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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/06/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R . G . 4 5 4 5 / 2 0 2 2
TR I B U N A L E D I TR E V I S O
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
dato atto che l'udienza del 12/06/2025 è stata sostituita da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c.;
esaminato il fascicolo;
viste le note scritte;
autorizza
la precisazione delle conclusioni nei termini di cui alle note difensive scritte versate in atti dalle parti,
da intendersi sostitutive degli incombenti ex artt. 281 sexies c.p.c., attesa la previsione di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
dispone
come da successiva sentenza, emessa ai sensi dei sopra citati articoli e sottoscritta digitalmente, con l'evidenza che non sono presenti i procuratori delle parti alla lettura del provvedimento, attese le modalità di celebrazione con trattazione figurata.
Il Giudice
dott. Marco Saran
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, terza sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott.
Marco Saran, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4545 del 2022, promossa da:
(c.f. ) con l'avv. FADEL PIERANTONIO Parte_1 C.F._1
contro
(c.f. ) e (C.F. ), CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
con gli avv.ti CANDIAGO ALBERTO e SARTOR RAFFAELLA
* * *
OGGETTO: altri rapporti condominiali;
CONCLUSIONI:
- per parte attrice:
“Nel merito:
1) accertarsi e dichiararsi, ai fini della condanna dei convenuti alle spese per soccombenza virtuale,
l'inesistenza di un diritto dei signori e a mantenere nell'ex vano caldaia CP_1 Controparte_3
condominiale l'installazione del motore dell'impianto di aspirapolvere centralizzato relativo alla loro unità
abitativa;
2) accertarsi e dichiararsi illegittimi il parcheggio e la sosta di qualsiasi veicolo o di ogni altro bene mobile o
manufatto posizionato in corrispondenza o in prossimità del portone del garage della signora che Parte_1
impedisca alla medesima, anche a mezzo di persone dalla medesima autorizzate, di accedere e recedere dal
garage stesso con qualsiasi mezzo, stabilendo una somma da corrispondersi dai signori e per CP_1 CP_3
ogni violazione dovesse essere posta in essere dai medesimi personalmente od a mezzo di propri delegati e che
avesse a verificarsi successivamente alla sentenza di condanna ex art. 614 bis c.p.c.;
3) accertarsi e dichiararsi, ai fini della condanna dei convenuti alle spese per soccombenza virtuale, che
l'ammassamento di materiale ferroso e non, accatastato dai signori e sopra il CP_1 Controparte_3
2 ripostiglio di loro proprietà sito, nella parte esterna del condominio, nelle vicinanze dei garages, costituiva una
discarica abusiva, gravemente lesiva del decoro condominiale;
4) accertarsi e dichiararsi, ai fini della condanna dei convenuti alle spese per soccombenza virtuale, che i signori
e non provvedendo all'estirpo delle piante poste a dimora nell'orto di loro pertinenza alla CP_1 CP_3
fine del naturale ciclo di vita, determinavano una lesione del decoro dell'area pertinenziale del CP_4
5) accertarsi e dichiararsi, ai fini della condanna dei convenuti alle spese per soccombenza virtuale, che i signori
e utilizzavano in modo disordinato e sproporzionato rispetto agli altri condomini l'ex vano CP_1 CP_3
caldaia, a scapito del decoro condominiale e pregiudicando il pari diritto degli altri condomini di utilizzo del
bene.
In ogni caso: con vittoria integrale di spese, diritti ed onorari di giudizio, inclusi gli esborsi sostenuti per la
summenzionata procedura di mediazione, come da nota spese che si dimette.
In via istruttoria:
Si insiste per tuziorismo per tutte le istanze istruttorie, sia a prova diretta che contraria, come formulate
dall'attrice in sede di seconda e terza memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. Si insiste, in particolare, per l'ammissione
dei capitoli nn. 1, 11 e 14 di cui alla seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. del 02.11.2023.”
- per le parti convenute:
“In via pregiudiziale di rito: accertarsi l'incompetenza funzionale del Tribunale di Treviso a decidere delle
domande in merito alla misura e all'uso dei servizi di condominio di case, essendo competente il Giudice di
Pace di Conegliano, per i motivi di cui in premesse.
