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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/07/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1650/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]3,
e
, C.F. nato a [...], il [...], ed Parte_2 C.F._2
ivi residente in [...]3,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Benedetta Arcadipane
Ciferri (C.F. ), che li rappresenta e li difende, come da procura in C.F._3
atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 21/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 17/09/2009 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Rilevato infine che le parti hanno congiuntamente chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio fra le stesse, sicché la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi SI.ri e Parte_1 Pt_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
[...]
Pt_3
le seguenti condizioni essenziali, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
1. I coniugi vivranno separatamente con rispetto reciproco
2. I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2
3. La SI.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale, completa di tutti Parte_1
gli arredi, sita in Genova, Via Balestrazzi 20/3, di Sua proprietà esclusiva mentre il SI. si impegna a trasferirsi altrove ed a portare via i propri beni ed effetti Parte_2
personali entro la fine del mese di febbraio 2026
4. Il cane OO contraddistinto dal microchip n. 38026002941417 di proprietà della
SI.ra rimane affidato al Si. La SI.ra si rende disponibile ad Parte_1 Pt_2 Parte_1
effettuare il cambio di intestazione di proprietà all'anagrafe canina.
5. I coniugi prestano reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio
6. Con il corretto adempimento di tutto quanto sopra pattuito le parti riconoscono reciprocamente di non aver più nulla a che pretendere ad alcun titolo e / o causa.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2009, Numero 768, Parte I, Serie, Uff. 1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
DISPONE
La remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 04/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]3,
e
, C.F. nato a [...], il [...], ed Parte_2 C.F._2
ivi residente in [...]3,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Benedetta Arcadipane
Ciferri (C.F. ), che li rappresenta e li difende, come da procura in C.F._3
atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 21/05/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 17/09/2009 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Rilevato infine che le parti hanno congiuntamente chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio fra le stesse, sicché la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi SI.ri e Parte_1 Pt_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
[...]
Pt_3
le seguenti condizioni essenziali, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
1. I coniugi vivranno separatamente con rispetto reciproco
2. I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2
3. La SI.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale, completa di tutti Parte_1
gli arredi, sita in Genova, Via Balestrazzi 20/3, di Sua proprietà esclusiva mentre il SI. si impegna a trasferirsi altrove ed a portare via i propri beni ed effetti Parte_2
personali entro la fine del mese di febbraio 2026
4. Il cane OO contraddistinto dal microchip n. 38026002941417 di proprietà della
SI.ra rimane affidato al Si. La SI.ra si rende disponibile ad Parte_1 Pt_2 Parte_1
effettuare il cambio di intestazione di proprietà all'anagrafe canina.
5. I coniugi prestano reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio
6. Con il corretto adempimento di tutto quanto sopra pattuito le parti riconoscono reciprocamente di non aver più nulla a che pretendere ad alcun titolo e / o causa.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2009, Numero 768, Parte I, Serie, Uff. 1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
DISPONE
La remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 04/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3