Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 5371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5371 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05371/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10197/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10197 del 2025, proposto da
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Caforio, con domicilio digitale in atti;
contro
NA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Napolitano, con domicilio digitale in atti;
nei confronti
Gici s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di sospensione della qualifica dell’operatore e, specificamente, di sospensione dell’Idoneità in LB Qualificazione di -OMISSIS- -OMISSIS- s.r.l. nel comparto merceologico-OMISSIS- “ Taglio piante in prossimità di elettrodotti AT ” per un periodo di mesi 6, notificato all’odierna ricorrente in data -OMISSIS-;
- per quanto occorrere possa, la Normativa Generale del Sistema di Qualificazione di NA s.p.a. e Requisiti legali NA;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso e/o collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di NA s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa ON MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame -OMISSIS-. -OMISSIS-(nel prosieguo anche “-OMISSIS-” o “-OMISSIS-”) - già iscritta nel sistema di qualificazione speciale degli operatori economici istituito da NA s.p.a. (d’ora innanzi anche “NA”) nel gruppo merceologico “ taglio piante in prossimità di elettrodotti AT ” (-OMISSIS-) – impugna il provvedimento in epigrafe con cui NA, dopo aver il “congelamento”, ha disposto la sospensione della relativa “ Idoneità-OMISSIS- per un periodo di 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di ricezione del presente provvedimento ”, in ragione dell’aver essa “a ppreso della richiesta di rinvio a giudizio del Sig. -OMISSIS-, in qualità di rappresentante legale di fatto dell’Operatore con contestuale avviso di fissazione, per il 27 novembre 2025, dell’udienza preliminare nell’ambito del procedimento penale -OMISSIS- R.G.N.R. pendente avanti il Tribunale Penale di Roma (“Procedimento Penale”), per aver concorso, con altri soggetti partecipanti, nel reato di cui agli artt. 81, 110 e 353 c.p., relativamente ad alcune gare (“Gare”) bandite – per il tramite di NA – da NA Rete Italia S.p.A. (“TRI”) ”, e nella considerazione che:
“- l’operatore è venuto meno ai propri obblighi informativi, non avendo comunicato a NA l’esistenza del Procedimento Penale, in palese violazione della normativa di settore, incluse le norme relative al grave illecito professionale (art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016 e artt. 95, comma 1, lett. e), 96, comma 1, e 98, commi 2 e 3, lett. g), d.lgs. 36/2023); della Normativa di Qualificazione, che dispone l’obbligo, per l’Operatore Economico, di informare la struttura “Qualificazione OR” di NA in merito a qualsiasi evento sopravvenuto potenzialmente rilevante, anche al fine della valutazione del grave illecito professionale e degli impegni assunti;
- la violazione di tali obblighi informativi è sicuramente aggravata dalla circostanza che l’operatore era ben consapevole che il procedimento penale in questione vede NA quale “parte offesa”: di conseguenza, la violazione è, di per sé, assorbente rispetto ad altre violazioni dell’Operatore, cioè, rappresenta da sola una violazione grave da giustificare l’adozione di provvedimenti sanzionatori;
- la predetta condotta, reticente ed omissiva, ha – tra le altre cose – (i) impedito l’opportuno svolgimento delle verifiche svolte dalla Struttura “Qualificazione OR” di NA in sede di accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti di integrità ed idoneità in capo all’Operatore e (ii) compromesso il rapporto fiduciario intercorrente tra l’Operatore stesso e la Stazione Appaltante; è infatti principio costante nella giurisprudenza amministrativa quello per cui “i concorrenti, quindi, devono dichiarare ogni episodio della vita professionale astrattamente rilevante ai fini della esclusione, pena la impossibilità per la stazione appaltante di verificare l’effettiva rilevanza di tali episodi sul piano della integrità professionale dell’operatore economico; (cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 27.6.2025, n. 5589; in termini Cons. Stato, sez. V, n. 3151/2024);
- tale condotta appare idonea ad integrare anche il grave illecito professionale previsto dall’art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis), del d. lgs. 50/2016 nonché dall’art. 95, comma 1, lett. e), nonché 98, commi 2, 3, lett. g), 5 e 6, lett. g), d. lgs. 36/2023, …;
- NA ha contestato a -OMISSIS- -OMISSIS-S.r.l. la presunta mancata comunicazione di un procedimento penale a carico di -OMISSIS- in quanto amministratore di fatto della società; non è possibile, infatti, escludere la sussistenza di legami familiari con l’attuale rappresentante della società, -OMISSIS-. Né rileva lo stato di famiglia allegato alla memoria difensiva, trattandosi di certificato che si limita ad attestare il nucleo familiare residente in un determinato indirizzo. Tale circostanza non può essere esclusa con certezza in assenza di una verifica circa la mancanza di vincoli di parentela e/o ruoli societari diretti e indiretti tramite fonti terze a conferma della veridicità della affermazione rese;
ciò posto, l’Operatore è venuto meno ai propri obblighi informativi, non avendo mai comunicato a NA l’esistenza del Procedimento Penale, in palese violazione della normativa di settore, incluse le norme relative al grave illecito professionale (art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016 e artt. 95, comma 1, lett. e), 96, comma 1, e 98, commi 2 e 3, lett. g), d.lgs. 36/2023); della Normativa di Qualificazione, che dispone l’obbligo, per l’Operatore Economico, di informare la struttura “Qualificazione OR” di NA in merito a qualsiasi evento sopravvenuto potenzialmente rilevante, anche al fine della valutazione del grave illecito professionale e degli impegni assunti ”.
La -OMISSIS- chiede l’annullamento di tale determinazione, sotto il profilo dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione di legge per inesistenza di un obbligo dichiarativo a suo carico, sostanzialmente contestando “ ogni collegamento soggettivo tra la ricorrente e il Sig. -OMISSIS- ”, atteso che “ il Sig. -OMISSIS- attuale legale rappresentante di -OMISSIS- -OMISSIS-S.r.l. non av (rebbe) alcun legame familiare e/o professionale con il soggetto indagato, come attestato anche dallo stato di famiglia offerto in produzione , sicchè “ alcun obbligo dichiarativo pot (rebbe) ritenersi sussistente, poiché il procedimento penale non riguardava alcun soggetto rilevante ai fini dell’obbligo di comunicazione, secondo la normativa applicabile ”.
NA si costituiva in giudizio, instando per la reiezione del gravame proposto.
In particolare, evidenzia la resistente come essa abbia dedotto dalla “ richiesta di rinvio a giudizio e contestuale avviso di fissazione dell’udienza preliminare, emessi nel citato proc. pen. -OMISSIS- R.G.N.R .” (in atti) che “ il Sig. -OMISSIS-, quale amministratore di fatto della -OMISSIS-. -OMISSIS-s.r.l.”, ha concorso, con altri soggetti partecipanti, nel reato di cui agli artt. 81 cpv, 110 e 353 c.p., con riferimento ad alcune gare, tra le quali le nn. -OMISSIS-, bandite da NA Rete Italia S.p.A. e ad una procedura negoziata indetta da ANAS S.p.A. ”.
Seguiva il deposito di memorie difensive di entrambe le parti, in cui ciascuna ribadiva le proprie opposte tesi difensive.
In particolare -OMISSIS-, nella memoria di replica depositata il 4 febbraio 2026, insisteva per l’accoglimento del gravame proposto, comunque ammettendo che “ -OMISSIS- e -OMISSIS-sono legati da un rapporto di parentela, essendo entrambi figli degli stessi genitori, ma non fanno parte dello stesso nucleo familiare. Sono entrambi sposati e risiedono in abitazioni separate, pertanto nessuno dei due rientra nella definizione di nucleo familiare dell’altro, così come prevede la normativa ”.
All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.
Come accennato gli atti impugnati attengono alla sospensione cautelare dell’operatore -OMISSIS- dal sistema di qualificazione speciale degli operatori economici istituito da NA (d’ora in poi semplicemente “Sistema”) e, in particolare, della sua idoneità nel gruppo merceologico “-OMISSIS- - Taglio piante in prossimità di elettrodotti AT”, per un periodo di sei mesi decorrenti dall’-OMISSIS-, per aver la -OMISSIS- violato gli obblighi informativi da costei espressamente assunti in sede di adesione a detto Sistema, come espressamente stabiliti nella Normativa NA nonché ribaditi e ulteriormente specificati nei provvedimenti di idoneità rilasciati da NA in favore di -OMISSIS-.
In particolare, quest’ultima avrebbe omesso di informare NA del procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Roma (n. R.g. PM -OMISSIS- – n. R.g. GIP -OMISSIS-) nei confronti di -OMISSIS- – “ rappresentante legale di fatto ” della -OMISSIS- - imputato, in concorso con altri soggetti, del reato di cui agli artt. 81, 110 e 353 c.p., per avere turbato il regolare svolgimento di varie gare bandite (per il tramite di NA) da NA Rete Italia s.p.a. (TRI), nonché di una procedura negoziata indetta da ANAS s.p.a..
Occorre premettere come il Sistema in questione, nell’ambito del quale sono previsti gli obblighi informativi che si assumono violati, è stato istituito da NA, ente aggiudicatore operante nei c.d. “settori speciali”, con lo scopo di “ preselezionare ed inserire LB Operatori Economici qualificati gli Operatori Economici che, in possesso di specifici requisiti di ordine generale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa possono essere interpellati per appalti di lavori, servizi e forniture relativi a Comparti strategici per il Gruppo NA ” (in tal senso, l’art. 3 della Normativa NA). Detto LB è, in particolare, suddiviso per gruppi merceologici, corrispondenti alle categorie oggetto degli affidamenti di NA.
Per quanto attiene ai requisiti di ordine generale, la Normativa NA prevede all’art. 10.1 che “ l’Operatore Economico deve dimostrare di essere in possesso di ciascuno dei requisiti di ordine generale previsti dalla vigente normativa nazionale ed eurounitaria per l’affidamento di appalti di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi. A tal fine l’Operatore Economico deve attestare l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96 e 98 e 169, comma 1 del Codice Appalti, mediante apposita documentazione presente sul Portale Qualificazione”, poi specificando che “ Nel corso di tutta la durata della qualifica, l’Operatore Economico è inoltre obbligato ad informare la struttura QFO di NA in caso di sopravvenienza di ogni evento potenzialmente rilevante ai fini dei suddetti artt. 94, 95, 96, 98 e 169, comma 1 del Codice Appalti ” e che “L’omissione di tali informazioni può comportare valutazioni da parte di NA in merito all’affidabilità professionale ed all’integrità dell’Operatore Economico stesso, tali da determinare l’adozione di ogni più idoneo provvedimento tra quelli disciplinati all’articolo 16 della presente Normativa ”.
L’art. 16, al quale rinvia l’art. 10 cit., prevede, poi, i “ Provvedimenti ” che NA è abilitata ad adottare qualora venga a conoscenza di documentati fatti o circostanze pregiudizievoli per l’operatore economico qualificato, modulandoli in base alla peculiarità e gravità delle sopravvenienze riscontrate: ( i ) lettera di richiamo; ( ii ) lettera di diffida; ( iii ) sospensione della qualifica; ( iv) revoca della qualifica; ( v ) decadenza della qualifica; ( vi ) riduzione della classe; ( vii ) visite di monitoraggio; ( viii ) sospensione dell’esame della candidature; ( ix ) congelamento della qualifica.
Il provvedimento di sospensione della qualifica, che qui particolarmente interessa, è in particolare comminabile “ a fronte di eventi gravi quali, a titolo meramente esemplificativo, gravi inadempienze nell’ esecuzione dei contratti o in fase di gara, gravi eventi in ambito “Safety”, sottoposizione a procedure concorsuali, sopravvenuta perdita della integrità e/o affidabilità economico-finanziaria, o tecnico-gestionale dell’Operatore Economico, con particolare riguardo ai casi di cui agli artt. 95 lett. e) e 98 del Codice degli Appalti; inadempimento degli obblighi informativi, etc ”.
