genitoriale nel massimo spirito collaborativo, adoperandosi affinché la stessa mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, e nel rispetto delle inclinazioni naturali della minore, oltre che nel suo preminente interesse, attuando tutte le scelte, le decisioni e gli indirizzi relativi alla cura, all'educazione, all'istruzione e alla formazione della medesima di comune accordo;
resta inteso che avrà la residenza anagrafica presso la madre. Per_1
In caso di trasferimento della residenza di uno dei due genitori ad una distanza superiore a 25 Km rispetto al luogo in cui attualmente risiede la minore (Finale Emilia), sarà necessario il consenso dell'altro al fine di non pregiudicare il diritto alla bigenitorialità, in caso di dissenso si adirà
l'Autorità Giudiziaria.
Entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale sulla minore uniformandosi ai criteri adottati in costanza di convivenza assumendo di comune accordo ogni decisione riguardante le questioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia Per_1
2. I genitori dovranno seguire sia insieme che separatamente il profitto scolastico e dei corsi parascolastici frequentati dalla figlia, informandosi presso gli insegnanti e curando che frequenti Per_1 regolarmente la scuola e i corsi di formazione cui sarà iscritta, con condivisione dei documenti scolastici della stessa. In merito alla scuola i genitori concordano che la figlia continui a frequentare quella attuale, scelta di comune accordo, per dare alla stessa continuità ed essendo già avvenuto l'inserimento.
Ciascun genitore si occuperà direttamente delle necessità quotidiane della figlia nei periodi in cui la stessa sarà collocata presso di sé, impegnandosi a collaborare nel preminente interesse della minore.
3. In attuazione dell'affidamento condiviso, i genitori disciplinano le modalità di frequentazione e la permanenza della figlia come segue:
Lunedì la figlia resterà con la madre fino al martedì mattina quando accompagnerà la figlia a scuola.
Martedì il padre andrà a prendere la figlia all'uscita della scuola e la terrà con sé fino a mercoledì mattina quando l'accompagnerà direttamente a scuola.
Mercoledì la madre andrà a prendere la figlia all'uscita della scuola e la terrà con sé sino al venerdì mattina quando l'accompagnerà a scuola.
Venerdì il padre andrà a prendere la figlia all'uscita della scuola e la terrà con sé fino alle ore 19.00 quando la riaccompagnerà dalla madre, nei fine settimana di competenza di quest'ultima.
pagina 2 di 6 A week end alternati resterà con il padre dal venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola sino Per_1 alla domenica sera alle ore 19.00 quando la riaccompagnerà dalla madre.
I genitori espressamente riconoscono che tale soluzione è quella che meglio realizza l'interesse e le esigenze della figlia.
In occasione delle feste civili (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno etc.) le suindicate modalità non subiranno modifiche.
Resta inteso che i genitori potranno, in qualsiasi momento prevedere, purché di comune accordo, diverse modalità di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici ed impegni sociali della minore e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione.
Nel fine settimana di propria spettanza i genitori si impegnano ad assicurarsi che esegua i compiti scolastici.
5. Nel corso delle vacanze pasquali, che constano generalmente di sei giorni dal giovedì al martedì successivo, la figlia trascorrerà tale periodo di vacanza metà con un genitore e metà con l'altro: quindi i primi tre giorni delle vacanze pasquali del 2025 verranno trascorse con la mamma ed i secondi tre giorni con il papà e l'anno 2026 i primi tre giorni con papà ed i secondi tre con la mamma, alternando così, ogni anno, il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo.
Le vacanze di Natale saranno trascorse, ad anni alterni, dalla figlia come segue: una settimana con la mamma dal 23.12 al 30.12 e con il papà dal 31.12. al 06.01 e così alternandosi di anno in anno. Nel
2026 la prima settimana verrà trascorsa con la mamma mentre la seconda con il papà, nel 2027 la prima settimana con il papà e la seconda con la mamma.
Durante l'estate (periodo giugno/agosto) la minore potrà trascorrere sia con il padre che con la madre almeno due settimane di vacanza anche non consecutive. Detto periodo dovrà essere comunicato all'altro genitore entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno.