Nel merito: Respingersi le domande attoree per i motivi di cui in premesse.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio
In via istruttoria si chiede l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti nella memoria a priva diretta, ex art. 183
VI° comma n. 2 c.p.c., del 31.10.2023, con i testi ivi indicati, e ci si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori
avversari per le ragioni dedotte nella memoria, ex art. 183 6° comma n. 3 c.p.c., del 31.11.2023”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15 / 26 luglio 2025, ha evocato in Parte_1
giudizio e , dolendosi del comportamento tenuto dai CP_1 Controparte_3
convenuti quali comproprietari di un immobile situato a San Vendemiano TV) in Via Italia n. 39,
nello stesso condominio privo di amministratore, ove l'attrice è proprietaria di altra unità
immobiliare in cui risiede, per l'effetto formulando le seguenti domande, ovvero:
3 “1) accertarsi e dichiararsi l'inesistenza di un diritto dei signori e a mantenere CP_1 Controparte_3
nell'ex vano caldaia condominiale l'installazione del motore dell'impianto di aspirapolvere centralizzato
relativo alla loro unità abitativa, conseguentemente condannare i medesimi alla sua rimozione;
2) accertarsi e dichiararsi illegittimi il parcheggio e la sosta di qualsiasi veicolo o di ogni altro bene mobile o
manufatto posizionato in corrispondenza o in prossimità del portone del garage della signora che Parte_1
impedisca alla medesima, anche a mezzo di persone dalla medesima autorizzate, di accedere e recedere dal
garage stesso con qualsiasi mezzo stabilendo una somma da corrispondersi dai signori e per CP_1 CP_3
ogni violazione dovesse essere posta in essere dai medesimi personalmente o a mezzo di propri delegati e che
avesse a verificarsi successivamente alla sentenza di condanna ex art. 614 bis c.p.c.;
3) accertarsi e dichiararsi che l'ammassamento di materiale ferroso e non, accatastato sopra il ripostiglio di
proprietà dei signori e sito nella parte esterna del condominio, nelle vicinanze CP_1 Controparte_3
dei garages, costituisce una discarica abusiva, gravemente lesiva del decoro conseguentemente CP_5
condannare i medesimi alla sua eliminazione;
4) accertarsi e dichiararsi che i signori e non provvedendo all'estirpo delle piante poste a CP_1 CP_3
dimora nell'orto di loro pertinenza alla fine del naturale ciclo di vita determinano una lesione del decoro
dell'area pertinenziale del conseguentemente condannare i medesimi al loro immediato estirpo CP_4
dopo la fine del naturale ciclo di vita e al mantenimento in ordine di tale area;
5) accertarsi e dichiararsi che i signori e utilizzano in modo disordinato e sproporzionato CP_1 CP_3
rispetto agli altri condomini l'ex vano caldaia, conseguentemente condannare i medesimi ad utilizzare uno
spazio limitato ad una porzione pari alla porzione di ciascuno degli altri condomini di tale vano e di tenere
detto spazio in ordine nel rispetto del pari diritto altrui.”
In particolare, l'attrice ha contestato ai convenuti: a) l'utilizzo dell'ex locale caldaia per riporre effetti personali in maniera eccessiva rispetto al proporzionale diritto degli altri condomini, nonché di aver installato un motore aspirapolvere centralizzato;
b) che in più occasioni i convenuti hanno parcheggiato la loro autovettura in prossimità del portone del garage attoreo, così impedendole di accedere e recedere dallo stesso;
c) di aver ammassato sopra il ripostiglio di loro proprietà
ferramenta ed altre masserizie;
d) di ledere l'estetica e il decoro condominiale, tenendo in modo disordinato l'orto e non provvedendo all'estirpo delle piante che hanno finito il loro naturale ciclo di vita.
I convenuti si sono costituiti in giudizio, eccependo in via pregiudiziale di rito l'incompetenza per materia del Tribunale adito ex art. 7 c.p.c., nonché evidenziando di aver spontaneamente risolto ogni problematica relativa alle domande ex adverso proposte ai numeri 1, 3, 4 e 5. Per quanto concerne la
4 domanda n. 2, i convenuti hanno invece contestato la sussistenza degli episodi lamentati, fermo restando il richiamo alle delibere condominiali vigenti.
