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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 9915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9915 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 14292/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Mazzocca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14292/2024
Avente ad aggetto : APPALTO
TRA
C.F. , in persona DE amm.re Parte_1 P.IVA_1
p.t., RAG. , nato a [...] il [...], C.F.: , rappresentato e Parte_2 C.F._1 difeso dALavv. Patrizia Scarica (c.f. in virtù di mandato in calce al ricorso per ATP, con C.F._2 studio sito in Torre Annunziata, alla via e. Ercole, n. 2, presso cui elegge domicilio
RICORRENTE
E
(P.IVA ), in persona del Consigliere Delegato e legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., IN. (C.F. ), domiciliata presso la sede della Controparte_2 C.F._3 società in Napoli alla Via Mosca n. 4, rappresentata e difesa, in virtù di procura resa su atto separato ma da ritenersi in calce al presente atto, dALAvv. Luca Migliore (C.F. – C.F._4
, presso il cui studio elegge domicilio in Napoli alla Via Gen. Orsini n. Email_1
30.
RESISTENTE
E
, , rapp.to e difeso, giusto mandato in calce al presente atto, dagli CP_3 CodiceFiscale_5 avv.ti Nunzio Costa ( , pec: e Selene Costa C.F._6 Email_2
( , PEC: , elettivamente domiciliato presso il loro studio in C.F._7 Email_3 Pt_1 al II v.le Melina, 11. CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: Parte_1
1 accertare e dichiarare, sulla base della richiesta ex art 1454 cc, che il contratto di appalto integrato stipulato tra le parti in data 11.10.2021 e con scadenza 31.12.2022 si è risolto per grave inadempimento ConCon esclusivamente imputabile alla;
2. Ovvero accertare e dichiarare sul dato contrattuale di cui ALart 8 del contratto di appalto, nonché sulla scorta della espletata ATP, che il contratto di appalto integrato stipulato tra le parti in data 11.10.2021 e con Con scadenza 31.12.2022 si è risolto per grave inadempimento esclusivamente imputabile alla Se. ;
3. Accertare e dichiarare la responsabilità della D.L. in persona DEIN nella mancata CP_3 esecuzione delle opere appaltate ovvero nella cattiva esecuzione di quelle parzialmente eseguite con conseguente risarcimento del danno in favore del . Parte_1
4. Sulla scorta della espletata ATP, dichiarare la responsabilità degli odierni convenuti, ciascuno per le proprie competenze e/o titolo, per tutti i danni arrecati e subiti dal per la mancata attuazione dei Bonus Parte_1 edilizi 100, 90 e 50 posti alla base del contratto di appalto integrato stipulato in data 11.10.2021 e per l'effetto condannare ciascuno per le proprie competenze alle somme così come indicate ed individuate dal CTU in corso della espletata ATP e riportate nello schema riepilogativo di pag. 20 e 21 del ricorso, nonché pag 38 DEatp, che qui si ha per integralmente ripetuto e trascritto;
OVVERO: Cont
- condannare la : restituzione di € 102.564.42, oltre interessi legali dalla data di incasso fino CP_6 ALeffettiva restituzione;
- alla restituzione dei crediti fiscali pari ad € 450.577,74 derivati dal Bonus 90%;
- alla restituzione dei crediti fiscali di cui alle fatture emesse per le annualità da loro incassate;
- al risarcimento dei danni quantificati in sede di ATP in € 112.400,00 oltre iva;
- al rimborso delle spese sostenute per occupazione suolo pubblico ad oggi maturate per l'anno 2023 e 2024 e pari ad € 6.883.56 oltre a quelle relative ALanno 2025 e successive dovute fino al rilascio delle aree e non ancora oggetto di avviso;
- alla rimozione del ponteggio e a tutto ciò che insiste tra cui un basamento in cemento armato, ovvero al costo per la sua rimozione;
- al risarcimento per l'occupazione del cortile detenuto illegittimamente oltre il tempo contrattuale e per la sua pulizia pari ad € 10.000,00 ovvero anche in via equitativa a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia
- Al risarcimento della somma di € 4.180.00 pagata dal a Controparte_7 seguito di ordinanza emessa dal su intervento dei vigili. Controparte_8
5. Sulla scorta della espletata ATP, condannare altresì i convenuti in solido, ma ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non, esistenziali, diretti ed indiretti), derivante dalla mancata fruizione dei bonus edilizi oggi non più fruibili dal come ampiamente argomentato;
Parte_1
6. Sulla scorta della espletata ATP, condannare i convenuti in solido, ma ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento dei danni da perdita di chance da valutare nella misura del 100% DEimporto contrattualizzato, ovvero nella somma di € 581.588.00 oltre iva, somma necessaria per poter realizzare i lavori ovvero a quella somma maggiore o minore che l'On.le Giudicante riterrà equa e di giustizia;
7. Sulla scorta della espletata ATP Condannare i convenuti in solido, ma ciascuno per il proprio titolo al risarcimento in favore del Condominio per il mancato, limitato e/o parziale godimento della loro proprietà;
8. Accertare e quantificare la somma dovuta dalla Se.Tec a titolo di penale, così come prevista dALart 8 del contratto stipulato in data 11.10.2021, pari ad € 100.00 giornalieri a decorrere dalla data di consegna prevista al 31.12.2022 a tutt'oggi, (22.09.2025) così come stabilita nel contratto di appalto ALart. 8 ad oggi pari ad €
99.500.00 per 995 gg e condannarla al detto pagamento a cui andranno aggiunti gli fino ulteriori giorni di ritardo alla completa liberazione degli spazi ancora occupati nonostante l'ordinanza di rimozione e liberazione degli spazi.
9. Condannare i convenuti in solido ma ciascuno per il proprio titolo alla rifusione delle spese della CTU espletata nel giudizio di ATP e versate dal condominio in favore del CTU ing , pari ad € Persona_1
20.985.71 (acconto € 834.08 + saldo € 20.151.63).
10. Condannare i convenuti in solido ma ciascuno per il proprio titolo alla rifusione in favore del Parte_1 delle spese relative alle competenze legali e tecniche DEespletata ATP e pari ad € 15.763.58, (così come meglio specificate a pag. 23 del ricorso);
11. Condannare le parti convenute a corrispondere un equo indennizzo al ex art 1175 cc. Da Parte_1 valutare anche in via equitativa alla luce del comportamento assunto.
12. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre VA e CPA di entrambi i procedimenti , come per legge da distrarsi al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Per la Controparte_1
c) Accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda per la violazione DEart. 11 del contratto sottoscritto tra le parti;
Sempre in via preliminare e gradata rispetto alle precedenti conclusioni:
5) Accertare e dichiarare la nullità e comunque l'annullabilità ed in ogni caso l'illegittimità DEaccertamento tecnico preventivo svoltosi dinanzi al Tribunale di Napoli – R.G. 22751/2023 per le motivazioni esposte in narrativa;
Nel merito ed in via gradata rispetto alle precedenti conclusioni: 6) Rigettare tutte le domande proposte dal in alla Via Leonardo da Vinci n. 128 perché Parte_1 Pt_1 inammissibili, improcedibili ed infondate per i motivi esposti in narrativa, ovvero, nella denegata ipotesi le stesse domande fossero accolte, seppur parzialmente, accertare e dichiarare che responsabili dei danni causati al condominio sono l'IN. ed il rag. e, per l'effetto, accertare e CP_3 Parte_2 dichiarare che gli stessi, in solido tra loro, sono tenuti a manlevare la in persona Controparte_1 del l.r.p.t., da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dal presente giudizio;
Nel merito ed in accoglimento della domanda riconvenzionale:
7) Accertare e dichiarare la risoluzione e/o lo scioglimento del contratto sottoscritto tra le parti ai sensi e per gli effetti DEart. 1463 e/o 1467 c.c. e, per l'effetto, procedere alle semplici quantificazioni delle rispettive posizioni di debito/credito conseguenti ALintervenuto accertamento;
Nel merito ed in accoglimento della domanda riconvenzionale:
8) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento grave ai sensi DEart. 1453 c.c. e per l'effetto disporre la condanna generica del in alla Via Leonardo da Vinci n. 128, del rag. Parte_1 Pt_1
e DEIN. , in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alla Parte_2 CP_3 risoluzione in favore della in persona del l.r.p.t. che saranno successivamente Controparte_1 quantificato con apposito giudizio;
9) In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese gene-rali oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore.
.Per l'IN. : CP_3
Dichiarare la carenza della condizione di procedibilità per omesso svolgimento del tentativo di conciliazione contrattualmente convenuto tra le parti e/o, in subordine per omessa convocazione della parte attualmente resistente.
b. dichiarare la carenza di legittimazione passiva del resistente nel presente giudizio.
c. Per l'ipotesi che venga ritenuta una responsabilità della parte attualmente resistente nella causazione dei presunti danni, concedere la chiamata in causa del Rag. , quale Responsabile dei Lavori, al Parte_2 fine di riconoscerne la corresponsabilità nella causazione dei danni;
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso proposto ai sensi DEart. 281 decies c.p.c., depositato in data 26-6-2024, il sito in alla Via Leonardo da Vinci n. 128 esponeva: Controparte_7 Pt_1 1) che il in da svariati anni versa in condizioni di Parte_1 Pt_1 manutenzione estremamente precaria. Infatti, si sono susseguiti nel tempo diversi episodi di caduta di klinker dalle facciate, distacchi di intonaco dai frontalini e sottobalconi con conseguente pericolo per persone e cose in strada, tanto che più volte si è reso necessario un urgente intervento di spicconatura per l'eliminazione del pericolo di imminente di caduta.
2) che nel fabbricato in parola, situato tra l'altro, su una delle arterie principali della città di Pt_1 il cosiddetto “Centro Commerciale” del viale L. Da Vinci, si rende esponenziale il pericolo derivante dallo stato di dissesto sopra rappresentato ed a cui sono soggetti non solo i condomini, ma anche i terzi, visto l'intenso traffico veicolare e pedonale che interessa tale Viale.
3) che il alla luce di tale condizione, decideva e deliberava di procedere con una Parte_1 profonda e radicale ristrutturazione del manufatto, e di verificare la possibilità di usufruire e di avvalersi dei benefici fiscali sanciti nel Decreto Rilancio, Legge 19.05.2020 n. 34. Conferiva, pertanto, incarico ALing. , con studio in alla via Diaz 7, con lettera CP_3 Pt_1 sottoscritta in data 08.05.2021 in base alla quale lo stesso, dopo aver redatto accurato studio di fattibilità dei lavori deliberati in qualità di progettista, avrebbe poi dovuto assumere la direzione dei lavori e la progettazione degli stessi, impegnandosi anche a contattare una azienda leader del settore per la realizzazione di tali opere (ALL 1).
4). Che l'IN. professionista incaricato dal Condominio, procedeva a tale CP_3 progettualità e al contempo verificava la fattibilità DEopera e l'applicazione dei bonus fiscali e ALesito di tale attività lo stesso si impegnava a rintracciare, come detto, un General Contractor che realizzasse le opere e si adoperasse per la trasformazione del corrispondente importo dei lavori (€
2.118.569,50 per bonus 110%; € 500.644,16 per bonus 90% ed € 24.516,08 per bonus 50%, per un totale complessivo di € 2.6643.729,74) in credito d'imposta e successiva cessione del credito, in modo che il Committente potesse usufruire dello sconto in fattura pari al cento per Parte_1 cento DEimporto dei lavori a farsi. (art.
3.6 della lettera di conferimento incarico).
5). Che l'assemblea dei condomini in data 01/10/2021, deliberava l'esecuzione dei lavori di efficientemente energetico dello stabile, così come consigliati dalla D.L IN , con la CP_3 conseguente ristrutturazione delle facciate e del terrazzo di copertura, nonché dei balconi a servizio delle singole unità immobiliari, posto che era stato effettuato a monte un complesso studio di fattibilità sulla concreta possibilità di eseguire le lavorazioni attraverso l'utilizzo dei bonus fiscali.