In tale periodo di vacanza, per quanto riguarda i fine settimana spettanti al padre, a continuità delle abitudini della figlia, previa condivisione con la madre e consenso della stessa, si valuterà
l'opportunità di effettuare il week end presso l'abitazione marittima e di prolungare la permanenza fino alle ore 19.00 del Lunedì successivo, quando il padre accompagnerà la figlia presso la residenza materna.
Nell'eventualità di un soggiorno prolungato superiore ai 2 giorni con la figlia in occasione di vacanze o viaggi, il padre e la madre, prima di tale periodo, dovranno comunicarsi l'indirizzo e la disponibilità del telefono cellulare, onde consentire di rimanere in contatto con la figlia.
I genitori concordano che fino al compimento dei 12 anni della figlia i viaggi con la minore Per_1 dovranno avvenire all'interno dei Paesi Europei, compresa l'Inghilterra. pagina 3 di 6 6. Ciascun genitore trascorrerà con la figlia il giorno del proprio compleanno ovvero il 15.11. (giorno del compleanno della signora ) resterà con la madre;
il 07.10 (giorno del Parte_1 Per_1 compleanno del signor ) resterà con il padre. Il giorno del compleanno di Controparte_1 Per_1 la stessa potrà trascorrerlo con entrambi i genitori ovvero, ad anni alterni, con uno dei due Per_1 genitori, partendo dal 2026 con la madre e dal 2027 con il padre e così via.
7. Per quanto riguarda i futuri sacramenti religiosi entrambi i genitori potranno essere presenti alla funzione religiosa unitamente ai propri parenti, mentre per i festeggiamenti della Comunione, Per_1 potrà trascorrere il pranzo con la madre e i parenti materni e l cena con il papà e i parenti paterni;
per la Cresima, salva la presenza di entrambi i genitori e i rispettivi parenti alla funzione religiosa, trascorrerà con il padre e i parenti paterni il pranzo e con la mamma e i parenti materni la cena, Per_1 salvo diversi accordi tra le parti.
8. I periodi sopra regolamentati per le vacanze e le festività sospendono l'applicazione del calendario
“ordinario” dei tempi di permanenza della minore presso i rispettivi genitori, con ripresa del calendario “ordinario” al termine del periodo di vacanza/ festività.
9. I genitori si impegnano ed obbligano a coltivare positivamente i rapporti tra la figlia e i nonni, nonché gli altri parenti e l'altro genitore non ostacolerà in alcun modo tale adempimento.
Ognuno dei genitori provvederà, se impossibilitato per esigenze personali, a richiedere l'aiuto dei familiari o, se dovesse avvalersi di una babysitter, provvederà a pagarla direttamente.
10. Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di € 350,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, entro e non oltre il 15 di ogni mese con decorrenza dal mese di Aprile 2025, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia.
11. Le spese straordinarie afferenti alla figlia saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno, secondo il modulo che qui si riporta:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio pagina 4 di 6 anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
materiale scolastico che si rende necessario in corso d'anno o sostituzione del materiale già nel corredo per usura o necessità.
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c)
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Sono comunque fatte salve tutte le altre spese di carattere straordinario diverse ed ulteriori che dovessero risultare necessarie per far fronte ai bisogni di cura, custodia, salute ed istruzione della figlia, che saranno ugualmente sostenute nella misura sopraindicata e che dovranno essere preventivamente decise da entrambi i genitori.
Le spese, non necessarie ed urgenti, dovranno essere concordate tra i genitori in via preventiva per importi superiori ad € 100,00. Ove uno dei genitori volesse provvedere ad un acquisto o ad una spesa senza il preventivo assenso dell'altro genitore sarà tenuto a sostenere personalmente e per intero detto esborso.
12. I genitori concordano che l'assegno unico sarà percepito al 100% dalla sig.ra , Parte_1 mentre le detrazioni per la figlia a carico saranno al 50% ciascuno.
13. Le parti si danno reciprocamente l'assenso per il rilascio e/o il rinnovo del loro passaporto e del documento valido per l'espatrio della minore.
14. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il nome e il cognome di eventuali nuovi compagni/e nel momento in cui frequenteranno regolarmente la figli minore . Per_1
pagina 5 di 6 - ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e nato Parte_1 Controparte_1
a MODENA (MO) il 07/10/1981 hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 02/07/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1709/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. GIANELLO Parte_1 C.F._1
URSULA, (c.f. , con il patrocinio dell'Avv. ALDROVANDI Controparte_1 C.F._2 ELISABETTA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 28/04/2025;
- rilevato che dall'unione è nata la figlia in data 08/03/2019; Per_1
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 01/07/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 6 - ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. La figlia minore sarà affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 la responsabilità genitoriale nel massimo spirito collaborativo, adoperandosi affinché la stessa mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, e nel rispetto delle inclinazioni naturali della minore, oltre che nel suo preminente interesse, attuando tutte le scelte, le decisioni e gli indirizzi relativi alla cura, all'educazione, all'istruzione e alla formazione della medesima di comune accordo;
resta inteso che avrà la residenza anagrafica presso la madre. Per_1
In caso di trasferimento della residenza di uno dei due genitori ad una distanza superiore a 25 Km rispetto al luogo in cui attualmente risiede la minore (Finale Emilia), sarà necessario il consenso dell'altro al fine di non pregiudicare il diritto alla bigenitorialità, in caso di dissenso si adirà
l'Autorità Giudiziaria.
Entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale sulla minore uniformandosi ai criteri adottati in costanza di convivenza assumendo di comune accordo ogni decisione riguardante le questioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia Per_1
2. I genitori dovranno seguire sia insieme che separatamente il profitto scolastico e dei corsi parascolastici frequentati dalla figlia, informandosi presso gli insegnanti e curando che frequenti Per_1 regolarmente la scuola e i corsi di formazione cui sarà iscritta, con condivisione dei documenti scolastici della stessa. In merito alla scuola i genitori concordano che la figlia continui a frequentare quella attuale, scelta di comune accordo, per dare alla stessa continuità ed essendo già avvenuto l'inserimento.
Ciascun genitore si occuperà direttamente delle necessità quotidiane della figlia nei periodi in cui la stessa sarà collocata presso di sé, impegnandosi a collaborare nel preminente interesse della minore.
3. In attuazione dell'affidamento condiviso, i genitori disciplinano le modalità di frequentazione e la permanenza della figlia come segue:
Lunedì la figlia resterà con la madre fino al martedì mattina quando accompagnerà la figlia a scuola.
Martedì il padre andrà a prendere la figlia all'uscita della scuola e la terrà con sé fino a mercoledì mattina quando l'accompagnerà direttamente a scuola.
Mercoledì la madre andrà a prendere la figlia all'uscita della scuola e la terrà con sé sino al venerdì mattina quando l'accompagnerà a scuola.
Venerdì il padre andrà a prendere la figlia all'uscita della scuola e la terrà con sé fino alle ore 19.00 quando la riaccompagnerà dalla madre, nei fine settimana di competenza di quest'ultima.
pagina 2 di 6 A week end alternati resterà con il padre dal venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola sino Per_1 alla domenica sera alle ore 19.00 quando la riaccompagnerà dalla madre.
I genitori espressamente riconoscono che tale soluzione è quella che meglio realizza l'interesse e le esigenze della figlia.
In occasione delle feste civili (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno etc.) le suindicate modalità non subiranno modifiche.
Resta inteso che i genitori potranno, in qualsiasi momento prevedere, purché di comune accordo, diverse modalità di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici ed impegni sociali della minore e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione.
Nel fine settimana di propria spettanza i genitori si impegnano ad assicurarsi che esegua i compiti scolastici.
5. Nel corso delle vacanze pasquali, che constano generalmente di sei giorni dal giovedì al martedì successivo, la figlia trascorrerà tale periodo di vacanza metà con un genitore e metà con l'altro: quindi i primi tre giorni delle vacanze pasquali del 2025 verranno trascorse con la mamma ed i secondi tre giorni con il papà e l'anno 2026 i primi tre giorni con papà ed i secondi tre con la mamma, alternando così, ogni anno, il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo.
Le vacanze di Natale saranno trascorse, ad anni alterni, dalla figlia come segue: una settimana con la mamma dal 23.12 al 30.12 e con il papà dal 31.12. al 06.01 e così alternandosi di anno in anno. Nel
2026 la prima settimana verrà trascorsa con la mamma mentre la seconda con il papà, nel 2027 la prima settimana con il papà e la seconda con la mamma.
Durante l'estate (periodo giugno/agosto) la minore potrà trascorrere sia con il padre che con la madre almeno due settimane di vacanza anche non consecutive. Detto periodo dovrà essere comunicato all'altro genitore entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno.
