Decreto cautelare 7 agosto 2025
Ordinanza cautelare 15 settembre 2025
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01172/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04120/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4120 del 2025, proposto da
NE CA FF, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
a) del provvedimento di decadenza del 24 luglio 2025;
b) una agli atti preordinati, conseguenti e/o comunque connessi con quelli che precedono: 1) le comunicazioni a mezzo mail inviate al prof. FF e non conosciute con le quali il M.I.M. ha chiesto di formalizzare l'accettazione alla proposta di assegnazione disponendo la decadenza automatica nel caso di non riscontro delle medesime note di posta elettronica ordinaria, nonché nei limiti di quanto possano occorrere, 2) l'avviso MIM n. 154209 del 7 luglio 2025, 3) le "Istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo”, contenute nell'Allegato A al decreto M.I.M. n. 137 dell'11 luglio 2025, 4) il diniego, se espresso per via tacita dal MIM, alla richiesta del ricorrente di voler riprovvedere alla assegnazione in suo favore della docenza classe A061.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa TA UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il prof. FF ha partecipato al “concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell’art. 3 comma 8 del D.M. 205/2023” bandito dal M.I.M. con D.D.G. 3059/2024 del 10 dicembre 2024, concorrendo per la classe di insegnamento A061, Tecnologie e tecniche delle comunicazioni
multimediali, per la Regione Campania.
All’esito della selezione, in data 10 luglio 2025, è stata pubblicata la graduatoria regionale per la Campania, per la classe di concorso A061, che ha visto il ricorrente collocarsi, con punti 178,50, tra gli idonei vincitori, al terzo posto dei cinque disponibili (più uno di riserva).
In data 24 luglio 2025, tuttavia, il ricorrente ha ricevuto, a mezzo mail ordinaria, la comunicazione della intervenuta “rinuncia all’assunzione” sulla classe di concorso A061.
In sostanza, l’Ufficio aveva richiesto, con mail ordinaria, al prof. FF di confermare l’interesse all’assunzione (presso la sede assegnata d’ufficio, il Liceo Segre di Napoli), nel termine di cinque giorni dalla ricezione della mail. Il ricorrente, dunque, si è ritrovato decaduto dalla proposta di docenza sulla classe A061, presso l’Istituto Segre, per non aver adempiuto a tale ulteriore conferma.
Ciò detto, il ricorrente ha impugnato le disposte decadenza e cancellazione dalla predetta graduatoria, deducendone l’illegittimità sotto vari profili.
Il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, con ordinanza n. 209225 depositata in data 3.09.3025.
il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio, senza entrare nel merito della questione, ma chiedendo dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse, e comunque l’intervenuta cessazione della materia del contendere, in quanto l’Ufficio aveva adottato il provvedimento n. 18354, del 15.12.2025, recante la sua immissione in ruolo nella classe di concorso A061 – posto normale.
Il ricorrente ha depositato memorie di replica, insistendo nell’accoglimento del ricorso posto che il provvedimento del 15.12.2025 era stato adottato, in dichiarata ottemperanza della pronuncia cautelare resa dal Tribunale e solo con riserva.
Pervenuta alla udienza pubblica del 21.01.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Come rilevato dal ricorrente, nell’avviso del 7 luglio 2025, prot. n. 154209, il M.I.M ha diramato l’”obbligo di accettazione” per i docenti destinatari di contratti finalizzati all’assunzione, sancendo - in applicazione dell’art. 2, comma 2, del D.L. 45/2025 che ha introdotto il comma 3 quater all’art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - che “entro 5 giorni dall’assegnazione della sede o, comunque, entro il 1° settembre qualora l’assegnazione intervenga a decorrere dal 28 agosto, il candidato dovrà espressamente dichiarare la volontà di accettare la sede assegnata, servendosi di una specifica funzione messa a disposizione dal sistema informativo e raggiungibile da un apposito link contenuto nella lettera di notifica dell’assegnazione e pubblicato dagli Uffici territorialmente competenti nel relativo atto. In assenza della suddetta accettazione, espressa esclusivamente attraverso le modalità e termini sopra riportati, il candidato sarà considerato rinunciatario, con conseguente decadenza dall’incarico e cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita. Le comunicazioni di accettazione presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione”.
Le "Istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo”, contenute nell’Allegato A al decreto M.I.M. n. 137 dell’11 luglio 2025, dispongono, poi, al punto A.7 dell’Allegato, che: “L’articolo 399, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 297 del 1994, introdotto dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 45 del 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 2025, prevedono che i docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato – ovvero a tempo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 2, e dell’articolo 18- bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 – siano tenuti ad accettare esplicitamente o a rinunciare alla sede scolastica entro cinque giorni dall’assegnazione stessa. La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina, determina la decadenza dall’incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell’insegnamento per il quale la nomina è stata conferita. L’accettazione dell’assegnazione della sede scolastica comporta l’impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere qualsivoglia tipo di incarichi di supplenza per l’anno scolastico di riferimento. La decorrenza dei contratti sottoscritti non può comunque essere anteriore alla data del 1° settembre. L’accettazione della sede da parte del personale che sia già di ruolo comporta la rinuncia al ruolo precedente. A.7.1 Pertanto, entro i suddetti termini il candidato dovrà espressamente dichiarare la volontà di accettare la sede assegnata, servendosi di una specifica funzione messa a disposizione dal sistema informativo e raggiungibile da un apposito link contenuto nella lettera di notifica dell’assegnazione e pubblicato dagli Uffici territorialmente competenti nel relativo atto; in assenza della suddetta accettazione, espressa esclusivamente
attraverso le modalità sopra riportate, il candidato sarà considerato rinunciatario. Le comunicazioni di accettazione presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione”.
Ciò premesso, il ricorrente deduce di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione, nelle forme così prescritte, non avendogli il Ministero mai comunicato alcuna “lettera di notifica”; il ricorrente ha scoperto, invece, di essere stato destinatario di una mail ordinaria, mai ricevuta, e della quale è venuto a conoscenza solo allorché è stato raggiunto, sempre con posta ordinaria, dalla notizia della sua decadenza dal posto conseguito.
Il ricorrente deduce, quindi, l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione, anche considerando che il bando nulla prescriveva, circa i termini e le modalità di accettazione della proposta di assunzione, mentre le linee guida sopra indicate, che tali formalità prescrivevano a pena di decadenza, erano successive al concorso già espletato e non erano state adeguatamente pubblicizzate. In conclusione, la cosiddetta “lettera di notifica” (che contiene il link per accettare) non era stata mai ricevuta, con la conseguenza che, in difetto di una espressa volontà di rinunciare all’incarico, la sanzione della decadenza dalla assunzione, oltre che illegittima, doveva ritenersi assolutamente ingiusta e sproporzionata.
Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato.
In merito, s’osserva che le Istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo”, contenute nell’Allegato A al decreto M.I.M. n. 137 dell’11 luglio 2025, hanno stabilito che, a partire dall’anno scolastico 2025/26, dopo la pubblicazione dell’assegnazione della sede, i docenti destinatari di contratti finalizzati all’assunzione devono, entro 5 giorni dall’assegnazione della sede o, comunque, entro il 1° settembre qualora l’assegnazione intervenga a decorrere dal 28 agosto, espressamente dichiarare la volontà di accettare la sede assegnata, servendosi di una specifica funzione messa a disposizione dal sistema informativo e raggiungibile da un apposito link contenuto nella lettera di notifica dell’assegnazione. Tale accettazione costituisce un adempimento necessario la cui omissione vale definitivamente come rinuncia e comporta la definitiva decadenza dall’incarico conferito e la cancellazione dalla graduatoria da cui è avvenuta l’assunzione.
Orbene, il ricorrente deduce di non aver mai ricevuto questa comunicazione e di essere stato informato direttamente della avvenuta rinuncia all’incarico, una volta che questa è stata formalizzata, a sua insaputa, dal sistema informatico del Ministero. Il tal modo, il ricorrente si è visto dichiarato decaduto dalla assunzione senza avervi mai espressamente rinunciato.
Sul punto, si rileva, in primo luogo, che non può concordarsi con quanto rilevato dall’Amministrazione resistente circa il fatto che sarebbe venuto meno l’interesse del ricorrente alla decisione del ricorso; il provvedimento n. 18354, del 15.12.2025, invero, recante la immissione in ruolo del ricorrente nella classe di concorso A061 – posto normale è stato posto in essere in esecuzione della ordinanza cautelare resa da questo Tribunale in data 3.09.2025 e non può ritenersi, quindi, definitivamente satisfattivo della pretesa dedotta in giudizio.
Nel merito, le doglianze proposte meritano accoglimento. Si osserva, infatti, che l’Amministrazione resistente non ha fornito prova alcuna della ricezione, da parte del ricorrente, della comunicazione che lo onerava alla accettazione dell’incarico.
Tale inerzia del Ministero, tra l’altro, è già stata evidenziata dal Tribunale in sede di accoglimento della istanza cautelare, allorquando si era appunto rilevato, valorizzando il disposto di cui all’art 64 c.p.a, che nulla l’Amministrazione aveva controdedotto alle specifiche censure dedotto in gravame.
Analogamente, si osserva che, nella memoria difensiva del 18.12.2025, il Ministero si è limitato a depositare la nota dell’USR Campania recante prot. n. 0099341 del 16/12/2025, con la quale l’Ufficio ha trasmesso il provvedimento formalizzato dall’Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli al fine di dare esecuzione all’ordinanza cautelare di questo Tribunale ma non ha dimostrato che il ricorrente abbia realmente ricevuto la comunicazione della lettera di notifica della assegnazione.
E’ escluso, infine, l’esercizio del potere istruttorio ufficioso da parte del giudice per la prova di fatti che rientrano nella disponibilità della parte; tale potere, infatti, non può essere esercitato a supplenza della parte che, pur avendo la disponibilità delle prove, non le abbia prodotte e non adduce giustificazioni per la sua omissione (Consiglio di Stato, n. 5560 /2021).
Per quanto osservato, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’Istruzione alla refusione delle spese e competenze di lite nella misura di euro 1500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO VE, Presidente
TA UC, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA UC | LO VE |
IL SEGRETARIO