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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/02/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 18.2.2025
Chiamata la causa iscritta al N. 3114/2023 R. G. avanti alla Giudice Marzia Maffei sono comparsi: per parte attrice c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. , l'Avv. Antonio Nappi;
[...] C.F._2 per parte convenuta , c.f. e, per essa, quale mandataria, CP_1 P.IVA_1 CP_2
l'Avv. VILLECCO ALESSANDRA oggi sostituita dall'Avv. Federica Arturi.
[...]
I procuratori danno atto di non essere pervenuti alla definizione bonaria della vertenza.
La giudice a questo punto invita i procuratori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti
LLaa ggiiuuddiiccee,, eessaauurriittaa llaa ddiissccuussssiioonnee pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII CCOOSSEENNZZAA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, la giudicante osserva quanto segue.
L'opposizione a precetto spiegata dai sig.ri e si profila infondata per le ragioni Parte_2 Pt_1
di seguito esposte.
L'eccezione di nullità del mutuo posto alla base del precetto per violazione del limite di finanziabilità, oltre ad essere stata formulata in maniera del tutto apodittica e senza alcun appiglio probatorio, non può trovare alcun accoglimento.
1 Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ponendo fine ad un'annosa querelle giurisprudenziale, si sono espresse circa la sorte del mutuo fondiario concesso in violazione dei limiti previsti dall'art. 38, comma II, T.U.B. escludendo la nullità dello stesso.
Nello specifico, la Suprema Corte ha chiarito che la sopra menzionata norma non individuando un elemento essenziale del contratto, possa essere ricondotta all'interno di quella categoria di
“disposizioni indicative di elementi meramente specificativi, integrativi o accessori di uno dei requisiti del contratto, ovvero genericamente conformativi del modo di atteggiarsi del sinallagma in concreto” (v. Cass., Sez. Un., 16.11.2022, n. 33719).
Difatti, mentre il comma I dell'art. 38 T.U.B. è volta a stabilire il contenuto essenziale del contratto di mutuo fondiario, il successivo comma II regolamenta il rapporto dell'organismo di vigilanza con le banche vigilate, assegnando alla Banca d'LI il compito di determinare l'ammontare massimo dei finanziamenti. Con la conseguenza che tale II comma non consente automaticamente di trasferire sul piano del rapporto negoziale le conseguenze delle eventuali condotte difformi delle banche, al fine di provocare il travolgimento del contratto che si assume viziato per superamento del limite dell'importo finanziabile.
A ben vedere, gli elementi posti alla base di tale epocale pronuncia sono sostanzialmente tre: in primis, le Sezioni Unite hanno argomentato tale principio di diritto partendo dal presupposto che l'assenza di un'esplicita previsione legislativa che stabilisca l'invalidità del mutuo concesso oltre i limiti imposti dalla norma in esame “costituisce un elemento che esclude una voluntas legis volta a sanzionare con l'invalidità un finanziamento bancario con garanzia insufficiente;
in secundis, ulteriore elemento che porta ad escludere l'inderogabilità del sopra richiamato articolo è dato dal fatto che il limite dell'80% possa essere aumentato sino al 100% in presenza di garanzie integrative offerte dalla parte mutuataria;
in tertiis, all'art. 38, comma II, T.U.B. non può essere accordata natura di norma imperativa in quanto nel contratto di mutuo fondiario l'indicazione del valore del bene offerto in garanzia, o del costo delle opere, non assurge a requisito di forma prescritto ad substantiam.
A conclusione di tale ragionamento, le Sezioni Unite hanno chiarito che “la scelta di politica economica compiuta dal legislatore è stata, come si è detto, di favorire la mobilizzazione della proprietà immobiliare ampliando la possibilità di far ricorso ai finanziamenti, contemperandola però con l'esigenza di contenere il rischio per le banche erogatrici a tutela della loro stabilità finanziaria.
Intravedere in tale esigenza (alla sana e prudente gestione delle banche) un interesse corrispondente a un valore giuridico fondamentale, di per sé indicativo della imperatività della disposizione in questione (art. 38, comma 2), stride anche con l'assenza nell'ordinamento di norme imperative
2 attinenti al contenimento del rischio predetto nelle altre tipologie di finanziamenti erogati dalle banche che ben possono essere non assistiti da alcuna garanzia”.
Tanto detto, nessuna violazione può essere paventata dagli opponenti circa la violazione dell'art. 38, comma II, T.U.B..
Parimenti infondata in quanto totalmente generica e rimasta anch'essa al mero stadio assertivo è
l'eccezione di nullità del precetto per erroneità della somma precettata, la cui determinazione risulta stata fondata su un conteggio certificato ma aggiornato ad una data precedente (2019) a quella in cui sono stati effettuati i versamenti dai sig.ri e (2020) (crf., ancora, All. 13 della Parte_2 Pt_1
comparsa di costituzione e risposta).
Tuttavia è lo stesso creditore che ha chiesto la rideterminazione della somma precettata nell'importo complessivo di € 61.265,00 (€ 60.644,87 cui si aggiungono, per l'attività legale svolta, € 620,13, comprensivo di spese generali, cpa e i.v.a.) in luogo di quella intimata mediante il precetto e pari ad
€ 61.943,54.
Invero è stato elaborato dalla mandataria un conteggio aggiornato alla data del CP_2
30.9.2023 (data successiva alla notifica dell'opposizione, avvenuta il 28.9.2023), da cui si evincono sia i versamenti effettuati dai sig.ri e nel 2020 (sul punto, è bene sottolineare Parte_2 Pt_1
come i versamenti risalenti a tale data prodotti da controparte a sostegno della contestazione sono due e non tre,) che il quantum da questi dovuto a causa del mancato pagamento – protrattosi ormai da diversi anni – delle obbligazioni assunte mediante la stipula del mutuo de quo (crf., ancora, All.
14 della comparsa di costituzione e risposta).
Alla data del 12.10.2019, la somma dovuta a titolo di capitale è pari ad € 55.610,52, mentre quella dovuta a titolo di interessi è pari ad € 6.534,35. Dal calcolo degli interessi è stata poi debitamente detratta la somma corrisposta nel 2020 dagli opponenti e pari ad € 1.500,00, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1194 c.c..
Chiarito ciò, se si procede a sommare il quantum dovuto a titolo di capitale con quello dovuto a titolo di interessi – a cui, per come già detto, è stato detratto quello corrisposto dagli opponenti – si ottiene il complessivo importo di € 60.644,87.
Se poi a questo importo viene sommato quanto dovuto per l'attività legale svolta da questa Difesa mediante il precetto oggetto di causa e pari ad € 620,13, comprensivo di spese generali, cpa e i.v.a., si arriva alla complessiva somma di € 61.265,00.
Somma, questa, che differisce di poco rispetto a quella intimata con il precetto notificato l'8.9.2023
e pari ad € 61.943,54 che, per come già rappresentato, è frutto del conteggio elaborato dalla
Cedente, aggiornato al 30.9.2019 e certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B..
3 Atteso che l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cass. 2160/2013; 24704/2020; 20238/2024),
l'opposizione deve essere rigettata, ma limitata l'efficacia del precetto alla minor somma richiesta dalla creditrice.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo nei minimi alla luce della limitata attività defensionale, con esclusione della fase istruttoria non espletata, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda disattesa o assorbita: rigetta l'opposizione per quanto di ragione;
dichiara valido il precetto limitatamente alla minor somma di € 61.265,00; condanna parte attrice alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite che liquida in €
4217,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, oltre IVA e CPA come e se per legge.
Cosenza, 18.2.2025 La Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
4
Chiamata la causa iscritta al N. 3114/2023 R. G. avanti alla Giudice Marzia Maffei sono comparsi: per parte attrice c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. , l'Avv. Antonio Nappi;
[...] C.F._2 per parte convenuta , c.f. e, per essa, quale mandataria, CP_1 P.IVA_1 CP_2
l'Avv. VILLECCO ALESSANDRA oggi sostituita dall'Avv. Federica Arturi.
[...]
I procuratori danno atto di non essere pervenuti alla definizione bonaria della vertenza.
La giudice a questo punto invita i procuratori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti
LLaa ggiiuuddiiccee,, eessaauurriittaa llaa ddiissccuussssiioonnee pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII CCOOSSEENNZZAA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, la giudicante osserva quanto segue.
L'opposizione a precetto spiegata dai sig.ri e si profila infondata per le ragioni Parte_2 Pt_1
di seguito esposte.
L'eccezione di nullità del mutuo posto alla base del precetto per violazione del limite di finanziabilità, oltre ad essere stata formulata in maniera del tutto apodittica e senza alcun appiglio probatorio, non può trovare alcun accoglimento.
1 Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ponendo fine ad un'annosa querelle giurisprudenziale, si sono espresse circa la sorte del mutuo fondiario concesso in violazione dei limiti previsti dall'art. 38, comma II, T.U.B. escludendo la nullità dello stesso.
Nello specifico, la Suprema Corte ha chiarito che la sopra menzionata norma non individuando un elemento essenziale del contratto, possa essere ricondotta all'interno di quella categoria di
“disposizioni indicative di elementi meramente specificativi, integrativi o accessori di uno dei requisiti del contratto, ovvero genericamente conformativi del modo di atteggiarsi del sinallagma in concreto” (v. Cass., Sez. Un., 16.11.2022, n. 33719).
Difatti, mentre il comma I dell'art. 38 T.U.B. è volta a stabilire il contenuto essenziale del contratto di mutuo fondiario, il successivo comma II regolamenta il rapporto dell'organismo di vigilanza con le banche vigilate, assegnando alla Banca d'LI il compito di determinare l'ammontare massimo dei finanziamenti. Con la conseguenza che tale II comma non consente automaticamente di trasferire sul piano del rapporto negoziale le conseguenze delle eventuali condotte difformi delle banche, al fine di provocare il travolgimento del contratto che si assume viziato per superamento del limite dell'importo finanziabile.
A ben vedere, gli elementi posti alla base di tale epocale pronuncia sono sostanzialmente tre: in primis, le Sezioni Unite hanno argomentato tale principio di diritto partendo dal presupposto che l'assenza di un'esplicita previsione legislativa che stabilisca l'invalidità del mutuo concesso oltre i limiti imposti dalla norma in esame “costituisce un elemento che esclude una voluntas legis volta a sanzionare con l'invalidità un finanziamento bancario con garanzia insufficiente;
in secundis, ulteriore elemento che porta ad escludere l'inderogabilità del sopra richiamato articolo è dato dal fatto che il limite dell'80% possa essere aumentato sino al 100% in presenza di garanzie integrative offerte dalla parte mutuataria;
in tertiis, all'art. 38, comma II, T.U.B. non può essere accordata natura di norma imperativa in quanto nel contratto di mutuo fondiario l'indicazione del valore del bene offerto in garanzia, o del costo delle opere, non assurge a requisito di forma prescritto ad substantiam.
A conclusione di tale ragionamento, le Sezioni Unite hanno chiarito che “la scelta di politica economica compiuta dal legislatore è stata, come si è detto, di favorire la mobilizzazione della proprietà immobiliare ampliando la possibilità di far ricorso ai finanziamenti, contemperandola però con l'esigenza di contenere il rischio per le banche erogatrici a tutela della loro stabilità finanziaria.
Intravedere in tale esigenza (alla sana e prudente gestione delle banche) un interesse corrispondente a un valore giuridico fondamentale, di per sé indicativo della imperatività della disposizione in questione (art. 38, comma 2), stride anche con l'assenza nell'ordinamento di norme imperative
2 attinenti al contenimento del rischio predetto nelle altre tipologie di finanziamenti erogati dalle banche che ben possono essere non assistiti da alcuna garanzia”.
Tanto detto, nessuna violazione può essere paventata dagli opponenti circa la violazione dell'art. 38, comma II, T.U.B..
Parimenti infondata in quanto totalmente generica e rimasta anch'essa al mero stadio assertivo è
l'eccezione di nullità del precetto per erroneità della somma precettata, la cui determinazione risulta stata fondata su un conteggio certificato ma aggiornato ad una data precedente (2019) a quella in cui sono stati effettuati i versamenti dai sig.ri e (2020) (crf., ancora, All. 13 della Parte_2 Pt_1
comparsa di costituzione e risposta).
Tuttavia è lo stesso creditore che ha chiesto la rideterminazione della somma precettata nell'importo complessivo di € 61.265,00 (€ 60.644,87 cui si aggiungono, per l'attività legale svolta, € 620,13, comprensivo di spese generali, cpa e i.v.a.) in luogo di quella intimata mediante il precetto e pari ad
€ 61.943,54.
Invero è stato elaborato dalla mandataria un conteggio aggiornato alla data del CP_2
30.9.2023 (data successiva alla notifica dell'opposizione, avvenuta il 28.9.2023), da cui si evincono sia i versamenti effettuati dai sig.ri e nel 2020 (sul punto, è bene sottolineare Parte_2 Pt_1
come i versamenti risalenti a tale data prodotti da controparte a sostegno della contestazione sono due e non tre,) che il quantum da questi dovuto a causa del mancato pagamento – protrattosi ormai da diversi anni – delle obbligazioni assunte mediante la stipula del mutuo de quo (crf., ancora, All.
14 della comparsa di costituzione e risposta).
Alla data del 12.10.2019, la somma dovuta a titolo di capitale è pari ad € 55.610,52, mentre quella dovuta a titolo di interessi è pari ad € 6.534,35. Dal calcolo degli interessi è stata poi debitamente detratta la somma corrisposta nel 2020 dagli opponenti e pari ad € 1.500,00, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1194 c.c..
Chiarito ciò, se si procede a sommare il quantum dovuto a titolo di capitale con quello dovuto a titolo di interessi – a cui, per come già detto, è stato detratto quello corrisposto dagli opponenti – si ottiene il complessivo importo di € 60.644,87.
Se poi a questo importo viene sommato quanto dovuto per l'attività legale svolta da questa Difesa mediante il precetto oggetto di causa e pari ad € 620,13, comprensivo di spese generali, cpa e i.v.a., si arriva alla complessiva somma di € 61.265,00.
Somma, questa, che differisce di poco rispetto a quella intimata con il precetto notificato l'8.9.2023
e pari ad € 61.943,54 che, per come già rappresentato, è frutto del conteggio elaborato dalla
Cedente, aggiornato al 30.9.2019 e certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B..
3 Atteso che l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cass. 2160/2013; 24704/2020; 20238/2024),
l'opposizione deve essere rigettata, ma limitata l'efficacia del precetto alla minor somma richiesta dalla creditrice.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo nei minimi alla luce della limitata attività defensionale, con esclusione della fase istruttoria non espletata, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda disattesa o assorbita: rigetta l'opposizione per quanto di ragione;
dichiara valido il precetto limitatamente alla minor somma di € 61.265,00; condanna parte attrice alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite che liquida in €
4217,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, oltre IVA e CPA come e se per legge.
Cosenza, 18.2.2025 La Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
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