Gli effetti della sospensione sono individuati dalla norma nella “ impossibilità di essere affidatario di nuovi ordini (comprese Lettere di Attivazione) ” e nel “ mancato invito alle gare effettuate in applicazione del Sistema di Qualificazione e inammissibilità a concorso delle offerte presentate successivamente alla data del provvedimento in questione, ovvero alla data di adozione dell’atto che ha determinato il provvedimento di sospensione stesso, qualora antecedente”.
Al termine del periodo di sospensione, “ l’Operatore Economico è tenuto a comunicare a NA le misure adottate per garantire il superamento delle condizioni che hanno determinato l’adozione di tale provvedimento ”. È, comunque, fatta salva la possibilità per l’interessato di presentare, in ogni tempo, alla struttura QFO di NA una documentata richiesta di revoca della sospensione “ qualora vengano meno le condizioni che hanno portato all’adozione della misura ”.
Ben si comprende, dunque, la sospensione di cui si discorre integri un provvedimento temporaneo di natura cautelare, previsto per fare fronte a condotte poste in essere dall’operatore qualificato che siano reputate gravi, quali, tra le altre, oltre all’ipotesi di grave illecito professionale, l’inadempimento degli obblighi informativi (in tal senso, l’esemplificazione riportata al punto 3 del citato art. 16 della Normativa NA).
Poste tali premesse, osserva il Collegio come la Sezione abbia già deciso un caso analogo a quello di cui si discorre – riguardante un coevo e similare atto di sospensione adottato dalla stessa NA nei confronti di un altro operatore qualificato, i cui esponenti sono parimenti coinvolti nel medesimo procedimento penale che ha interessato anche quello che NA ha ritenuto essere “ il rappresentante legale di fatto ” di -OMISSIS- – ritenendo che “ il provvedimento il provvedimento di sospensione è stato legittimamente adottato, come in esso esplicitato, per via della violazione da parte dell’operatore … dello specifico obbligo informativo concretizzatosi a proprio carico nel momento in cui tale società ha appreso del procedimento penale, della gravità delle contestazioni mosse al proprio legale rappresentante nonché della circostanza che il soggetto offeso dal reato fosse la medesima società pubblica responsabile del sistema di qualificazione” (in tal senso, la sentenza n. 765/2026).
Ciò posto, il Collegio è chiamato a valutare se la peculiarità della posizione della -OMISSIS- - che assume l’assoluta estraneità rispetto alla propria compagine societaria del soggetto imputato (-OMISSIS-), dunque (in tesi) del tutto erroneamente individuato da NA quale suo amministratore di fatto - valga ad integrare la censurata illegittimità del provvedimento avversato sotto il dedotto profilo del difetto di istruttoria e violazione di legge per inesistenza di un relativo obbligo dichiarativo a suo carico.
Ebbene, il Collegio è dell’avviso che tale circostanza non valga ad inficiare la legittimità dell’avversato provvedimento, ritenendo che, nel caso di specie, NA abbia ragionevolmente disposto la sospensione di -OMISSIS- sulla base delle risultanze da costei desunte dalla richiesta di rinvio a giudizio e successivo avviso di fissazione udienza espressamente richiamati nell’atto impugnato e versati in giudizio, valorizzando la circostanza ivi riportata dell’essere -OMISSIS- “ amministratore di fatto della -OMISSIS- -OMISSIS-srl ”.
Assume, infatti, rilievo in tal senso la natura cautelare del provvedimento impugnato, che ne impone l’adozione anche sulla base di un’istruttoria che - pur non potendo essere sommaria - deve ritenersi comunque adeguata ove fondata sulle risultanze di una relativa richiesta di rinvio a giudizio, atto, infatti, idoneo ad attribuire la qualifica di imputato proprio perché (almeno verosimilmente) fondato su un ampio quadro indiziario.
