Articolo 633 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 622Articolo 619
Versione
9 ottobre 2010
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Versione
27 marzo 2012
Art. 633. Reclutamento 1. Il reclutamento e' il complesso delle procedure e delle attivita' tecnico-amministrative necessarie per l'immissione in servizio di personale militare. Il reclutamento e' obbligatorio o volontario. 2. Il reclutamento obbligatorio e' disciplinato dal libro VIII del presente codice. 3. Il reclutamento volontario e' disciplinato dal presente titolo. 4. Il reclutamento volontario avviene mediante procedura concorsuale indetta con apposito bando ((, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 705 e 709)) .
Entrata in vigore il 27 marzo 2012
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