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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/02/2025, n. 1864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1864 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 5137/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni spirati i termini assegnati ex art. 127 ter c.p.c. fino al 12.2.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da: in persona del l.r.p.t., elettivamente Parte_1
domiciliata in Roma, viale Europa 190, rappresentata e difesa dall'avv.
Dominella Agostino per procura generale alle liti per atto Notaio Per_1
del 4.5.2022
[...]
RICORRENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Controparte_1
Roma, via Alessandro D'Ancona 36, presso lo studio dell'avv. Vita
Lucrezia Vaccarella che la rappresenta e difende per procura allegata alla memoria difensiva
1 RESISTENTE
OGGETTO: sanzione disciplinare
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.2.2024 e ritualmente notificato
[...]
conveniva avanti l'intestato Tribunale la propria dipendente Parte_1
per ivi sentir dichiarare la legittimità del Controparte_1
provvedimento disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di giorni n. 5 comminato alla stessa con nota del 9.1.2024. Parte_2
Deduceva, in particolare, la ricorrente, che la in data 3.11.2023, CP_1
durante l'orario di lavoro e sul luogo dello stesso, così come contestatole in con nota del 19.12.2023, aveva contravvenuto al divieto di fumo in violazione della l. 16.1.2023 n. 3 art. 51 - che vieta di fumare nei locali chiusi pubblici e privati - e del Dlgs 81/08 sulla salute e sicurezza sul
Lavoro e del codice etico, nonché, in data 6.11.2023, aveva urlato all'interno dell'Ufficio Postale, generando confusione durante l'attività lavorativa, “incurante dei suoi colleghi impegnati a lavorare allo sportello che della clientela presenti in ufficio”. Contestualmente, nella medesima lettera di addebito, era attribuita alla una condotta irrispettosa CP_1
dei doveri di servizio, con turbativa dello stesso, in data 6.11.2023 nonché, in data 25.11.2023, una reazione aggressiva e provocatoria nei confronti della responsabile, che aveva arrecato offesa alla stessa e disagio nel luogo di lavoro sia ai colleghi presenti che alla clientela all'interno dell'Ufficio
Postale. Le giustificazioni rese dalla dipendente alle ricevute contestazioni,
2 poi, erano risultate inadeguate e prive di elementi utili a sua discolpa: essa società, infine, non aveva inteso aderire alla costituzione del collegio arbitrale al quale era stata invitata dietro stimolo della Vaccarella.
La convenuta, costituendosi tardivamente, prospettata una diversa ricostruzione di fatti e negando in fatto solo taluni degli addebiti mossile, resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
La causa era istruita documentalmente e mediante esame testimoniale: rinviata per la decisione, spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 12.2.2025, era dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente chiede dichiararsi la legittimità della sanzione di giorni 5 di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione irrogata alla propria dipendente resasi, a suo dire, responsabile della Controparte_1
violazione di obblighi specifici di diligenza - violazione del divieto di fumo sul posto di lavoro, disservizi creati da comportamento aggressivo e provocatorio in due occasioni - dai quale sarebbero derivati disservizi alla clientela e un pregiudizio alla regolarità del servizio postale ed agli interessi pubblici ad esso sottesi. Gli addebiti specificamente mossi con la contestazione di addebito sono stati comunicati con lettera del 19.12.2023 nella quale era espressamente evidenziato alla dipendente che: “Lei, applicata presso l'UP di Roma 75 in qualità di Operatore di Sportello, ha rinnovato un comportamento irrispettoso, reiterando di fatto una condotta inadeguata al contesto lavorativo, tanto più non in linea con le disposizioni impartite dalla società. Nello
3 specifico: lei in data 3.11.2023, approfittando di un momento in cui la sua responsabile era impegnata in un contatto telefonico con la Filiale, si è recata nel locale caldaia per fumare una sigaretta di nascosto, contravvenendo di fatto, al divieto di fumo nei luoghi di lavoro, tra l'altro ribadito dalla direttrice qualche minuto prima. La Sua condotta si è posta in chiara violazione della normativa vigente per il divieto di fumo, legge 16.1.2003 n.3 art. 51, che vieta di fumare nei locali chiusi pubblici e privati, del
Dlgs 81/08 sulla Salute e Sicurezza su Lavoro e del Codice Etico in vigore in
