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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 04/12/2024, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 1° febbraio 2024, iscritta al n. 207 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via Marconi n. 7, presso lo studio dell'Avv. Roberto Rossi che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via Arma dei C.F._2
Carabinieri n. 19, presso lo studio dell'Avv. Michela Maculani che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da atto delle parti depositato in data 2 dicembre 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Controparte_1
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 8 settembre 2007 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di VE (VT), parte II, serie A, n. 32).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli a Persona_1
MA (BS) il 30 aprile 2010, e a MA (BS) il 27 ottobre Persona_2
2011, entrambi minorenni;
che sono separati per effetto della sentenza n. 33/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 3 aprile 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022; che, nelle more del giudizio, si sono verificati dei mutamenti delle condizioni di fatto che hanno determinato i coniugi a ridefinire quanto inizialmente stabilito con ricorso introduttivo.
Hanno, quindi, concordato le seguenti condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici:
A. Le parti, di comune accordo, chiedono che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, contratto in VE, l'8 settembre 2007, con atto trascritto presso l'Ufficio dello stato Civile del detto Comune, al registro parte 2 - serie A - n.32 - anno 2007, con ordine di annotazione della pronuncia a margine del medesimo atto.
B. La casa coniugale sita in Villa San Giovanni in Tuscia, Largo 8 Giugno n.
3 - e le sue pertinenze -, di proprietà esclusiva dei genitori della sig.ra , Controparte_1
resterà assegnata a quest'ultima con tutto quanto in essa contenuto in virtù del fatto che il sig ha già asportato tutto quanto di sua proprietà. Parte_1
C. I coniugi, godendo entrambi di redditi autonomi ed essendo economicamente indipendenti, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
D. L'abitazione sita in Ghedi (BS), via Garcia Lorca n. 3, è stata alienata;
le parti definiranno le eventuali pendenze condominiali (sia a credito che a debito) nella
Pag. 2 di 5 - TRIBUNALE DI VITERBO -
misura del 50% ciascuno in base alle risultanze comunicate a ciascuna parte dall'amministratore condominiale. Il c/c cointestato nr. 52022335077, acceso presso
Banca Lazio Nord, verrà chiuso entro il 31.12.24 ed il saldo (attualmente circa 90 euro) verrà acquisito da avendo le parti già definito ogni rapporto in merito Pt_1
al predetto conto.
E. In merito al fondo pensionistico Posta Previdenza n° 24787318, intestato alla sig.ra le parti concordano che il sig. sarà svincolato dall'onere del CP_1 Pt_1
versamento della quota mensile di € 25,00 (corrispondente al 50% dell'intera somma mensile); in relazione a quanto già versato, il sig dichiara di non aver nulla a Pt_1
pretendere e rinuncia a qualsivoglia diritto, azione e pretesa.
F. Il libretto di risparmio n. 52022335317, incardinato presso la Banca Lazio Nord,
è stato estinto e le parti hanno suddiviso il saldo al 50%.
G. I due figli minori , sono affidati congiuntamente Persona_1 Persona_2
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni.
H. Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli, nel rispetto delle loro volontà
e compatibilmente agli impegni scolastici e sportivi degli stessi, nei seguenti periodi:
a. durante il periodo scolastico: i. il mercoledì dall'uscita dalla scuola riaccompagnandoli dalla madre alle ore 21; ii. a settimane alterne, dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica sera alle ore 21.
b. mentre durante il periodo estivo: i. il mercoledì dalla mattina riaccompagnandoli dalla madre la sera alle ore 22; ii. a settimane alterne, dal venerdì prima di pranzo fino alla domenica sera alle ore 22.
I. Per quanto concerne il periodo delle vacanze estive, dalla metà di giugno sino al
10 di settembre di ogni anno, i figli potranno permanere con ciascun genitore per un periodo di 14 giorni consecutivi, anche suddivisi in due periodi da sette giorni ciascuno, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Pag. 3 di 5 - TRIBUNALE DI VITERBO -
J. Le festività natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza tra il padre e la madre;
più precisamente i figli trascorreranno la Vigilia di Natale, S. Stefano,
Capodanno con un genitore, ed il Natale, S. Silvestro, Epifania con l'altro. Si inizierà, per l'anno 2024, con il Sig. che trascorrerà con i figli la Vigilia di Parte_1
Natale, S. Stefano ed il Capodanno, mentre la sig.r trascorrerà con Controparte_1
i minori il Natale, S. Silvestro e l'Epifania e così via ad anni alterni. Analogamente, i figli trascorreranno le festività pasquali alternativamente con il padre o con la madre, iniziando, per l'anno 2025 con il sig che trascorrerà con i minori il Parte_1
giorno di Pasqua, mentre la sig.ra quello di Pasquetta e così via ad anni CP_1
alterni. È fatta salva la possibilità per le parti di addivenire a diversi accordi di volta in volta.
K. Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli corrispondendo alla Parte_1
sig.ra , a partire dal mese di novembre 2024, la somma mensile Controparte_1
complessiva di € 750,00(375,00 a figlio), entro il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della madre;
provvederà altresì al mantenimento diretto dei figli durante il tempo di propria spettanza. Le somme versate a titolo di contributo al mantenimento saranno rivalutate annualmente secondo l'indice Istat come per legge. Le spese straordinarie per entrambi i figli saranno sostenute al 50% e disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Viterbo;
nessuna compensazione sarà operabile da parte del sig. in relazione a Pt_1
qualsivoglia somma priva di accertamento e/o determinazione giudiziale.
L. I coniugi concordano che l'assegno unico per i due figli, o successivi contributi che lo sostituiranno, sarà riscosso al 50% ciascuno.
M. Le parti procederanno alla chiusura del c/c BLN nr. 52022335077 entro il
31.12.2024 o, comunque, entro 30 gg dalla variazione di accredito dell'assegno unico a favore del sig. sul proprio conto personale;
a tal fine il sig. darà Pt_1 Pt_1
tempestiva notizia alla sig.r del completamento della variazione. CP_1
N. I compleanni dei figli, secondo la volontà dei ragazzi.
O. Il compleanno del genitore, col genitore che festeggia la ricorrenza.
Pag. 4 di 5 - TRIBUNALE DI VITERBO -
P. I coniugi si danno mutuo consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, carta d'identità e/o di altro equipollente documento valido per l'espatrio.”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di VE
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_1 Controparte_1
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024.
Il Presidente est.
Francesco Oddi
Pag. 5 di 5
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 1° febbraio 2024, iscritta al n. 207 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via Marconi n. 7, presso lo studio dell'Avv. Roberto Rossi che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via Arma dei C.F._2
Carabinieri n. 19, presso lo studio dell'Avv. Michela Maculani che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da atto delle parti depositato in data 2 dicembre 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Controparte_1
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 8 settembre 2007 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di VE (VT), parte II, serie A, n. 32).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli a Persona_1
MA (BS) il 30 aprile 2010, e a MA (BS) il 27 ottobre Persona_2
2011, entrambi minorenni;
che sono separati per effetto della sentenza n. 33/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 3 aprile 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022; che, nelle more del giudizio, si sono verificati dei mutamenti delle condizioni di fatto che hanno determinato i coniugi a ridefinire quanto inizialmente stabilito con ricorso introduttivo.
Hanno, quindi, concordato le seguenti condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici:
A. Le parti, di comune accordo, chiedono che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, contratto in VE, l'8 settembre 2007, con atto trascritto presso l'Ufficio dello stato Civile del detto Comune, al registro parte 2 - serie A - n.32 - anno 2007, con ordine di annotazione della pronuncia a margine del medesimo atto.
B. La casa coniugale sita in Villa San Giovanni in Tuscia, Largo 8 Giugno n.
3 - e le sue pertinenze -, di proprietà esclusiva dei genitori della sig.ra , Controparte_1
resterà assegnata a quest'ultima con tutto quanto in essa contenuto in virtù del fatto che il sig ha già asportato tutto quanto di sua proprietà. Parte_1
C. I coniugi, godendo entrambi di redditi autonomi ed essendo economicamente indipendenti, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
D. L'abitazione sita in Ghedi (BS), via Garcia Lorca n. 3, è stata alienata;
le parti definiranno le eventuali pendenze condominiali (sia a credito che a debito) nella
Pag. 2 di 5 - TRIBUNALE DI VITERBO -
misura del 50% ciascuno in base alle risultanze comunicate a ciascuna parte dall'amministratore condominiale. Il c/c cointestato nr. 52022335077, acceso presso
Banca Lazio Nord, verrà chiuso entro il 31.12.24 ed il saldo (attualmente circa 90 euro) verrà acquisito da avendo le parti già definito ogni rapporto in merito Pt_1
al predetto conto.
E. In merito al fondo pensionistico Posta Previdenza n° 24787318, intestato alla sig.ra le parti concordano che il sig. sarà svincolato dall'onere del CP_1 Pt_1
versamento della quota mensile di € 25,00 (corrispondente al 50% dell'intera somma mensile); in relazione a quanto già versato, il sig dichiara di non aver nulla a Pt_1
pretendere e rinuncia a qualsivoglia diritto, azione e pretesa.
F. Il libretto di risparmio n. 52022335317, incardinato presso la Banca Lazio Nord,
è stato estinto e le parti hanno suddiviso il saldo al 50%.
G. I due figli minori , sono affidati congiuntamente Persona_1 Persona_2
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni.
H. Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli, nel rispetto delle loro volontà
e compatibilmente agli impegni scolastici e sportivi degli stessi, nei seguenti periodi:
a. durante il periodo scolastico: i. il mercoledì dall'uscita dalla scuola riaccompagnandoli dalla madre alle ore 21; ii. a settimane alterne, dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica sera alle ore 21.
b. mentre durante il periodo estivo: i. il mercoledì dalla mattina riaccompagnandoli dalla madre la sera alle ore 22; ii. a settimane alterne, dal venerdì prima di pranzo fino alla domenica sera alle ore 22.
I. Per quanto concerne il periodo delle vacanze estive, dalla metà di giugno sino al
10 di settembre di ogni anno, i figli potranno permanere con ciascun genitore per un periodo di 14 giorni consecutivi, anche suddivisi in due periodi da sette giorni ciascuno, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Pag. 3 di 5 - TRIBUNALE DI VITERBO -
J. Le festività natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza tra il padre e la madre;
più precisamente i figli trascorreranno la Vigilia di Natale, S. Stefano,
Capodanno con un genitore, ed il Natale, S. Silvestro, Epifania con l'altro. Si inizierà, per l'anno 2024, con il Sig. che trascorrerà con i figli la Vigilia di Parte_1
Natale, S. Stefano ed il Capodanno, mentre la sig.r trascorrerà con Controparte_1
i minori il Natale, S. Silvestro e l'Epifania e così via ad anni alterni. Analogamente, i figli trascorreranno le festività pasquali alternativamente con il padre o con la madre, iniziando, per l'anno 2025 con il sig che trascorrerà con i minori il Parte_1
giorno di Pasqua, mentre la sig.ra quello di Pasquetta e così via ad anni CP_1
alterni. È fatta salva la possibilità per le parti di addivenire a diversi accordi di volta in volta.
K. Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli corrispondendo alla Parte_1
sig.ra , a partire dal mese di novembre 2024, la somma mensile Controparte_1
complessiva di € 750,00(375,00 a figlio), entro il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della madre;
provvederà altresì al mantenimento diretto dei figli durante il tempo di propria spettanza. Le somme versate a titolo di contributo al mantenimento saranno rivalutate annualmente secondo l'indice Istat come per legge. Le spese straordinarie per entrambi i figli saranno sostenute al 50% e disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Viterbo;
nessuna compensazione sarà operabile da parte del sig. in relazione a Pt_1
qualsivoglia somma priva di accertamento e/o determinazione giudiziale.
L. I coniugi concordano che l'assegno unico per i due figli, o successivi contributi che lo sostituiranno, sarà riscosso al 50% ciascuno.
M. Le parti procederanno alla chiusura del c/c BLN nr. 52022335077 entro il
31.12.2024 o, comunque, entro 30 gg dalla variazione di accredito dell'assegno unico a favore del sig. sul proprio conto personale;
a tal fine il sig. darà Pt_1 Pt_1
tempestiva notizia alla sig.r del completamento della variazione. CP_1
N. I compleanni dei figli, secondo la volontà dei ragazzi.
O. Il compleanno del genitore, col genitore che festeggia la ricorrenza.
Pag. 4 di 5 - TRIBUNALE DI VITERBO -
P. I coniugi si danno mutuo consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, carta d'identità e/o di altro equipollente documento valido per l'espatrio.”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di VE
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_1 Controparte_1
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024.
Il Presidente est.
Francesco Oddi
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