6) Quindi il Condominio, atteso l'esito positivo dello studio di fattibilità e in virtù anche DEopportunità che veniva offerta attraverso il Superbonus 110%, 90% e 50%, al fine di rendere lo stabile energeticamente performante, prevedeva interventi che, come di seguito descritti, consistevano nello specifico:
rimozione dei klinker pericolanti;
spicconatura degli intonaci in fase di distacco da frontalini, sottobalconi e pareti perimetrali;
eliminazione delle parti in fase di distacco (sfondellamento degli intradossi dei balconi);
realizzazione di nuovi intonaci;
apposizione di cappotto termico;
nuova impermeabilizzazione, compresa la pavimentazione, dei balconi;
ristrutturazione del terrazzo di copertura.
7) che ALesito dello studio di fattibilità e quindi della sussistenza di tutti gli elementi utili, l'ing individuava, quale General Contractor per la realizzazione delle opere a farsi, la CP_3 [...]
(p.iva ) ed in data 11.10.2021 il Condominio, per mezzo del suo Parte_3 P.IVA_2 amm.re p.t. rag. sottoscriveva contratto di appalto integrato con la indicata Parte_2 impresa, alla quale affidava nello specifico: lavori di efficientamento energetico, di ripristino delle facciate e di ristrutturazione di alcune parti comuni del detto immobile (ALL 2).
8) che il detto contratto di appalto veniva sottoscritto anche dALIN. per presa visione ed CP_3 accettazione quale direttore dei lavori e progettista.
9) che nel richiamato contratto si prevedeva la possibilità di usufruire di n. 3 agevolazioni
(bonus edilizi) alle quali il Condominio avrebbe potuto far ricorso, ma come rilevato in sede di
ATP nessuno è stato portato a compimento, anzi il bonus 110% non è stato neanche iniziato, con tutte le conseguenze economiche che ne derivano.
10) che secondo quanto proposto dalla ditta appaltatrice, i lavori oggetto del contratto, potevano usufruire degli incentivi fiscali, alternativamente o in maniera integrata, di cui:
a) ALarticolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. Superbonus 110%);
b) agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90 e s.m.i. (cd. Eco-Sismabonus ordinario);
c) ALarticolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 (cd. Bonus edilizia) e vengono di seguito esplicitate le lavorazioni da effettuarsi in base alla tipologia di bonus da utilizzare.
11) che nello specifico per il Superbonus 110% venivano previsti:
Apposizione di cappotto termico su facciate edificio;
1. Sostituzione caldaia condominiale;
2. Sostituzione di serramenti esterni;
3. Realizzazione di impianto fotovoltaico con relativo accumulo.
12) che il totale delle opere per il Superbonus 110% era pari ad euro: 2.118.569,50, senza allegare un computo metrico dettagliato per le lavorazioni a farsi e soprattutto senza che tale eventuale computo fosse approvato dal Committente.
12) che per il bonus facciate 90% nello stesso contratto non venivano menzionati e/o identificati i lavori, ma veniva comunque indicato un totale pari ad euro: 500.644,16. (di cui il ha Parte_1 versato il 10% in favore DEimpresa, ossia la somma di € 50.064,416); anche per tali lavorazioni non vi è un computo metrico specifico e dettagliato e soprattutto approvato dal
Committente.
13) che anche per il bonus 50% non venivano menzionati e/o identificati i lavori a farsi, ma veniva comunque indicato un totale pari ad € 24.516,08, ugualmente in assenza di un valido computo metrico.
Tutte circostanze evidenziate dal CTU in sede di esplicazione della ATP.
Quindi per i bonus 90% e 50% venivano indicati gli importi di accollo per il Condominio pari, rispettivamente ad euro: 140.180,37 e 14.709,65.
14) che le attività per le lavorazioni, così come appaltate, si sarebbero dovute svolgere secondo un cronoprogramma (mai consegnato alla committenza), e, come da contratto, sarebbero dovute iniziare, ai sensi DEart 8 dello stesso, in data 27.10.2021 e si sarebbero dovute concludere, sempre da contratto, entro il 31.12.2022, e ciò soprattutto al fine di poter usufruire degli incentivi fiscali previsti.
15) che, tuttavia, come risulta dal verbale di consegna, i lavori hanno avuto inizio solo in data
22.11.2021 (ALL 3), quindi sono iniziati gìa in ritardo rispetto al Contrato e non sono stati mai conclusi.
G. E' necessario evidenziare che sia la ditta appaltatrice che il direttore dei lavori ing. CP_3
, prima della stipula del contratto, avevano dichiarato di aver effettuato tutte le opportune
[...] verifiche, sopralluoghi ed indagini volte a redigere un dettagliato studio di fattibilità che avrebbe garantito esito positivo ALattuazione non solo del Superbonus 110%, ma anche degli altri incentivi previsti in contratto, tanto che gli stessi provvedevano a depositare tutti gli elaborati ed allegati presso gli organi competenti per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni del caso.
15) che alla luce di quanto evidenziato, l'Assemblea dei Condomini aveva riposto grande fiducia in tuti i soggetti coinvolti, (direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza, legale rappresentante della ditta appaltatrice, subappaltatori), avendo gli stessi dichiarato di avere effettuato un lavoro a monte che garantiva la realizzazione delle opere attraverso il meccanismo della cessione del credito, che avrebbe consentito al condominio di avere un ottimo risultato, non verificatosi dal momento che a distanza di quasi 3 anni dALinizio dei lavori, le opere ad oggi eseguite sono solo iniziali, frammentarie e parziali, come attestato in sede di ATP.
16) che la Se. impresa edile prescelta con l'ausilio e su espressa indicazione della D.L., sin CP_6 dALinizio dimostrava disinteresse ALesecuzione dei lavori nel rispetto delle tempistiche richieste dalla normativa, tant'è che non solo iniziava i lavori con un mese di ritardo, come già detto, ma li affrontava, nonostante la complessità e corposità dei lavori, in maniera approssimativa, lenta e discontinua, con interventi sul cantiere a “singhiozzo”, ben sapendo che andare oltre i termini contrattuali avrebbe comportato la perdita dei benefici fiscali per il Condominio. Difatti già a maggio 2022, a fronte di tale comportamento, vi era il primo ordine di servizio ad opera della D.L che invitava alla ripresa dei lavori e ad una accelerazione degli stessi per rispettare i termini contrattuali (ALL . 4). Ordine che veniva disatteso, con la conseguenza che il a mezzo Parte_1 della scrivente procuratrice, procedeva ad inoltrare in data 23.07.2022 atto di diffida alla ripresa dei lavori ovvero intimava la risoluzione ex art 1454 c.c. con contestuale richiesta di risarcimento del Con danno. ( ALL 5) La Se. nonostante tale diffida, continuava a non essere presente sul cantiere, adducendo le scuse più assurde, tant'è che veniva costatata nuovamente l'assenza degli operai dalla
D.L. e in data 06.02.2023 , e poi ancora in data 27.04.2023 ed in data 04.05.2023. (ALL.7)
17) che, pertanto, il Condominio, ormai stanco del perdurare di tale condotta, avendo ormai Con compreso che la ec non era nella condizione di poter portare avanti le lavorazioni così come appaltate e vista la necessità di dover affrontare tali lavori, in quanto il Fabbricato, ormai versava in pessime condizioni, decisamente peggiorate nel tempo, costituendo un grave pericolo non solo per i condomini, ma anche e soprattutto per i terzi, atteso che lo stesso è collocato su strada principale di in data 29.04.2023 inviava un nuovo atto di diffida ex art 1454 cc., (ALL. 8) e al contempo Pt_1 avviava anche la procedura di mediazione al fine di chiedere una bonaria definizione della vertenza, nella quale si prevedesse la risoluzione per inadempimento contrattuale e il risarcimento del danno subito ( ALL 9).
18) che la procedura di mediazione, dopo svariati incontri, si concludeva con esito negativo, come da verbale conclusivo che si allega (ALL 10)
19) che a seguito della chiusura negativa della mediazione, in data 28.08.2023 l'amministratore p.t. Con rag inviava comunicazione a mezzo pec alla ec con la quale chiedeva alla Parte_2 stessa lo sgombero del cantiere da tutti i materiali e attrezzature (ALL11), richiesta restata disattesa, tant'è che sono ancora presenti i ponteggi in uno stato di totale abbandono, nonostante più volte si abbia richiesto di verificare se gli stessi stessero in sicurezza;
tant'è e che vi è stato anche un intervento dei vigili nel dicembre 2023 in quanto volarono alcune basi dei ponteggi poste ALultimo piano, il sesto, e venne ordinato di eliminare lo stato di pericolo
(ALL 12).
20) che successivamente, in data 31.08.2023, l'Amministratore, ex art 8 del contratto d'appalto, inviava comunicazione pec alla di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni atteso CP_1 il ritardo nell'esecuzione dei lavori superiore ad 1/3 della durata contrattuale. (ALL 12).
21) che a fronte di una situazione a dir poco disastrosa nella quale versava il e con Parte_1
i notevoli danni arrecati sia alle parti comuni che a quelle private, e nonostante le reiterate ConCont richieste di liberare l'area di cantiere e di smontare i ponteggi, la ha continuato nel permanere in un comportamento ostruzionistico, tant'è che ha anche paventato un'azione possessoria nei confronti del Condominio, cfr RG. 18678/2023, conclusa con ordinanza di rigetto 765/2024 in quanto il ricorso era infondato, esponendo il condominio ad un ulteriore esborso economico.
22) che il si è visto costretto, pertanto a fronte di un perdurare di tale comportamento e Parte_1
a seguito DEesito negativo della procedura di mediazione, nonché per tutti gli incombenti narrati e soprattutto per preoccupanti motivi ad introdurre un giudizi per ATP ex art.696 co. 1 e 2 c.p.c., innanzi a codesto Tribunale RG 227581/2023, dott.ssa al fine di verificare e attestare lo Per_2 stato in cui versava lo stabile la scadenza contrattuale al 31.12.2022, le lavorazioni CP_9 non eseguite a perfetta regola DEarte i danni arrecati e soprattutto la mancata fruizione dei bonus con relativa perdita di chance atteso che la non esecuzione dei lavori con la conseguente perdita dei benefici fiscali comporterà per il condominio un enorme esborso in termini economici per i lavori a farsi, tutti ricadenti nei bonus di cui il grazie alla perizia e negligenza della e Parte_1 CP_1 della Direzione Lavori, ciascuno per le proprie competenze non ha potuto avvantaggiarsi e dovra'' sostenere i costi.
23) che l'ATP richiesta da parte del si è resa necessaria al fine di nominare ALuopo Parte_1 un tecnico d'ufficio che potesse in primis verificare tutto quanto narrato dal e in Parte_1
Con particolare accertasse la coerenza dei lavori eseguiti dalla ec con quelli oggetto di appalto o cilas e verificasse, anche a mezzo saggi, l'effettività e la compatibilità di quelli previsti in contratto;
accertasse, quantificasse e contabilizzasse i lavori non terminati, le cui opere non realizzate, atteso che non sussiste più la possibilità di fare ricorso al bonus 110 e 90, e tali attività ricadranno, per il loro costo, interamente a carico del accertasse, verificasse e quantificare i danni subiti Parte_1 dal ricorrente a seguito DEinadempimento della ditta appaltatrice nonchè il costo per il ripristino dello stato dei luoghi e quello per i lavori non eseguiti alla perfetta regola DEarte, nonché delle somme necessarie per il completamento delle opere non più usufruenti dei bonus fiscali, oltre qualsivoglia connessa e consequenziale implicazione;
accertasse e quantificasse la somma dovuta Con dalla ec per la penale così come stabilita in contratto per ogni giorno di ritardo.