Azienda. Inoltre lei in data 6.11.2023 una volta arrivata in UP ha iniziato ad urlare, generando confusione durante l'attività lavorativa, incurante sia dei suoi colleghi, impegnati a lavorare allo sportello, che della clientela presente in ufficio. A tale riguardo rappresentiamo che non risulta nuova dall'assumere atteggiamenti ostili nei confronti della sua Responsabile, non attenendosi alle regole e creando disordine durante l'attività lavorativa. Ci riferiamo in particolare alla giornata del 25.11.2023, ove a seguito di una regolare verifica da parte della DUP, sulla correttezza della gestione della cassetta operatore in Suo possesso, Lei ha rinnovato una condotta inurbana, rivolgendosi alla stessa con fare aggressivo e provocatorio. Nello specifico con toni alti e irrispettosi e ponendosi a stretta distanza dal viso contro la stessa, asseriva che la verifica di denaro all'interno della cassetta operatore era da considerarsi un abuso d'ufficio, configurando pertanto un comportamento ingiurioso nei confronti della sua
Responsabile. Inoltre la predetta condotta ha creato un forte disagio nel luogo di lavoro sia in relazione ai colleghi che ai clienti presenti nell'ufficio Postale. In riferimento alle predette evidenze, risulta inoltre che nella medesima giornata il suo atteggiamento ha creato n disservizio alla clientela, in quanto a causa dei Suoi toni alterati, una coppia di clienti che avevano prenotato tramite l'app l'apertura di un libretto postale, chiamati
4 al Suo sportello hanno preferito prendere un altro appuntamento per non farsi servire da Lei. Evidenziamo al riguardo che Lei ha rappresentato un atteggiamento che manifesta assenza di rispetto delle regole di comportamento e mancanza di attenzione ai principi ispiratori del Codice Etico in vigore in Azienda che impone a ciascun dipendente di improntare il proprio comportamento a principi di correttezza e professionalità. I fatti e le circostanze sopra riferiti, da addebitarsi alla Sua responsabilità per effetto del rapporto di lavoro intercorrente con questa Azienda, costituiscono violazione degli obblighi e dei doveri su di Lei gravanti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104 e 2105 del cod. civ., come espressamente richiamati dall'art. 52 del vigente CCNL, nonché dal Codice Etico in vigore in Azienda con riguardo alla chiara violazione dei principi di “trasparenza, lealtà e correttezza” cui deve sempre ispirarsi l'atteggiamento di ogni dipendente nella quotidiana attività lavorativa. Le rileviamo, inoltre, che già risultano nei suoi confronti le seguenti sanzioni disciplinari:
- Sospensione 3 giorni dal servizio e dalla retribuzione comminatale in dat
21.3.2022;
- Sospensione 4 giorni dal servizio e dalla retribuzione comminatale in data
9.5.2022;
- Sospensione 5 giorni dal servizio e dalla retribuzione comminatale in data
1.2.2023.
Le contestiamo tutto quanto sopra, sia congiuntamente che disgiuntamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della l. 20.5.1970 n. 300 e del combinato disposto di cui agli artt. 52, 53, 54 e 55 del vigente CCNL e La invitiamo a produrre le sue eventuali
5 giustificazioni, che dovranno pervenire entro 5 giorni dalla data di ricevimento della presente al seguente indirizzo…”,
I fatti oggetto di contestazione disciplinare non sono stati affatto negati dalla nelle proprie giustificazioni rese con le mail in data CP_1
1.1.2024 e 3.1.2024, nelle quali, piuttosto, la lavoratrice ha fatto riferimento ad accuse asseritamente false ricevute dalla sua Responsabile - per le quali avrebbe sporto querela - e ad episodi niente affatto attinenti alle contestazioni (cfr. memoria di costituzione).
E in particolare, quanto all'episodio del 25.11.2023, ha dedotto: “Buon
Anno dott.ssa le scrivo in merito all'ultima contestazione soffermandomi sul Per_2
punto due in relazione all'opinabile diverbio con il mio attuale direttore
[...]
. Sono andata a fare un esposto in polizia per falso, diffamazione, calunnia e Parte_3
mobbing: niente di quanto scritto nella lettera e' vero. Quel giorno l'ufficio ormai era chiuso al pubblico e stavo ultimando le ultime operazioni di chiusura dello sportello quando dall'ufficio del direttore si sente la collaboratrice dichiarare un Per_3
ammanco nella cassa dell'ufficio di più di 1000,00. A tale voce la direttrice si rivolge immediatamente alla sottoscritta chiedendomi se avevo quadrato con la mia cassa poi subito aggiungendo che lei non mi aveva inviato una sovvenzione di 1200,00 che avevo chiesto per chiudere un operazione con un cliente. Ma non si e' fermata qui, ancora prima di ricontare i soldi dell'ufficio e verificare che l'ammanco in questione non c'era e senza tenere conto del mio giornale di fondo dove erano riportate tutte le sovvenzioni inclusa quella di1200 che proprio lei in persona mi aveva inviato, ha continuato a sostenere che quindi me li ero presi io senza dire nulla, quindi che li avevo "rubati"!!.
Le sue testuali parole, riferendosi sempre e solo a me: "oggi chiamo la polizia" - "da
6 qui non si esce" - "dammi, dammi la cassetta così vediamo".. insomma mi ha calunniata davanti a tutti i presenti, mi ha accusata in modo indegno, mi ha mortificata, e' andata oltre ogni limite accettabile e senza alcun rispetto per la mia persona e la mia privacy. Fatto il conteggio della mia cassetta dapprima, sbagliando a contare , dichiarava : mancano 2,00 ma ad un 'ulteriore verifica constatava che la mia cassa era perfetta . Fatto ciò, guarda caso, non c'era più l'ammanco nella cassa dell'ufficio a mio avviso solo un espediente per controllare la mia di cassetta e sperare in una mia deficienza e quindi colpirmi”.
