Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00323/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00453/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 453 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Vittorio Antonio Giunta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno-Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l'annullamento
del Parere negativo da parte del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione Centrale per le Risorse finanziarie avente ad oggetto il Calcolo TFS con inclusione dei sei scatti stipendiali ai sensi dell'art.1, comma 98 della legge 30 dicembre 2021, n.234, notificato tramite PEC il 16/01/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. RT SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso depositato in data 5 aprile 2024, i ricorrenti — già appartenuti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e adesso in quiescenza con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo — hanno chiesto l’annullamento del parere negativo (notificato il 16/01/2024) espresso dal Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in ordine al riconoscimento, ai fini del trattamento di fine servizio (TFS), dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
In punto di diritto i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 3 Cost., denunciando una disparità di trattamento tra il personale della Polizia di Stato e quello dei Vigili del Fuoco, entrambi dipendenti del Ministero dell’Interno, con funzioni, obblighi e rischi analoghi. Hanno rilevato che, mentre ai primi i sei scatti sono stati riconosciuti integralmente sin dal 2018, ai secondi il beneficio è stato introdotto in forma graduale, con esclusione — totale o parziale — di chi è cessato dal servizio prima del 2028, in evidente contrasto con il principio di eguaglianza e la finalità dichiarata di armonizzazione normativa.
In secondo luogo, hanno lamentato la violazione dell’art. 36 Cost., in quanto il differimento pluriennale degli scatti — da uno nel 2022 a sei solo dal 2028 — renderebbe il trattamento retributivo (e quello previdenziale ad esso collegato) inadeguato per i lavoratori attualmente cessati o prossimi alla cessazione, pregiudicando il diritto alla giusta retribuzione differita e la funzione sociale e previdenziale del TFS.
Hanno inoltre dedotto la violazione del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost., evidenziando che il criterio temporale fissato dalla norma comporta effetti irrazionali e discriminatori, in assenza di una giustificazione oggettiva e proporzionata rispetto alle finalità dichiarate dal legislatore, che formalmente miravano a una armonizzazione del trattamento economico del personale.
Hanno quindi chiesto che venga sollevata, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87/1953, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 98, della legge n. 234/2021, nella parte in cui subordina il riconoscimento integrale dei sei scatti stipendiali a una progressione temporale fino al 2028, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, attesa l’irragionevolezza, l’inadeguatezza retributiva e la lesione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.
All’esito, hanno chiesto la condanna dell’Amministrazione alla rideterminazione del trattamento di fine servizio, con inclusione integrale dei sei scatti stipendiali, in ragione della comprovata equiparabilità funzionale e ordinamentale del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rispetto a quello della Polizia di Stato.
Con istanza depositata il 7.12.2025 i ricorrenti hanno poi chiesto la cancellazione della causa dal ruolo “[i] n attesa della risposta alla notifica stragiudiziale inviata all’INPS, fermo restando il difetto di legittimazione passiva nei confronti del Ministero ”.
Con memoria del 16.12.2025, il Ministero dell’Interno ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva.
A giudizio dell’Amministrazione resistente, l’unico soggetto competente in materia di liquidazione, calcolo ed erogazione del trattamento di fine servizio sarebbe l’INPS, in qualità di ente previdenziale. Il Ministero, pur potendo eventualmente intervenire nella fase istruttoria e nella trasmissione dei dati necessari alla liquidazione, non sarebbe parte del rapporto obbligatorio sotteso al TFS, né titolare del potere dispositivo sulle relative somme. Di conseguenza, secondo la difesa erariale, il Ministero non potrebbe essere legittimamente convenuto in giudizio per controversie attinenti a pretese economiche riferite a prestazioni previdenziali, la cui spettanza e quantificazione rientrerebbero nella competenza esclusiva dell’INPS.
All’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, deve essere disattesa la richiesta di cancellazione della causa dal ruolo formulata dai ricorrenti, essendo tale possibilità espressamente preclusa dal codice di rito (art. 73, comma 1-bis, c.p.a.).
Ciò premesso, il Collegio ritiene fondata l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla parte resistente.
Dagli atti risulta che il ricorso è stato proposto nei confronti del Ministero dell’Interno in relazione alla pretesa rideterminazione del trattamento di fine servizio (TFS) con inclusione degli scatti stipendiali previsti dall’art. 1, comma 98, della legge n. 234/2021. Tuttavia, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa ( ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, n. 329/2006; n. 3365/2007; n. 6465/2010; Sez. III, n. 1231/2019) e come riconosciuto dagli stessi ricorrenti, l’unico soggetto legittimato passivamente nei giudizi concernenti il TFS è l’ente previdenziale competente a corrispondere la prestazione richiesta, oggi identificabile nell’INPS – Gestione ex INPDAP. Dal canto suo, l’Amministrazione di appartenenza, pur essendo tenuta a trasmettere i dati necessari alla definizione del trattamento, non è titolare dell’obbligazione patrimoniale dedotta in giudizio, né svolge alcuna funzione decisoria o provvedimentale nella fase di liquidazione della buonuscita.
L’erronea evocazione in giudizio del Ministero dell’Interno comporta – in questo caso – l’inammissibilità del ricorso, non potendo il Collegio disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS ai sensi dell’art. 49, c.p.a.
Come chiarito dalla Sezione (cfr. T.A.R. Sicilia-Palermo, sent. n. 1332/25 del 18.06.25) in una vicenda simile, va esclusa, nel caso di specie, l’applicabilità dell’art. 49 c.p.a., il quale, in combinato disposto con l’art. 102 c.p.c. — applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio esterno operato dall’art. 39 c.p.a. — consente al giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei casi in cui il rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio sia plurilaterale e inscindibile, e non tutti i soggetti passivamente legittimati siano stati ritualmente evocati.
In particolare, tale ipotesi ricorre, secondo la giurisprudenza consolidata (cfr. tra le tante: T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, Sentenza, 26/03/2014, n. 320), “ allorquando l'azione tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all'adempimento di una prestazione inscindibile, incidente su una situazione giuridica inscindibilmente comune a più soggetti, di modo che, se emanata in assenza del contraddittorio di tutte le parti interessate, la emananda sentenza sia priva di alcuna pratica utilità (art. 102 c.p.c.) ”. In tali casi, “ scopo dell’istituto dell’integrazione del contraddittorio è quello di permettere ai soggetti interessati di poter partecipare con piena cognizione all’eventuale attività processuale ” (così T.A.R. Umbria Perugia, Sez. I, Sentenza, 02/09/2016, n. 579; in termini sostanzialmente analoghi T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. II, Ordinanza, 25/05/2024, n. 373).
Nel caso in esame, tuttavia, non ricorre un rapporto giuridico plurimo, né inscindibile, ma un rapporto bilaterale relativo alla liquidazione del trattamento di fine servizio, che – come già detto – intercorre esclusivamente tra i ricorrenti e l’INPS – Gestione ex INPDAP, unico soggetto obbligato alla corresponsione della prestazione.
Poiché il ricorso è stato proposto nei confronti del Ministero dell’Interno, estraneo a tale rapporto, non si tratta di integrare il contraddittorio, ma di una erronea individuazione del convenuto, che determina l’inammissibilità originaria della domanda.
In assenza di esame nel merito, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN NC, Presidente
RT SA, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT SA | AN NC |
IL SEGRETARIO