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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/12/2025, n. 4145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4145 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico nella persona del dr. Salvatore Scalera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.437 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 mandato in atti, dall'avv. Letizia Modesto, con la quale elettivamente domicilia in Caserta, presso la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti, alla via Carlo III attrice
CONTRO
Controparte_1
[...] convenuti contumaci
Oggetto: opposizione a ricorso per usucapione speciale
Conclusioni: come da scritti difensivi e verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al ricorso per usucapione ai sensi della legge 346 del
1976 la ha citato in giudizio e Parte_1 CP_1 Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso per usucapione speciale proposto dagli stessi relativamente ad un fondo rustico sito nel Comune di Castel Volturno (CE) e descritto in catasto terreni, particella 1083 del Foglio 48, esteso Ha 0.19.00, già appartenuto all'ex AC
In particolare, la ha dedotto che il fondo oggetto di ricorso non è Parte_1 usucapibile rientrando nel patrimonio indisponibile dell'ente
I convenuti, benchè ritualmente citati, non si sono costituiti e, pertanto, se ne deve dichiarare la contumacia. La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
20.11.2025 previa concessione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali
≈ ≈ ≈
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione, evidenziando in premessa che la trattazione è in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni, in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Come a ragione argomentato e documentato dall'ente attore – segnatamente nota della
D.G. Risorse Strumentali, prot. 0559085 del 20.11.2023 - tale fondo è pervenuto alla in conseguenza della soppressione dell'Ersac, ai sensi dell'art. 37 della Parte_1
L.R. n. 1/2007, e della riassunzione delle relative competenze direttamente in capo alla
. Parte_1
L'ente regionale, pertanto, è subentrato in ogni rapporto giuridico di diritto pubblico e privato del soppresso Ersac, acquisendone il patrimonio mobiliare ed immobiliare E' bene rammentare che l'art. 3 della L.R. n. 8/78, istitutiva dell'Ersac, assegnava a quest'ultimo – già (D.P.R. 14 febbraio 1996 n. 257) e prima ancora Sezione Controparte_2
Speciale per la Riforma Fondiaria in presso l (D.P.R. 7 febbraio 1951 n. Pt_1 CP_3
70) – i compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere provenienti dalla Riforma Fondiaria. La citata Sezione Speciale per la Riforma Fondiaria in nell'ambito delle attività di istituto di cui alla Leggi n. 230/1950 e n. 841/1950, ha Pt_1 acquisto il bene in argomento, attualmente identificato con la particella 1083 del Foglio 48 del Catasto Terreni del Comune di Castel Volturno, tra una maggiore consistenza delle originarie particelle n. 8 e n. 4 del medesimo foglio 48 del Catasto Terreni del Comune di
Castel Volturno, con Atto Pubblico di Compravendita e Cessione Contrattuale a rogito Dott.
– Ufficiale Rogante del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste –el 13 Persona_1 novembre 1954 – Rep. N. 1.
Costituendo un relitto residuato dalle assegnazioni effettuate a suo tempo dalla suddetta
Sezione Speciale e, come, tale, ancora soggetto alla disciplina di cui alle richiamate Norme particolari di cui alla Legge n. 386/76, tale fondo è da ritenersi non usucapibile
Sussistono le condizioni per compensare integralmente le spese di lite anche alla luce della contumacia dei convenuti
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara la contumacia di e CP_1 Controparte_1
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, rigetta il ricorso per usucapione speciale presentato da e relativamente al fondo rustico sito CP_1 Controparte_1 nel Comune di Castel Volturno (CE) e descritto in catasto terreni, particella 1083 del
Foglio 48, esteso Ha 0.19.00
- compensa le spese di lite
Santa Maria Capua Vetere 23.12.2025
il Giudice dr. Salvatore Scalera
Il Giudice monocratico nella persona del dr. Salvatore Scalera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.437 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 mandato in atti, dall'avv. Letizia Modesto, con la quale elettivamente domicilia in Caserta, presso la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti, alla via Carlo III attrice
CONTRO
Controparte_1
[...] convenuti contumaci
Oggetto: opposizione a ricorso per usucapione speciale
Conclusioni: come da scritti difensivi e verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al ricorso per usucapione ai sensi della legge 346 del
1976 la ha citato in giudizio e Parte_1 CP_1 Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso per usucapione speciale proposto dagli stessi relativamente ad un fondo rustico sito nel Comune di Castel Volturno (CE) e descritto in catasto terreni, particella 1083 del Foglio 48, esteso Ha 0.19.00, già appartenuto all'ex AC
In particolare, la ha dedotto che il fondo oggetto di ricorso non è Parte_1 usucapibile rientrando nel patrimonio indisponibile dell'ente
I convenuti, benchè ritualmente citati, non si sono costituiti e, pertanto, se ne deve dichiarare la contumacia. La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
20.11.2025 previa concessione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali
≈ ≈ ≈
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione, evidenziando in premessa che la trattazione è in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni, in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Come a ragione argomentato e documentato dall'ente attore – segnatamente nota della
D.G. Risorse Strumentali, prot. 0559085 del 20.11.2023 - tale fondo è pervenuto alla in conseguenza della soppressione dell'Ersac, ai sensi dell'art. 37 della Parte_1
L.R. n. 1/2007, e della riassunzione delle relative competenze direttamente in capo alla
. Parte_1
L'ente regionale, pertanto, è subentrato in ogni rapporto giuridico di diritto pubblico e privato del soppresso Ersac, acquisendone il patrimonio mobiliare ed immobiliare E' bene rammentare che l'art. 3 della L.R. n. 8/78, istitutiva dell'Ersac, assegnava a quest'ultimo – già (D.P.R. 14 febbraio 1996 n. 257) e prima ancora Sezione Controparte_2
Speciale per la Riforma Fondiaria in presso l (D.P.R. 7 febbraio 1951 n. Pt_1 CP_3
70) – i compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere provenienti dalla Riforma Fondiaria. La citata Sezione Speciale per la Riforma Fondiaria in nell'ambito delle attività di istituto di cui alla Leggi n. 230/1950 e n. 841/1950, ha Pt_1 acquisto il bene in argomento, attualmente identificato con la particella 1083 del Foglio 48 del Catasto Terreni del Comune di Castel Volturno, tra una maggiore consistenza delle originarie particelle n. 8 e n. 4 del medesimo foglio 48 del Catasto Terreni del Comune di
Castel Volturno, con Atto Pubblico di Compravendita e Cessione Contrattuale a rogito Dott.
– Ufficiale Rogante del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste –el 13 Persona_1 novembre 1954 – Rep. N. 1.
Costituendo un relitto residuato dalle assegnazioni effettuate a suo tempo dalla suddetta
Sezione Speciale e, come, tale, ancora soggetto alla disciplina di cui alle richiamate Norme particolari di cui alla Legge n. 386/76, tale fondo è da ritenersi non usucapibile
Sussistono le condizioni per compensare integralmente le spese di lite anche alla luce della contumacia dei convenuti
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara la contumacia di e CP_1 Controparte_1
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, rigetta il ricorso per usucapione speciale presentato da e relativamente al fondo rustico sito CP_1 Controparte_1 nel Comune di Castel Volturno (CE) e descritto in catasto terreni, particella 1083 del
Foglio 48, esteso Ha 0.19.00
- compensa le spese di lite
Santa Maria Capua Vetere 23.12.2025
il Giudice dr. Salvatore Scalera