Nella mail del 3.1.2024 ha aggiunto: “Buongiorno proseguo dicendo che la direttrice già in altri episodi aveva manifestato il suo astio: in occasione della mia Pt_3
richiesta, inviata direttamente a Lei e non alla suddetta , di correggere in ferie ,
l'assenza del 3 luglio 2023, che invece, era riportata come malattia .. In quel periodo la direttrice era in ferie e, al suo rientro, mi ha detto che scrivere direttamente in filiale lo aveva visto come un atto di totale mancanza di rispetto da parte mia, laddove io ero convinta che l'errore fosse della filiale e non invece il suo come da lei stessa ammesso in quell' occasione. Da quel momento sempre peggio anche in occasione dei miei permessi retribuiti e non ,che ad un certo punto non mi ha più concesso tanto da umiliarmi, sempre in ufficio alla presenza di tutti, ponendosi difronte a me e ripetendomi a gran voce con saccente arroganza : TU I PERMESSI LI HAI FINITI , LI HAI
FINITI, Li HAi FINITI. Anche quel giorno mi sono sentita malissimo e questo mi ha spinto a fare un bel controllo dei miei permessi, retribuiti e non, e cosa e' venuto fuori: avevo a mia disposizione ancora oltre un'ora di permesso retribuito. Le chiedevo quindi una verifica che ha fatto dovendo ammettere che avevo ancora mezz'ora ( non ho voluto essere pignola dando per buona solo mezz'ora). Alla luce di questo non meritavo
7 di essere umiliata in quel modo soprattutto perché nn sapeva nemmeno quante ore di permesso avessi effettivamente preso, non si era neppure preoccupata di verificarlo prima di trattarmi in quella maniera del tutto priva di rispetto per la mia persona e la mia dignità. Dovermi concedere la mezz'ora di permesso a piena conferma della sua immotivata e spropositata ostilità e del suo palese errore, le deve essere costato molt
.Riporto qui di seguito un breve estratto del nuovo codice etico 2023:"Promuoviamo il benessere organizzativo delle nostre Persone nei suoi vari aspetti, sostenendo un ambiente in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza, all'eguaglianza e al reciproco rispetto della libertà e della dignità della persona. In particolare, ci impegniamo a stabilire misure che tutelino l'integrità fisica e morale delle nostre Persone, contrastando pratiche che violino la loro dignità come le violenze, il mobbing e le molestie, anche di natura psicologica."
A ben vedere, nelle dedotte giustificazioni, la lavoratrice si limita a riferire di presunti antefatti agli episodi contestatile (in risposta ai quali, forse, avrebbe tenuto i contestati comportamenti), senza nulla allegare in ordine alle proprie reazioni, dilungandosi su fatti niente affatto attinenti alle contestazioni disciplinari di cui alla lettera 19.12.2023; nulla, invero, ella riferisce a sua discolpa in ordine all'episodio del 3.11.2023 né, invero, alle sue “urla” di cui a quello del 6.11.2023 ed al fare aggressivo e provocatorio di quello del 25.11.2023.
Nondimeno, all'esito dell'istruttoria le circostanze poste a fondamento degli addebiti di cui all'odierno giudizio hanno trovato piena conferma all'esito della espletata prova testimoniale.
8 E invero la teste , Direttore dell'ufficio postale presso il Parte_3
quale la ricorrente lavorava al tempo dei fatti, all'udienza del 9.10.2024 ha riferito: “Ricordo l'episodio del 3.11.2023; la signora che è una persona avvezza a comportamenti scorretti anche nei confronti dei clienti, oltre che dei colleghi, in quella occasione è andata nel locale caldaia a fumare. Ho sentito l'odore di fumo e poi l'ho vista uscire dal locale. Con sé ha portato una scia di odore di fumo e appena si è aperta la porta è uscita dal locale la puzza di fumo. È un locale piccolo, dove in quel momento era solo lei. Le ho chiesto se era andata a fumare e lei mi ha detto di sì. Il divieto di fumo è affisso nel locale dell'ufficio, in più parti, direi proprio in ogni vano. Confermo altresì l'episodio del 6.11.2023, quando, arrivata in ufficio, ha iniziato a urlare contro di me e contro l'azienda, visibilmente alterata, e con l'Ufficio postale pieno di clienti: ciò perché le era stato negato un permesso in entrata per il sabato precedente. Il tutto è durato una decina di minuti;
inveiva in particolare contro l'azienda perché si sentiva trattata ingiustamente. In realtà lei non aveva più permessi e io non potevo accordargliene ulteriori. Con riguardo all'episodio in data 25.11.2023 specifico che i direttori fanno un controllo random, io a cadenza settimanale, sulla cassetta operatore per verificare l'effettiva giacenza e la quadra della cassetta stessa. Quel giorno lei, all'atto del mio controllo, mi accusò di abuso di ufficio, urlando davanti a tutti, compresa la clientela che era presente. Confermo che nella stessa giornata a causa delle urla della una coppia di giovani mi chiese di prendere un altro CP_1
appuntamento - per aprire un libretto al figlio minore - per non essere serviti dalla resistente, a loro invece assegnata dal sistema erogatore dei numeri. Una volta chiamati allo sportello presso il quale era assegnata la , si sono rivolti a me per CP_1
ottenere un altro appuntamento e sono andati via. Questo è chiaramente un disservizio
9 per le Poste e un danno all'immagine per la società: io personalmente mi sono dovuta scusare con i clienti. Il codice disciplinare è affisso nella stanza del Direttore, che è accessibile perché ha un armadio nel quale ci sono custodite anche cose dei dipendenti”.
