Articolo 9 della Legge 30 luglio 1985, n. 404
Articolo 8Articolo 10
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27 agosto 1985
Art. 9. Locazione finanziaria 1. I contributi previsti dagli articoli 3 e 6 della presente legge possono essere richiesti anche per le operazioni di locazione finanziaria relativa agli stessi veicoli.
2. In tal caso, i contributi sono concessi in conto canoni in valore equivalente ai contributi di cui agli articoli 3 e 6 previsti per l'acquisto dei veicoli stessi.
3. I criteri e le modalita' per l'applicazione del presente articolo sono stabiliti con apposito decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei trasporti.
Entrata in vigore il 27 agosto 1985