E' stata rilevato il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, la quale è stata successivamente esperita con esito negativo.
La causa è stata istruita con concessione di termini per deposito di memorie ex art. 183 comma VI
c.p.c.
Nel corso del giudizio, il Giudice ha inoltre formulato la seguente proposta di conciliazione:
“…effettuata una delibazione sommaria di atti e documenti di causa, ex art. 185 bis c.p.c.;
rilevata la possibile intervenuta cessata materia del contendere con riguardo alle domande 1, 3, 4 e 5;
considerato che, sulle superiori questioni, risulta generica e conseguentemente inammissibile la prova per
testimoni finalizzata alla verifica delle circostanze di fatto poste a fondamento delle domande inizialmente
proposte dall'attrice (prova per testimoni, peraltro, che avrebbe incidenza in ordine alla sola questione della
soccombenza virtuale) in aggiunta al fatto che l'iniziativa giudiziaria non era stata preceduta dalla mediazione
obbligatoria;
considerato, d'altro canto, che i convenuti non contestavano in toto quanto ex adverso lamentato, salvo
ridimensionarne la portata e dare conto di aver provveduto ad attivarsi spontaneamente per risolvere le
problematiche lamentate dagli attori sub. 1, 3, 4 e 5;
ritenuto che, sulle domande di cui sopra, per le quali appare venuto meno interesse alla pronuncia, si possa
prospettare pertanto una compensazione per 2/3 delle spese di lite;
preso inoltre atto che risulterebbero venuti meno i comportamenti dei convenuti lamentati dall'attrice anche
con riferimento alla questione del parcheggio, pur non risultando venuto meno l'interesse attoreo alla
pronuncia sulla domanda sub. 2;
osservato, sempre sommariamente, che non appare contestata la sosta di auto di proprietà dei convenuti
quantomeno nelle date del 2 ottobre 2021, 3 febbraio 2022 e 23 febbraio 2022 (cfr. doc. 6 e 7 attoreo) trattandosi
nondimeno, per quanto appare emerso nel corso del giudizio, di episodi che paiono isolati e tali da non
giustificare l'emissione di pronuncia ex art. 614 bis c.p.c.;
rigettata, a questo punto, la richiesta di assunzione di prova per testimoni sul capitolo 1 attoreo, in quanto
generica, risultando il capitolo 2 valutativo ed il 3 afferente e circostanze non contestate, così come il 4 (salvo
la parte valutativa del capitolo in questione);
considerato che si appalesa superflua ed inconferente ogni ulteriore istruttoria;
p.t.m.
FORMULA
5 la seguente proposta di conciliazione, allo stato degli atti e con riserva di ogni ulteriore, più ampia e diversa
valutazione, sotto ogni profilo oggetto di preliminare e sommaria disamina:
1) impegno dei convenuti al rispetto degli accordi già intervenuti in sede condominiale e dunque ad astenersi
dal parcheggiare o comunque occupare anche temporaneamente – salvo accordi tra gli aventi diritto - lo spazio
immediatamente antistante al garage per cui è causa, nonché lo spazio ulteriore, per come già destinato in sede
condominiale a sola area di passaggio e manovra;
2) corresponsione a favore dell'attrice, da parte dei convenuti in solido tra loro, di 1/3 delle spese del giudizio,
quantificate in misura di € 785,00 oltre accessori di legge e rimborso spese generali 15%, oltre alla rifusione
delle anticipazioni documentate (trattasi di 1/3 dei compensi minimi delle prime tre fasi, previsti per i giudizi
di valore indeterminabile e complessità bassa); compensazione delle spese di lite per la restante frazione di
2/3…”
I soli convenuti hanno aderito alla proposta ex art. 185 bis c.p.c. di cui sopra.
La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione, con assegnazione di termine per note conclusive sino al 12 maggio 2025.
E' stato da ultimo assegnato termine per note ex art. 127 ter c.p.c. sino al 12 giugno 2025.