24) che, nel corso del predetto giudizio, veniva depositata relazione di consulenza tecnica redatta dal CTU nominato, IN. , depositata in atti dalla quale si evinceva, a dire del Persona_1
ricorrente, sulla base dei quesiti proposti dal Giudice la, veridicità di quanto narrato e Parte_1 lamentato dal nel detto ricorso. Parte_1
Tanto esposto il ricorrente chiedeva accogliersi le conclusioni indicate in epigrafe. Parte_1
Si costituiva la la quale preliminarmente eccepiva l'improcedibilità del ricorso per la Parte_4 previsione, ALart. 11 del contratto di affidamento, di un previo tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi DEart. 38 d. Lgs..
Sempre in rito il resistente eccepiva la nullità DEAtp per l'allegazione di documenti successivi al deposito del ricorso.
La società resistente, poi, eccepiva l'inadeguatezza del rito semplificato scelto dal ricorrente, sottolineando la necessità del compimento di una più accurata istruttoria e, per l'effetto, chiedeva il mutamento del rito, con l'applicazione del rito ordinario.
Nel merito, poi, la contestava la fondatezza della ricostruzione dei Controparte_1 fatti offerta da parte ricorrente, deducendo una serie di circostanze relative ad impedimenti frapposti alla esecuzione delle opere, tali da rallentare irrimediabilmente i lavori fino a rendere ineseguibile il contratto per esclusiva responsabilità del committente, anche in considerazione di talune modifiche legislative che hanno finito con il modificare l'originario regolamento di interessi e da rendere non più economicamente conveniente l'esecuzione del contratto alle originarie condizioni.
A sostegno della propria difesa, la chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa DEIN. CP_1
, già presente in giudizio, proponeva domanda riconvenzionale, avente ad oggetto CP_3
l'accertamento delle responsabilità del Condominio nella mancata esecuzione del contratto, così chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento della parte attrice.
Si costituiva, altresì, l'IN. , il quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione CP_3 passiva, eccependo l 'improcedibilità della domanda, e chiedendo, altresì, nel merito, il mutamento del rito, il rigetto della domanda e, in ogni caso l'autorizzazione alla chiamata inc ausa del Rag
, amministratore del Condomino. Pt_2
Con ordinanza del 24-10-2024 venivano disattese le eccezioni di parte resistente relative alla improcedibilità del giudizio, alla chiamata in causa di terzi, ed alla inadeguatezza del rito sommario, per la natura sostanzialmente documentale del giudizio.
Con la medesima ordinanza, la causa veniva ritenuta matura per la decisione, e rinviata, ai sensi DEart.281 sexies c.p.c., alla udienza del 22-9-2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla resistente sul presupposto DEesistenza di clausola compromissoria, ai sensi della quale viene previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione secondo il regolamento del Servizio di Conciliazione della
Camera di Commercio di Napoli ai sensi DEart. 38 d. Lgs 5/2003.
Come già osservato nell'ordinanza del 24-10-2024, va rilevato, al proposito, che la predetta disposizione normativa, prevista, peraltro, in materia di intermediazione finanziaria e per controversie di carattere societario, risulta abrogata dal D. Lgs 28/2010, con la conseguenza della sua inapplicabilità, sia per intervenuta abrogazione che per inapplicabilità alla fattispecie, dovendosi dichiarare la nullità della detta clausola, non pertinente alla fattispecie in esame.
Sempre relativamente al rito, va rilevato che, malgrado l'importanza della questione e la ricchezza delle argomentazioni svolte dalle parti, la consulenza già acquisita agli atti, la documentazione depositata ed il comportamento processuale delle parti, consentono di delibare compiutamente in ordine alle varie questioni sottoposte ALattenzione di questo giudicante.
Né può accogliersi l'eccezione di nullità DEa.t.p sollevata dalla resistente, fondata sulla tardiva allegazione nel fascicolo di ufficio di numerosi file da parte della ricorrente
I file depositati dal ricorrente negli atti via via depositati non possono dirsi essenziali nell'economia del procedimento riguardando in primis delle fotografie del terrazzo e secondariamente il computo metrico che non costituisce un elemento di prova o convincimento.
Ritiene questo Giudicante che non possa esservi un limite ALallegazione di documentazione ad opera delle parti, trattandosi di un procedimento a forma libera ove nulla è previsto quanto ai termini di allegazione di documenti, purchè la stessa possa dirsi avvenuta nell'ambito di un contraddittorio pieno.
I limiti individuati dal resistente ALesplorazione degli atti da parte del ctu incontra soltanto i limiti costituiti dalla necessità di allegazione delle parti, e sono stati individuati dalla Giurisprudenza nella sentenza n. 2500/2022 della Cassazione a Sezioni Unite, avuto riguardo esclusivo alla utilizzazione da parte del c.t.u. dei documenti non allegati dalle parti.
Pertanto, in applicazione della recente giurisprudenza, già oggetto di analisi relativamente agli oneri probatori in sede di espletamento della c.t.u., ma pienamente applicabili al caso di specie, non può ritenersi illegittima l'allegazione di documenti successivamente alla proposizione del ricorso.
Deve, pertanto ritenersi che l'allegazione dei nuovi documenti richiesti dal c.t.u. non abbia violato i criteri individuati dalla indicata pronuncia che si esplicitano per migliore comprensione.
“In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti ALoggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio.
In materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dALattività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.
In materia di esame contabile ai sensi DEart. 198 cod. proc. civ. il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dALattività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni.
In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva ALatto viziato o alla notizia di esso.
In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi a valere ai sensi DEart. 161 cod. proc. civ.”
Procedendo nell'esame della questione per cui è causa, ritiene questo Giudicante di poter delibare sulla base delle allegazioni delle parti, con applicazione, per tutto quanto non risulta specificamente provato, DEart. 115 c.p.c., così supplendo ALavvenuta utilizzazione del rito semplificato. Risultano, infatti, non controverse, e anche documentali, talune specifiche questioni, rappresentate dALavvenuta conclusione del contratto di affidamento dal condominio alla Impresa, e dal concomitante conferimento di incarico ALIN. , ma ancor più la Se.Co Società di CP_3
INegneria, risultando il contratto di affidamento sottoscritto anche dalla detta società, mediante la sottoscrizione da parte del Vice Presidente, Architetto , del Progettista, IN. e Parte_5 CP_3 del Responsabile dei Lavori, IN. . Persona_3
A fondamento della prospettazione di responsabilità indicata in capo ALIN. , si pone tale CP_3 contratto, ove viene ad egli affidata la specifica funzione di progettista, sempre quale referente della Con indicata società o..
La domanda è, tuttavia, rivolta nei confronti del predetto e della società affidataria del contratto di Co affidamento ovvero la . sulla base della prospettata esistenza di errori di Controparte_10 progettazione nonché di un inadempimento nella esecuzione delle opere con la domanda di risarcimento per tutti i pregiudizi subiti, sia per il ritardo che per il mancato conseguimento dei vari bonus.
Gli errori e le inadempienze attribuite ALIN. , consistenti, nella inadeguatezza della CP_3 progettazione e del relativo studio di fattibilità delle opere oggetto DEappalto, non risultano sufficientemente allegati e provati.
E' risultato, invero, che uno degli aspetti che hanno orientato nella sua parte iniziale le difficoltà di compimento delle opere oggetto DEappalto è consistito negli ostacoli, o quanto meno nelle difficoltà obiettive di carattere pratico, frapposti dal condominio adiacente nell'utilizzo di una superficie, costituita da due posti auto, utile per un più agevole utilizzo delle risorse di cantiere, laddove, tuttavia, a fronte della richiesta avanzata dALamministratore del condominio , Rag. , Pt_2 ALamministratore del condominio confinante, in data 24-11-2021, ricevuto il diniego del condominio confinante, si è dovuto provvedere al trasporto a mano e senza camion.
A questo iniziale rallentamento, cui ha contribuito l'opera del stesso che non ha Parte_1 provveduto ad attivarsi tempestivamente per la rimozione degli ostacoli rispetto a quanto programmato, ha fatto seguito, per quanto acquisito agli atti, in quanto incontestato, ai sensi DEart. 115 c.p.c., la ritardata trasmissione DEanagrafe condominiale, anch'essa di rilievo significativo ai fini della tempestività DEinizio del lavori, in considerazione della sua utilità, risultando indispensabile sia per la predisposizione delle schede anagrafiche da inviare AL ai Controparte_11 fini della cessione del credito fiscale sia per l'individuazione dei soggetti dove effettuare i sopralluoghi per la sostituzione delle caldaie e degli infissi.
Tutto ciò ha fatto si che le lavorazioni siano iniziate in ritardo rispetto a quanto programmato e abbiano anche subito dei rallentamenti già nella fase iniziale. Sicuramente non può negarsi il contributo fornito alla instaurazione del contenzioso tra le parti delle importanti modifiche intervenute in sede normativa quanto alla cessione del credito fiscale, in virtù del fatto che l'art. 121 D.L. 34/2020 che disciplina le modalità di cessione dei crediti fiscali per tutti i bonus edilizi, ha subito delle profonde modifiche legislative sia in sede di conversione del D.L. con la L. n.
77/2020, sia, soprattutto, con l'art. 1, comma 29, L. 234/2021 e poi dal D.L. 4/2022 e dal successivo
D.L. 17/2022, risultando eliminata ogni possibilità di cessione di credito ad enti bancari o parabancari per finiti fondi, con difficoltà per la società resistente di prestare rispetto ai patti conclusi.
In un tale quadro,- ferma la dichiarazione di risoluzione del contratto richiesta da entrambe le parti, in considerazione del fatto nessuna delle parti abbia insistito per la esecuzione del contratto, va rilevato che, allo stato, le responsabilità possono ben distribuirsi equamente tra i vari soggetti coinvolti nella Con vicenda contrattuale, ivi compresa la Se la quale non rispondeva sollecitamente agli ordini di CP_1 servizio rivoltigli, e, anzi, prima proponeva anche di effettuare i lavori nonché uno sconto sugli oneri bancari per la procedura del 90 %.
L'intenso scambio epistolare intervenuto successivamente, lungi dal distendere i rapporti ed agevolare il compimento delle opere, ha contribuito ad accrescere l'incertezza degli stessi, irrigidendo le parti su aspetti per certi versi anche indipendenti da esse, in quanto legati agli eventi intervenuti a livello nazionale diffuso quale conseguenza DEevoluzione normativa inaspettata, legata ALesaurimento die contributi.
In questo quadro, riconoscere compiutamente le rispettive responsabilità è opera non agevole alla luce degli atti, sicchè, nel mentre va pronunciata la risoluzione del contratto concluso tra le parti, va, altresì, riconosciuta una comune condotta inadempiente, ciascuno per la parte di sua competenza, con esclusione del regime risarcitorio che sarebbe stato connesso ALaccertamento di una responsabilità esclusiva.
Ciò nonostante, l'avvenuta esecuzione, sia pure parziale, del contratto impone di considerare quanto intervenuto, al fine di realizzare il riequilibrio del sinallagma in relazione a quanto da ciascuna delle parti eseguito in ossequio al contratto.
Esaminando le domande proposte dalle parti, e le risultanze DEatp posta in essere dALIN.
, sulla base di un attento esame dello stato dei luoghi e dei documenti offerti dalle parti, Per_1 deve, innanzitutto, rilevarsi che il consulente designato ha dato atto DEavvenuta effettuazione di lavori per un valore complessivo di 154.502,05 euro, avuto riguardo ai lavori alla facciata e ai balconi, ai torrini e ai muretti e alla copertura.
Il detto c.t.u., mentre considera come una voce contabile di debito per il i lavori ai Parte_1 torrini e ai muretti, per essere lavori in sé compiuti ed effettuati correttamente, non ha ritenuto gli altri lavori in egual modo come una voce contabile di credito per l'impresa, attribuendo, piuttosto in tal senso agli stessi una valenza di danno per il fatto stesso di non essere stati portati a compimento,
o in qualche modo incompatibili con il fabbricato.
Più precisamente il c.t.u. ha, inoltre, quantificato in 102.400,00 euro l'importo del corrispettivo idoneo a riportare le condizioni del fabbricato nello stato in cui esso si trovava al momento DEinizio dei lavori, laddove, invece l'impresa avrebbe maturato la somma di 154.502,05 per le lavorazioni eseguite, ai balconi, ai torrini e alla copertura,, somma che l'IN. , tuttavia, non Per_1 ha ritenuto interamente corrispondente ad opere utilizzabili, attesa la incompatibilità delle dette opere con l'assetto originario o peggio, il danno arrecato dalle lavorazioni, così dichiarandola, in qualche modo non dovuta.
Al proposito va rilevato, relativamente a tale somma di 154.502.05 euro che essa è composta da :
1) opere eseguite alla facciata e ai balconi lato cortile : 81.082,32 euro
2) opere eseguite ai torrini e ai muretti: 17.633,45 euro
3) Opere seguite sulla copertura: 55.786,28 euro
Conseguentemente, considerato che non si discute la piena utilizzabilità delle opere ai torrini ed ai muretti, mentre il c.t.u ha ritenuto non utilizzabili quelle alla facciata e ai balconi e, di contro, non dovuti i pagamenti per la copertura per essere le relative opere coperte dal superbonus, con valutazioni che appaiono condivisibili, vanno effettuate alcune valutazioni ai fini del riequilibrio contrattuale che deve far seguito ad una risoluzione del contratto per inadempimento reciproco.
Sotto tal profilo, quindi, le opere alla copertura del fabbricato, per 55.786,28 euro, se legittimamente eseguite, vanno compensate, anche se originariamente avrebbero potuto godere del super bonus 110 %, non potendosi ascrivere ad esclusiva responsabilità della resistente il mancato godimento del super bonus.
Quanto, invece, alle opere eseguite alla facciata, per 81.082,32 euro, le stesse sono state considerate dal c.t.u., del tutto incompatibili con l'assetto originario o male eseguite, e quindi inutilizzabili e pertanto, non possono essere compensate.
Sicche DEimporto di 154.502,05 euro, risultano dovute dal condominio alla CP_1
73.419,73 euro date dalla somma delle voci 2) e 3).
Il c.t.u., pur dando atto della inutilizzabilità di talune opere poste in essere, per avere le stesse inciso maniera significativa sulle preesistenti opere senza l'apporto di miglioramenti, e pur qualificando la totalità delle stesse come danno, non spiega in maniera adeguata quali di esse possano conservare una residua rilevanza, compensando, tuttavia, il valore delle stesse con l'abbondanza di danni determinati dalle opere parziali, così addivenendo ad una valutazione dei costi necessari al ripristino dello stato dei luoghi in misura di 112.441,33 euro, somma che va posta a carico della Pt_3 resistente, e ciò a prescindere dalla riferibilità a taluno DEinadempimento, quanto piuttosto per la obiettiva inadeguatezza delle lavorazioni.
Pertanto, questo Giudicante, acquisendo dalla esposizione del c.t.u. l'accertamento di una ingente presenza di danni derivanti dalle opere parziali poste in essere, danni che il c.t.u. qualifica come corrispondenti alla misura di 93.128,49 euro oltre I.V.A: per un totale di 112.441,33, ritenendo le opere tutte come opere inutili o eseguite male, o incompatibili con l'assetto originario del fabbricato,
a prescindere dalla riferibilità o meno a taluna delle parti DEinadempimento, condanna, la CP_1 comunque, al pagamento della detta somma, definita dal computo metrico allegato ALatp
[...] dALIN. e detrae da tale somma la somma di 73.419,73 euro ritenuta dovuta per le Per_1 lavorazioni parziali eseguite, per un totale di 39.022,20 euro in favore del Condominio.
Vero è che andrebbe considerato ai fini del ripristino di un equilibrio contrattuale, l'apporto proporzionale migliorativo arrecato dalle nuove opere in relazione anche alla possibile utilità tratta dal Condominio dalle opere parziali acquisite, ma, avendo già considerato sopra i rispettivi apporti e i rispettivi costi, può condividersi l'assunto del c.t.u., secondo il quale lo stato di degrado raggiunto nelle more dal Condominio, per effetto della mancata fattiva collaborazione alla modifica della situazione ambientale, con la permanente resistenza delle impalcature e di tutte le situazioni di precarietà lasciate in loco, possa e debba giustificare il riconoscimento del diritto del condominio al pagamento della somma 112.441,33 a titolo di risarcimento dei danni, non trovando giustificazione alcuna il comportamento ostruzionistico manifestato nel tempo dalla società resistente.
Quanto alle somme, allo stato, versate dal Condominio e delle quali si chiede la restituzione in quanto prive di causa, esse sono 52.500,00 euro, corrispondenti alla voce cauzione “contratto e anticipo rimborso oneri bancari” e 50.064,42 per “accollo ristrutturazione facciate “
Da un lato, deve rilevarsi che la somma di 52.500,00 euro, corrispondente alla voce cauzione
“contratto e anticipo rimborso oneri bancari” va restituita, non risultando giustificato documentalmente il relativo versamento, da parte della resistente, dei detti oneri bancari, dovendosi disporre la restituzione della somma per cauzione, attesa la non riferibilità esclusiva della risoluzione del contratto al comportamento del attore. Parte_1
DALaltro, deve considerarsi la restituzione della somma di 50.064,42 euro quale acconto per ristrutturazione facciata, per quanto già sopra esposto in ordine ai lavori effettuati alla facciata, già espressamente considerati.
Invero, per quanto riguarda la esecuzione del contratto e le rispettive responsabilità per l'adempimento dello stesso, non possono non considerarsi taluni danni apportati dalla Se. CP_6 con il proprio comportamento ostruzionistico avuto nella fase avanzata del rapporto, quando, nonostante i ribaditi tentativi di incontro delle parti, si è contrastato in ogni modo, malgrado le attività processuali conseguite con successo dal ricorrente per la rimozione delle Parte_1 barriere frapposte alla rimozione dei ponteggi ed ALabbandono del cantiere da parte della CP_1 il corretto compiersi delle attività di rilascio del cantiere.
[...]
Parte ricorrente si duole infatti, DEutilizzo del suolo pubblico con ponteggi particolarmente ingombranti e della presenza di danni derivanti dalle opere fin qui poste in essere.
L'importo sopra liquidato può considerarsi comprensivo anche dei danni da occupazione del cortile con il ponteggio, essendo essi stessi danni connessi anche alla permanenza dello stato di degrado, già sopra considerati, attesa la natura parzialmente sanzionatoria della liquidazione sopra effettuata, ma non può tuttavia, escludersi il rimborso delle spese sostenute per l'inutile permanenza del ponteggio nella misura accertata dagli avvisi Tosap per 6.883,56 euro oltre a quelle relative ALanno dovute allo stato, discendendo le stesse dalla condotta della società resistente, la quale, malgrado la cessazione dei rapporti contrattuali e l'abbandono di fatto del cantiere, lasciava consapevolmente e colpevolmente tutte le impalcature in loco.
Non può trovare, inoltre, applicazione la previsione contrattuale in materia di penale fissata dALart. 8 del contratto di affidamento, per ogni giorno di ritardo imputabile, essendo dipesa la mancata esecuzione del contratto, come detto, da fatti addebitabili ad entrambe le parti.
Pur non trovando applicazione, per quanto sopra detto, la penale di cui ALart. 8 del contratto di affidamento, si dispone che, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, CP_ decorra la penale di 100 euro giornalieri a carico della Se..Tec. per la mancata rimozione del ponteggio e delle attrezzature di cantiere, attesa l'illegittimità della persistenza degli stessi in proprietà altrui, a seguito di contratto non più in corso di esecuzione.
Va riconosciuto, poi, in favore del condominio ricorrente, il diritto al rimborso dei crediti fiscali nella misura di 450.577,74 euro, risultando lo stesso frutto di una attribuzione allo stato priva di causa.
Non potendosi attribuire alla responsabilità esclusiva nella mancata esecuzione delle opere, CP_1 dipesa da una serie di fattori riferibili ad entrambe le parti, non trova accoglimento la domanda di risarcimento del danno da mancata concessione dei bonus edilizi, né tanto meno possono trovare accoglimento le ulteriori domande risarcitorie proposte, relative alle perdite di chances.
Va ribadita, piuttosto, la condanna della alla rimozione del ponteggio posto dalla CP_1 ALinterno della proprietà del condominio, già disposta con l'accoglimento di istanza CP_1 cautelare del 13-3-2025 e con la successiva ordinanza ex art. 669 duodecies c.p.c del 15-7-2025, autorizzandosi anche l'esecuzione in danno ad opera del condominio ricorrente.
La Se. va, altresì, condannata al risarcimento della somma di € 4.180.00 pagata dal CP_6 per la messa in sicurezza del fabbricato a seguito di ordinanza emessa dal Comune di Parte_1 su intervento dei vigili, come provato dalla fattura allegata agli atti. Pt_1
Relativamente, poi, alla domanda di condanna della Se. al pagamento delle spese di atp, va CP_6 osservato che, quali che siano le circostanze che hanno condotto alla risoluzione del contratto, l'Atp si è resa necessaria per effettuare, a fronte della resistenza passiva, della società appaltatrice, un accertamento preventivo dello stato dei luoghi, resosi necessario proprio per la descritta condotta, con la conseguenza che il relativo peso non può che cadere sulla parte resistente, così come il peso della ordinanza cautelare emessa in data 3-3-2025, per la quale è già intervenuta la liquidazione delle spese.
Pertanto, la va condannata al pagamento delle spese della c.t.u. espletata nel giudizio CP_1 di atp e versate dal condominio in favore del c.t.u. IN. nella misura di 20.985,71 Euro, Per_1 oltre alle spese per competenze legali e tecniche del c.t. di parte nella misura di 15.763,58 euro, atteso l'esito favorevole delle procedure cautelari e la necessità di effettuare l'a.t.p..
Non può trovare, invece, accoglimento, per quanto sopra esposto la domanda di condanna DEIN.
, non risultando adeguatamente provate le sue responsabilità, pur in un quadro di poca CP_3 chiarezza circa il totale compimento da parte di ciascuna delle parti in causa del corretto assolvimento dei compiti ad essa demandati per la corretta esecuzione del contratto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mentre sussistono giuste ragioni di opportunità per compensarle interamente relativamente alla posizione DEIN. CP_3
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con
N. R.G. 14292/2024, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così conclude:
a) Accoglie il ricorso per quanto di ragione,
b) Dichiara la risoluzione del contratto di affidamento DE11-10-2021, per reciproco inadempimento.
c) Condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in Controparte_1 favore del sito in alla Via Leonardo da Vinci 128, in Controparte_7 Pt_1 persona DEamministratore p..t., della somma di 265.091,51 euro oltre interessi dalla domanda, d) Ordina alla Se. in persona del legale rapp.te p.t., la rimozione Controparte_10 del ponteggio disponendo il pagamento della somma di 100 euro giornalieri per ogni giorno di permanenza del ponteggio a far data da 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza,
e) Rigetta la domanda nei confronti DEIN , CP_3
f) Rigetta ogni altra domanda di risarcimento danni avanzata dal condominio. Con g) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla , CP_6
h) Per l'effetto condanna la in persona del legale rapp. Te p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore del Condominio ricorrente, in persona DEamministratore p.t., delle spese di lite nella misura di somma di 14.103,00 euro, oltre I.V.A. e C.P.A. nonche' rimborso spese generali.
i) Spese compensate relativamente ALIN. . CP_3
Così deciso in Napoli, 30-10-2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott. Nicola Mazzocca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Mazzocca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14292/2024
Avente ad aggetto : APPALTO
TRA
C.F. , in persona DE amm.re Parte_1 P.IVA_1
p.t., RAG. , nato a [...] il [...], C.F.: , rappresentato e Parte_2 C.F._1 difeso dALavv. Patrizia Scarica (c.f. in virtù di mandato in calce al ricorso per ATP, con C.F._2 studio sito in Torre Annunziata, alla via e. Ercole, n. 2, presso cui elegge domicilio
RICORRENTE
E
(P.IVA ), in persona del Consigliere Delegato e legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., IN. (C.F. ), domiciliata presso la sede della Controparte_2 C.F._3 società in Napoli alla Via Mosca n. 4, rappresentata e difesa, in virtù di procura resa su atto separato ma da ritenersi in calce al presente atto, dALAvv. Luca Migliore (C.F. – C.F._4
, presso il cui studio elegge domicilio in Napoli alla Via Gen. Orsini n. Email_1
30.
RESISTENTE
E
, , rapp.to e difeso, giusto mandato in calce al presente atto, dagli CP_3 CodiceFiscale_5 avv.ti Nunzio Costa ( , pec: e Selene Costa C.F._6 Email_2
( , PEC: , elettivamente domiciliato presso il loro studio in C.F._7 Email_3 Pt_1 al II v.le Melina, 11. CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: Parte_1
1 accertare e dichiarare, sulla base della richiesta ex art 1454 cc, che il contratto di appalto integrato stipulato tra le parti in data 11.10.2021 e con scadenza 31.12.2022 si è risolto per grave inadempimento ConCon esclusivamente imputabile alla;
2. Ovvero accertare e dichiarare sul dato contrattuale di cui ALart 8 del contratto di appalto, nonché sulla scorta della espletata ATP, che il contratto di appalto integrato stipulato tra le parti in data 11.10.2021 e con Con scadenza 31.12.2022 si è risolto per grave inadempimento esclusivamente imputabile alla Se. ;
3. Accertare e dichiarare la responsabilità della D.L. in persona DEIN nella mancata CP_3 esecuzione delle opere appaltate ovvero nella cattiva esecuzione di quelle parzialmente eseguite con conseguente risarcimento del danno in favore del . Parte_1
4. Sulla scorta della espletata ATP, dichiarare la responsabilità degli odierni convenuti, ciascuno per le proprie competenze e/o titolo, per tutti i danni arrecati e subiti dal per la mancata attuazione dei Bonus Parte_1 edilizi 100, 90 e 50 posti alla base del contratto di appalto integrato stipulato in data 11.10.2021 e per l'effetto condannare ciascuno per le proprie competenze alle somme così come indicate ed individuate dal CTU in corso della espletata ATP e riportate nello schema riepilogativo di pag. 20 e 21 del ricorso, nonché pag 38 DEatp, che qui si ha per integralmente ripetuto e trascritto;
OVVERO: Cont
- condannare la : restituzione di € 102.564.42, oltre interessi legali dalla data di incasso fino CP_6 ALeffettiva restituzione;
- alla restituzione dei crediti fiscali pari ad € 450.577,74 derivati dal Bonus 90%;
- alla restituzione dei crediti fiscali di cui alle fatture emesse per le annualità da loro incassate;
- al risarcimento dei danni quantificati in sede di ATP in € 112.400,00 oltre iva;
- al rimborso delle spese sostenute per occupazione suolo pubblico ad oggi maturate per l'anno 2023 e 2024 e pari ad € 6.883.56 oltre a quelle relative ALanno 2025 e successive dovute fino al rilascio delle aree e non ancora oggetto di avviso;
- alla rimozione del ponteggio e a tutto ciò che insiste tra cui un basamento in cemento armato, ovvero al costo per la sua rimozione;
- al risarcimento per l'occupazione del cortile detenuto illegittimamente oltre il tempo contrattuale e per la sua pulizia pari ad € 10.000,00 ovvero anche in via equitativa a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia
- Al risarcimento della somma di € 4.180.00 pagata dal a Controparte_7 seguito di ordinanza emessa dal su intervento dei vigili. Controparte_8
5. Sulla scorta della espletata ATP, condannare altresì i convenuti in solido, ma ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non, esistenziali, diretti ed indiretti), derivante dalla mancata fruizione dei bonus edilizi oggi non più fruibili dal come ampiamente argomentato;
Parte_1
6. Sulla scorta della espletata ATP, condannare i convenuti in solido, ma ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento dei danni da perdita di chance da valutare nella misura del 100% DEimporto contrattualizzato, ovvero nella somma di € 581.588.00 oltre iva, somma necessaria per poter realizzare i lavori ovvero a quella somma maggiore o minore che l'On.le Giudicante riterrà equa e di giustizia;
7. Sulla scorta della espletata ATP Condannare i convenuti in solido, ma ciascuno per il proprio titolo al risarcimento in favore del Condominio per il mancato, limitato e/o parziale godimento della loro proprietà;
8. Accertare e quantificare la somma dovuta dalla Se.Tec a titolo di penale, così come prevista dALart 8 del contratto stipulato in data 11.10.2021, pari ad € 100.00 giornalieri a decorrere dalla data di consegna prevista al 31.12.2022 a tutt'oggi, (22.09.2025) così come stabilita nel contratto di appalto ALart. 8 ad oggi pari ad €
99.500.00 per 995 gg e condannarla al detto pagamento a cui andranno aggiunti gli fino ulteriori giorni di ritardo alla completa liberazione degli spazi ancora occupati nonostante l'ordinanza di rimozione e liberazione degli spazi.
9. Condannare i convenuti in solido ma ciascuno per il proprio titolo alla rifusione delle spese della CTU espletata nel giudizio di ATP e versate dal condominio in favore del CTU ing , pari ad € Persona_1
20.985.71 (acconto € 834.08 + saldo € 20.151.63).
10. Condannare i convenuti in solido ma ciascuno per il proprio titolo alla rifusione in favore del Parte_1 delle spese relative alle competenze legali e tecniche DEespletata ATP e pari ad € 15.763.58, (così come meglio specificate a pag. 23 del ricorso);
11. Condannare le parti convenute a corrispondere un equo indennizzo al ex art 1175 cc. Da Parte_1 valutare anche in via equitativa alla luce del comportamento assunto.
12. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre VA e CPA di entrambi i procedimenti , come per legge da distrarsi al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Per la Controparte_1
c) Accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda per la violazione DEart. 11 del contratto sottoscritto tra le parti;
Sempre in via preliminare e gradata rispetto alle precedenti conclusioni:
5) Accertare e dichiarare la nullità e comunque l'annullabilità ed in ogni caso l'illegittimità DEaccertamento tecnico preventivo svoltosi dinanzi al Tribunale di Napoli – R.G. 22751/2023 per le motivazioni esposte in narrativa;
Nel merito ed in via gradata rispetto alle precedenti conclusioni: 6) Rigettare tutte le domande proposte dal in alla Via Leonardo da Vinci n. 128 perché Parte_1 Pt_1 inammissibili, improcedibili ed infondate per i motivi esposti in narrativa, ovvero, nella denegata ipotesi le stesse domande fossero accolte, seppur parzialmente, accertare e dichiarare che responsabili dei danni causati al condominio sono l'IN. ed il rag. e, per l'effetto, accertare e CP_3 Parte_2 dichiarare che gli stessi, in solido tra loro, sono tenuti a manlevare la in persona Controparte_1 del l.r.p.t., da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dal presente giudizio;
Nel merito ed in accoglimento della domanda riconvenzionale:
7) Accertare e dichiarare la risoluzione e/o lo scioglimento del contratto sottoscritto tra le parti ai sensi e per gli effetti DEart. 1463 e/o 1467 c.c. e, per l'effetto, procedere alle semplici quantificazioni delle rispettive posizioni di debito/credito conseguenti ALintervenuto accertamento;
Nel merito ed in accoglimento della domanda riconvenzionale:
8) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento grave ai sensi DEart. 1453 c.c. e per l'effetto disporre la condanna generica del in alla Via Leonardo da Vinci n. 128, del rag. Parte_1 Pt_1
e DEIN. , in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alla Parte_2 CP_3 risoluzione in favore della in persona del l.r.p.t. che saranno successivamente Controparte_1 quantificato con apposito giudizio;
9) In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese gene-rali oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore.
.Per l'IN. : CP_3
Dichiarare la carenza della condizione di procedibilità per omesso svolgimento del tentativo di conciliazione contrattualmente convenuto tra le parti e/o, in subordine per omessa convocazione della parte attualmente resistente.
b. dichiarare la carenza di legittimazione passiva del resistente nel presente giudizio.
c. Per l'ipotesi che venga ritenuta una responsabilità della parte attualmente resistente nella causazione dei presunti danni, concedere la chiamata in causa del Rag. , quale Responsabile dei Lavori, al Parte_2 fine di riconoscerne la corresponsabilità nella causazione dei danni;
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso proposto ai sensi DEart. 281 decies c.p.c., depositato in data 26-6-2024, il sito in alla Via Leonardo da Vinci n. 128 esponeva: Controparte_7 Pt_1 1) che il in da svariati anni versa in condizioni di Parte_1 Pt_1 manutenzione estremamente precaria. Infatti, si sono susseguiti nel tempo diversi episodi di caduta di klinker dalle facciate, distacchi di intonaco dai frontalini e sottobalconi con conseguente pericolo per persone e cose in strada, tanto che più volte si è reso necessario un urgente intervento di spicconatura per l'eliminazione del pericolo di imminente di caduta.
2) che nel fabbricato in parola, situato tra l'altro, su una delle arterie principali della città di Pt_1 il cosiddetto “Centro Commerciale” del viale L. Da Vinci, si rende esponenziale il pericolo derivante dallo stato di dissesto sopra rappresentato ed a cui sono soggetti non solo i condomini, ma anche i terzi, visto l'intenso traffico veicolare e pedonale che interessa tale Viale.
3) che il alla luce di tale condizione, decideva e deliberava di procedere con una Parte_1 profonda e radicale ristrutturazione del manufatto, e di verificare la possibilità di usufruire e di avvalersi dei benefici fiscali sanciti nel Decreto Rilancio, Legge 19.05.2020 n. 34. Conferiva, pertanto, incarico ALing. , con studio in alla via Diaz 7, con lettera CP_3 Pt_1 sottoscritta in data 08.05.2021 in base alla quale lo stesso, dopo aver redatto accurato studio di fattibilità dei lavori deliberati in qualità di progettista, avrebbe poi dovuto assumere la direzione dei lavori e la progettazione degli stessi, impegnandosi anche a contattare una azienda leader del settore per la realizzazione di tali opere (ALL 1).
4). Che l'IN. professionista incaricato dal Condominio, procedeva a tale CP_3 progettualità e al contempo verificava la fattibilità DEopera e l'applicazione dei bonus fiscali e ALesito di tale attività lo stesso si impegnava a rintracciare, come detto, un General Contractor che realizzasse le opere e si adoperasse per la trasformazione del corrispondente importo dei lavori (€
2.118.569,50 per bonus 110%; € 500.644,16 per bonus 90% ed € 24.516,08 per bonus 50%, per un totale complessivo di € 2.6643.729,74) in credito d'imposta e successiva cessione del credito, in modo che il Committente potesse usufruire dello sconto in fattura pari al cento per Parte_1 cento DEimporto dei lavori a farsi. (art.
3.6 della lettera di conferimento incarico).
5). Che l'assemblea dei condomini in data 01/10/2021, deliberava l'esecuzione dei lavori di efficientemente energetico dello stabile, così come consigliati dalla D.L IN , con la CP_3 conseguente ristrutturazione delle facciate e del terrazzo di copertura, nonché dei balconi a servizio delle singole unità immobiliari, posto che era stato effettuato a monte un complesso studio di fattibilità sulla concreta possibilità di eseguire le lavorazioni attraverso l'utilizzo dei bonus fiscali.
6) Quindi il Condominio, atteso l'esito positivo dello studio di fattibilità e in virtù anche DEopportunità che veniva offerta attraverso il Superbonus 110%, 90% e 50%, al fine di rendere lo stabile energeticamente performante, prevedeva interventi che, come di seguito descritti, consistevano nello specifico:
rimozione dei klinker pericolanti;
spicconatura degli intonaci in fase di distacco da frontalini, sottobalconi e pareti perimetrali;
eliminazione delle parti in fase di distacco (sfondellamento degli intradossi dei balconi);
realizzazione di nuovi intonaci;
apposizione di cappotto termico;
nuova impermeabilizzazione, compresa la pavimentazione, dei balconi;
ristrutturazione del terrazzo di copertura.
7) che ALesito dello studio di fattibilità e quindi della sussistenza di tutti gli elementi utili, l'ing individuava, quale General Contractor per la realizzazione delle opere a farsi, la CP_3 [...]
(p.iva ) ed in data 11.10.2021 il Condominio, per mezzo del suo Parte_3 P.IVA_2 amm.re p.t. rag. sottoscriveva contratto di appalto integrato con la indicata Parte_2 impresa, alla quale affidava nello specifico: lavori di efficientamento energetico, di ripristino delle facciate e di ristrutturazione di alcune parti comuni del detto immobile (ALL 2).
8) che il detto contratto di appalto veniva sottoscritto anche dALIN. per presa visione ed CP_3 accettazione quale direttore dei lavori e progettista.
9) che nel richiamato contratto si prevedeva la possibilità di usufruire di n. 3 agevolazioni
(bonus edilizi) alle quali il Condominio avrebbe potuto far ricorso, ma come rilevato in sede di
ATP nessuno è stato portato a compimento, anzi il bonus 110% non è stato neanche iniziato, con tutte le conseguenze economiche che ne derivano.
10) che secondo quanto proposto dalla ditta appaltatrice, i lavori oggetto del contratto, potevano usufruire degli incentivi fiscali, alternativamente o in maniera integrata, di cui:
a) ALarticolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. Superbonus 110%);
b) agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90 e s.m.i. (cd. Eco-Sismabonus ordinario);
c) ALarticolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 (cd. Bonus edilizia) e vengono di seguito esplicitate le lavorazioni da effettuarsi in base alla tipologia di bonus da utilizzare.
11) che nello specifico per il Superbonus 110% venivano previsti:
Apposizione di cappotto termico su facciate edificio;
1. Sostituzione caldaia condominiale;
2. Sostituzione di serramenti esterni;
3. Realizzazione di impianto fotovoltaico con relativo accumulo.
12) che il totale delle opere per il Superbonus 110% era pari ad euro: 2.118.569,50, senza allegare un computo metrico dettagliato per le lavorazioni a farsi e soprattutto senza che tale eventuale computo fosse approvato dal Committente.
12) che per il bonus facciate 90% nello stesso contratto non venivano menzionati e/o identificati i lavori, ma veniva comunque indicato un totale pari ad euro: 500.644,16. (di cui il ha Parte_1 versato il 10% in favore DEimpresa, ossia la somma di € 50.064,416); anche per tali lavorazioni non vi è un computo metrico specifico e dettagliato e soprattutto approvato dal
Committente.
13) che anche per il bonus 50% non venivano menzionati e/o identificati i lavori a farsi, ma veniva comunque indicato un totale pari ad € 24.516,08, ugualmente in assenza di un valido computo metrico.
Tutte circostanze evidenziate dal CTU in sede di esplicazione della ATP.
Quindi per i bonus 90% e 50% venivano indicati gli importi di accollo per il Condominio pari, rispettivamente ad euro: 140.180,37 e 14.709,65.
14) che le attività per le lavorazioni, così come appaltate, si sarebbero dovute svolgere secondo un cronoprogramma (mai consegnato alla committenza), e, come da contratto, sarebbero dovute iniziare, ai sensi DEart 8 dello stesso, in data 27.10.2021 e si sarebbero dovute concludere, sempre da contratto, entro il 31.12.2022, e ciò soprattutto al fine di poter usufruire degli incentivi fiscali previsti.
15) che, tuttavia, come risulta dal verbale di consegna, i lavori hanno avuto inizio solo in data
22.11.2021 (ALL 3), quindi sono iniziati gìa in ritardo rispetto al Contrato e non sono stati mai conclusi.
G. E' necessario evidenziare che sia la ditta appaltatrice che il direttore dei lavori ing. CP_3
, prima della stipula del contratto, avevano dichiarato di aver effettuato tutte le opportune
[...] verifiche, sopralluoghi ed indagini volte a redigere un dettagliato studio di fattibilità che avrebbe garantito esito positivo ALattuazione non solo del Superbonus 110%, ma anche degli altri incentivi previsti in contratto, tanto che gli stessi provvedevano a depositare tutti gli elaborati ed allegati presso gli organi competenti per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni del caso.
15) che alla luce di quanto evidenziato, l'Assemblea dei Condomini aveva riposto grande fiducia in tuti i soggetti coinvolti, (direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza, legale rappresentante della ditta appaltatrice, subappaltatori), avendo gli stessi dichiarato di avere effettuato un lavoro a monte che garantiva la realizzazione delle opere attraverso il meccanismo della cessione del credito, che avrebbe consentito al condominio di avere un ottimo risultato, non verificatosi dal momento che a distanza di quasi 3 anni dALinizio dei lavori, le opere ad oggi eseguite sono solo iniziali, frammentarie e parziali, come attestato in sede di ATP.
16) che la Se. impresa edile prescelta con l'ausilio e su espressa indicazione della D.L., sin CP_6 dALinizio dimostrava disinteresse ALesecuzione dei lavori nel rispetto delle tempistiche richieste dalla normativa, tant'è che non solo iniziava i lavori con un mese di ritardo, come già detto, ma li affrontava, nonostante la complessità e corposità dei lavori, in maniera approssimativa, lenta e discontinua, con interventi sul cantiere a “singhiozzo”, ben sapendo che andare oltre i termini contrattuali avrebbe comportato la perdita dei benefici fiscali per il Condominio. Difatti già a maggio 2022, a fronte di tale comportamento, vi era il primo ordine di servizio ad opera della D.L che invitava alla ripresa dei lavori e ad una accelerazione degli stessi per rispettare i termini contrattuali (ALL . 4). Ordine che veniva disatteso, con la conseguenza che il a mezzo Parte_1 della scrivente procuratrice, procedeva ad inoltrare in data 23.07.2022 atto di diffida alla ripresa dei lavori ovvero intimava la risoluzione ex art 1454 c.c. con contestuale richiesta di risarcimento del Con danno. ( ALL 5) La Se. nonostante tale diffida, continuava a non essere presente sul cantiere, adducendo le scuse più assurde, tant'è che veniva costatata nuovamente l'assenza degli operai dalla
D.L. e in data 06.02.2023 , e poi ancora in data 27.04.2023 ed in data 04.05.2023. (ALL.7)
17) che, pertanto, il Condominio, ormai stanco del perdurare di tale condotta, avendo ormai Con compreso che la ec non era nella condizione di poter portare avanti le lavorazioni così come appaltate e vista la necessità di dover affrontare tali lavori, in quanto il Fabbricato, ormai versava in pessime condizioni, decisamente peggiorate nel tempo, costituendo un grave pericolo non solo per i condomini, ma anche e soprattutto per i terzi, atteso che lo stesso è collocato su strada principale di in data 29.04.2023 inviava un nuovo atto di diffida ex art 1454 cc., (ALL. 8) e al contempo Pt_1 avviava anche la procedura di mediazione al fine di chiedere una bonaria definizione della vertenza, nella quale si prevedesse la risoluzione per inadempimento contrattuale e il risarcimento del danno subito ( ALL 9).
18) che la procedura di mediazione, dopo svariati incontri, si concludeva con esito negativo, come da verbale conclusivo che si allega (ALL 10)
19) che a seguito della chiusura negativa della mediazione, in data 28.08.2023 l'amministratore p.t. Con rag inviava comunicazione a mezzo pec alla ec con la quale chiedeva alla Parte_2 stessa lo sgombero del cantiere da tutti i materiali e attrezzature (ALL11), richiesta restata disattesa, tant'è che sono ancora presenti i ponteggi in uno stato di totale abbandono, nonostante più volte si abbia richiesto di verificare se gli stessi stessero in sicurezza;
tant'è e che vi è stato anche un intervento dei vigili nel dicembre 2023 in quanto volarono alcune basi dei ponteggi poste ALultimo piano, il sesto, e venne ordinato di eliminare lo stato di pericolo
(ALL 12).
20) che successivamente, in data 31.08.2023, l'Amministratore, ex art 8 del contratto d'appalto, inviava comunicazione pec alla di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni atteso CP_1 il ritardo nell'esecuzione dei lavori superiore ad 1/3 della durata contrattuale. (ALL 12).
21) che a fronte di una situazione a dir poco disastrosa nella quale versava il e con Parte_1
i notevoli danni arrecati sia alle parti comuni che a quelle private, e nonostante le reiterate ConCont richieste di liberare l'area di cantiere e di smontare i ponteggi, la ha continuato nel permanere in un comportamento ostruzionistico, tant'è che ha anche paventato un'azione possessoria nei confronti del Condominio, cfr RG. 18678/2023, conclusa con ordinanza di rigetto 765/2024 in quanto il ricorso era infondato, esponendo il condominio ad un ulteriore esborso economico.
22) che il si è visto costretto, pertanto a fronte di un perdurare di tale comportamento e Parte_1
a seguito DEesito negativo della procedura di mediazione, nonché per tutti gli incombenti narrati e soprattutto per preoccupanti motivi ad introdurre un giudizi per ATP ex art.696 co. 1 e 2 c.p.c., innanzi a codesto Tribunale RG 227581/2023, dott.ssa al fine di verificare e attestare lo Per_2 stato in cui versava lo stabile la scadenza contrattuale al 31.12.2022, le lavorazioni CP_9 non eseguite a perfetta regola DEarte i danni arrecati e soprattutto la mancata fruizione dei bonus con relativa perdita di chance atteso che la non esecuzione dei lavori con la conseguente perdita dei benefici fiscali comporterà per il condominio un enorme esborso in termini economici per i lavori a farsi, tutti ricadenti nei bonus di cui il grazie alla perizia e negligenza della e Parte_1 CP_1 della Direzione Lavori, ciascuno per le proprie competenze non ha potuto avvantaggiarsi e dovra'' sostenere i costi.
23) che l'ATP richiesta da parte del si è resa necessaria al fine di nominare ALuopo Parte_1 un tecnico d'ufficio che potesse in primis verificare tutto quanto narrato dal e in Parte_1
Con particolare accertasse la coerenza dei lavori eseguiti dalla ec con quelli oggetto di appalto o cilas e verificasse, anche a mezzo saggi, l'effettività e la compatibilità di quelli previsti in contratto;
accertasse, quantificasse e contabilizzasse i lavori non terminati, le cui opere non realizzate, atteso che non sussiste più la possibilità di fare ricorso al bonus 110 e 90, e tali attività ricadranno, per il loro costo, interamente a carico del accertasse, verificasse e quantificare i danni subiti Parte_1 dal ricorrente a seguito DEinadempimento della ditta appaltatrice nonchè il costo per il ripristino dello stato dei luoghi e quello per i lavori non eseguiti alla perfetta regola DEarte, nonché delle somme necessarie per il completamento delle opere non più usufruenti dei bonus fiscali, oltre qualsivoglia connessa e consequenziale implicazione;
accertasse e quantificasse la somma dovuta Con dalla ec per la penale così come stabilita in contratto per ogni giorno di ritardo.
