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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 08/04/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza Proc. N. 310/2024
Verbale udienza dell' 8 aprile 2025 Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'Avv. Michele Pricoco, che si riporta al ricorso, alle difese, deduzioni e conclusioni già rassegnate in ricorso, nei verbali di causa e nelle note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento. L'Avv. Pricoco precisa che l' non ha chiarito se la spedizione è stata effettuata ai sensi CP_1
dell'art.7 o 14 legge 890/1982, in particolare, rappresenta che il servizio utilizzato nel caso di specie è quello poste italiane linea evolution, che prevede l'invio della raccomandata informativa.
Per L' parte resistente, l'Avv. Clelia Condello per delega CP_1
dell'Avv. Massimiliano Minicucci e dell'Avv. Dario Cosimo
Adornato, la quale si riporta .ai propri scritti difensivi, alle difese, deduzioni e conclusioni già rassegnate in memoria, nei verbali di causa e nelle note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento.
.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione, invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria
Cotroneo, all'udienza dell'8 marzo 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 3130/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, dall'Avv. Michele Pricoco (C.F.: , CodiceFiscale_2
giusta procura in atti. ricorrente
E
(c.f. , Controparte_2 P.IVA_1
in persona del Presidente e l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.
Massimiliano Minicucci (C.F.: e dall'Avv. Dario C.F._3
Cosimo Adornato, in virtù di procura generale alle liti Repertorio
n.37875 Raccolta n.7313 del 22.3.2024 Notaio in Persona_1
Fiumicino, in atti resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso deposito in data 06.11.2024, l'odierno ricorrente impugna l' intimazione di pagamento N° 09420239007599632/000 recapitata in data 18/10/2024, con cui (ex Controparte_3
IA ) chiedeva l'importo complessivo Controparte_4
€ 77.519,68 (comprensivi di interessi e diritti di notifica), limitatamente all'avviso di addebito N° 3942022000773547000, per omesso versamento per contributi previdenziali I.V.S. fissi/percentuale sul minimale. Eccepiva, nel merito, l'estinzione del diritto, conseguente ad omessa notifica dell'atto presupposto e concludeva chiedendo di :”
Dichiarare la non dovutezza delle somme riportate nell' Intimazione di
Pagamento N° 09420239007599632/000 limitatamente per al presunto omesso versamento per contributi previdenziali I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, relativi all'anno 2015 di cui all' Avviso di addebito N°
3942022000773547000 di € 4.441,39 che si presume per recapitato in data
16/11/2022; B) Condannare il resistente, al pagamento delle competenze, spese ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' CP_1
contestando integralmente l'avverso ricorso e, deduceva che l'avviso di addebito, oggetto di contestazione, risultava essere stato regolarmente notificato nel 2022 .Quindi, nessuna prescrizione era maturata. Pertanto, concludeva chiedendo di :” Rigettare l'avverso ricorso ovvero dichiararlo inammissibile. Spese come per legge”.
Il procedimento è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Il ricorso è infondato, pertanto, và rigettato, per le motivazioni che, di seguito, verranno esposte. "... In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, CP_1
deducendo l'omissione di notifica dell'atto presupposto.
L'avviso di intimazione costituisce una mera comunicazione amministrativa con la quale il contribuente viene reso edotto della esistenza di pregresse posizioni debitorie a suo carico, come risultanti dalla cartella (o dalle cartelle) esattoriale (i) a suo tempo notificata (e), sicché non costituisce atto di espropriazione forzata, bensì atto prodromico della medesima in quanto contiene l'invito al debitore ad adempiere spontaneamente entro il termine fissato dal concessionario, con avviso che, in mancanza di spontaneo adempimento si procederà alla riscossione coattiva del credito. Ciò posto, in caso di vizio di notifica delle cartelle esattoriali prospettato con l'opposizione all'avviso di intimazione in funzione recuperatoria – in quanto consente al destinatario dell'avviso medesimo di recuperare il mezzo di tutela originariamente precluso a causa della (prospettata) omessa notifica della cartella esattoriale, quale atto presupposto – il profilo della mancata notifica delle cartelle presupposte configuri opposizione agli atti esecutivi, da proporsi nel termine di venti giorni, imposto a pena di decadenza dall'art. 617 c.p.c.
Il ricorso è tempestivo , in quanto presentato nel termine di 20 giorni dall'avvenuta notifica dell'atto oggetto di impugnazione avvenuta il
18/10/2024.