E' stata quindi autorizzata la precisazione delle conclusioni.
La causa passa quindi direttamente in decisione ai sensi dei citati articoli, con pronuncia effettuata a seguito del deposito di note difensive autorizzate, da intendersi sostitutive rispetto alla discussione, nonché sul rilievo che - ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 127 ter c.p.c. - il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.
* * *
La presente sentenza è emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in base al quale si richiede solamente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda proposta è fondata, per i motivi e nei limiti che si vanno ad esporre, dovendo inoltre essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento a 4 delle 5 domande attoree.
1.Deve nondimeno rigettarsi, in via pregiudiziale di rito, l'eccezione dei convenuti di incompetenza pe materia del Tribunale adito, ex art. 7 comma I n. 2) c.p.c., in quanto le domande attoree non sono inquadrabili quali “cause relative alla misura ed alla modalità d'uso dei servizi di condominio di case” atteso il tenore delle stesse ed in considerazione del fatto che l'attrice non si è limitata a mere richieste finalizzate a stabilire modalità d'uso di servizi condominiali.
6 2. Tanto premesso, si osserva che dalla disamina del tenore delle conclusioni formulate dalle parti e dal loro comportamento processuale ed extra-processuale, per come sopra meglio descritto ed in assenza di domanda riconvenzionale di accertamento negativo ad opera dei convenuti, si evince che
è inequivocabilmente venuto meno ogni interesse alla pronuncia di merito in questa sede con riguardo alle domande n. 1, 3, 4 e 5 di cui all'atto introduttivo attoreo.
Va richiamata quindi, sul punto, la condivisibile giurisprudenza di legittimità secondo cui “la
cessazione della materia del contendere - che, se si verifichi in sede d'impugnazione, giustifica non
l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perché
prive di attualità - si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del
giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle
ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla
richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza
(o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i
presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle
spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse
parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (cfr. Sez. 1 n. 10553 del 7.5.2009).
Per tali motivi, essendo emerso che la parte attrice non ha alcun interesse ad una pronuncia di merito sulle domande sopra indicate, va dichiarata la (parziale) cessazione della materia del contendere in ordine alle stesse, ferme restando le considerazioni in ordine alla soccombenza virtuale di cui al paragrafo 4 (cfr. infra).
3. Per quanto concerne la domanda numero 2) attorea, ovvero quella relativa alla questione del parcheggio e della sosta di veicoli, oltre che dell'apposizione di beni mobili, in corrispondenza o in prossimità del portone del garage attorea con modalità tali da impedire alla medesima, anche per interposta persona, di accedere e recedere dal garage stesso, si osserva che:
- risultano venuti meno i comportamenti dei convenuti lamentati dall'attrice anche con riferimento alla questione del parcheggio, pur permanendo l'interesse attoreo alla pronuncia sulla domanda sub. 2;
- non risulta adeguatamente e tempestivamente contestata la sosta di auto di proprietà dei convenuti nelle date del 2 ottobre 2021, 3 febbraio 2022 e 23 febbraio 2022, per come evincibile anche dalla disamina dei documenti 6 e 7 attorei, con modalità tali da arrecare pregiudizio all'attrice rispetto all'entrata e all'uscita dalle proprie aree di pertinenza;
7 - non sussistono prove adeguatamente valorizzabili, o ammissibili richieste di prova, finalizzate a comprovare il verificarsi di ulteriori episodi, in aggiunta a quelli sopra descritti;
- i convenuti, infine, affermano anch'essi espressamente che nulla osta al rispetto delle delibere condominiali sulla questione, per come prodotte quale doc. 1 attoreo e doc. 3 di parte convenuta,
essendo già espressamente previsto che i condomini debbano astenersi dal parcheggiare o comunque occupare anche temporaneamente lo spazio immediatamente antistante ai garage altrui,
ivi compreso quello per cui è causa, nonché lo spazio ulteriore, per come già destinato in sede condominiale a sola area di passaggio e manovra.