Ora è che le riportate dichiarazioni, lungi dall'essere rese da persona incapace di testimoniare - dacché non legale rappresentante della società e non portatrice di un interesse attuale e concreto all'esito giudizio (al quale, diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta, giammai sarebbe stata legittimata a partecipare) - né, del resto, dimostratamente ostile alla ricorrente, ben possono essere ritenute genuine e attendibili.
Dal contenuto delle stesse emerge la fondatezza degli addebiti mossi alla ricorrente sia in relazione alla violazione del divieto di fumo (episodio del
3.11.2023) nonché la conferma degli atteggiamenti aggressivi e provocatori della ricorrente nelle due restanti occasioni.
Benché del tutto irrilevante ai fini delle contestazioni disciplinari, è altresì da ritenersi provato, sulla scorta della testimonianza acquisita, che in entrambe le occasioni riferite al 6.11.2023 e a 25.11.2023 le condotte della ricorrente si siano svolte in presenza non solo dei colleghi ma anche del pubblico presente nell'ufficio postale, con innegabile pregiudizio alla efficienza del servizio e alla immagine dell'azienda.
Dal canto suo la ricorrente, costituitasi tardivamente, non ha coltivato attività istruttoria volta a confutare le circostanze imputatele nella contestazione disciplinare che, pertanto, possono ritenersi provate nella loro effettiva verificazione e con le modalità descritte. E invero pur considerate “le mere difese (della convenuta costituitasi tardivamente,
10 n.d.r.), vale a dire le deduzioni con cui la parte contesta la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa fatta valere con la domanda” come
“sempre deducibili, perché esse attengono a circostanze relativamente alle quali l'onere della prova grava sulla parte attrice” (cfr, memoria di costituzione pag. 6), le medesime, a fronte della prova positiva fornita dalla società ricorrente, sono rimaste del tutto prive di efficacia
(contro)probatoria.
Appurata la veridicità dei fatti contestati, è dato altresì apprezzarne il rilievo disciplinare in relazione alle norme del CCNL richiamate dalla diesa della società datrice di lavoro, che all'art. 52 “Doveri del dipendente” prevede che “Il dipendente è tenuto ad osservare le norme del presente contratto nonché le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dalla
Società. Inoltre, in ossequio ai principi enunciati negli artt. 2104 e 2105 del codice civile, deve tenere un comportamento disciplinato e rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle attività assegnategli, tra i quali “…e) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con la clientela una condotta improntata a principi di correttezza e trasparenza…”.
È fuor di dubbio, nella specie, che la condotta della abbia CP_1
integrato una reiterata inosservanza di doveri o obblighi di servizio, così come, del resto, che la stesa abbia creato alla società datrice di lavoro un ragionevole disservizio in ognuna delle occasioni contestate, nelle quali la lavoratrice si è resa responsabile di comportamenti aggressivi, irrispettosi e concretamente violativi delle regole del Codice Etico, affisso - come confermato - nei locali dell'ufficio postale presso il quale era in servizio.
11 In ogni caso, benché del tutto irrilevante ai fini delle contestazioni disciplinari, è da ritenersi ampiamente provato, sulla scorta della testimonianza acquisita, che in entrambe le occasioni riferite al 6.11.2023 e a 25.11.2023 le condotte della ricorrente si siano svolte in presenza non solo dei colleghi ma anche del pubblico presente nell'ufficio postale, con innegabile pregiudizio alla efficienza del servizio e alla immagine dell'azienda.
Quanto alla proporzionalità della sanzione inflitta, ritiene il Tribunale che la stessa possa essere apprezzata in relazione alla natura, alla reiterazione e alla concreta gravità dei fatti, posti in essere peraltro da una dipendente già diverse volte sanzionata - solo nel biennio precedente almeno tre volte
- resasi nella specie autrice quantomeno di “o) ..atti o comportamenti che producano interruzione o turbativa nella regolarità o nella continuità del servizio” che trovavasi già nelle condizioni - per le pregresse condotte sanzionate - di
“j) abituale negligenza oppure per abituale inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio nell'adempimento della prestazione di lavoro” - cfr. art. 54
CCNL allegato al ricorso - e in relazione all'art. 53, comma IV, CCNL medesimo che prevede che “Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni e avuto riguardo alla gravità della mancanza, in conformità con quanto previsto nell'art. 7 della legge n. 300 del 20 maggio 1970,
l'entità di ciascuno dei suddetti provvedimenti sarà determinato in relazione: - all' intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento….”.
12 Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La condanna alle spese - liquidate nella misura di cui al dispositivo - della convenuta in favore della Controparte_1 Parte_1
segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la legittimità del provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione di giorni n. 5 comminato da a Parte_1
con nota DISC/71/BER/2024 del Controparte_1
9.1.2024;
2) condanna alla rifusione delle spese di Controparte_1
giudizio – liquidate in complessivi € 3.100,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge - in favore della
[...]
in persona del l.r.p.t. Parte_1
Roma, 13.2.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni spirati i termini assegnati ex art. 127 ter c.p.c. fino al 12.2.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da: in persona del l.r.p.t., elettivamente Parte_1
domiciliata in Roma, viale Europa 190, rappresentata e difesa dall'avv.
Dominella Agostino per procura generale alle liti per atto Notaio Per_1
del 4.5.2022
[...]
RICORRENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Controparte_1
Roma, via Alessandro D'Ancona 36, presso lo studio dell'avv. Vita
Lucrezia Vaccarella che la rappresenta e difende per procura allegata alla memoria difensiva
1 RESISTENTE
OGGETTO: sanzione disciplinare
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.2.2024 e ritualmente notificato
[...]
conveniva avanti l'intestato Tribunale la propria dipendente Parte_1
per ivi sentir dichiarare la legittimità del Controparte_1
provvedimento disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di giorni n. 5 comminato alla stessa con nota del 9.1.2024. Parte_2
Deduceva, in particolare, la ricorrente, che la in data 3.11.2023, CP_1
durante l'orario di lavoro e sul luogo dello stesso, così come contestatole in con nota del 19.12.2023, aveva contravvenuto al divieto di fumo in violazione della l. 16.1.2023 n. 3 art. 51 - che vieta di fumare nei locali chiusi pubblici e privati - e del Dlgs 81/08 sulla salute e sicurezza sul
Lavoro e del codice etico, nonché, in data 6.11.2023, aveva urlato all'interno dell'Ufficio Postale, generando confusione durante l'attività lavorativa, “incurante dei suoi colleghi impegnati a lavorare allo sportello che della clientela presenti in ufficio”. Contestualmente, nella medesima lettera di addebito, era attribuita alla una condotta irrispettosa CP_1
dei doveri di servizio, con turbativa dello stesso, in data 6.11.2023 nonché, in data 25.11.2023, una reazione aggressiva e provocatoria nei confronti della responsabile, che aveva arrecato offesa alla stessa e disagio nel luogo di lavoro sia ai colleghi presenti che alla clientela all'interno dell'Ufficio
Postale. Le giustificazioni rese dalla dipendente alle ricevute contestazioni,
2 poi, erano risultate inadeguate e prive di elementi utili a sua discolpa: essa società, infine, non aveva inteso aderire alla costituzione del collegio arbitrale al quale era stata invitata dietro stimolo della Vaccarella.
La convenuta, costituendosi tardivamente, prospettata una diversa ricostruzione di fatti e negando in fatto solo taluni degli addebiti mossile, resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
La causa era istruita documentalmente e mediante esame testimoniale: rinviata per la decisione, spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 12.2.2025, era dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente chiede dichiararsi la legittimità della sanzione di giorni 5 di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione irrogata alla propria dipendente resasi, a suo dire, responsabile della Controparte_1
violazione di obblighi specifici di diligenza - violazione del divieto di fumo sul posto di lavoro, disservizi creati da comportamento aggressivo e provocatorio in due occasioni - dai quale sarebbero derivati disservizi alla clientela e un pregiudizio alla regolarità del servizio postale ed agli interessi pubblici ad esso sottesi. Gli addebiti specificamente mossi con la contestazione di addebito sono stati comunicati con lettera del 19.12.2023 nella quale era espressamente evidenziato alla dipendente che: “Lei, applicata presso l'UP di Roma 75 in qualità di Operatore di Sportello, ha rinnovato un comportamento irrispettoso, reiterando di fatto una condotta inadeguata al contesto lavorativo, tanto più non in linea con le disposizioni impartite dalla società. Nello
3 specifico: lei in data 3.11.2023, approfittando di un momento in cui la sua responsabile era impegnata in un contatto telefonico con la Filiale, si è recata nel locale caldaia per fumare una sigaretta di nascosto, contravvenendo di fatto, al divieto di fumo nei luoghi di lavoro, tra l'altro ribadito dalla direttrice qualche minuto prima. La Sua condotta si è posta in chiara violazione della normativa vigente per il divieto di fumo, legge 16.1.2003 n.3 art. 51, che vieta di fumare nei locali chiusi pubblici e privati, del
Dlgs 81/08 sulla Salute e Sicurezza su Lavoro e del Codice Etico in vigore in
Azienda. Inoltre lei in data 6.11.2023 una volta arrivata in UP ha iniziato ad urlare, generando confusione durante l'attività lavorativa, incurante sia dei suoi colleghi, impegnati a lavorare allo sportello, che della clientela presente in ufficio. A tale riguardo rappresentiamo che non risulta nuova dall'assumere atteggiamenti ostili nei confronti della sua Responsabile, non attenendosi alle regole e creando disordine durante l'attività lavorativa. Ci riferiamo in particolare alla giornata del 25.11.2023, ove a seguito di una regolare verifica da parte della DUP, sulla correttezza della gestione della cassetta operatore in Suo possesso, Lei ha rinnovato una condotta inurbana, rivolgendosi alla stessa con fare aggressivo e provocatorio. Nello specifico con toni alti e irrispettosi e ponendosi a stretta distanza dal viso contro la stessa, asseriva che la verifica di denaro all'interno della cassetta operatore era da considerarsi un abuso d'ufficio, configurando pertanto un comportamento ingiurioso nei confronti della sua
