TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 15 gennaio 2025 svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nella causa per opposizione all'esecuzione promossa da
rappresentato e difeso dall' Avv. S. Ponzo come da mandato in atti Parte_1
contro
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. G. Lamastra come da mandato in atti
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione del 17.09.2022, regolarmente notificato, il sig. ha impugnato Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 05920229004003330000, notificata in data 23.08.2022 da Controparte_1
– sede terr. - contenente la richiesta di pagamento della somma totale pari ad €
[...] CP_2
72.254,40, limitatamente alle somme di competenza del suddetto Tribunale adito, riferite alla sottesa cartella esattoriale n. 05920160013777544000 notificata in data 06/10/2016, per euro 32.829,35 per sanzione recupero impiego lavoro dip. non risultanti doc. obbl. . CP_3
Con comparsa di costituzione e risposta del 04.01.2023, si costituiva in giudizio
[...]
per contestare le avverse deduzioni ed eccezione e chiedere il rigetto della Controparte_4
proposta opposizione.
Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione orale ai sensi della'rt. 281 sexies c.p.c..
Nelle more del presente giudizio, il sig. ha presentato la dichiarazione di adesione alla Parte_1
definizione agevolata («rottamazione quater») – vedi istanza del 02.03.2023 - , relativamente alla cartella esattoriale oggetto della presente controversia. La suddetta dichiarazione reca anche l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima.
Orbene, quando le parti risolvono fuori dal processo la propria controversia viene meno il concreto e tutelato interesse a ottenere una pronuncia del Giudice e, quindi, anche l'interesse alla domanda, che ne condiziona la inammissibilità.
Sul punto si osserva che l'interesse ad agire ( art. 100 c.p.c.), quale condizione della domanda, deve presentare due requisiti: concretezza, nel senso che è necessaria la concreta esistenza di un pregiudizio attuale e, non meramente potenziale, per il diritto azionato;
attualità, nel senso che detto pregiudizio deve esistere al momento della pronuncia del giudice.
La mancanza dell'interesse ad agire porta, come conseguenza, la inammissibilità della domanda.
In tal senso va segnalata la posizione assunta dalla sezione lavoro della Cassazione con l'ordinanza n. 15722 05.06.2023.
In tale pronuncia, la Suprema corte, dopo aver dato atto che «nelle more del presente giudizio, la società ricorrente aveva presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata («rottamazione quater»), relativamente alla cartella esattoriale oggetto della presente controversia» e che la medesima
«dichiarazione reca anche l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima», ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite, sulla base della seguente motivazione: in fattispecie analoghe, questa Corte ha ritenuto che possa dichiararsi l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse qualora risulti che «il privato intenda avvalersi, senza riserve, della procedura di condono» ( vedi Cass. N. 27846/20)
La esiguità dell'attività espletata e la particolarità della vicenda inducono il Giudicante a compensare le spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, Sezione III, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Giorgia Imperiale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:
1) Dichiara la inammissibilità della opposizione promossa dal sig. Parte_1 2) Spese di lite compensate fra le parti in causa
.
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)