In tale periodo di vacanza, per quanto riguarda i fine settimana spettanti al padre, a continuità delle abitudini della figlia, previa condivisione con la madre e consenso della stessa, si valuterà
l'opportunità di effettuare il week end presso l'abitazione marittima e di prolungare la permanenza fino alle ore 19.00 del Lunedì successivo, quando il padre accompagnerà la figlia presso la residenza materna.
Nell'eventualità di un soggiorno prolungato superiore ai 2 giorni con la figlia in occasione di vacanze o viaggi, il padre e la madre, prima di tale periodo, dovranno comunicarsi l'indirizzo e la disponibilità del telefono cellulare, onde consentire di rimanere in contatto con la figlia.
I genitori concordano che fino al compimento dei 12 anni della figlia i viaggi con la minore Per_1 dovranno avvenire all'interno dei Paesi Europei, compresa l'Inghilterra. pagina 3 di 6 6. Ciascun genitore trascorrerà con la figlia il giorno del proprio compleanno ovvero il 15.11. (giorno del compleanno della signora ) resterà con la madre;
il 07.10 (giorno del Parte_1 Per_1 compleanno del signor ) resterà con il padre. Il giorno del compleanno di Controparte_1 Per_1 la stessa potrà trascorrerlo con entrambi i genitori ovvero, ad anni alterni, con uno dei due Per_1 genitori, partendo dal 2026 con la madre e dal 2027 con il padre e così via.
7. Per quanto riguarda i futuri sacramenti religiosi entrambi i genitori potranno essere presenti alla funzione religiosa unitamente ai propri parenti, mentre per i festeggiamenti della Comunione, Per_1 potrà trascorrere il pranzo con la madre e i parenti materni e l cena con il papà e i parenti paterni;
per la Cresima, salva la presenza di entrambi i genitori e i rispettivi parenti alla funzione religiosa, trascorrerà con il padre e i parenti paterni il pranzo e con la mamma e i parenti materni la cena, Per_1 salvo diversi accordi tra le parti.
8. I periodi sopra regolamentati per le vacanze e le festività sospendono l'applicazione del calendario
“ordinario” dei tempi di permanenza della minore presso i rispettivi genitori, con ripresa del calendario “ordinario” al termine del periodo di vacanza/ festività.
9. I genitori si impegnano ed obbligano a coltivare positivamente i rapporti tra la figlia e i nonni, nonché gli altri parenti e l'altro genitore non ostacolerà in alcun modo tale adempimento.
Ognuno dei genitori provvederà, se impossibilitato per esigenze personali, a richiedere l'aiuto dei familiari o, se dovesse avvalersi di una babysitter, provvederà a pagarla direttamente.
10. Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di € 350,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, entro e non oltre il 15 di ogni mese con decorrenza dal mese di Aprile 2025, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia.
11. Le spese straordinarie afferenti alla figlia saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno, secondo il modulo che qui si riporta:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio pagina 4 di 6 anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
materiale scolastico che si rende necessario in corso d'anno o sostituzione del materiale già nel corredo per usura o necessità.
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c)
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Sono comunque fatte salve tutte le altre spese di carattere straordinario diverse ed ulteriori che dovessero risultare necessarie per far fronte ai bisogni di cura, custodia, salute ed istruzione della figlia, che saranno ugualmente sostenute nella misura sopraindicata e che dovranno essere preventivamente decise da entrambi i genitori.
Le spese, non necessarie ed urgenti, dovranno essere concordate tra i genitori in via preventiva per importi superiori ad € 100,00. Ove uno dei genitori volesse provvedere ad un acquisto o ad una spesa senza il preventivo assenso dell'altro genitore sarà tenuto a sostenere personalmente e per intero detto esborso.
12. I genitori concordano che l'assegno unico sarà percepito al 100% dalla sig.ra , Parte_1 mentre le detrazioni per la figlia a carico saranno al 50% ciascuno.
13. Le parti si danno reciprocamente l'assenso per il rilascio e/o il rinnovo del loro passaporto e del documento valido per l'espatrio della minore.
14. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il nome e il cognome di eventuali nuovi compagni/e nel momento in cui frequenteranno regolarmente la figli minore . Per_1
pagina 5 di 6 - ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e nato Parte_1 Controparte_1
a MODENA (MO) il 07/10/1981 hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 02/07/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6