Decreto presidenziale 20 ottobre 2020
Sentenza 14 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 14/01/2021, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/01/2021
N. 00050/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01024/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1024 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Mazzoleni ed Emanuele Maria Forner, con domicilio eletto in Portogruaro (VE), Via G. Mazzini, 11;
contro
Comune di Portogruaro non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale a seguito del turno di ballottaggio per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Portogruaro, formato il 7.10.20, nella parte in cui assegna 1 seggio nel Consiglio Comunale a -OMISSIS- anziché ad -OMISSIS- e nella parte in cui assegna 1 seggio nel Consiglio Comunale a-OMISSIS- anziché a -OMISSIS-; con conseguente correzione dei risultati e riassegnazione dei seggi ai singoli aventi diritto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2021 il dott. Paolo Nasini, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
All’esito delle elezioni amministrative di settembre-ottobre 2020 - nelle quali -OMISSIS-, cittadino elettore del Comune di Portogruaro, era altresì candidato a Consigliere Comunale – e, più precisamente all’esito del ballottaggio, l’Ufficio Centrale, in data 7 ottobre 2020, ha proclamato -OMISSIS-Sindaco del Comune di Portogruaro, assegnando 10 seggi in Consiglio Comunale alla coalizione che lo sosteneva, e 6 seggi alla coalizione in appoggio di -OMISSIS-.
Secondo -OMISSIS-, odierno ricorrente, il seggio - “di minoranza” - attribuito a -OMISSIS- sarebbe stato illegittimamente “detratto” da quelli spettanti alla lista “Partito Democratico”, mentre avrebbe dovuto essere assegnato ad -OMISSIS-, risultato terzo in ordine di preferenze nella lista “Partito Democratico”.
Inoltre, secondo lo -OMISSIS-, sarebbe stato non correttamente assegnato un seggio nel Consiglio Comunale — in quota “maggioranza” —a-OMISSIS-, candidata Sindaco non ammessa al ballottaggio, in luogo della candidata consigliere -OMISSIS-, classificatasi quarta in ordine di preferenza nella lista “-OMISSIS- Sindaco” e quinta nell’ordine complessivo delle liste in primo turno collegate alla predetta candidata Sindaco.
Pertanto, il ricorrente, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha impugnato il verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale a seguito del turno di ballottaggio per il Comune di Portogruaro, nella parte in cui è stato assegnato n. 1 seggio nel Consiglio Comunale a -OMISSIS- anziché ad -OMISSIS-, e nella parte in cui è stato assegnato n. 1 seggio nel Consiglio Comunale a-OMISSIS- anziché a -OMISSIS-, per i seguenti motivi:
1. non avendo nessuna delle liste originariamente collegate a -OMISSIS- ottenuto alcun seggio (poiché il loro più alto quoziente è risultato inferiore al più basso delle altre liste sin dall’inizio collegate a -OMISSIS-), nessun seggio avrebbe potuto essere attribuito al predetto; sotto altro profilo, i candidati sindaci non eletti (oltre a quello sconfitto al ballottaggio) in favore dei quali può operare la c.d. “prededuzione” sarebbero solo quelli collegati a liste o coalizioni che non abbiano proceduto all’apparentamento ai sensi dell’art. 72 TUEL, sicché né al -OMISSIS-, né alla -OMISSIS- avrebbero potuto essere assegnati dei seggi; inoltre, il verbale conterrebbe elementi non veritieri, sia in quanto -OMISSIS- non è stato ammesso al ballottaggio, sia in quanto alcun seggio era stato attribuito alle liste “Città del Lemene” e “Sette Frazioni in Comune”.
Il ricorrente ha, altresì, chiesto che, in conseguenza dell’annullamento, i seggi in contestazione siano assegnati ai candidati corretti.
Nonostante la regolarità delle notifiche nessuno si è costituito in giudizio.
All’esito dell’udienza del 13 gennaio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
L’art. 72, comma 7, d.lgs. n. 267 del 2000, prevede che <<per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate>>.
Ai sensi dell’art. 73, comma 8, d.lgs. n. 267 del 2000, <<salvo quanto previsto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti>>.
Ai sensi del comma 10, qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.
Infine, una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.
