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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 24/11/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4360/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 19/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 6/10/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ELISABETTA GENGHI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via F. Cavallotti n.3, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Assegnazione della casa coniugale e domicilio dei figli minori: la casa coniugale sita in Via Fosso Legname n. 49, Viareggio (LU) è assegnata alla signora
[...]
presso la quale avranno domicilio prevalente i figli minori (n. 13/11/2010) e Parte_2 Persona_1
(n. 11/06/2016), al fine di garantire loro continuità abitativa, scolastica e affettiva. Per_2
2. Affidamento dei figli e diritto di visita del padre: i figli saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori. Il domicilio prevalente sarà presso la madre. Il padre, eserciterà il diritto di visita secondo modalità flessibili, considerando Parte_1
i suoi impegni lavorativi serali e la chiusura settimanale dell'attività commerciale il giovedì.
- Le giornate ordinarie di permanenza dei figli con il padre saranno organizzate di volta in volta, privilegiando le giornate libere compatibili con la frequenza scolastica.
- Festività principali (Vigilia di Natale, Natale, Capodanno e altre festività scolastiche): i figli
1 trascorreranno le festività alternate tra i genitori;
in caso di conflitto con gli impegni lavorativi del padre, le parti concorderanno annualmente la turnazione.
- Vacanze estive e periodi di ferie: considerata l'alta stagione della pizzeria, non sarà possibile per il padre trascorrere le vacanze estive lunghe con i figli. I periodi di ferie del padre ricadranno generalmente nei mesi invernali (novembre, marzo) e la permanenza dei figli durante questi periodi sarà oggetto di accordo di volta in volta, in modo da tutelare la continuità scolastica e il benessere dei minori. Principio guida: ogni accordo sarà adottato nell'interesse esclusivo dei figli, con spirito di collaborazione e flessibilità, privilegiando la continuità scolastica e il benessere psicofisico dei minori, senza pregiudicare i rapporti affettivi con il padre.
3. Assegno di mantenimento: si impegna a corrispondere, l'assegno complessivo di €. 1.700,00 mensili che saranno Parte_1 ripartiti in €.1.300, per le figlie minori (€.650,00 per figlia) ed €.400 per la moglie, assegno globale che verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Assegno Unico e universale per i figli L'assegno unico riconosciuto a favore dei figli minori sarà ceduto interamente alla sig.ra
[...]
senza alcuna imputazione tra le spese straordinarie. Pt_2
4. Spese straordinarie: per i primi due anni successivi all'omologa della separazione, le spese straordinarie relative ai figli saranno interamente a carico del padre, Decorso il termine di due anni dall'omologa, Parte_1 le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i genitori, purchè previamente concordate e debitamente documentate, secondo le modalità previste dal protocollo del Tribunale di Lucca, con riferimento alle esigenze dei figli e alla partecipazione economica di ciascun genitore.
5. Beni mobili e assicurazioni a. Vespa Primavera 125-Targata: NM008421LU25 intestata a il sig. Parte_2 Parte_1 si impegna a pagare i ratei del finanziamento in corso, acceso a nome di presso Parte_2
l'Istituto Finanziario Agos, fino al mese di luglio 2027. b. Piaggio Liberty 50 3V I.E - Targata: XBDYD2 -intestata a coperta da polizza Parte_1 assicurativa R.C.A. presso continuerà ad essere utilizzata dalla figlia Controparte_1 minore Persona_1
c. Yamaha X-MAX 300- Targata: EZ42814 intestata a coperta da polizza Parte_2 assicurativa R.C.A. presso polizza n. 412607287, continua ad essere Controparte_1 utilizzata dal sig. Parte_1
DICHIARAZIONI FINALI: le parti dichiarano di essere pienamente consapevoli delle condizioni sopra indicate, confermando la loro volontà di procedere alla separazione consensuale nel rispetto reciproco e dei diritti dei figli. Il presente ricorso viene proposto ai sensi degli articoli 473-bis 49 e seguenti del Codice di procedura civile, per l'omologazione delle condizioni di separazione consensuale. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere Per_ contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 20/10/2007, dal quale sono nate le due figlie (nata il Pers 13/11/2010) e (nata l'[...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto
2 di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Viareggio (LU) in data 20/10/2007, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 66, Parte II, Serie A, Ufficio primo, dell'Anno 2007, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 19/11/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 19/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 6/10/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ELISABETTA GENGHI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via F. Cavallotti n.3, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Assegnazione della casa coniugale e domicilio dei figli minori: la casa coniugale sita in Via Fosso Legname n. 49, Viareggio (LU) è assegnata alla signora
[...]
presso la quale avranno domicilio prevalente i figli minori (n. 13/11/2010) e Parte_2 Persona_1
(n. 11/06/2016), al fine di garantire loro continuità abitativa, scolastica e affettiva. Per_2
2. Affidamento dei figli e diritto di visita del padre: i figli saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori. Il domicilio prevalente sarà presso la madre. Il padre, eserciterà il diritto di visita secondo modalità flessibili, considerando Parte_1
i suoi impegni lavorativi serali e la chiusura settimanale dell'attività commerciale il giovedì.
- Le giornate ordinarie di permanenza dei figli con il padre saranno organizzate di volta in volta, privilegiando le giornate libere compatibili con la frequenza scolastica.
- Festività principali (Vigilia di Natale, Natale, Capodanno e altre festività scolastiche): i figli
1 trascorreranno le festività alternate tra i genitori;
in caso di conflitto con gli impegni lavorativi del padre, le parti concorderanno annualmente la turnazione.
- Vacanze estive e periodi di ferie: considerata l'alta stagione della pizzeria, non sarà possibile per il padre trascorrere le vacanze estive lunghe con i figli. I periodi di ferie del padre ricadranno generalmente nei mesi invernali (novembre, marzo) e la permanenza dei figli durante questi periodi sarà oggetto di accordo di volta in volta, in modo da tutelare la continuità scolastica e il benessere dei minori. Principio guida: ogni accordo sarà adottato nell'interesse esclusivo dei figli, con spirito di collaborazione e flessibilità, privilegiando la continuità scolastica e il benessere psicofisico dei minori, senza pregiudicare i rapporti affettivi con il padre.
3. Assegno di mantenimento: si impegna a corrispondere, l'assegno complessivo di €. 1.700,00 mensili che saranno Parte_1 ripartiti in €.1.300, per le figlie minori (€.650,00 per figlia) ed €.400 per la moglie, assegno globale che verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Assegno Unico e universale per i figli L'assegno unico riconosciuto a favore dei figli minori sarà ceduto interamente alla sig.ra
[...]
senza alcuna imputazione tra le spese straordinarie. Pt_2
4. Spese straordinarie: per i primi due anni successivi all'omologa della separazione, le spese straordinarie relative ai figli saranno interamente a carico del padre, Decorso il termine di due anni dall'omologa, Parte_1 le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i genitori, purchè previamente concordate e debitamente documentate, secondo le modalità previste dal protocollo del Tribunale di Lucca, con riferimento alle esigenze dei figli e alla partecipazione economica di ciascun genitore.
5. Beni mobili e assicurazioni a. Vespa Primavera 125-Targata: NM008421LU25 intestata a il sig. Parte_2 Parte_1 si impegna a pagare i ratei del finanziamento in corso, acceso a nome di presso Parte_2
l'Istituto Finanziario Agos, fino al mese di luglio 2027. b. Piaggio Liberty 50 3V I.E - Targata: XBDYD2 -intestata a coperta da polizza Parte_1 assicurativa R.C.A. presso continuerà ad essere utilizzata dalla figlia Controparte_1 minore Persona_1
c. Yamaha X-MAX 300- Targata: EZ42814 intestata a coperta da polizza Parte_2 assicurativa R.C.A. presso polizza n. 412607287, continua ad essere Controparte_1 utilizzata dal sig. Parte_1
DICHIARAZIONI FINALI: le parti dichiarano di essere pienamente consapevoli delle condizioni sopra indicate, confermando la loro volontà di procedere alla separazione consensuale nel rispetto reciproco e dei diritti dei figli. Il presente ricorso viene proposto ai sensi degli articoli 473-bis 49 e seguenti del Codice di procedura civile, per l'omologazione delle condizioni di separazione consensuale. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere Per_ contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 20/10/2007, dal quale sono nate le due figlie (nata il Pers 13/11/2010) e (nata l'[...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto
2 di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Viareggio (LU) in data 20/10/2007, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 66, Parte II, Serie A, Ufficio primo, dell'Anno 2007, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 19/11/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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