Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2698 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 15364/2022
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria
Pezzullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15364/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto appello a sentenza del Giudice di Pace e vertente
TRA
, (C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in via A. Diaz n. 11, domicilia per legge
APPELLANTE
E
, (C.F. ), rapp.to e difeso, in virtù di CP_1 C.F._1 procura alle liti in atti dall'Avv. Gennaro Monsurrò ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in via Gambardella n. 120, Torre
Annunziata (Na)
APPELLATO
E
, (C.F. , ON P.IVA_2 dom.ta come in atti
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
Con atto di citazione d'appello, ritualmente notificato, l'appellante in epigrafe impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n° 909/2022, emessa in data 08/10/2021 e pubblicata in data 01/03/2022, con cui quest'ultimo accoglieva l'opposizione dell' ad estratto di ruolo e CP_1 dichiarava prescritta la cartella dallo stesso risultante, ovvero, la cartella esattoriale n. 08220080001966485, recante una pretesa creditoria pari ad euro
991,20 per spese processuali.
In primo grado si costituivano sia il sia l' Parte_1 [...]
che, contestando estensivamente e sotto plurimi ON profili, anche processuali, la domanda azionata dall' , ne chiedevano il CP_1 rigetto.
Il Giudice di prime cure, come anticipato, disattendeva le difese delle amministrazioni convenute e accoglieva l'opposizione.
Interposto appello, il censurava la sentenza del Parte_1
Giudice di prime cure, chiedendone la riforma, articolando i seguenti motivi:
1) erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice non ha rilevato l'inammissibilità dell'azione per intervenuto annullamento ex lege della cartella;
2) erroneità della sentenza nella parte in cui non ha dichiarato inammissibile l'azione per difetto di interesse ad agire.
Si costituiva l' , contestando l'avverso dedotto in giudizio CP_1 dall'appellante, chiedendone il rigetto dell'appello in quanto infondato ed eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale dell'adito Giudice.
Restava, invece, contumace l' , pur essendo ON stata ritualmente evocata in giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, il Giudice rinviava la controversia all'udienza del 09/12/2024 per la precisazione delle conclusioni, ove, sostituita tale udienza con la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., preso atto delle note rassegnate dalle parti, riservava in decisione la causa, concedendo loro i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che l'appello è fondato e, per tale ragione, va accolto.
- 2 - In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell' ON
, essendosi regolarmente perfezionato l'iter notificatorio nei suoi
[...] confronti.
Tanto precisato, va disattesa, innanzitutto, l'eccezione di incompetenza territoriale articolata dall' . Egli afferma, infatti, che, ai sensi dell'art CP_1
341 c.p.c., poiché la sentenza di primo grado è stata emessa dal Giudice di
Pace di Torre Annunziata, il gravame doveva essere proposto innanzi al
Tribunale di Torre Annunziata, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta.
E' sufficiente evidenziare, in senso contrario, che, come condivisibilmente affermato dalla difesa erariale, se è vero che la competenza del giudice d'appello si determina con riferimento alla circoscrizione in cui ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata;
derogano a tale regola le controversie in cui sia parte un'Amministrazione dello Stato, poiché in tal caso, ex art. 7, comma 2 del R.D. 30.10.1933, n. 1611, competente è il giudice d'appello del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice di primo grado che ha emesso la sentenza impugnata. Nel caso di specie, poiché gli uffici dell'avvocatura di Stato hanno sede in Napoli, la competenza in merito alla controversia in esame non può che essere del Tribunale di Napoli.
Passando al merito del gravame, l'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Va rammentato, infatti, che il D.L. 23/10/2018 n. 119 ha inserito la previsione
(c.d. “saldo e stralcio”), di cui all'art. 4, comma 1, prima parte, del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L.136/2018, per cui “i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo
e sanzioni, risultanti dai singoli carichi, affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'art. 3, sono automaticamente annullati”. Rispetto ai suddetti debiti opera immediatamente, ipso iure, lo stralcio del debito disciplinato dalla norma di cui al D.L. n. 119/2018, che sancisce l'automaticità dell'annullamento, ciò finanche nelle more - e indipendentemente - della successiva adozione del pertinente, consequenziale provvedimento di sgravio-annullamento da parte dell'agente della riscossione
(cfr. Cass. ord. n. 15471 del 7 giugno 2019). Nel caso di specie, la promossa
- 3 - opposizione ad estratto di ruolo, ovvero, alla cartella esattoriale n.
08220080001966485, atteneva ad una pretesa creditoria pari ad €. 991,20 relativa a spese processuali risalenti all'anno 2002, come accertato dallo stesso Giudice di prime cure (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata ed estratto di ruolo), ed iscritto a ruolo nel 2008 (cfr. estratto di ruolo in atti) motivo per cui deve trovare applicazione l'art. 4 co 1 D.L. 119/2018, conv. in L.
136/2018, con conseguente annullamento ipso iure della pretesa creditoria opposta in primo grado. Ne consegue che, ai sensi dell'art 100 c.p.c., mancava a monte un interesse ad agire dell' , interesse che rappresenta, come è CP_1 noto, una condizione dell'azione unitamente alla legittimazione ad agire, il cui difetto può essere rilevato in ogni stato e grado del processo (cfr., amplius, la fondamentale Cass. Civ. sez. un., sent. n. 2951 del 16.2.2016).
Sulla base delle su esposte argomentazioni, l'appello proposto va accolto con conseguente riforma integrale della sentenza di primo grado.
Le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellata soccombente. Esse vengono liquidate come in dispositivo;
nella liquidazione delle stesse si applicano i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore in cui ricade la controversia, stante la modestissima complessità della questione trattata, precisando, però, che, ratione temporis, per il presente giudizio d'appello, si applicheranno i parametri così come aggiornati dal DM 147/22.
Nella contumacia dell' , nulla sulle spese di ON lite.
In accoglimento dell'appello vanno quindi rideterminate le spese di lite del giudizio di primo grado ed applicando i parametri minimi previsti dal D.M.
55/2014 per le controversie innanzi al giudice di pace per giudizi di valore fino a € 1100 si liquidano €. 33 per la fase di studio, €. 33 per la fase introduttiva, nulla per la fase istruttoria/trattazione non svoltasi, ed €. 68 per la fase decisoria, per un totale complessivo di €.134; per il presente giudizio di appello, si liquidano €. 66 per la fase di studio, €.66 per la fase introduttiva,
€100 per la fase istruttoria ed €.95 per la fase decisoria, per un totale complessivo di €.332.
P. Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10acivile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
- 4 - a) Accoglie l'appello proposto dal ed in riforma Controparte_3 della sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n° 909/2022, dichiara inammissibile la domanda avanzata da per CP_1 carenza di interesse ad agire;
b) Condanna la parte appellata costituita al pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in
€.134,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché CPA ed IVA nelle aliquote previste per legge;
c) Condanna la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €.64,50 per esborsi ed €.332,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché CPA ed IVA nelle aliquote previste per legge;
d) Nulla sulle spese di lite nei riguardi dell' ON
, stante la sua contumacia.
[...]
Così deciso in Napoli il 17.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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