TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/07/2025, n. 8100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8100 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 12574/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 8 luglio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 9 luglio
2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12574/2025 del R.G.A.C. del Tribunale di Roma, promossa
DA
– Avv.ti D. De Salvatore e in persona Parte_1 Controparte_1 dell'Avv. F. Elia
ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p. t.
resistente contumace
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato parte attrice ha premesso che, nonostante sia titolare di indennità di accompagnamento in forza di decreto di omologa, l' non le ha ancora erogato alcun rateo della predetta indennità; ha CP_3 adito dunque il giudice del lavoro di Roma a tal fine.
L' non si è costituito nonostante la regolarità della notifica, e va pertanto CP_3 dichiarato contumace.
Superflua qualsiasi attività istruttoria orale, questo giudice ha deciso la causa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale non può fare a meno di rilevare come l'assunto attoreo sia fondato.
Difatti, ricorrono tutti i requisiti di legge per riconoscere in capo a parte ricorrente il diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza novembre 2021
(vedansi decreto di omologa, mod. AP70 e autocertificazione di non ricovero all.ti 2-4 al ricorso).
Il ricorso può dunque essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente dei ratei maturati e CP_3 maturandi dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 legge 18/1980 a far data da novembre 2021, oltre accessori di legge;
condanna l' al rimborso delle spese processuali sostenute da parte ricorrente, CP_3 che liquida in complessivi euro 1.900,00 oltre rimborso forfettario nella misura del
15 %, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 9 luglio 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 8 luglio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 9 luglio
2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12574/2025 del R.G.A.C. del Tribunale di Roma, promossa
DA
– Avv.ti D. De Salvatore e in persona Parte_1 Controparte_1 dell'Avv. F. Elia
ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p. t.
resistente contumace
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato parte attrice ha premesso che, nonostante sia titolare di indennità di accompagnamento in forza di decreto di omologa, l' non le ha ancora erogato alcun rateo della predetta indennità; ha CP_3 adito dunque il giudice del lavoro di Roma a tal fine.
L' non si è costituito nonostante la regolarità della notifica, e va pertanto CP_3 dichiarato contumace.
Superflua qualsiasi attività istruttoria orale, questo giudice ha deciso la causa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale non può fare a meno di rilevare come l'assunto attoreo sia fondato.
Difatti, ricorrono tutti i requisiti di legge per riconoscere in capo a parte ricorrente il diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza novembre 2021
(vedansi decreto di omologa, mod. AP70 e autocertificazione di non ricovero all.ti 2-4 al ricorso).
Il ricorso può dunque essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente dei ratei maturati e CP_3 maturandi dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 legge 18/1980 a far data da novembre 2021, oltre accessori di legge;
condanna l' al rimborso delle spese processuali sostenute da parte ricorrente, CP_3 che liquida in complessivi euro 1.900,00 oltre rimborso forfettario nella misura del
15 %, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 9 luglio 2025
IL GIUDICE