Il ricorso è infondato, in quanto l'avviso di addebito N°
3942022000773547000 oggetto dell'opposizione risulta regolarmente notificato, come da documentazione versata in atti e prodotta dall' . CP_1
"... Si aggiunga, inoltre, sempre in risposta alle contestazioni sollevate dal ricorrente che la Suprema Corte ha chiarito come “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte dell' CP_1
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata”(cfr. l'ordinanza Corte di Cassazione 14941 del 14 luglio 2020). Ancora, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6243/2024, riguardo alla consegna di una cartella di pagamento a persona diversa dal destinatario, ha affermato che “La raccomandata informativa è, dunque, espressamente richiesta dalla disposizione di legge. Questa Corte, come ritenuto in plurime decisioni, ha però espressamente precisato che la disposizione prevede esclusivamente la spedizione di una “lettera raccomandata”, non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. n.
20863/2017; Cass. n. 2868/2017; Cass. n. 17235/2017; Cass. n.
2377/2022), come sostenuto dal ricorrente”. In particolare, sottolineano i giudici di piazza Cavour, la notifica è stata eseguita ai sensi del citato articolo 14 della legge n. 890/1982, vale a dire in via diretta, con la conseguenza, si legge nell'arresto in esame: che la relativa disciplina segue le regole del servizio postale ordinario concernenti le raccomandate a mezzo posta;
che non è richiesta la stesura di alcuna relata di notifica;
che, laddove la consegna vada a buon fine, non va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato recapitato il plico;
che, infine, l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio di alcuna raccomandata informativa, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc. (ordinanza n.28618 dello scorso
6 novembre 2024). Diversa, precisa l'ordinanza, è invece la disciplina riguardante l'ipotesi in cui la notifica, in assenza di consegna dell'atto all'indirizzo del destinatario, si perfezioni per “compiuta giacenza”. In questo caso, spiega infatti la Corte, “la necessità dell'invio della raccomandata risulta, anche in caso di notifica attraverso il servizio universale, come dovuta e la relativa validità è subordinata alla prova dell'avviso di deposito”, in ragione del fatto che, nel rispetto dei principi costituzionali di azione e difesa (articolo 24 della
Costituzione) e di parità delle parti del processo (successivo articolo
111) risulta essenziale garantire al notificatario “una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge 890/1982
(atti giudiziari civili, amministrativi e penali)”.Non rileva il tipo di servizio postale utilizzato., nel caso di specie, linea evolution che si limita a monitorare e rendicontare da un punto di vista elettronico le spedizioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta , ridotta in assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese nei confronti delle parti resistenti, che liquida in complessive € 886,00, oltre accessori, ove previsti.
Palmi 8 marzo 2025
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
Verbale udienza dell' 8 aprile 2025 Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'Avv. Michele Pricoco, che si riporta al ricorso, alle difese, deduzioni e conclusioni già rassegnate in ricorso, nei verbali di causa e nelle note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento. L'Avv. Pricoco precisa che l' non ha chiarito se la spedizione è stata effettuata ai sensi CP_1
dell'art.7 o 14 legge 890/1982, in particolare, rappresenta che il servizio utilizzato nel caso di specie è quello poste italiane linea evolution, che prevede l'invio della raccomandata informativa.
Per L' parte resistente, l'Avv. Clelia Condello per delega CP_1
dell'Avv. Massimiliano Minicucci e dell'Avv. Dario Cosimo
Adornato, la quale si riporta .ai propri scritti difensivi, alle difese, deduzioni e conclusioni già rassegnate in memoria, nei verbali di causa e nelle note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento.
.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione, invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria
Cotroneo, all'udienza dell'8 marzo 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 3130/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, dall'Avv. Michele Pricoco (C.F.: , CodiceFiscale_2
giusta procura in atti. ricorrente
E
(c.f. , Controparte_2 P.IVA_1
in persona del Presidente e l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.
Massimiliano Minicucci (C.F.: e dall'Avv. Dario C.F._3
Cosimo Adornato, in virtù di procura generale alle liti Repertorio
n.37875 Raccolta n.7313 del 22.3.2024 Notaio in Persona_1
Fiumicino, in atti resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso deposito in data 06.11.2024, l'odierno ricorrente impugna l' intimazione di pagamento N° 09420239007599632/000 recapitata in data 18/10/2024, con cui (ex Controparte_3
IA ) chiedeva l'importo complessivo Controparte_4
€ 77.519,68 (comprensivi di interessi e diritti di notifica), limitatamente all'avviso di addebito N° 3942022000773547000, per omesso versamento per contributi previdenziali I.V.S. fissi/percentuale sul minimale. Eccepiva, nel merito, l'estinzione del diritto, conseguente ad omessa notifica dell'atto presupposto e concludeva chiedendo di :”
Dichiarare la non dovutezza delle somme riportate nell' Intimazione di
Pagamento N° 09420239007599632/000 limitatamente per al presunto omesso versamento per contributi previdenziali I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, relativi all'anno 2015 di cui all' Avviso di addebito N°
3942022000773547000 di € 4.441,39 che si presume per recapitato in data
16/11/2022; B) Condannare il resistente, al pagamento delle competenze, spese ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' CP_1
contestando integralmente l'avverso ricorso e, deduceva che l'avviso di addebito, oggetto di contestazione, risultava essere stato regolarmente notificato nel 2022 .Quindi, nessuna prescrizione era maturata. Pertanto, concludeva chiedendo di :” Rigettare l'avverso ricorso ovvero dichiararlo inammissibile. Spese come per legge”.