Nel caso di specie, è stato attribuito a -OMISSIS-, quale candidato sindaco non eletto e non ammesso al ballottaggio, un seggio, in violazione delle previsioni normative che precedono, atteso che il gruppo di liste collegate al predetto, nel primo turno, non risulta aver ottenuto alcun seggio, i relativi quozienti non rientrando, infatti, tra quelli in relazione ai quali sono stati attribuiti i seggi “di minoranza”.
In tal senso, poiché l’ultimo quoziente “utile” per la minoranza è imputabile al Partito democratico, gli atti e provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati, nella parte in cui assegnano n. 1 seggio in favore del -OMISSIS-, in quanto questo avrebbe dovuto essere assegnato ad -OMISSIS-, sopra ricordato, in favore del quale, quindi, deve essere disposta la riassegnazione del seggio medesimo.
Al contrario, non si ravvisa alcuna illegittimità nell’assegnazione del seggio consiliare “di maggioranza” a-OMISSIS-, quale candidato sindaco non eletto e non ammesso al ballottaggio, facente capo a liste per le quali, a seguito del primo turno, vi è stata la dichiarazione di collegamento in favore della lista del candidato sindaco risultato vincitore.
Al riguardo, è sufficiente richiamare l’orientamento giurisprudenziale affermato da C. Stato, 8 giugno 2015, n. 2799, ribadito da C. Stato, 23 maggio 2017, n. 2400, in ordine all’individuazione della portata applicativa della c.d. prededuzione, secondo il quale <<tale meccanismo, operando a valle del riparto dei seggi fra le liste, prende a base i gruppi originari presentatisi al primo turno in modo che ciascun candidato Sindaco non eletto riceva il seggio di consigliere a carico della propria lista (o gruppo di liste) a lui collegate nel primo turno elettorale; si tratta, in altri termini, di un congegno che si attiva al momento dell’individuazione delle persone fisiche chiamate a ricoprire l'ufficio di consigliere comunale. Viceversa, la diversa ed antecedente fase della procedura di proclamazione, incentrata sulla ripartizione dei seggi fra le liste apparentate in vista del ballottaggio, è disciplinata dal differente meccanismo enucleabile dai commi 8, 9 e 10 del più volte menzionato art. 73: la ripartizione dei seggi, in questo caso, va effettuata tenendo inderogabilmente conto degli apparentamenti successivi al primo turno, sicché le diverse liste finiscono, a tal fine, per essere considerate come un unico nuovo gruppo, senza distinzione fra quelle originarie e quelle apparentatesi successivamente. Il meccanismo della prededuzione come sopra illustrato è talmente pregnante che trova applicazione anche nell'ipotesi del c.d. "dissolvimento" della originaria coalizione e discende dal fatto che: a) il tenore testuale della norma (comma 11 cit.) non prende in considerazione tale evenienza; b) la ratio della medesima norma (come dianzi sintetizzata); c) la circostanza che, applicandosi il meccanismo della prededuzione anche nel caso del "dissolvimento", non si intacca il principio della attribuzione del premio di maggioranza ai fini della migliore governabilità dell'ente: il consigliere proclamato in virtù della prelazione legale, infatti, è estratto dalle liste che, al secondo turno, hanno appoggiato il sindaco vincitore condividendo con lui il programma politico; anzi, trattandosi dei candidati sindaci di lista (o di coalizione) che, pur non eletti, hanno operato la scelta di apparentamento, sono maggiormente rappresentativi dell' in idem sentire politico istituzionale rispetto al sindaco eletto.….. Deve pertanto ritenersi superato il diverso indirizzo della sezione (sez. V, 2 marzo 2009, n. 1159; sez. V, 3 aprile 2007, n. 1509), atteso che lo stesso fonda il proprio non condivisibile presupposto applicativo sulla dichiarata riferibilità del meccanismo della prededuzione alle liste (o coalizioni di liste) ammesse al ballottaggio>>.
Pertanto, in parte qua , con riferimento alla contestazione dell’assegnazione di un seggio a-OMISSIS-, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere compensate attesa la particolarità della controversia e il solo parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in accoglimento parziale dello stesso, annulla i verbali impugnati nella parte in cui assegnano un seggio a -OMISSIS- anziché a -OMISSIS-;
dispone, pertanto, la correzione dei verbali medesimi riassegnando il seggio a quest’ultimo;
respinge il ricorso per il resto;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO