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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 09/01/2026, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 239/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
FRANCOLA TOMMASO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3530/2022 depositato il 23/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8965/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 1 e pubblicata il 02/12/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420160000338549000 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE
E CO CQ
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Per Ricorrente_1, appellante:
in riforma della sentenza appellata, accertare l'illegittimità, nullità ed inefficacia della cartella impugnata e del relativo ruolo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 8965/2021 la CTP di Catania, Sez. 1^, rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 29420160000338549000, per il complessivo importo di
€ 202,93 preteso dal Resistente_1 a titolo di contributi irrigui e miglioramento fondiario.
Nella contumacia del Resistente_1, le spese del giudizio venivano compensate tra le parti.
Avverso tale pronuncia proponeva appello la contribuente, cui si rinvia.
L'appellato rimaneva contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto contiene solo delle affermazioni generiche secondo le quali il solo fatto che l'immobile fosse ricompreso nel comprensorio di bonifica non giustificava il pagamento dei contributi richiesti dal
Consorzio di bonifica.
La Ric._1 non ha provato quanto asserito, cioè a dire, non solo di non avere ricevuto alcun beneficio ed anzi di avere subito, “ a causa della continua mancanza d'acqua, un deterioramento dei terreni assoggettati a tributo”.
Di contro, era già stato evidenziato dal Giudice di prime cure che detti terreni si trovavano all'interno della perimetrazione stabilita dall'Ente ed erano stati realizzati interventi di miglioramento delle infrastrutture e di gestione del territorio che avevano portato un beneficio per gli stessi fondi e, secondo lo schedario delle utenze, i fondi di proprietà del ricorrente avevano utilizzato l'acqua erogata dal Consorzio.
L'appello va dunque rigettato.
Nulla per le spese stante la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 5, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 8965/2021 resa il 22.11.2021 dalla C. T. P. di Catania, Sez. 1°;
nulla per le spese. Catania 22.10.2025 Il Presidente rel.
dr. V. Brancato
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
FRANCOLA TOMMASO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3530/2022 depositato il 23/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8965/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 1 e pubblicata il 02/12/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420160000338549000 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE
E CO CQ
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Per Ricorrente_1, appellante:
in riforma della sentenza appellata, accertare l'illegittimità, nullità ed inefficacia della cartella impugnata e del relativo ruolo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 8965/2021 la CTP di Catania, Sez. 1^, rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 29420160000338549000, per il complessivo importo di
€ 202,93 preteso dal Resistente_1 a titolo di contributi irrigui e miglioramento fondiario.
Nella contumacia del Resistente_1, le spese del giudizio venivano compensate tra le parti.
Avverso tale pronuncia proponeva appello la contribuente, cui si rinvia.
L'appellato rimaneva contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto contiene solo delle affermazioni generiche secondo le quali il solo fatto che l'immobile fosse ricompreso nel comprensorio di bonifica non giustificava il pagamento dei contributi richiesti dal
Consorzio di bonifica.
La Ric._1 non ha provato quanto asserito, cioè a dire, non solo di non avere ricevuto alcun beneficio ed anzi di avere subito, “ a causa della continua mancanza d'acqua, un deterioramento dei terreni assoggettati a tributo”.
Di contro, era già stato evidenziato dal Giudice di prime cure che detti terreni si trovavano all'interno della perimetrazione stabilita dall'Ente ed erano stati realizzati interventi di miglioramento delle infrastrutture e di gestione del territorio che avevano portato un beneficio per gli stessi fondi e, secondo lo schedario delle utenze, i fondi di proprietà del ricorrente avevano utilizzato l'acqua erogata dal Consorzio.
L'appello va dunque rigettato.
Nulla per le spese stante la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 5, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 8965/2021 resa il 22.11.2021 dalla C. T. P. di Catania, Sez. 1°;
nulla per le spese. Catania 22.10.2025 Il Presidente rel.
dr. V. Brancato