24) che, nel corso del predetto giudizio, veniva depositata relazione di consulenza tecnica redatta dal CTU nominato, IN. , depositata in atti dalla quale si evinceva, a dire del Persona_1
ricorrente, sulla base dei quesiti proposti dal Giudice la, veridicità di quanto narrato e Parte_1 lamentato dal nel detto ricorso. Parte_1
Tanto esposto il ricorrente chiedeva accogliersi le conclusioni indicate in epigrafe. Parte_1
Si costituiva la la quale preliminarmente eccepiva l'improcedibilità del ricorso per la Parte_4 previsione, ALart. 11 del contratto di affidamento, di un previo tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi DEart. 38 d. Lgs..
Sempre in rito il resistente eccepiva la nullità DEAtp per l'allegazione di documenti successivi al deposito del ricorso.
La società resistente, poi, eccepiva l'inadeguatezza del rito semplificato scelto dal ricorrente, sottolineando la necessità del compimento di una più accurata istruttoria e, per l'effetto, chiedeva il mutamento del rito, con l'applicazione del rito ordinario.
Nel merito, poi, la contestava la fondatezza della ricostruzione dei Controparte_1 fatti offerta da parte ricorrente, deducendo una serie di circostanze relative ad impedimenti frapposti alla esecuzione delle opere, tali da rallentare irrimediabilmente i lavori fino a rendere ineseguibile il contratto per esclusiva responsabilità del committente, anche in considerazione di talune modifiche legislative che hanno finito con il modificare l'originario regolamento di interessi e da rendere non più economicamente conveniente l'esecuzione del contratto alle originarie condizioni.
A sostegno della propria difesa, la chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa DEIN. CP_1
, già presente in giudizio, proponeva domanda riconvenzionale, avente ad oggetto CP_3
l'accertamento delle responsabilità del Condominio nella mancata esecuzione del contratto, così chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento della parte attrice.
Si costituiva, altresì, l'IN. , il quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione CP_3 passiva, eccependo l 'improcedibilità della domanda, e chiedendo, altresì, nel merito, il mutamento del rito, il rigetto della domanda e, in ogni caso l'autorizzazione alla chiamata inc ausa del Rag
, amministratore del Condomino. Pt_2
Con ordinanza del 24-10-2024 venivano disattese le eccezioni di parte resistente relative alla improcedibilità del giudizio, alla chiamata in causa di terzi, ed alla inadeguatezza del rito sommario, per la natura sostanzialmente documentale del giudizio.
Con la medesima ordinanza, la causa veniva ritenuta matura per la decisione, e rinviata, ai sensi DEart.281 sexies c.p.c., alla udienza del 22-9-2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla resistente sul presupposto DEesistenza di clausola compromissoria, ai sensi della quale viene previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione secondo il regolamento del Servizio di Conciliazione della
Camera di Commercio di Napoli ai sensi DEart. 38 d. Lgs 5/2003.
Come già osservato nell'ordinanza del 24-10-2024, va rilevato, al proposito, che la predetta disposizione normativa, prevista, peraltro, in materia di intermediazione finanziaria e per controversie di carattere societario, risulta abrogata dal D. Lgs 28/2010, con la conseguenza della sua inapplicabilità, sia per intervenuta abrogazione che per inapplicabilità alla fattispecie, dovendosi dichiarare la nullità della detta clausola, non pertinente alla fattispecie in esame.
Sempre relativamente al rito, va rilevato che, malgrado l'importanza della questione e la ricchezza delle argomentazioni svolte dalle parti, la consulenza già acquisita agli atti, la documentazione depositata ed il comportamento processuale delle parti, consentono di delibare compiutamente in ordine alle varie questioni sottoposte ALattenzione di questo giudicante.
Né può accogliersi l'eccezione di nullità DEa.t.p sollevata dalla resistente, fondata sulla tardiva allegazione nel fascicolo di ufficio di numerosi file da parte della ricorrente
I file depositati dal ricorrente negli atti via via depositati non possono dirsi essenziali nell'economia del procedimento riguardando in primis delle fotografie del terrazzo e secondariamente il computo metrico che non costituisce un elemento di prova o convincimento.
Ritiene questo Giudicante che non possa esservi un limite ALallegazione di documentazione ad opera delle parti, trattandosi di un procedimento a forma libera ove nulla è previsto quanto ai termini di allegazione di documenti, purchè la stessa possa dirsi avvenuta nell'ambito di un contraddittorio pieno.
I limiti individuati dal resistente ALesplorazione degli atti da parte del ctu incontra soltanto i limiti costituiti dalla necessità di allegazione delle parti, e sono stati individuati dalla Giurisprudenza nella sentenza n. 2500/2022 della Cassazione a Sezioni Unite, avuto riguardo esclusivo alla utilizzazione da parte del c.t.u. dei documenti non allegati dalle parti.
Pertanto, in applicazione della recente giurisprudenza, già oggetto di analisi relativamente agli oneri probatori in sede di espletamento della c.t.u., ma pienamente applicabili al caso di specie, non può ritenersi illegittima l'allegazione di documenti successivamente alla proposizione del ricorso.
Deve, pertanto ritenersi che l'allegazione dei nuovi documenti richiesti dal c.t.u. non abbia violato i criteri individuati dalla indicata pronuncia che si esplicitano per migliore comprensione.
“In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti ALoggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio.
In materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dALattività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.
In materia di esame contabile ai sensi DEart. 198 cod. proc. civ. il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dALattività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni.
In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva ALatto viziato o alla notizia di esso.
In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi a valere ai sensi DEart. 161 cod. proc. civ.”
Procedendo nell'esame della questione per cui è causa, ritiene questo Giudicante di poter delibare sulla base delle allegazioni delle parti, con applicazione, per tutto quanto non risulta specificamente provato, DEart. 115 c.p.c., così supplendo ALavvenuta utilizzazione del rito semplificato. Risultano, infatti, non controverse, e anche documentali, talune specifiche questioni, rappresentate dALavvenuta conclusione del contratto di affidamento dal condominio alla Impresa, e dal concomitante conferimento di incarico ALIN. , ma ancor più la Se.Co Società di CP_3
INegneria, risultando il contratto di affidamento sottoscritto anche dalla detta società, mediante la sottoscrizione da parte del Vice Presidente, Architetto , del Progettista, IN. e Parte_5 CP_3 del Responsabile dei Lavori, IN. . Persona_3
A fondamento della prospettazione di responsabilità indicata in capo ALIN. , si pone tale CP_3 contratto, ove viene ad egli affidata la specifica funzione di progettista, sempre quale referente della Con indicata società o..
La domanda è, tuttavia, rivolta nei confronti del predetto e della società affidataria del contratto di Co affidamento ovvero la . sulla base della prospettata esistenza di errori di Controparte_10 progettazione nonché di un inadempimento nella esecuzione delle opere con la domanda di risarcimento per tutti i pregiudizi subiti, sia per il ritardo che per il mancato conseguimento dei vari bonus.
Gli errori e le inadempienze attribuite ALIN. , consistenti, nella inadeguatezza della CP_3 progettazione e del relativo studio di fattibilità delle opere oggetto DEappalto, non risultano sufficientemente allegati e provati.
E' risultato, invero, che uno degli aspetti che hanno orientato nella sua parte iniziale le difficoltà di compimento delle opere oggetto DEappalto è consistito negli ostacoli, o quanto meno nelle difficoltà obiettive di carattere pratico, frapposti dal condominio adiacente nell'utilizzo di una superficie, costituita da due posti auto, utile per un più agevole utilizzo delle risorse di cantiere, laddove, tuttavia, a fronte della richiesta avanzata dALamministratore del condominio , Rag. , Pt_2 ALamministratore del condominio confinante, in data 24-11-2021, ricevuto il diniego del condominio confinante, si è dovuto provvedere al trasporto a mano e senza camion.
A questo iniziale rallentamento, cui ha contribuito l'opera del stesso che non ha Parte_1 provveduto ad attivarsi tempestivamente per la rimozione degli ostacoli rispetto a quanto programmato, ha fatto seguito, per quanto acquisito agli atti, in quanto incontestato, ai sensi DEart. 115 c.p.c., la ritardata trasmissione DEanagrafe condominiale, anch'essa di rilievo significativo ai fini della tempestività DEinizio del lavori, in considerazione della sua utilità, risultando indispensabile sia per la predisposizione delle schede anagrafiche da inviare AL ai Controparte_11 fini della cessione del credito fiscale sia per l'individuazione dei soggetti dove effettuare i sopralluoghi per la sostituzione delle caldaie e degli infissi.
Tutto ciò ha fatto si che le lavorazioni siano iniziate in ritardo rispetto a quanto programmato e abbiano anche subito dei rallentamenti già nella fase iniziale. Sicuramente non può negarsi il contributo fornito alla instaurazione del contenzioso tra le parti delle importanti modifiche intervenute in sede normativa quanto alla cessione del credito fiscale, in virtù del fatto che l'art. 121 D.L. 34/2020 che disciplina le modalità di cessione dei crediti fiscali per tutti i bonus edilizi, ha subito delle profonde modifiche legislative sia in sede di conversione del D.L. con la L. n.
77/2020, sia, soprattutto, con l'art. 1, comma 29, L. 234/2021 e poi dal D.L. 4/2022 e dal successivo
D.L. 17/2022, risultando eliminata ogni possibilità di cessione di credito ad enti bancari o parabancari per finiti fondi, con difficoltà per la società resistente di prestare rispetto ai patti conclusi.
In un tale quadro,- ferma la dichiarazione di risoluzione del contratto richiesta da entrambe le parti, in considerazione del fatto nessuna delle parti abbia insistito per la esecuzione del contratto, va rilevato che, allo stato, le responsabilità possono ben distribuirsi equamente tra i vari soggetti coinvolti nella Con vicenda contrattuale, ivi compresa la Se la quale non rispondeva sollecitamente agli ordini di CP_1 servizio rivoltigli, e, anzi, prima proponeva anche di effettuare i lavori nonché uno sconto sugli oneri bancari per la procedura del 90 %.
L'intenso scambio epistolare intervenuto successivamente, lungi dal distendere i rapporti ed agevolare il compimento delle opere, ha contribuito ad accrescere l'incertezza degli stessi, irrigidendo le parti su aspetti per certi versi anche indipendenti da esse, in quanto legati agli eventi intervenuti a livello nazionale diffuso quale conseguenza DEevoluzione normativa inaspettata, legata ALesaurimento die contributi.
In questo quadro, riconoscere compiutamente le rispettive responsabilità è opera non agevole alla luce degli atti, sicchè, nel mentre va pronunciata la risoluzione del contratto concluso tra le parti, va, altresì, riconosciuta una comune condotta inadempiente, ciascuno per la parte di sua competenza, con esclusione del regime risarcitorio che sarebbe stato connesso ALaccertamento di una responsabilità esclusiva.
Ciò nonostante, l'avvenuta esecuzione, sia pure parziale, del contratto impone di considerare quanto intervenuto, al fine di realizzare il riequilibrio del sinallagma in relazione a quanto da ciascuna delle parti eseguito in ossequio al contratto.
Esaminando le domande proposte dalle parti, e le risultanze DEatp posta in essere dALIN.
, sulla base di un attento esame dello stato dei luoghi e dei documenti offerti dalle parti, Per_1 deve, innanzitutto, rilevarsi che il consulente designato ha dato atto DEavvenuta effettuazione di lavori per un valore complessivo di 154.502,05 euro, avuto riguardo ai lavori alla facciata e ai balconi, ai torrini e ai muretti e alla copertura.
Il detto c.t.u., mentre considera come una voce contabile di debito per il i lavori ai Parte_1 torrini e ai muretti, per essere lavori in sé compiuti ed effettuati correttamente, non ha ritenuto gli altri lavori in egual modo come una voce contabile di credito per l'impresa, attribuendo, piuttosto in tal senso agli stessi una valenza di danno per il fatto stesso di non essere stati portati a compimento,
o in qualche modo incompatibili con il fabbricato.
Più precisamente il c.t.u. ha, inoltre, quantificato in 102.400,00 euro l'importo del corrispettivo idoneo a riportare le condizioni del fabbricato nello stato in cui esso si trovava al momento DEinizio dei lavori, laddove, invece l'impresa avrebbe maturato la somma di 154.502,05 per le lavorazioni eseguite, ai balconi, ai torrini e alla copertura,, somma che l'IN. , tuttavia, non Per_1 ha ritenuto interamente corrispondente ad opere utilizzabili, attesa la incompatibilità delle dette opere con l'assetto originario o peggio, il danno arrecato dalle lavorazioni, così dichiarandola, in qualche modo non dovuta.
Al proposito va rilevato, relativamente a tale somma di 154.502.05 euro che essa è composta da :
1) opere eseguite alla facciata e ai balconi lato cortile : 81.082,32 euro
2) opere eseguite ai torrini e ai muretti: 17.633,45 euro
3) Opere seguite sulla copertura: 55.786,28 euro
Conseguentemente, considerato che non si discute la piena utilizzabilità delle opere ai torrini ed ai muretti, mentre il c.t.u ha ritenuto non utilizzabili quelle alla facciata e ai balconi e, di contro, non dovuti i pagamenti per la copertura per essere le relative opere coperte dal superbonus, con valutazioni che appaiono condivisibili, vanno effettuate alcune valutazioni ai fini del riequilibrio contrattuale che deve far seguito ad una risoluzione del contratto per inadempimento reciproco.
Sotto tal profilo, quindi, le opere alla copertura del fabbricato, per 55.786,28 euro, se legittimamente eseguite, vanno compensate, anche se originariamente avrebbero potuto godere del super bonus 110 %, non potendosi ascrivere ad esclusiva responsabilità della resistente il mancato godimento del super bonus.
Quanto, invece, alle opere eseguite alla facciata, per 81.082,32 euro, le stesse sono state considerate dal c.t.u., del tutto incompatibili con l'assetto originario o male eseguite, e quindi inutilizzabili e pertanto, non possono essere compensate.
Sicche DEimporto di 154.502,05 euro, risultano dovute dal condominio alla CP_1
73.419,73 euro date dalla somma delle voci 2) e 3).
Il c.t.u., pur dando atto della inutilizzabilità di talune opere poste in essere, per avere le stesse inciso maniera significativa sulle preesistenti opere senza l'apporto di miglioramenti, e pur qualificando la totalità delle stesse come danno, non spiega in maniera adeguata quali di esse possano conservare una residua rilevanza, compensando, tuttavia, il valore delle stesse con l'abbondanza di danni determinati dalle opere parziali, così addivenendo ad una valutazione dei costi necessari al ripristino dello stato dei luoghi in misura di 112.441,33 euro, somma che va posta a carico della Pt_3 resistente, e ciò a prescindere dalla riferibilità a taluno DEinadempimento, quanto piuttosto per la obiettiva inadeguatezza delle lavorazioni.
Pertanto, questo Giudicante, acquisendo dalla esposizione del c.t.u. l'accertamento di una ingente presenza di danni derivanti dalle opere parziali poste in essere, danni che il c.t.u. qualifica come corrispondenti alla misura di 93.128,49 euro oltre I.V.A: per un totale di 112.441,33, ritenendo le opere tutte come opere inutili o eseguite male, o incompatibili con l'assetto originario del fabbricato,
a prescindere dalla riferibilità o meno a taluna delle parti DEinadempimento, condanna, la CP_1 comunque, al pagamento della detta somma, definita dal computo metrico allegato ALatp
[...] dALIN. e detrae da tale somma la somma di 73.419,73 euro ritenuta dovuta per le Per_1 lavorazioni parziali eseguite, per un totale di 39.022,20 euro in favore del Condominio.
Vero è che andrebbe considerato ai fini del ripristino di un equilibrio contrattuale, l'apporto proporzionale migliorativo arrecato dalle nuove opere in relazione anche alla possibile utilità tratta dal Condominio dalle opere parziali acquisite, ma, avendo già considerato sopra i rispettivi apporti e i rispettivi costi, può condividersi l'assunto del c.t.u., secondo il quale lo stato di degrado raggiunto nelle more dal Condominio, per effetto della mancata fattiva collaborazione alla modifica della situazione ambientale, con la permanente resistenza delle impalcature e di tutte le situazioni di precarietà lasciate in loco, possa e debba giustificare il riconoscimento del diritto del condominio al pagamento della somma 112.441,33 a titolo di risarcimento dei danni, non trovando giustificazione alcuna il comportamento ostruzionistico manifestato nel tempo dalla società resistente.
Quanto alle somme, allo stato, versate dal Condominio e delle quali si chiede la restituzione in quanto prive di causa, esse sono 52.500,00 euro, corrispondenti alla voce cauzione “contratto e anticipo rimborso oneri bancari” e 50.064,42 per “accollo ristrutturazione facciate “
Da un lato, deve rilevarsi che la somma di 52.500,00 euro, corrispondente alla voce cauzione
“contratto e anticipo rimborso oneri bancari” va restituita, non risultando giustificato documentalmente il relativo versamento, da parte della resistente, dei detti oneri bancari, dovendosi disporre la restituzione della somma per cauzione, attesa la non riferibilità esclusiva della risoluzione del contratto al comportamento del attore. Parte_1
DALaltro, deve considerarsi la restituzione della somma di 50.064,42 euro quale acconto per ristrutturazione facciata, per quanto già sopra esposto in ordine ai lavori effettuati alla facciata, già espressamente considerati.
Invero, per quanto riguarda la esecuzione del contratto e le rispettive responsabilità per l'adempimento dello stesso, non possono non considerarsi taluni danni apportati dalla Se. CP_6 con il proprio comportamento ostruzionistico avuto nella fase avanzata del rapporto, quando, nonostante i ribaditi tentativi di incontro delle parti, si è contrastato in ogni modo, malgrado le attività processuali conseguite con successo dal ricorrente per la rimozione delle Parte_1 barriere frapposte alla rimozione dei ponteggi ed ALabbandono del cantiere da parte della CP_1 il corretto compiersi delle attività di rilascio del cantiere.
[...]
Parte ricorrente si duole infatti, DEutilizzo del suolo pubblico con ponteggi particolarmente ingombranti e della presenza di danni derivanti dalle opere fin qui poste in essere.
L'importo sopra liquidato può considerarsi comprensivo anche dei danni da occupazione del cortile con il ponteggio, essendo essi stessi danni connessi anche alla permanenza dello stato di degrado, già sopra considerati, attesa la natura parzialmente sanzionatoria della liquidazione sopra effettuata, ma non può tuttavia, escludersi il rimborso delle spese sostenute per l'inutile permanenza del ponteggio nella misura accertata dagli avvisi Tosap per 6.883,56 euro oltre a quelle relative ALanno dovute allo stato, discendendo le stesse dalla condotta della società resistente, la quale, malgrado la cessazione dei rapporti contrattuali e l'abbandono di fatto del cantiere, lasciava consapevolmente e colpevolmente tutte le impalcature in loco.
Non può trovare, inoltre, applicazione la previsione contrattuale in materia di penale fissata dALart. 8 del contratto di affidamento, per ogni giorno di ritardo imputabile, essendo dipesa la mancata esecuzione del contratto, come detto, da fatti addebitabili ad entrambe le parti.
Pur non trovando applicazione, per quanto sopra detto, la penale di cui ALart. 8 del contratto di affidamento, si dispone che, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, CP_ decorra la penale di 100 euro giornalieri a carico della Se..Tec. per la mancata rimozione del ponteggio e delle attrezzature di cantiere, attesa l'illegittimità della persistenza degli stessi in proprietà altrui, a seguito di contratto non più in corso di esecuzione.
Va riconosciuto, poi, in favore del condominio ricorrente, il diritto al rimborso dei crediti fiscali nella misura di 450.577,74 euro, risultando lo stesso frutto di una attribuzione allo stato priva di causa.
Non potendosi attribuire alla responsabilità esclusiva nella mancata esecuzione delle opere, CP_1 dipesa da una serie di fattori riferibili ad entrambe le parti, non trova accoglimento la domanda di risarcimento del danno da mancata concessione dei bonus edilizi, né tanto meno possono trovare accoglimento le ulteriori domande risarcitorie proposte, relative alle perdite di chances.
Va ribadita, piuttosto, la condanna della alla rimozione del ponteggio posto dalla CP_1 ALinterno della proprietà del condominio, già disposta con l'accoglimento di istanza CP_1 cautelare del 13-3-2025 e con la successiva ordinanza ex art. 669 duodecies c.p.c del 15-7-2025, autorizzandosi anche l'esecuzione in danno ad opera del condominio ricorrente.
La Se. va, altresì, condannata al risarcimento della somma di € 4.180.00 pagata dal CP_6 per la messa in sicurezza del fabbricato a seguito di ordinanza emessa dal Comune di Parte_1 su intervento dei vigili, come provato dalla fattura allegata agli atti. Pt_1
Relativamente, poi, alla domanda di condanna della Se. al pagamento delle spese di atp, va CP_6 osservato che, quali che siano le circostanze che hanno condotto alla risoluzione del contratto, l'Atp si è resa necessaria per effettuare, a fronte della resistenza passiva, della società appaltatrice, un accertamento preventivo dello stato dei luoghi, resosi necessario proprio per la descritta condotta, con la conseguenza che il relativo peso non può che cadere sulla parte resistente, così come il peso della ordinanza cautelare emessa in data 3-3-2025, per la quale è già intervenuta la liquidazione delle spese.
Pertanto, la va condannata al pagamento delle spese della c.t.u. espletata nel giudizio CP_1 di atp e versate dal condominio in favore del c.t.u. IN. nella misura di 20.985,71 Euro, Per_1 oltre alle spese per competenze legali e tecniche del c.t. di parte nella misura di 15.763,58 euro, atteso l'esito favorevole delle procedure cautelari e la necessità di effettuare l'a.t.p..
Non può trovare, invece, accoglimento, per quanto sopra esposto la domanda di condanna DEIN.
, non risultando adeguatamente provate le sue responsabilità, pur in un quadro di poca CP_3 chiarezza circa il totale compimento da parte di ciascuna delle parti in causa del corretto assolvimento dei compiti ad essa demandati per la corretta esecuzione del contratto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mentre sussistono giuste ragioni di opportunità per compensarle interamente relativamente alla posizione DEIN. CP_3
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con
N. R.G. 14292/2024, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così conclude:
a) Accoglie il ricorso per quanto di ragione,
b) Dichiara la risoluzione del contratto di affidamento DE11-10-2021, per reciproco inadempimento.
c) Condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in Controparte_1 favore del sito in alla Via Leonardo da Vinci 128, in Controparte_7 Pt_1 persona DEamministratore p..t., della somma di 265.091,51 euro oltre interessi dalla domanda, d) Ordina alla Se. in persona del legale rapp.te p.t., la rimozione Controparte_10 del ponteggio disponendo il pagamento della somma di 100 euro giornalieri per ogni giorno di permanenza del ponteggio a far data da 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza,
e) Rigetta la domanda nei confronti DEIN , CP_3
f) Rigetta ogni altra domanda di risarcimento danni avanzata dal condominio. Con g) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla , CP_6
h) Per l'effetto condanna la in persona del legale rapp. Te p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore del Condominio ricorrente, in persona DEamministratore p.t., delle spese di lite nella misura di somma di 14.103,00 euro, oltre I.V.A. e C.P.A. nonche' rimborso spese generali.
i) Spese compensate relativamente ALIN. . CP_3
Così deciso in Napoli, 30-10-2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott. Nicola Mazzocca