Responsabile. Inoltre la predetta condotta ha creato un forte disagio nel luogo di lavoro sia in relazione ai colleghi che ai clienti presenti nell'ufficio Postale. In riferimento alle predette evidenze, risulta inoltre che nella medesima giornata il suo atteggiamento ha creato n disservizio alla clientela, in quanto a causa dei Suoi toni alterati, una coppia di clienti che avevano prenotato tramite l'app l'apertura di un libretto postale, chiamati
4 al Suo sportello hanno preferito prendere un altro appuntamento per non farsi servire da Lei. Evidenziamo al riguardo che Lei ha rappresentato un atteggiamento che manifesta assenza di rispetto delle regole di comportamento e mancanza di attenzione ai principi ispiratori del Codice Etico in vigore in Azienda che impone a ciascun dipendente di improntare il proprio comportamento a principi di correttezza e professionalità. I fatti e le circostanze sopra riferiti, da addebitarsi alla Sua responsabilità per effetto del rapporto di lavoro intercorrente con questa Azienda, costituiscono violazione degli obblighi e dei doveri su di Lei gravanti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104 e 2105 del cod. civ., come espressamente richiamati dall'art. 52 del vigente CCNL, nonché dal Codice Etico in vigore in Azienda con riguardo alla chiara violazione dei principi di “trasparenza, lealtà e correttezza” cui deve sempre ispirarsi l'atteggiamento di ogni dipendente nella quotidiana attività lavorativa. Le rileviamo, inoltre, che già risultano nei suoi confronti le seguenti sanzioni disciplinari:
- Sospensione 3 giorni dal servizio e dalla retribuzione comminatale in dat
21.3.2022;
- Sospensione 4 giorni dal servizio e dalla retribuzione comminatale in data
9.5.2022;
- Sospensione 5 giorni dal servizio e dalla retribuzione comminatale in data
1.2.2023.
Le contestiamo tutto quanto sopra, sia congiuntamente che disgiuntamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della l. 20.5.1970 n. 300 e del combinato disposto di cui agli artt. 52, 53, 54 e 55 del vigente CCNL e La invitiamo a produrre le sue eventuali
5 giustificazioni, che dovranno pervenire entro 5 giorni dalla data di ricevimento della presente al seguente indirizzo…”,
I fatti oggetto di contestazione disciplinare non sono stati affatto negati dalla nelle proprie giustificazioni rese con le mail in data CP_1
1.1.2024 e 3.1.2024, nelle quali, piuttosto, la lavoratrice ha fatto riferimento ad accuse asseritamente false ricevute dalla sua Responsabile - per le quali avrebbe sporto querela - e ad episodi niente affatto attinenti alle contestazioni (cfr. memoria di costituzione).
E in particolare, quanto all'episodio del 25.11.2023, ha dedotto: “Buon
Anno dott.ssa le scrivo in merito all'ultima contestazione soffermandomi sul Per_2
punto due in relazione all'opinabile diverbio con il mio attuale direttore
[...]
. Sono andata a fare un esposto in polizia per falso, diffamazione, calunnia e Parte_3
mobbing: niente di quanto scritto nella lettera e' vero. Quel giorno l'ufficio ormai era chiuso al pubblico e stavo ultimando le ultime operazioni di chiusura dello sportello quando dall'ufficio del direttore si sente la collaboratrice dichiarare un Per_3
ammanco nella cassa dell'ufficio di più di 1000,00. A tale voce la direttrice si rivolge immediatamente alla sottoscritta chiedendomi se avevo quadrato con la mia cassa poi subito aggiungendo che lei non mi aveva inviato una sovvenzione di 1200,00 che avevo chiesto per chiudere un operazione con un cliente. Ma non si e' fermata qui, ancora prima di ricontare i soldi dell'ufficio e verificare che l'ammanco in questione non c'era e senza tenere conto del mio giornale di fondo dove erano riportate tutte le sovvenzioni inclusa quella di1200 che proprio lei in persona mi aveva inviato, ha continuato a sostenere che quindi me li ero presi io senza dire nulla, quindi che li avevo "rubati"!!.
Le sue testuali parole, riferendosi sempre e solo a me: "oggi chiamo la polizia" - "da
6 qui non si esce" - "dammi, dammi la cassetta così vediamo".. insomma mi ha calunniata davanti a tutti i presenti, mi ha accusata in modo indegno, mi ha mortificata, e' andata oltre ogni limite accettabile e senza alcun rispetto per la mia persona e la mia privacy. Fatto il conteggio della mia cassetta dapprima, sbagliando a contare , dichiarava : mancano 2,00 ma ad un 'ulteriore verifica constatava che la mia cassa era perfetta . Fatto ciò, guarda caso, non c'era più l'ammanco nella cassa dell'ufficio a mio avviso solo un espediente per controllare la mia di cassetta e sperare in una mia deficienza e quindi colpirmi”.
