Decreto cautelare 3 dicembre 2025
Sentenza breve 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 29/01/2026, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01798/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14798/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14798 del 2025, proposto da MI M.J NN, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta Aria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto del rilascio del visto per motivi di studio prot. n. 1640 relativo alla pratica n. 220041897 del 23.10.2025, notificato alla ricorrente in data 23.10.2025 dall'Ambasciata Italiana a Il Cairo nonché degli atti presupposti e/o connessi allo stato non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa Monica GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha impugnato il provvedimento dall’Ambasciata italiana a Il Cairo con cui è stata rigettata la sua richiesta di visto di ingresso in Italia per motivi di studio;
- si è costituito in giudizio il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale;
- con decreto presidenziale n. 6753 del 3 dicembre 2025 è stata accolta ai fini del riesame la domanda di misure cautelari monocratiche;
- in seguito alla notifica del suddetto decreto, l’Ambasciata ha rilasciato il visto di ingresso per motivi di studio richiesto dalla ricorrente;
- alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026, all’esito della discussione, preso atto della richiesta, formulata a verbale dal difensore della ricorrente, di declaratoria della cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite e dato avviso alle parti della possibilità di una definizione della controversia ai sensi dell'art. 60 c.p.a., la causa è stata assunta in decisione;
Rilevato che sussistono i presupposti per definire integralmente la controversia ai sensi degli artt. 34, co. 5, c.p.a. e dell’art. 60 c.p.a., in quanto il sopravvenuto rilascio del visto per studio in favore della ricorrente ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio;
Ravvisate, quindi, nella specie, le condizioni perché sia dichiarata cessata la materia del contendere;
Ritenuto che le spese legali possano essere compensate anche attesa la posizione assunta sul punto dalla parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ET AB, Presidente
Igor Nobile, Primo Referendario
Monica GA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica GA | ET AB |
IL SEGRETARIO