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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/03/2025, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1336/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1336 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 4.2.2025 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Trivellone.
APPELLANTE
pagina 1 di 7
Per l'appellante:
E
), rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Alesii. P.IVA_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
pagina 2 di 7 Per l'appellata:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello: -dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda per tardività dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 1 del 21.10.2014 di
[...]
avvenuta circa otto mesi dopo Parte_2
pagina 3 di 7 la sua emissione;
-in subordine, rigettare l'atto di citazione in appello perché infondato in fatto e in diritto e per gli effetti confermare la sentenza del Tribunale di Roma n. 15641del 27.07.2018.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Il proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Roma, Parte_1
avverso l'ordinanza n. 1 del 21.10.2014, emessa da ai sensi dell'art. 2 R.D. n. CP_1
639/1910, con cui veniva chiesto il pagamento di € 13.623, 04.
riferiva di essere stata nominata custode di canile, denominato Casa di CP_1
Luca, oggetto di sequestro preventivo penale, ove si trovavano anche alcuni cani di proprietà del Comune di e di avere sostenuto delle spese per la gestione del canile Pt_1
nel periodo dal 21.1.2002 al 31.12.2005.
L'opponente eccepiva l'assenza dei requisiti previsti dal R.D. n. 639/1910 per l'emissione dell'ordinanza, essendo il credito privo di certezza, liquidità ed esigibilità, poiché
[...]
aveva predeterminato l'importo di € 2,00 giornaliero per cane senza avere CP_1
dimostrato gli importi effettivamente spesi. Comunque l'importo richiesto doveva essere posto a carico dell'Erario, trattandosi di spese di sequestro penale. Difatti l'opponente aveva pagato gli importi dovuti al gestore del canile anche con riferimento alla somma oggetto di controversia, dovendosi almeno applicare l'art. 1189 c.c. in tema di pagamento al creditore apparente.
si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e spiegando comunque CP_1
domanda riconvenzionale per l'accertamento del credito.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 15461/2018, dichiarava “il Parte_1
tenuto al pagamento per il mantenimento di n. 4 cani per euro 2,00 al giorno in favore di
[...]
per l'importo di euro 8.635,00 oltre interessi fino al soddisfo”, e condannava “il CP_1 [...]
alla rifusione delle spese di lite in favore di nella misura del 50%, che Parte_1 CP_1
liquida in complessivi euro 3.830,00 oltre accessori come per legge”.
pagina 4 di 7 In particolare il Tribunale riteneva dovute a carico del proprietario Parte_1
degli animali in sequestro, solo le spese per il periodo successivo al dissequestro, mentre per il periodo antecedente queste gravavano sull'Erario.
Riteneva poi congrua la quantificazione di € 2,00 al giorno per ciascuno dei quattro animali, importo non imposto in via unilaterale ma in sede di riunioni avvenute alla presenza di tutti i Comuni interessati.
3. Il ha proposto appello lamentando che erroneamente era stato Parte_1
imposto il pagamento di un importo che non era caratterizzato da certezza, liquidità ed esigibilità e che non era nemmeno stato oggetto di accordo tra le parti.
L'appellante ha inoltre ribadito che tutto quanto dovuto era già stato corrisposto in favore del gestore del canile e che doveva almeno trovare l'applicazione dell'art. 1189 c.c..
Infine ha ribadito pure l'erroneità dei criteri di determinazione dell'importo.
4. si è costituita in data 25.2.2025. Preliminarmente si deve rilevare che CP_1
l'udienza di precisazione delle conclusioni è coincisa con la prima udienza di comparizione delle pari e che tale costituzione sana l'irregolarità della notifica dell'atto di appello,
avvenuta a mezzo posta e comprovata da un avviso di ricevimento che però non reca la sottoscrizione del destinatario, in violazione dell'art. 7 L. n. 890/1982.
Non si ritiene quindi di dovere accogliere la domanda di parte appellante di stralcio della memoria avversaria, tenuto conto delle esigenze di economia processuale e considerato che la comparsa di costituzione si limita a un riassunto delle difese precedenti che non comporta quindi una concreta lesione dei diritti di difesa dell'appellante.
5. L'eccezione preliminare di tardività dell'opposizione non è fondata, dato che il decorso del termine di 30 giorni previsto dall'art. 3 R.D. n. 639/1910, non preclude l'esame del merito dell'opposizione, poiché incide solo sull'attitudine dell'ordinanza impugnata ad assumere efficacia esecutiva.
6. Nel merito si ritiene l'appello solo parzialmente fondato.
Ai sensi dell'art. 84 disp. att. c.p.p., applicabile alla fattispecie ratione temporis, a seguito del provvedimento di dissequestro da parte dell'autorità giudiziaria penale, le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per pagina 5 di 7 il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione.
Grava quindi sul un'obbligazione ex lege di rimborso delle Controparte_2
predette spese per il periodo successivo al dissequestro la cui liquidazione può essere effettuata in questa sede, analogamente a quanto dispone l'autorità giudiziaria penale per la quota delle spese a carico dell'Erario.
A seguito dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento, essendosi instaurato un giudizio di accertamento negativo, occorre verificare nel merito la fondatezza della pretesa creditoria di CP_1
Non è contestato che abbia effettivamente provveduto alla custodia dei CP_1
cani del anche se, nel periodo di pertinenza dei costi a carico del Controparte_2
che per quanto sopra detto è compreso tra il 11.8.2004 e il 31.12.2005, dalle stesse Pt_1
schede di risulta che uno dei quattro cani era già deceduto. CP_1
Quanto al costo di custodia per ciascun cane, si ritiene equo l'importo giornaliero stimato in € 2,00, che non è dissimile dall'importo di £ 3.500 che appare essere stato originariamente pattuito con la Casa di Luca, secondo quanto indicato nel capo di imputazione della sentenza di patteggiamento contenente l'ordine di dissequestro.
Per quanto sopra esposto, alcun rilievo, nemmeno ai fini dell'applicazione dell'art. 1189
c.c., può avere la transazione intervenuta tra la Casa di Luca e il che Controparte_2
peraltro si riferisce a pagamenti relativi a periodi precedenti quello per cui è causa.
7. Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello e dell'opposizione all'ordinanza di pagamento, il deve essere dichiarato tenuto al pagamento della minor Parte_1
somma di € 3.042,00.
8. Tenuto conto della consistente riduzione dell'importo preteso da CP_1
sussistono valide ragioni per compensare integralmente le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 6 di 7 1) In parziale accoglimento dell'appello e dell'opposizione dichiara il Parte_1
tenuto al pagamento della minor somma di € 3.040,00, oltre interessi come già
[...]
liquidati nella sentenza appellata;
2) Compensa le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 11.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
pagina 7 di 7