Nella mail del 3.1.2024 ha aggiunto: “Buongiorno proseguo dicendo che la direttrice già in altri episodi aveva manifestato il suo astio: in occasione della mia Pt_3
richiesta, inviata direttamente a Lei e non alla suddetta , di correggere in ferie ,
l'assenza del 3 luglio 2023, che invece, era riportata come malattia .. In quel periodo la direttrice era in ferie e, al suo rientro, mi ha detto che scrivere direttamente in filiale lo aveva visto come un atto di totale mancanza di rispetto da parte mia, laddove io ero convinta che l'errore fosse della filiale e non invece il suo come da lei stessa ammesso in quell' occasione. Da quel momento sempre peggio anche in occasione dei miei permessi retribuiti e non ,che ad un certo punto non mi ha più concesso tanto da umiliarmi, sempre in ufficio alla presenza di tutti, ponendosi difronte a me e ripetendomi a gran voce con saccente arroganza : TU I PERMESSI LI HAI FINITI , LI HAI
FINITI, Li HAi FINITI. Anche quel giorno mi sono sentita malissimo e questo mi ha spinto a fare un bel controllo dei miei permessi, retribuiti e non, e cosa e' venuto fuori: avevo a mia disposizione ancora oltre un'ora di permesso retribuito. Le chiedevo quindi una verifica che ha fatto dovendo ammettere che avevo ancora mezz'ora ( non ho voluto essere pignola dando per buona solo mezz'ora). Alla luce di questo non meritavo
7 di essere umiliata in quel modo soprattutto perché nn sapeva nemmeno quante ore di permesso avessi effettivamente preso, non si era neppure preoccupata di verificarlo prima di trattarmi in quella maniera del tutto priva di rispetto per la mia persona e la mia dignità. Dovermi concedere la mezz'ora di permesso a piena conferma della sua immotivata e spropositata ostilità e del suo palese errore, le deve essere costato molt
.Riporto qui di seguito un breve estratto del nuovo codice etico 2023:"Promuoviamo il benessere organizzativo delle nostre Persone nei suoi vari aspetti, sostenendo un ambiente in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza, all'eguaglianza e al reciproco rispetto della libertà e della dignità della persona. In particolare, ci impegniamo a stabilire misure che tutelino l'integrità fisica e morale delle nostre Persone, contrastando pratiche che violino la loro dignità come le violenze, il mobbing e le molestie, anche di natura psicologica."
A ben vedere, nelle dedotte giustificazioni, la lavoratrice si limita a riferire di presunti antefatti agli episodi contestatile (in risposta ai quali, forse, avrebbe tenuto i contestati comportamenti), senza nulla allegare in ordine alle proprie reazioni, dilungandosi su fatti niente affatto attinenti alle contestazioni disciplinari di cui alla lettera 19.12.2023; nulla, invero, ella riferisce a sua discolpa in ordine all'episodio del 3.11.2023 né, invero, alle sue “urla” di cui a quello del 6.11.2023 ed al fare aggressivo e provocatorio di quello del 25.11.2023.
Nondimeno, all'esito dell'istruttoria le circostanze poste a fondamento degli addebiti di cui all'odierno giudizio hanno trovato piena conferma all'esito della espletata prova testimoniale.
8 E invero la teste , Direttore dell'ufficio postale presso il Parte_3
quale la ricorrente lavorava al tempo dei fatti, all'udienza del 9.10.2024 ha riferito: “Ricordo l'episodio del 3.11.2023; la signora che è una persona avvezza a comportamenti scorretti anche nei confronti dei clienti, oltre che dei colleghi, in quella occasione è andata nel locale caldaia a fumare. Ho sentito l'odore di fumo e poi l'ho vista uscire dal locale. Con sé ha portato una scia di odore di fumo e appena si è aperta la porta è uscita dal locale la puzza di fumo. È un locale piccolo, dove in quel momento era solo lei. Le ho chiesto se era andata a fumare e lei mi ha detto di sì. Il divieto di fumo è affisso nel locale dell'ufficio, in più parti, direi proprio in ogni vano. Confermo altresì l'episodio del 6.11.2023, quando, arrivata in ufficio, ha iniziato a urlare contro di me e contro l'azienda, visibilmente alterata, e con l'Ufficio postale pieno di clienti: ciò perché le era stato negato un permesso in entrata per il sabato precedente. Il tutto è durato una decina di minuti;
inveiva in particolare contro l'azienda perché si sentiva trattata ingiustamente. In realtà lei non aveva più permessi e io non potevo accordargliene ulteriori. Con riguardo all'episodio in data 25.11.2023 specifico che i direttori fanno un controllo random, io a cadenza settimanale, sulla cassetta operatore per verificare l'effettiva giacenza e la quadra della cassetta stessa. Quel giorno lei, all'atto del mio controllo, mi accusò di abuso di ufficio, urlando davanti a tutti, compresa la clientela che era presente. Confermo che nella stessa giornata a causa delle urla della una coppia di giovani mi chiese di prendere un altro CP_1
appuntamento - per aprire un libretto al figlio minore - per non essere serviti dalla resistente, a loro invece assegnata dal sistema erogatore dei numeri. Una volta chiamati allo sportello presso il quale era assegnata la , si sono rivolti a me per CP_1
ottenere un altro appuntamento e sono andati via. Questo è chiaramente un disservizio
9 per le Poste e un danno all'immagine per la società: io personalmente mi sono dovuta scusare con i clienti. Il codice disciplinare è affisso nella stanza del Direttore, che è accessibile perché ha un armadio nel quale ci sono custodite anche cose dei dipendenti”.