Per tali ragioni, nei rapporti tra le parti, viene accertato quanto sopra emerso, ovvero che allo stato non sono consentiti sosta e parcheggio di veicoli o apposizione di beni o manufatti in corrispondenza o in prossimità del portone del garage attoreo, ove impediscano di accedere e recedere dal garage stesso con autovetture o altri mezzi di trasporto, nei limiti di cui agli accordi condominiali allo stato vigenti.
Nulla viene riconosciuto ex art. 614 bis c.p.c., in ragione del comportamento giudiziale e stragiudiziale tenuto dai convenuti, per come sopra descritto, nonché essendo emersa l'esistenza,
nel corso del giudizio, di episodi isolati quali quelli sopra descritti, tali da non giustificare l'emissione di pronuncia ex art. 614 bis comma I c.p.c., in questa sede ordinaria (ove, peraltro, non è
intervenuta – né risultava chiesta - alcuna pronuncia di condanna propriamente intesa).
4. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per una compensazione integrale delle spese di lite delle prime tre fasi, attesa l'intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine a 4 delle 5
domande formulate, all'esito dell'assunzione di spontanee (e pacificamente risolutive) iniziative ad opera dei convenuti con riferimento a quanto ex adverso lamentato. Per quanto ciò sia avvenuto dopo la notifica dell'atto introduttivo, la domanda giudiziaria non era stata ritualmente preceduta da mediazione obbligatoria, motivo per cui non è valorizzabile in senso contrario il fatto che i convenuti si siano attivati solamente in pendenza di giudizio.
Va inoltre considerato che - per quanto le domande 1) e 5) potessero ritenersi fondate, in assenza di un titolo a giustificazione dell'utilizzo in via sostanzialmente esclusiva di parti di aree condominiali
– le domande attoree sub 3) e 4) si appalesavano di converso infondate. In punto di soccombenza virtuale, si osserva infatti che non risulta esservi titolo per l'attrice, quale condomina, per dolersi della mancata adeguata cura di aree scoperte e pertinenze non condominiali, in assenza di prova in atti dell'esistenza di una specifica disciplina convenzionale concordata dalle parti sulle modalità
d'uso di aree esclusivamente private quali quelle sopra descritte. Non risulta, inoltre, che la
8 questione sia stata ritualmente e di recente sottoposta in assemblea, ex art. 1122 comma II c.c., con specifico riferimento alle doglianze di questa causa (si rinviene in atti esclusivamente un mero - ma del tutto generico - richiamo al decoro nella cura dell'orto desumibile da un'assemblea condominiale di 33 anni or sono – cfr. doc. 1 attoreo).
Per quanto concerne le spese della fase decisionale, anch'esse vengono integralmente compensate,
in quanto se da un lato va valorizzato che il contenuto decisorio della presente pronuncia è nel merito sostanzialmente sovrapponibile a quanto proposto ex art. 185 bis c.p.c. (con soluzione conciliativa a cui i soli convenuti avevano aderito integralmente), dall'altro va considerato che i convenuti hanno insistito in via pregiudiziale di rito nel coltivare un'eccezione di incompetenza infondata.
Nulla viene infine riconosciuto a favore dell'attrice a titolo di rifusione di spese legali relative alla mediazione obbligatoria, in quanto non documentate ed in ogni caso in ragione delle circostanze sopra evidenziate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
1) rigetta l'eccezione pregiudiziale di rito dei convenuti di incompetenza per materia del Tribunale adito, in
quanto infondata;
2) dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alle domande attoree n. 1, 3, 4 e 5;
3) accoglie in parte la domanda attorea proposta sub 2) e, per l'effetto, nei rapporti tra le parti accerta che allo
stato non sono consentiti sosta e parcheggio di veicoli o apposizione di beni o manufatti in corrispondenza o in
prossimità del portone del garage attoreo, situato a San Vendemiano TV) in Via Italia n. 39, nella misura in
cui impediscano di accedere e recedere dal garage di proprietà con la autovetture o altri mezzi di trasporto, nei
limiti di cui agli accordi condominiali allo stato vigenti;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
nulla a favore dell'attrice a titolo di spese legali relative alla
mediazione obbligatoria.
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, in data 13/06/2025.
Il Giudice
Dott. Marco Saran
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