Ciò, peraltro, trova conferma nelle verifiche che NA, all’esito dell’acquisizione di tale atto della Procura del Tribunale di Roma, ha eseguito acquisendo, dal relativo fascicolo penale, gli atti di indagine, tra cui l’Informativa Riepilogativa del Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza di Roma (in atti), da cui emerge il coinvolgimento, per il tramite di -OMISSIS-, anche di -OMISSIS- nella conclusione di accordi fraudolenti tra gli operatori iscritti nel comparto merceologico in questione, volti sostanzialmente a pilotare i relativi affidamenti (in tal senso le risultanze riportate nella memoria di NA del 23 gennaio 2026).
Ben si comprende, peraltro, come in tale contesto assuma rilievo in tal senso anche il rapporto di parentela esistente tra l’imputato e l’amministratore delegato della -OMISSIS-, peraltro inizialmente negato da -OMISSIS- e da costei successivamente ammesso solo a fronte delle specifiche allegazioni di parte resistente, comportamento idoneo a tradire un atteggiamento quanto meno consapevolmente reticente.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto, in ossequio all’orientamento già espresso dalla Sezione nel citato precedente, ritenendo il Collegio che anche nella fattispecie di cui si discorre la ricorrente abbia omesso di debitamente comunicare a NA la pendenza del procedimento penale in questione – del quale, peraltro, -OMISSIS- non contesta fosse a conoscenza - in violazione dello specifico obbligo informativo previsto dalla Normativa NA, ai quali l’operatore economico si era formalmente vincolato in sede di accesso al Sistema.
Ben si comprende come tale condotta reticente ed omissiva abbia, dunque, impedito l’opportuno svolgimento a cura della struttura di NA a ciò specificamente preposta – quella di “ Qualificazione OR ” (QFO) di NA, alla quale la relativa informativa doveva essere specificamente indirizzata - delle relative verifiche in sede di accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti di integrità e idoneità in capo all’operatore qualificato, con conseguente ragionevole compromissione del rapporto fiduciario che deve intercorrere tra quest’ultimo e la stazione appaltante.
Non è, peraltro, revocabile in dubbio che le contestazioni di fatti penalmente rilevanti a carico di -OMISSIS-, coinvolto in un procedimento penale per plurime ipotesi di turbativa d’asta in gare bandite dalla stessa resistente, rappresentino circostanze di una gravità tale da non ammettere alcuna dilazione nella relativa comunicazione alla struttura QFO di NA, tanto più in considerazione della sussumibilità dei fatti contestati in ipotesi di reato (art. 353 c.p.) che rilevano anche ai fini della configurazione del grave illecito professionale (confr. l’art. 98, comma 3, lett. g, del d.lgs. n. 36/2023).
In difetto di un tale adempimento, NA ha dunque legittimamente adottato, tra “ ogni più idoneo provvedimento” indicato all’art. 16 della Normativa NA, quello di sospensione, espressamente ammesso in caso di “ inadempimento degli obblighi informativi” .
Né a diverse conclusioni potrebbe condurre l’argomento, pur adombrato dalla ricorrente, che NA in qualità di persona offesa dal reato dovesse essere già necessariamente a conoscenza del procedimento, giacché l’obbligo informativo permane a carico dell’operatore qualificato a prescindere dalla possibilità che l’ente aggiudicatore abbia avuto conoscenza aliunde dei fatti oggetto di comunicazione.
Atteso che “ è la stazione appaltante a fissare il punto di rottura dell’affidamento nel pregresso o futuro contraente perché è ad essa che è rimesso il potere di apprezzamento delle condotte dell’operatore economico che possono integrare un grave illecito professionale ” (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 1804/2024) – la decisione di NA di sospendere temporaneamente le idoneità della -OMISSIS- in ragione della compromissione del sottostante rapporto di fiducia, appare per quanto fin qui detto, oltre non manifestamente illegittima, comunque esente dai vizi di legittimità formulati da -OMISSIS-.
In conclusione, per quanto fin qui detto, il ricorso proposto da -OMISSIS- deve essere respinto, perché infondato.
Sussistono comunque giusti motivi, attesa la peculiarità della fattispecie, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti in qualsiasi modo menzionati nella presente decisione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE ST, Presidente
ON MO, Consigliere, Estensore
Marco SA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON MO | LE ST |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.