Il procedimento è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Il ricorso è infondato, pertanto, và rigettato, per le motivazioni che, di seguito, verranno esposte. "... In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, CP_1
deducendo l'omissione di notifica dell'atto presupposto.
L'avviso di intimazione costituisce una mera comunicazione amministrativa con la quale il contribuente viene reso edotto della esistenza di pregresse posizioni debitorie a suo carico, come risultanti dalla cartella (o dalle cartelle) esattoriale (i) a suo tempo notificata (e), sicché non costituisce atto di espropriazione forzata, bensì atto prodromico della medesima in quanto contiene l'invito al debitore ad adempiere spontaneamente entro il termine fissato dal concessionario, con avviso che, in mancanza di spontaneo adempimento si procederà alla riscossione coattiva del credito. Ciò posto, in caso di vizio di notifica delle cartelle esattoriali prospettato con l'opposizione all'avviso di intimazione in funzione recuperatoria – in quanto consente al destinatario dell'avviso medesimo di recuperare il mezzo di tutela originariamente precluso a causa della (prospettata) omessa notifica della cartella esattoriale, quale atto presupposto – il profilo della mancata notifica delle cartelle presupposte configuri opposizione agli atti esecutivi, da proporsi nel termine di venti giorni, imposto a pena di decadenza dall'art. 617 c.p.c.
Il ricorso è tempestivo , in quanto presentato nel termine di 20 giorni dall'avvenuta notifica dell'atto oggetto di impugnazione avvenuta il
18/10/2024.
Il ricorso è infondato, in quanto l'avviso di addebito N°
3942022000773547000 oggetto dell'opposizione risulta regolarmente notificato, come da documentazione versata in atti e prodotta dall' . CP_1
"... Si aggiunga, inoltre, sempre in risposta alle contestazioni sollevate dal ricorrente che la Suprema Corte ha chiarito come “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte dell' CP_1
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata”(cfr. l'ordinanza Corte di Cassazione 14941 del 14 luglio 2020). Ancora, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6243/2024, riguardo alla consegna di una cartella di pagamento a persona diversa dal destinatario, ha affermato che “La raccomandata informativa è, dunque, espressamente richiesta dalla disposizione di legge. Questa Corte, come ritenuto in plurime decisioni, ha però espressamente precisato che la disposizione prevede esclusivamente la spedizione di una “lettera raccomandata”, non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. n.
20863/2017; Cass. n. 2868/2017; Cass. n. 17235/2017; Cass. n.
2377/2022), come sostenuto dal ricorrente”. In particolare, sottolineano i giudici di piazza Cavour, la notifica è stata eseguita ai sensi del citato articolo 14 della legge n. 890/1982, vale a dire in via diretta, con la conseguenza, si legge nell'arresto in esame: che la relativa disciplina segue le regole del servizio postale ordinario concernenti le raccomandate a mezzo posta;
che non è richiesta la stesura di alcuna relata di notifica;
che, laddove la consegna vada a buon fine, non va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato recapitato il plico;
che, infine, l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio di alcuna raccomandata informativa, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc. (ordinanza n.28618 dello scorso
6 novembre 2024). Diversa, precisa l'ordinanza, è invece la disciplina riguardante l'ipotesi in cui la notifica, in assenza di consegna dell'atto all'indirizzo del destinatario, si perfezioni per “compiuta giacenza”. In questo caso, spiega infatti la Corte, “la necessità dell'invio della raccomandata risulta, anche in caso di notifica attraverso il servizio universale, come dovuta e la relativa validità è subordinata alla prova dell'avviso di deposito”, in ragione del fatto che, nel rispetto dei principi costituzionali di azione e difesa (articolo 24 della
Costituzione) e di parità delle parti del processo (successivo articolo
111) risulta essenziale garantire al notificatario “una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge 890/1982
(atti giudiziari civili, amministrativi e penali)”.Non rileva il tipo di servizio postale utilizzato., nel caso di specie, linea evolution che si limita a monitorare e rendicontare da un punto di vista elettronico le spedizioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta , ridotta in assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese nei confronti delle parti resistenti, che liquida in complessive € 886,00, oltre accessori, ove previsti.
Palmi 8 marzo 2025
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo