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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 28/01/2026, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 584/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2308/2025 depositato il 05/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 LL - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239008466451000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239008466451000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava l'intimazione di pagamento n° 094
2023 9008466451 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione concernente la richiesta di pagamento della complessiva somma di € 814,79 in relazione alla Cartella di pagamento n° 094 2016 0017242148 000 notificata presuntivamente il 6.09.2016 avente ad oggetto tassa automobilistica relativa all'anno 2011 e 2012
Ente Creditore Regione Calabria di euro 814,79
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato.
Si costituiva l'Agente per la Riscossione ha innanzitutto evidenziato che il ricorrente ha impugnato anche l'intimazione di pagamento n. 09420249010279126000 concernente, tra l'altro, anche la cartella esattoriale n. 09420160017242148000, oggetto del presente giudizio. Il relativo procedimento, recante RGR 2318/2025
è pendente innanzi alla sezione 3. Ha pertanto chiesto che il presente procedimento venga riunito a quello recante RGR 2318/2025.
Nel merito ha documentato la notifica non solo degli atti prodromici che il ricorrente aveva assunto non essere mai stati inviati/ricevuti, ma anche di successivi atti interruttivi della eccepita prescrizione. Nel dettaglio:
la cartella di pagamento n. 09420160017242148000 è stata ritualmente notificata al ricorrente in data
06.09.2016 mediante consegna dell'atto allo stesso contribuente, il quale ha sottoscritto la relativa relata.
Successivamente
in data 27.09.2019, è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 09420199001820360000;
in data 24.11.2022, è stata notificata l'intimazione di pagamento n 09420219002917120000
in data 11.12.2023, è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 09420229006052314000.
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente nonprendeva posizione nè contestava la documentazione prodotta.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Preliminarmente deve evidenziarsi che non deve procedersi alla richiesta riunione, dal momento che il procedimento riguardante una precedente intimazione non deve necessariamente essere deciso congiuntamente, dal momento che la presente intimazione è legittima o illegittima a prescindere dalla legittimità o illegittimità della precedente AVI.
Ciò chiarito, nel merito delle doglianza deve rilevarsi che parte resistente AdER, con la produzione documentale di cui sopra, ha confutato l'assunto del ricorrente riguardante l'omessa notifica degli atti prodromici che dovevano necessariamente, nella ordinata catena procedimentale, precedere quello impugnato. L'atto impugnato è, pertanto, perfettamente regolare.
Infondata anche la eccezione di decadenza/prescrizione, atteso che la notifica degli atti interruttivi prodotti esclude che la stessa si sia maturata.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 143,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 1.100,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre spese, IVA e CPA.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 143,00 oltre a IVA, spese e CPA
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2308/2025 depositato il 05/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 LL - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239008466451000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239008466451000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava l'intimazione di pagamento n° 094
2023 9008466451 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione concernente la richiesta di pagamento della complessiva somma di € 814,79 in relazione alla Cartella di pagamento n° 094 2016 0017242148 000 notificata presuntivamente il 6.09.2016 avente ad oggetto tassa automobilistica relativa all'anno 2011 e 2012
Ente Creditore Regione Calabria di euro 814,79
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato.
Si costituiva l'Agente per la Riscossione ha innanzitutto evidenziato che il ricorrente ha impugnato anche l'intimazione di pagamento n. 09420249010279126000 concernente, tra l'altro, anche la cartella esattoriale n. 09420160017242148000, oggetto del presente giudizio. Il relativo procedimento, recante RGR 2318/2025
è pendente innanzi alla sezione 3. Ha pertanto chiesto che il presente procedimento venga riunito a quello recante RGR 2318/2025.
Nel merito ha documentato la notifica non solo degli atti prodromici che il ricorrente aveva assunto non essere mai stati inviati/ricevuti, ma anche di successivi atti interruttivi della eccepita prescrizione. Nel dettaglio:
la cartella di pagamento n. 09420160017242148000 è stata ritualmente notificata al ricorrente in data
06.09.2016 mediante consegna dell'atto allo stesso contribuente, il quale ha sottoscritto la relativa relata.
Successivamente
in data 27.09.2019, è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 09420199001820360000;
in data 24.11.2022, è stata notificata l'intimazione di pagamento n 09420219002917120000
in data 11.12.2023, è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 09420229006052314000.
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente nonprendeva posizione nè contestava la documentazione prodotta.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Preliminarmente deve evidenziarsi che non deve procedersi alla richiesta riunione, dal momento che il procedimento riguardante una precedente intimazione non deve necessariamente essere deciso congiuntamente, dal momento che la presente intimazione è legittima o illegittima a prescindere dalla legittimità o illegittimità della precedente AVI.
Ciò chiarito, nel merito delle doglianza deve rilevarsi che parte resistente AdER, con la produzione documentale di cui sopra, ha confutato l'assunto del ricorrente riguardante l'omessa notifica degli atti prodromici che dovevano necessariamente, nella ordinata catena procedimentale, precedere quello impugnato. L'atto impugnato è, pertanto, perfettamente regolare.
Infondata anche la eccezione di decadenza/prescrizione, atteso che la notifica degli atti interruttivi prodotti esclude che la stessa si sia maturata.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 143,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 1.100,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre spese, IVA e CPA.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 143,00 oltre a IVA, spese e CPA