Ora è che le riportate dichiarazioni, lungi dall'essere rese da persona incapace di testimoniare - dacché non legale rappresentante della società e non portatrice di un interesse attuale e concreto all'esito giudizio (al quale, diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta, giammai sarebbe stata legittimata a partecipare) - né, del resto, dimostratamente ostile alla ricorrente, ben possono essere ritenute genuine e attendibili.
Dal contenuto delle stesse emerge la fondatezza degli addebiti mossi alla ricorrente sia in relazione alla violazione del divieto di fumo (episodio del
3.11.2023) nonché la conferma degli atteggiamenti aggressivi e provocatori della ricorrente nelle due restanti occasioni.
Benché del tutto irrilevante ai fini delle contestazioni disciplinari, è altresì da ritenersi provato, sulla scorta della testimonianza acquisita, che in entrambe le occasioni riferite al 6.11.2023 e a 25.11.2023 le condotte della ricorrente si siano svolte in presenza non solo dei colleghi ma anche del pubblico presente nell'ufficio postale, con innegabile pregiudizio alla efficienza del servizio e alla immagine dell'azienda.
Dal canto suo la ricorrente, costituitasi tardivamente, non ha coltivato attività istruttoria volta a confutare le circostanze imputatele nella contestazione disciplinare che, pertanto, possono ritenersi provate nella loro effettiva verificazione e con le modalità descritte. E invero pur considerate “le mere difese (della convenuta costituitasi tardivamente,
10 n.d.r.), vale a dire le deduzioni con cui la parte contesta la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa fatta valere con la domanda” come
“sempre deducibili, perché esse attengono a circostanze relativamente alle quali l'onere della prova grava sulla parte attrice” (cfr, memoria di costituzione pag. 6), le medesime, a fronte della prova positiva fornita dalla società ricorrente, sono rimaste del tutto prive di efficacia
(contro)probatoria.
Appurata la veridicità dei fatti contestati, è dato altresì apprezzarne il rilievo disciplinare in relazione alle norme del CCNL richiamate dalla diesa della società datrice di lavoro, che all'art. 52 “Doveri del dipendente” prevede che “Il dipendente è tenuto ad osservare le norme del presente contratto nonché le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dalla
Società. Inoltre, in ossequio ai principi enunciati negli artt. 2104 e 2105 del codice civile, deve tenere un comportamento disciplinato e rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle attività assegnategli, tra i quali “…e) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con la clientela una condotta improntata a principi di correttezza e trasparenza…”.
È fuor di dubbio, nella specie, che la condotta della abbia CP_1
integrato una reiterata inosservanza di doveri o obblighi di servizio, così come, del resto, che la stesa abbia creato alla società datrice di lavoro un ragionevole disservizio in ognuna delle occasioni contestate, nelle quali la lavoratrice si è resa responsabile di comportamenti aggressivi, irrispettosi e concretamente violativi delle regole del Codice Etico, affisso - come confermato - nei locali dell'ufficio postale presso il quale era in servizio.
11 In ogni caso, benché del tutto irrilevante ai fini delle contestazioni disciplinari, è da ritenersi ampiamente provato, sulla scorta della testimonianza acquisita, che in entrambe le occasioni riferite al 6.11.2023 e a 25.11.2023 le condotte della ricorrente si siano svolte in presenza non solo dei colleghi ma anche del pubblico presente nell'ufficio postale, con innegabile pregiudizio alla efficienza del servizio e alla immagine dell'azienda.
Quanto alla proporzionalità della sanzione inflitta, ritiene il Tribunale che la stessa possa essere apprezzata in relazione alla natura, alla reiterazione e alla concreta gravità dei fatti, posti in essere peraltro da una dipendente già diverse volte sanzionata - solo nel biennio precedente almeno tre volte
- resasi nella specie autrice quantomeno di “o) ..atti o comportamenti che producano interruzione o turbativa nella regolarità o nella continuità del servizio” che trovavasi già nelle condizioni - per le pregresse condotte sanzionate - di
“j) abituale negligenza oppure per abituale inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio nell'adempimento della prestazione di lavoro” - cfr. art. 54
CCNL allegato al ricorso - e in relazione all'art. 53, comma IV, CCNL medesimo che prevede che “Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni e avuto riguardo alla gravità della mancanza, in conformità con quanto previsto nell'art. 7 della legge n. 300 del 20 maggio 1970,
l'entità di ciascuno dei suddetti provvedimenti sarà determinato in relazione: - all' intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento….”.
12 Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La condanna alle spese - liquidate nella misura di cui al dispositivo - della convenuta in favore della Controparte_1 Parte_1
segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la legittimità del provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione di giorni n. 5 comminato da a Parte_1
con nota DISC/71/BER/2024 del Controparte_1
9.1.2024;
2) condanna alla rifusione delle spese di Controparte_1
giudizio – liquidate in complessivi € 3.100,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge - in favore della
[...]
in persona del l.r.p.t. Parte_1
Roma, 13.2.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni
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